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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4053 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, promossa DA
, nata il giorno 15.01.1956 in SANT'ANTONIO ABATE Parte_1 ed ivi residente, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1 procura in atti versata, dall'avv. Lodovico DI BRITA presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in SALERNO alla via ANGRISANI n.2 RICORRENTE in riassunzione
CONTRO
in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI CP_1 alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in PIANO di SORRENTO alla via CAVONIELLO n.2 con l'avv. Francesca GRIMALDI che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento e di avviso di addebito pregresso.
CONCLUSIONI delle parti: i procuratori della ricorrente e dell' CP_1 sollecitavano la declaratoria di cessata materia del contendere;
si CP_3 riportava alle istanze veicolate con la memoria di costituzione e con le pregresse note sostitutive.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso in riassunzione iscritto a R. G. in data 4.7.2024 la sig.ra si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, Parte_1 esponendo di essersi vista notificare il 25 luglio 2022 l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90160 68819, riferita fra l'altro ad un avviso di addebito le cui poste dovevano ritenersi prescritte. Instava, pertanto, per la declaratoria di non debenza della somma portata dall'originario atto impositivo e ripresa dall'impugnata intimazione.
Si costituiva che resisteva alla pretesa ex adverso azionata CP_3 denunciando la tardività e comunque la irritualità della opposizione, l'infondatezza della eccezione di prescrizione e, da altra prospettiva, la propria carenza di legittimazione passiva riferita alle vicende dell'originario avviso di addebito.
All'esito del completamento dell'iter notificatorio si costituiva altresì l che allegava e documentava l'annullamento in autotutela delle poste CP_1 di cui all'atto impositivo opposto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note sostitutive finali la ricorrente, sulla base della posizione assunta dall'ente previdenziale, a sua volta instava per la cessata materia del contendere, con condanna dell alle spese di lite. CP_1
formalmente si riportava alle istanze di cui alla memoria di CP_3 costituzione, segnalando di non essere stata ancora investita delle determinazioni di “sgravio” assunte dall'ente impositore.
Il Giudice, preso atto delle richieste finali, assegnava la causa a sentenza. (2)
Osserva il G.U.L. che ad onta dell'apparente mancato allineamento delle tre posizioni processuali che danno vita al contraddittorio, nessuna pronuncia di merito è più possibile per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto della pretesa azionata. Ed invero, con la opposizione all'intimazione di pagamento la sig.ra aveva inteso promuovere azione di accertamento negativo della Pt_1 perdurante sussistenza delle poste contributive originariamente perseguite dall'ente previdenziale con l'avviso di addebito n. 371 2014 00016 94804 asseritamente notificato il 4 luglio 2014. Se non che, a seguito del ricorso in opposizione l ha abbandonato CP_1 ogni pretesa creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela le poste contributive confluite nell'avviso di addebito, e quindi nella intimazione di pagamento. Quale che sia la posizione, anche informativa, dell'agente della riscossione, è evidente che quel credito non potrà più formare oggetto di iniziative
2 recuperatorie e che, in parte qua, la stessa intimazione di pagamento è divenuta inefficace nella misura in cui rimanda ad un atto impositivo contenente una posta “sgravata”. Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, che attinge, tuttavia, il solo ente previdenziale. Per come riconosciuto dalla stessa ricorrente nelle note sostitutive finali.
Ed invero, in disparte le motivazioni che hanno indotto l CP_1 all'annullamento in autotutela, resta il fatto che a tanto il resistente si è CP_4 determinato solo all'indomani dell'iscrizione a ruolo del presente contenzioso;
e che quella decisione paralizza qualsiasi iniziativa dell'agente della riscossione, attingendo direttamente la posta a credito di cui segna l'estinzione, in un momento chiaramente successivo alla notifica, ad opera di dell'intimazione di pagamento. Che, ex post, subisce gli effetti riflessi CP_3 dello sgravio, paralizzando ogni sforzo difensivo dell'Agenzia. La quale, ex adverso, non ha margini per sostenere la soccombenza
“processuale”, nei suoi confronti, della ricorrente. La tesi della impropria chiamata in causa dell'ente della riscossione non è condivisibile, ancorché in sintonia con un determinato filone della giurisprudenza di legittimità, perché, nella buona sostanza e rimanendo alla fattispecie de qua, la questione prescrizionale, agitata dall'istante, poteva essere contrastata solo da titolare del potere di emanare atti CP_3 interruttivi successivamente alla notifica dell'originario avviso di addebito.
Nella perimetrazione delle spese deve prendersi atto:
-- della rapida, rectius: immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta contributiva azionata con l'avviso di addebito in originaria contestazione (= E. 17.186,27);
-- della mancanza di attività istruttoria tecnicamente intesa. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico dell' le spese di lite sostenute dalla ricorrente che, CP_1
già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in
3 favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, in euro 1.400,00 oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
C) compensa le spese di lite in riferimento al rapporto giuridico- processuale ricorrente/A.d.E.R.
TORRE ANNUNZIATA, 30/04/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4053 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, promossa DA
, nata il giorno 15.01.1956 in SANT'ANTONIO ABATE Parte_1 ed ivi residente, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1 procura in atti versata, dall'avv. Lodovico DI BRITA presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in SALERNO alla via ANGRISANI n.2 RICORRENTE in riassunzione
CONTRO
in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI CP_1 alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in PIANO di SORRENTO alla via CAVONIELLO n.2 con l'avv. Francesca GRIMALDI che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento e di avviso di addebito pregresso.
CONCLUSIONI delle parti: i procuratori della ricorrente e dell' CP_1 sollecitavano la declaratoria di cessata materia del contendere;
si CP_3 riportava alle istanze veicolate con la memoria di costituzione e con le pregresse note sostitutive.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso in riassunzione iscritto a R. G. in data 4.7.2024 la sig.ra si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, Parte_1 esponendo di essersi vista notificare il 25 luglio 2022 l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90160 68819, riferita fra l'altro ad un avviso di addebito le cui poste dovevano ritenersi prescritte. Instava, pertanto, per la declaratoria di non debenza della somma portata dall'originario atto impositivo e ripresa dall'impugnata intimazione.
Si costituiva che resisteva alla pretesa ex adverso azionata CP_3 denunciando la tardività e comunque la irritualità della opposizione, l'infondatezza della eccezione di prescrizione e, da altra prospettiva, la propria carenza di legittimazione passiva riferita alle vicende dell'originario avviso di addebito.
All'esito del completamento dell'iter notificatorio si costituiva altresì l che allegava e documentava l'annullamento in autotutela delle poste CP_1 di cui all'atto impositivo opposto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con le note sostitutive finali la ricorrente, sulla base della posizione assunta dall'ente previdenziale, a sua volta instava per la cessata materia del contendere, con condanna dell alle spese di lite. CP_1
formalmente si riportava alle istanze di cui alla memoria di CP_3 costituzione, segnalando di non essere stata ancora investita delle determinazioni di “sgravio” assunte dall'ente impositore.
Il Giudice, preso atto delle richieste finali, assegnava la causa a sentenza. (2)
Osserva il G.U.L. che ad onta dell'apparente mancato allineamento delle tre posizioni processuali che danno vita al contraddittorio, nessuna pronuncia di merito è più possibile per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto della pretesa azionata. Ed invero, con la opposizione all'intimazione di pagamento la sig.ra aveva inteso promuovere azione di accertamento negativo della Pt_1 perdurante sussistenza delle poste contributive originariamente perseguite dall'ente previdenziale con l'avviso di addebito n. 371 2014 00016 94804 asseritamente notificato il 4 luglio 2014. Se non che, a seguito del ricorso in opposizione l ha abbandonato CP_1 ogni pretesa creditoria, provvedendo ad annullare in autotutela le poste contributive confluite nell'avviso di addebito, e quindi nella intimazione di pagamento. Quale che sia la posizione, anche informativa, dell'agente della riscossione, è evidente che quel credito non potrà più formare oggetto di iniziative
2 recuperatorie e che, in parte qua, la stessa intimazione di pagamento è divenuta inefficace nella misura in cui rimanda ad un atto impositivo contenente una posta “sgravata”. Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere. (3)
Quanto alle spese di lite, le stesse devono accedere al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, che attinge, tuttavia, il solo ente previdenziale. Per come riconosciuto dalla stessa ricorrente nelle note sostitutive finali.
Ed invero, in disparte le motivazioni che hanno indotto l CP_1 all'annullamento in autotutela, resta il fatto che a tanto il resistente si è CP_4 determinato solo all'indomani dell'iscrizione a ruolo del presente contenzioso;
e che quella decisione paralizza qualsiasi iniziativa dell'agente della riscossione, attingendo direttamente la posta a credito di cui segna l'estinzione, in un momento chiaramente successivo alla notifica, ad opera di dell'intimazione di pagamento. Che, ex post, subisce gli effetti riflessi CP_3 dello sgravio, paralizzando ogni sforzo difensivo dell'Agenzia. La quale, ex adverso, non ha margini per sostenere la soccombenza
“processuale”, nei suoi confronti, della ricorrente. La tesi della impropria chiamata in causa dell'ente della riscossione non è condivisibile, ancorché in sintonia con un determinato filone della giurisprudenza di legittimità, perché, nella buona sostanza e rimanendo alla fattispecie de qua, la questione prescrizionale, agitata dall'istante, poteva essere contrastata solo da titolare del potere di emanare atti CP_3 interruttivi successivamente alla notifica dell'originario avviso di addebito.
Nella perimetrazione delle spese deve prendersi atto:
-- della rapida, rectius: immediata definizione del contenzioso giudiziale, resa possibile dalla subitanea esternazione dell'annullamento;
-- dell'ammontare della posta contributiva azionata con l'avviso di addebito in originaria contestazione (= E. 17.186,27);
-- della mancanza di attività istruttoria tecnicamente intesa. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA definitivamente pronunciando così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) pone a carico dell' le spese di lite sostenute dalla ricorrente che, CP_1
già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione in
3 favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, in euro 1.400,00 oltre
I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
C) compensa le spese di lite in riferimento al rapporto giuridico- processuale ricorrente/A.d.E.R.
TORRE ANNUNZIATA, 30/04/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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