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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2024, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
NRG 7841/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7841/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 13.11.2023, promossa
DA
Parte
. ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
D'ALFONSO PIETRO, giusta procura in allegato all'atto di citazione
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA PASQUALE, giusta CP_1 P.IVA_2 procura in allegato all'atto di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2021, la chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 Parte della . , per il pagamento della fattura di 15.000 euro emessa Parte_2 Parte quale corrispettivo per aver messo a disposizione della .CO quattro operai presso il cantiere di per la realizzazione di un tronco dell'impianto fognario sulla Via Circonvallazione, nel tratto CP_2 da Via Montescaglioso per circa 250 metri lineari.
Il Tribunale emetteva il decreto n. 2113/2021 con cui si ingiungeva la somma di euro 15.000 oltre interessi ex lege 231/2002 e spese della procedura, che veniva notificato all'odierno opponente in data 17.11.2021.
Con atto di citazione, la parte ingiunta si opponeva al suindicato decreto deducendo:
- di aver concesso in subappalto parte dell'opera di costruzione dell'impianto fognario del
[...] alla e che l'opera è stata realizzata con vizi, contestati alla appaltatrice CP_3 CP_1 principale tempestivamente e per i quali la opponente ha dovuto incorrere in spese di ripristino;
- che in data 29.01.2020 aveva proceduto al pagamento della fattura azionata per euro 10.000, tanto che la stessa aveva comunicato in data 18.11.2021, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che CP_1 agiva per la restante parte.
1 Chiedeva quindi:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nel CP_1 contratto di subappalto stipulato tra le parti e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma residua di euro 5.000 oltre interessi moratori e spese e competenze del giudizio monitorio revocando il decreto ingiuntivo n. 2113/2021; Part
2) Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1168 c.c. che l'importo già corrisposto dalla .
[...] lla per euro 10.000 è astrattamente congruo in Controparte_4 CP_1 relazione ai lavori eseguiti da quest'ultima;
3) Conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto in essere Part tra . e la per grave inadempimento del Controparte_4 CP_1 subappaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4) In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 2113/2021 per inesattezza del credito indicato;
5) Condannare infine la ingiungente opposta alla refusione di tutte le spese e competenze del presente giudizio
Si costituiva la parte opposta, la quale contestava la esistenza di un contratto di subappalto tra le parti, la documentazione prodotta a dimostrazione dei vizi dell'opera e l'esistenza dei vizi stessi mai contestata alla opposta prima della fattura. Evidenziava di aver subito rettificato l'ammontare della pretesa (da 15.000 a 5.000 euro più interessi) in data 18.11.2021 dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Deduceva la fondatezza della domanda avendo inviato operai in distacco, come dimostrava lo scambio di comunicazioni con la o, che peraltro in un primo momento aveva anche pagato gran Pt_1 parte della fattura azionata n. 18 del 3.12.2019, salvo poi solo in data 20.11.2020 contestare l'opera eseguita.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Denegata la provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con la documentazione in atti e l'ascolto Par del legale rappresentante della NCO e un teste a scelta della parte opposta, che rinunciava agli altri ammessi, con il consenso della controparte. Questo Giudice ordinava a parte opponente la esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di subappalto tra le parti ma la stessa non vi provvedeva.
All'udienza del 13.11.2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti;
la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti difensivi si pronuncia la presente sentenza
*******
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta da quanto allegato e non contestato dalle parti, infatti, che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 17.11.2021 e che la citazione in opposizione sia stata notificata in data 27.12.2021 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
*******
Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
2 Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
Parte La ha dedotto di aver distaccato quattro operai in favore della società . CP_1
[...]
dal 23.09.2019 al 23.10.2019 perché quest'ultima doveva realizzare un Controparte_4 tronco dell'impianto fognario sulla Via Circonvallazione, nel tratto da Via Montescaglioso per circa
250 metri lineari.
Ha prodotto a sostegno:
- la lettera del 17.09.2019 con cui la o richiedeva gli operai in distacco;
Pt_1
- la risposta in pari data con indicazione degli operai;
- la successiva richiesta della o di inviare i documenti Unilav dei lavoratori distaccati. Pt_1
Part Queste comunicazioni sono state tutte riconosciute dal legale rappresentante della co all'udienza del 27.2.2023.
Non vi è dubbio quindi che il datore di lavoro abbia posto a disposizione CP_1 Part temporaneamente dell'impresa co i propri lavoratori ex art. 30 d.lgs. 276/2003. Ed inoltre, parte opponente non contesta di aver ottenuto la prestazione ovvero il distacco per un mese dei quattro operai ma sostiene che gli stessi abbiano realizzato un'opera viziata, che giustifica il mancato pagamento integrale del dovuto.
La società opponente non ha dimostrato, però, come suo onere volendo introdurre un fatto estintivo del proprio credito, che tra le parti sussistesse un subappalto come inizialmente allegato con l'opposizione, producendo il contratto ovvero la autorizzazione della stazione appaltante e che quindi per quel tratto stradale responsabile dell'opera fosse la ditta L'esibizione del contratto di CP_1 subappalto ordinata ex art. 210 c.p.c. è stata disattesa.
Parte opponente afferma genericamente negli scritti conclusivi che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto tra gli operai e la o, in ogni caso, gli stessi (e quindi la sono Pt_1 CP_1 responsabili dei vizi dell'opera realizzata ma tale circostanza, non argomentata, appare infondata in primo luogo in fatto, in quanto uno dei lavoratori distaccati, , ha affermato che la Parte_4 direzione dei lavori veniva effettuata sul cantiere da personale della o (cfr. verbale udienza Pt_1
27.2.2023), sicché non vi è alcun motivo per ritenere responsabile di vizi generali dell'opera, e neppure specificamente indicati, i lavoratori della Marzo in distacco e quindi la stessa. CP_1
Ed inoltre, bisogna rilevare che seppure dalla documentazione allegata risultano contestazioni non meglio precisate alle opere su quel tratto di lavori (cfr. in atti verbale polizia municipale Via
Circonvallazione ovvero missive del in ogni caso non risulta neppur provato il danno CP_3 economico subito dalla o e posto a sostegno della eccezione di inadempimento, non essendo Pt_1 sufficienti le fatture allegate n. 4E; n. 451 FE;
N. 494, non potendo dedursi nulla dall'oggetto delle
3 prestazioni fatturate che consente di riferire quei costi proprio al ripristino del tratto stradale su cui sono stati distaccati i lavoratori della CP_1
L'eccezione di inadempimento sollevata quindi deve ritenersi infondata e di conseguenze tutte le richieste di verificare l'inadempimento del contratto di subappalto della o e di congruità Pt_1 dell'importo versato di euro 10.000 per i lavori eseguite, in quanto prive di prova, devono essere rigettate.
Sotto altro profilo, è incontroverso invece tra le parti che vi sia stato un pagamento parziale della fattura azionata n. 18 del 3.12.2019, in data 29.01.2020; tanto ammette in costituzione parte opposta che allega anche missiva del 18.11.2021 in cui il difensore precisava e comunicava alla società ingiunta che l'ammontare del decreto è di 5.000,00 euro per avvenuto pagamento dei restanti 10.000.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, essendo provato un credito diverso da quello ingiunto.
In ogni caso, parte opponente deve provvedere al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 5.000 oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza della fattura del 3.12.2019, per quanto su indicato.
SPESE PROCESSUALI
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio nei termini che seguono.
Le spese sono a carico per due terzi della parte opponente. Si liquidano in € 3.000,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio secondo i parametri previsti tra minimi e medi del D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte 2113/2021 del 17.11.2021 proposta da . , in persona CP_5 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 così provvede, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA parte opponente in persona del Pt_1 Controparte_6 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte opposta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., della somma di euro 5.000 oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza della fattura al soddisfo;
- CONDANNA parte opponente in persona del Pt_1 Controparte_6 legale rappresentante p.t., a rimborsare a parte opposta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., la somma di euro 2.000,00 a titolo di due terzi delle spese processuali per onorari, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 3.6.2024
Il Giudice
Federica Rotondo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7841/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 13.11.2023, promossa
DA
Parte
. ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
D'ALFONSO PIETRO, giusta procura in allegato all'atto di citazione
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA PASQUALE, giusta CP_1 P.IVA_2 procura in allegato all'atto di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2021, la chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 Parte della . , per il pagamento della fattura di 15.000 euro emessa Parte_2 Parte quale corrispettivo per aver messo a disposizione della .CO quattro operai presso il cantiere di per la realizzazione di un tronco dell'impianto fognario sulla Via Circonvallazione, nel tratto CP_2 da Via Montescaglioso per circa 250 metri lineari.
Il Tribunale emetteva il decreto n. 2113/2021 con cui si ingiungeva la somma di euro 15.000 oltre interessi ex lege 231/2002 e spese della procedura, che veniva notificato all'odierno opponente in data 17.11.2021.
Con atto di citazione, la parte ingiunta si opponeva al suindicato decreto deducendo:
- di aver concesso in subappalto parte dell'opera di costruzione dell'impianto fognario del
[...] alla e che l'opera è stata realizzata con vizi, contestati alla appaltatrice CP_3 CP_1 principale tempestivamente e per i quali la opponente ha dovuto incorrere in spese di ripristino;
- che in data 29.01.2020 aveva proceduto al pagamento della fattura azionata per euro 10.000, tanto che la stessa aveva comunicato in data 18.11.2021, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, che CP_1 agiva per la restante parte.
1 Chiedeva quindi:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della nel CP_1 contratto di subappalto stipulato tra le parti e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma residua di euro 5.000 oltre interessi moratori e spese e competenze del giudizio monitorio revocando il decreto ingiuntivo n. 2113/2021; Part
2) Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1168 c.c. che l'importo già corrisposto dalla .
[...] lla per euro 10.000 è astrattamente congruo in Controparte_4 CP_1 relazione ai lavori eseguiti da quest'ultima;
3) Conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto in essere Part tra . e la per grave inadempimento del Controparte_4 CP_1 subappaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
4) In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 2113/2021 per inesattezza del credito indicato;
5) Condannare infine la ingiungente opposta alla refusione di tutte le spese e competenze del presente giudizio
Si costituiva la parte opposta, la quale contestava la esistenza di un contratto di subappalto tra le parti, la documentazione prodotta a dimostrazione dei vizi dell'opera e l'esistenza dei vizi stessi mai contestata alla opposta prima della fattura. Evidenziava di aver subito rettificato l'ammontare della pretesa (da 15.000 a 5.000 euro più interessi) in data 18.11.2021 dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Deduceva la fondatezza della domanda avendo inviato operai in distacco, come dimostrava lo scambio di comunicazioni con la o, che peraltro in un primo momento aveva anche pagato gran Pt_1 parte della fattura azionata n. 18 del 3.12.2019, salvo poi solo in data 20.11.2020 contestare l'opera eseguita.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione.
Denegata la provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con la documentazione in atti e l'ascolto Par del legale rappresentante della NCO e un teste a scelta della parte opposta, che rinunciava agli altri ammessi, con il consenso della controparte. Questo Giudice ordinava a parte opponente la esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di subappalto tra le parti ma la stessa non vi provvedeva.
All'udienza del 13.11.2023 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti;
la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Esaminati gli scritti difensivi si pronuncia la presente sentenza
*******
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta da quanto allegato e non contestato dalle parti, infatti, che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 17.11.2021 e che la citazione in opposizione sia stata notificata in data 27.12.2021 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
*******
Nel merito, si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
2 Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
È necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
Parte La ha dedotto di aver distaccato quattro operai in favore della società . CP_1
[...]
dal 23.09.2019 al 23.10.2019 perché quest'ultima doveva realizzare un Controparte_4 tronco dell'impianto fognario sulla Via Circonvallazione, nel tratto da Via Montescaglioso per circa
250 metri lineari.
Ha prodotto a sostegno:
- la lettera del 17.09.2019 con cui la o richiedeva gli operai in distacco;
Pt_1
- la risposta in pari data con indicazione degli operai;
- la successiva richiesta della o di inviare i documenti Unilav dei lavoratori distaccati. Pt_1
Part Queste comunicazioni sono state tutte riconosciute dal legale rappresentante della co all'udienza del 27.2.2023.
Non vi è dubbio quindi che il datore di lavoro abbia posto a disposizione CP_1 Part temporaneamente dell'impresa co i propri lavoratori ex art. 30 d.lgs. 276/2003. Ed inoltre, parte opponente non contesta di aver ottenuto la prestazione ovvero il distacco per un mese dei quattro operai ma sostiene che gli stessi abbiano realizzato un'opera viziata, che giustifica il mancato pagamento integrale del dovuto.
La società opponente non ha dimostrato, però, come suo onere volendo introdurre un fatto estintivo del proprio credito, che tra le parti sussistesse un subappalto come inizialmente allegato con l'opposizione, producendo il contratto ovvero la autorizzazione della stazione appaltante e che quindi per quel tratto stradale responsabile dell'opera fosse la ditta L'esibizione del contratto di CP_1 subappalto ordinata ex art. 210 c.p.c. è stata disattesa.
Parte opponente afferma genericamente negli scritti conclusivi che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto tra gli operai e la o, in ogni caso, gli stessi (e quindi la sono Pt_1 CP_1 responsabili dei vizi dell'opera realizzata ma tale circostanza, non argomentata, appare infondata in primo luogo in fatto, in quanto uno dei lavoratori distaccati, , ha affermato che la Parte_4 direzione dei lavori veniva effettuata sul cantiere da personale della o (cfr. verbale udienza Pt_1
27.2.2023), sicché non vi è alcun motivo per ritenere responsabile di vizi generali dell'opera, e neppure specificamente indicati, i lavoratori della Marzo in distacco e quindi la stessa. CP_1
Ed inoltre, bisogna rilevare che seppure dalla documentazione allegata risultano contestazioni non meglio precisate alle opere su quel tratto di lavori (cfr. in atti verbale polizia municipale Via
Circonvallazione ovvero missive del in ogni caso non risulta neppur provato il danno CP_3 economico subito dalla o e posto a sostegno della eccezione di inadempimento, non essendo Pt_1 sufficienti le fatture allegate n. 4E; n. 451 FE;
N. 494, non potendo dedursi nulla dall'oggetto delle
3 prestazioni fatturate che consente di riferire quei costi proprio al ripristino del tratto stradale su cui sono stati distaccati i lavoratori della CP_1
L'eccezione di inadempimento sollevata quindi deve ritenersi infondata e di conseguenze tutte le richieste di verificare l'inadempimento del contratto di subappalto della o e di congruità Pt_1 dell'importo versato di euro 10.000 per i lavori eseguite, in quanto prive di prova, devono essere rigettate.
Sotto altro profilo, è incontroverso invece tra le parti che vi sia stato un pagamento parziale della fattura azionata n. 18 del 3.12.2019, in data 29.01.2020; tanto ammette in costituzione parte opposta che allega anche missiva del 18.11.2021 in cui il difensore precisava e comunicava alla società ingiunta che l'ammontare del decreto è di 5.000,00 euro per avvenuto pagamento dei restanti 10.000.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato, essendo provato un credito diverso da quello ingiunto.
In ogni caso, parte opponente deve provvedere al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 5.000 oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza della fattura del 3.12.2019, per quanto su indicato.
SPESE PROCESSUALI
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la parziale compensazione delle spese del giudizio nei termini che seguono.
Le spese sono a carico per due terzi della parte opponente. Si liquidano in € 3.000,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio secondo i parametri previsti tra minimi e medi del D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte 2113/2021 del 17.11.2021 proposta da . , in persona CP_5 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 così provvede, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA parte opponente in persona del Pt_1 Controparte_6 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte opposta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., della somma di euro 5.000 oltre interessi ex lege 231/2002 dalla scadenza della fattura al soddisfo;
- CONDANNA parte opponente in persona del Pt_1 Controparte_6 legale rappresentante p.t., a rimborsare a parte opposta in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., la somma di euro 2.000,00 a titolo di due terzi delle spese processuali per onorari, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 3.6.2024
Il Giudice
Federica Rotondo
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