Articolo 7 della Legge 15 agosto 1949, n. 533
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 agosto 1949
Art. 7.
La nomina di consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 5 e 6 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e successivamente nei trenta giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire.
Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il pretore o il presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1949
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