Articolo 2 della Legge 6 giugno 2025, n. 87
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8 luglio 2025
Art. 2. Modifica all'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al comma 1 dell'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
« e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scire'" nella Baia di Haifa (Israele) ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 275 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante: « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 275 (Estensione della disciplina dei sepolcreti di guerra a sacrari nominati»). - 1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:
a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia);
d) il Sacrario nazionale «Mater Captivorum» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo);
e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova);
e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scire'" nella Baia di Haifa (Israele).».
Entrata in vigore il 8 luglio 2025