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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8907/2024, tra
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla Via Parte_1 dei Mille n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario De Bellis che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, elett.te dom.to in Casal di Principe (CE) alla Via C. Colombo II Trav. n. 6, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Giulia Natale e Gianluca Iannucci che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.to presso la Casa Comunale Controparte_2 sita in San Cipriano d'Aversa (CE) in Via Roma n. 175, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Amato Brodella e Francesco Androne in virtù di procura in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8760/2024 resa dal Giudice di pace di Napoli nord, pubblicata in data 22.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12545/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8760/2024, emessa in data 14.05.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 12545/2021, pubblicata in data 22.07.2024 e non notificata. Dagli atti di causa emerge che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella pagamento n.
0282015001359112600000, presuntivamente notificata in data 5.09.2015.
, quindi, adiva il Giudice di pace chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella Controparte_1 anzidetta, relativamente all'importo pari ad euro 283,48 dovuto per l'omesso pagamento del Canone idrico dell'anno 2009; in particolare, l'attore eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
L' e il sebbene citati nel giudizio di Controparte_3 Controparte_2 primo grado, rimanevano contumaci.
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiarava non dovuta la somma di cui alla cartella di pagamento n. 0282015001359112600000, condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo nonché, nel merito ed in via gradata, l'erroneità della statuizione in ordine alla prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento. Per tali motivi, ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato , con comparsa di costituzione e risposta, ha lamentato l'inammissibilità Controparte_1
e infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado, con vittoria delle spese di lite in favore del difensore anticipatario;
in subordine, tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali relativi alle questioni di causa, ha chiesto la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Il si è costituito in appello aderendo ai motivi di gravame sostenuti Controparte_2 dall'appellante, e dunque ha chiesto annullarsi la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli nord.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma
4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8907/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 8760/2024, pubblicata in data 22.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12545/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8907/2024, tra
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla Via Parte_1 dei Mille n. 16, presso lo studio dell'Avv. Mario De Bellis che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, elett.te dom.to in Casal di Principe (CE) alla Via C. Colombo II Trav. n. 6, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Giulia Natale e Gianluca Iannucci che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.to presso la Casa Comunale Controparte_2 sita in San Cipriano d'Aversa (CE) in Via Roma n. 175, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Amato Brodella e Francesco Androne in virtù di procura in atti;
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8760/2024 resa dal Giudice di pace di Napoli nord, pubblicata in data 22.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12545/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8760/2024, emessa in data 14.05.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 12545/2021, pubblicata in data 22.07.2024 e non notificata. Dagli atti di causa emerge che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella pagamento n.
0282015001359112600000, presuntivamente notificata in data 5.09.2015.
, quindi, adiva il Giudice di pace chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella Controparte_1 anzidetta, relativamente all'importo pari ad euro 283,48 dovuto per l'omesso pagamento del Canone idrico dell'anno 2009; in particolare, l'attore eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
L' e il sebbene citati nel giudizio di Controparte_3 Controparte_2 primo grado, rimanevano contumaci.
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiarava non dovuta la somma di cui alla cartella di pagamento n. 0282015001359112600000, condannando le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo nonché, nel merito ed in via gradata, l'erroneità della statuizione in ordine alla prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento. Per tali motivi, ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato , con comparsa di costituzione e risposta, ha lamentato l'inammissibilità Controparte_1
e infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado, con vittoria delle spese di lite in favore del difensore anticipatario;
in subordine, tenuto conto dei mutamenti giurisprudenziali relativi alle questioni di causa, ha chiesto la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Il si è costituito in appello aderendo ai motivi di gravame sostenuti Controparte_2 dall'appellante, e dunque ha chiesto annullarsi la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli nord.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma
4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8907/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord n. 8760/2024, pubblicata in data 22.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12545/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione