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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17072 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Gio- van Battista Tiepolo, n. 20 presso lo studio dell'Avv. Massimo Dioguardi e rappresentata e difesa dall'Avv. De Tilla Caterina Ada per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, è domiciliata ex lege;
– parte convenuta –
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/06/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta al- le quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
ed ha dedotto che in virtù di rap- Controparte_2 Controparte_3 porti di somministrazione di energia e gas, aveva effettuato in favore della
, in parte in “mercato libero” (cfr. doc. n. Controparte_1
1 1), in parte, in applicazione del c.d. “regime di salvaguardia” relativamente all'area territoriale Sicilia, a partire dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicem- bre 2020 (cfr. doc. n. 2) e, in parte, in regime di “ultima istanza” relativamen- te all'area territoriale Sicilia, per l'anno termico 2019 - 2020 (cfr. doc. n. 3) le prestazioni di cui a n. 297 fatture per complessivi € 127.524,48 (cfr. prospet- to sub doc. 4 e 5) delle quali solo la n. 4050356972 era stata parzialmente pagata.
La Società attrice ha dedotto che i suddetti crediti erano stati ceduti da a con Atto di Cessione di Credito del 22 CP_3 Parte_1 dicembre 2020, Notaio di Roma (Rep. n. 5475; Racc. n. Persona_1
4822), avente ad oggetto l'acquisto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260
e seguenti del codice civile, della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (legge fac- toring) e nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69 e 70 del RD n.
2440 e dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 dei crediti presenti (meglio indicati all'Allegato A della Cessione) (cfr. doc. n. 6).
Essendo risultate vale le richieste di adempimento avanzate in via stragiu- diziale e risultando creditrice nei confronti della Controparte_4
della somma di € 127.470,62 a titolo di capitale residuo portato dalle
[...] fatture azionate, oltre gli interessi moratori ex D.L.gs. n. 231 del 9 ottobre
2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo ed oltre gli ulteriori interessi ex articolo 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi Parte_1 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto ed in relazione alle fatture di cui al prospetto prodotto sub doc. 4, è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
delle seguenti somme: a) Euro 127.470,62 a titolo di resi- Controparte_2 duo capitale;
b) degli interessi moratori ex D.L.gs. 231/2002 da calcolarsi su tutte le fatture azionate (pari a complessivi Euro 127.524,48) dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo;
c) degli ulteriori interessi ex art. 1283
c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizio-
2 ne della presente domanda e, per l'effetto: - condannare la Controparte_1
a pagare in favore di e nei termini di
[...] Parte_1 legge: a) Euro 127.470,62 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale ancora do- vuto in relazione alle fatture per cui è causa;
b) gli interessi moratori ex D.L.gs.
231/2002 da calcolarsi su tutte le fatture azionate (pari a complessivi Euro
127.524,48) dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo (o, in su- bordine, dal trentunesimo giorno successivo alla data di emissione) delle sin- gole fatture azionate al saldo, nonché c) gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nel limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
Legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico supera- mento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;
In ogni caso: - con vittoria di spese (comprese le spese generali e l'imposta di registro), diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge».
Instaurato in contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
ed ha contestato la fondatezza delle domande attoree, ec-
[...] cependo:
− la prescrizione dei crediti per decorso del termine breve di due anni, previsto dalla Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017);
− il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dei crediti azionati da parte di non avendo controparte fornito prova Parte_1 dell'intervenuta cessione – con atto valido e opponibile nei confronti dell'Amministrazione – delle fatture azionate, né dell'avvenuta notifica dell'atto di cessione del credito alle Amministrazioni regionali in favore delle quali sarebbero state rese le forniture, né che la cessione fosse stata accetta- ta dall'Amministrazione regionale;
− l'insussistenza dei crediti azionati per mancanza della prova del rap- porto obbligatorio fonte delle pretese creditorie, ossia il titolo negoziale da cui sarebbero derivati i suddetti crediti;
3 − la mancata trasmissione delle fatture ai fini del relativo pagamento;
− il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sici- liana e/o difetto di titolarità passiva dei rapporti obbligatori e la impossibilità di ricondurre le fatture prodotte alla e la Controparte_1 loro imputabilità ai singoli Assessorati/Dipartimenti che ne avevano richie- sto l'attivazione;
− l'infondatezza delle avverse pretese in ragione dell'intervenuto paga- mento e/o dell'avvenuta cessazione delle utenze;
− la non debenza degli interessi moratori ex art. 231/2002 e anatocistici ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preliminare di merito, dichiarare prescritti i crediti azionati;
- sempre in via preliminare o co- munque in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e/o il difetto di legittimazione passiva della Pt_1 Controparte_1
; - nel merito, respingere le domande avversarie in quanto sfornite di
[...] prova e/o infondate per tutte le ragioni indicate in parte motiva. Il tutto con vit- toria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014».
In assenza di attività istruttoria la causa è stata posta in deliberazione all'udienza del 09/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, previa asse- gnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e del- le memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che, come già affermato in altri precedenti di questo Tribunale (sentenza n. 1566 dei 25-28/5/2020) nonché della Corte di Appello di Palermo (sentenza n. 61/2025), è noto – per il fatto di costituire indirizzo consolidato presso la Suprema Corte – che la Regione
Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita – dall'art. 20 co. 1 dello Statuto regiona- le - una propria competenza con rilevanza esterna, talchè ciascun Assessore
4 è legittimato a stare in giudizio per ramo di attività che a lui fa capo (Cass.
21989/19; S.U. 18681/11; Cass. 360/05; S.U. 2080/95).
Non è allora predicabile la legittimazione passiva della Regione Sicilia e della sua Presidenza rispetto alle pretese creditorie della società attrice esu- lanti dalle attività in cui si esplicano le competenze istituzionali statutaria- mente riservate alla Presidenza medesima.
Nè rileva che, in questo giudizio, l'opponente si sia costituita col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto, estendendo alla
[...]
il principio affermato rispetto alla costituzione in giudizio dello CP_1 CP_5
[..
, la Corte di legittimità ha precisato che il momento unificante rappresen- tato dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale rileva esclusi- vamente con rifermento alla legittimazione attiva, mentre, dal punto di vista della legittimazione passiva, la ripartizione in diversi rami amministrativi si traduce nell'onere, per i terzi, di individuazione del legittimo contraddittore
(Cass. 2010/17).
Da ciò deriva che ogni atto processuale diretto genericamente alla
[...]
e con tale identificazione notificato è di per sè inidoneo a conseguire CP_1 effetto giuridico alcuno, così come lo sarebbe un atto rivolto allo Stato Am- ministrazione senza indicazione del Ministro competente (Cass. S.U.
2080/95).
Inoltre, dall'analisi delle fatture poste a fondamento della pretesa credito- ria, emerge che le forniture cui le stesse si riferiscono sono state effettuate tutte presso indirizzi diversi da quello presso cui ha sede la convenuta (Pa- lermo, Piazza Indipendenza, n. 21) e si riferiscono ad utenze intestate alla
“ ”, mentre i “contratti consip” risultano stipulati con Controparte_1
l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale,
La Presidenza della Regione, deve, quindi, ritenersi estranea a rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
5 civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, in complessivi € 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
in ordine alle domande formulate da con
[...] Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
condanna al pagamento delle spese del giudizio, in Parte_1 favore della liquidate in complessivi Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu- ta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 24/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17072 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Gio- van Battista Tiepolo, n. 20 presso lo studio dell'Avv. Massimo Dioguardi e rappresentata e difesa dall'Avv. De Tilla Caterina Ada per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, è domiciliata ex lege;
– parte convenuta –
OGGETTO: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09/06/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta al- le quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...] [...]
ed ha dedotto che in virtù di rap- Controparte_2 Controparte_3 porti di somministrazione di energia e gas, aveva effettuato in favore della
, in parte in “mercato libero” (cfr. doc. n. Controparte_1
1 1), in parte, in applicazione del c.d. “regime di salvaguardia” relativamente all'area territoriale Sicilia, a partire dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicem- bre 2020 (cfr. doc. n. 2) e, in parte, in regime di “ultima istanza” relativamen- te all'area territoriale Sicilia, per l'anno termico 2019 - 2020 (cfr. doc. n. 3) le prestazioni di cui a n. 297 fatture per complessivi € 127.524,48 (cfr. prospet- to sub doc. 4 e 5) delle quali solo la n. 4050356972 era stata parzialmente pagata.
La Società attrice ha dedotto che i suddetti crediti erano stati ceduti da a con Atto di Cessione di Credito del 22 CP_3 Parte_1 dicembre 2020, Notaio di Roma (Rep. n. 5475; Racc. n. Persona_1
4822), avente ad oggetto l'acquisto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260
e seguenti del codice civile, della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (legge fac- toring) e nel rispetto delle formalità poste dagli articoli 69 e 70 del RD n.
2440 e dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 dei crediti presenti (meglio indicati all'Allegato A della Cessione) (cfr. doc. n. 6).
Essendo risultate vale le richieste di adempimento avanzate in via stragiu- diziale e risultando creditrice nei confronti della Controparte_4
della somma di € 127.470,62 a titolo di capitale residuo portato dalle
[...] fatture azionate, oltre gli interessi moratori ex D.L.gs. n. 231 del 9 ottobre
2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo ed oltre gli ulteriori interessi ex articolo 1283 c.c. da calcolarsi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi Parte_1 ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto ed in relazione alle fatture di cui al prospetto prodotto sub doc. 4, è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
delle seguenti somme: a) Euro 127.470,62 a titolo di resi- Controparte_2 duo capitale;
b) degli interessi moratori ex D.L.gs. 231/2002 da calcolarsi su tutte le fatture azionate (pari a complessivi Euro 127.524,48) dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo;
c) degli ulteriori interessi ex art. 1283
c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizio-
2 ne della presente domanda e, per l'effetto: - condannare la Controparte_1
a pagare in favore di e nei termini di
[...] Parte_1 legge: a) Euro 127.470,62 (ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa) a titolo di capitale ancora do- vuto in relazione alle fatture per cui è causa;
b) gli interessi moratori ex D.L.gs.
231/2002 da calcolarsi su tutte le fatture azionate (pari a complessivi Euro
127.524,48) dalla scadenza delle singole fatture azionate al saldo (o, in su- bordine, dal trentunesimo giorno successivo alla data di emissione) delle sin- gole fatture azionate al saldo, nonché c) gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nel limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
Legge 7 marzo 1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico supera- mento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;
In ogni caso: - con vittoria di spese (comprese le spese generali e l'imposta di registro), diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge».
Instaurato in contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
ed ha contestato la fondatezza delle domande attoree, ec-
[...] cependo:
− la prescrizione dei crediti per decorso del termine breve di due anni, previsto dalla Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017);
− il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dei crediti azionati da parte di non avendo controparte fornito prova Parte_1 dell'intervenuta cessione – con atto valido e opponibile nei confronti dell'Amministrazione – delle fatture azionate, né dell'avvenuta notifica dell'atto di cessione del credito alle Amministrazioni regionali in favore delle quali sarebbero state rese le forniture, né che la cessione fosse stata accetta- ta dall'Amministrazione regionale;
− l'insussistenza dei crediti azionati per mancanza della prova del rap- porto obbligatorio fonte delle pretese creditorie, ossia il titolo negoziale da cui sarebbero derivati i suddetti crediti;
3 − la mancata trasmissione delle fatture ai fini del relativo pagamento;
− il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sici- liana e/o difetto di titolarità passiva dei rapporti obbligatori e la impossibilità di ricondurre le fatture prodotte alla e la Controparte_1 loro imputabilità ai singoli Assessorati/Dipartimenti che ne avevano richie- sto l'attivazione;
− l'infondatezza delle avverse pretese in ragione dell'intervenuto paga- mento e/o dell'avvenuta cessazione delle utenze;
− la non debenza degli interessi moratori ex art. 231/2002 e anatocistici ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preliminare di merito, dichiarare prescritti i crediti azionati;
- sempre in via preliminare o co- munque in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
e/o il difetto di legittimazione passiva della Pt_1 Controparte_1
; - nel merito, respingere le domande avversarie in quanto sfornite di
[...] prova e/o infondate per tutte le ragioni indicate in parte motiva. Il tutto con vit- toria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014».
In assenza di attività istruttoria la causa è stata posta in deliberazione all'udienza del 09/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, previa asse- gnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e del- le memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che, come già affermato in altri precedenti di questo Tribunale (sentenza n. 1566 dei 25-28/5/2020) nonché della Corte di Appello di Palermo (sentenza n. 61/2025), è noto – per il fatto di costituire indirizzo consolidato presso la Suprema Corte – che la Regione
Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita – dall'art. 20 co. 1 dello Statuto regiona- le - una propria competenza con rilevanza esterna, talchè ciascun Assessore
4 è legittimato a stare in giudizio per ramo di attività che a lui fa capo (Cass.
21989/19; S.U. 18681/11; Cass. 360/05; S.U. 2080/95).
Non è allora predicabile la legittimazione passiva della Regione Sicilia e della sua Presidenza rispetto alle pretese creditorie della società attrice esu- lanti dalle attività in cui si esplicano le competenze istituzionali statutaria- mente riservate alla Presidenza medesima.
Nè rileva che, in questo giudizio, l'opponente si sia costituita col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto, estendendo alla
[...]
il principio affermato rispetto alla costituzione in giudizio dello CP_1 CP_5
[..
, la Corte di legittimità ha precisato che il momento unificante rappresen- tato dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale rileva esclusi- vamente con rifermento alla legittimazione attiva, mentre, dal punto di vista della legittimazione passiva, la ripartizione in diversi rami amministrativi si traduce nell'onere, per i terzi, di individuazione del legittimo contraddittore
(Cass. 2010/17).
Da ciò deriva che ogni atto processuale diretto genericamente alla
[...]
e con tale identificazione notificato è di per sè inidoneo a conseguire CP_1 effetto giuridico alcuno, così come lo sarebbe un atto rivolto allo Stato Am- ministrazione senza indicazione del Ministro competente (Cass. S.U.
2080/95).
Inoltre, dall'analisi delle fatture poste a fondamento della pretesa credito- ria, emerge che le forniture cui le stesse si riferiscono sono state effettuate tutte presso indirizzi diversi da quello presso cui ha sede la convenuta (Pa- lermo, Piazza Indipendenza, n. 21) e si riferiscono ad utenze intestate alla
“ ”, mentre i “contratti consip” risultano stipulati con Controparte_1
l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica –
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale,
La Presidenza della Regione, deve, quindi, ritenersi estranea a rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
5 civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano, in complessivi € 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
in ordine alle domande formulate da con
[...] Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
condanna al pagamento delle spese del giudizio, in Parte_1 favore della liquidate in complessivi Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu- ta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 24/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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