Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 16474
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Sentenza 20 marzo 2024

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In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella più ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attività intercettiva, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 16474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16474
    Data del deposito : 20 marzo 2024

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