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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. Dott. Luigi Santini Presidente
2. Dott.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. Dott.ssa Arianna Sbano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.09.2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note scritte ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.322/2024 RG Sezione Lavoro, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv.ta Daniela Lattanzi del foro di Fermo Parte_1
Appellante
E
appresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Marzola del foro di Fermo CP_1
Appellato
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.09.2024, il Sig. proponeva appello avverso la sentenza n.67/2024, Parte_1 pubblicata in data 28.03.2024, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione del Giudice del lavoro, accertava la violazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle prestazioni lavorative da parte pagina 1 di 4 del dipende oggi appellante, condannandolo a risarcire all'impresa il danno prodotto, pari ad CP_1
€1.825,57, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con ulteriore statuizione, per il medesimo, alla rifusione delle spese di lite.
La parte appellante, già dipendente della società dal 15 maggio 2023 al 1° settembre 2023, CP_1
(data in cui presentava le dimissioni), deduce l'assoluta carenza probatoria a fondamento sia della condotta ritenuta inadempiente, sia del conseguente danno arrecato alla datrice, per aver eseguito le prestazioni lavorative di aggiornamento di una centralina elettronica su di una Golf 8 e di sostituzione del cambio di una Golf 7
Il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nell'apprensione dei fatti e nella valutazione del corredo probatorio;
infatti, da nessuno degli elementi in atti sarebbe possibile dedurre che l'appellante abbia violato il dovere di diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, non attenendosi alle direzioni impartite dal datore di lavoro.
Non emergerebbero risultanze istruttorie decisive né circa la ritenuta inversione di sequenza di aggiornamento del sistema infotainement, quale causa del lamentato danno alla centralina, né circa la procedura, più volte ripetuta, per la sostituzione della frizione del cambio della Golf 7, ritenuta errata dalla datrice di lavoro.
L'appellante contesta, a seguire, il mancato rilievo offerto dal Giudice di prime cure alle circostanze sollevate della mancata formalizzazione delle contestazioni disciplinari e della tempistica della proposta azione giudiziale, sorta solo dopo le rivendicazioni retributive del lavoratore.
Nel decidere il quantum di risarcimento, ancora, il Giudice di prime cure avrebbe compiuto una valutazione del materiale probatorio completamente errata, poiché i documenti richiamati sono ritenuti rappresentativi di semplici ordinativi, peraltro di contenuto generico.
Da ultimo, l'appellante impugna la sentenza sulle spese di lite del primo grado.
La parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e ritenendo infondate le ragioni dell'impugnazione.
La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello, deciso allo stato degli atti, risulta fondato con conseguente necessità di riforma della sentenza gravata.
pagina 2 di 4 Assorbente appare, infatti, il motivo di appello che censura quella parte di sentenza che ha affermato l'esistenza della prova del danno.
In effetti, anche dando per ammessa la negligenza del lavoratore nell'espletamento della propria attività lavorativa con conseguente necessità, in un caso, di sostituzione di una centralina elettrica, e, nell'altro, di sostituzione di frizione e paraolio, tuttavia, ciò che non appare sufficientemente comprovato è il dedotto danno patrimoniale subito dal datore di lavoro consistente nelle somme pagate per l'acquisto di tali beni (sul presupposto, peraltro, non esplicitato né motivato, della impossibilità di farne ricadere il costo sul cliente finale, proprietario dell'auto).
Parte ricorrente, oggi appellata, si è, infatti, limitata ad allegare la necessità di ordinare tali pezzi (sul punto è stata proposta apposita prova testimoniale, ammessa) e, conseguentemente, a produrre solo due documenti che dovrebbero comprovare l'ordine.
In particolare, in relazione alla centralina dell'auto, dal doc. N. 4 (1), si evince unicamente che una centralina è stata ordinata in data 26 luglio 2023 ed era del costo al pubblico di euro 1523,75 ma il totale dell'ordine e delle spese di trasporto vengono totalizzate pari a 0. Dal medesimo doc. 4 (2) si evince, invece, l'ordine, in data 31 luglio 2023, di una serie di pezzi identificati solo da un codice e con accanto, oltre al prezzo di listino, anche il costo finale. Il doc. 4 (3) appare, invece, poco comprensibile e sembra, comunque, riferirsi sempre all'ordine della centralina di cui viene riportato solo il prezzo al pubblico.
Ebbene, tali documenti appaiono inidonei a comprovare l'esborso del denaro chiesto in restituzione, tanto più alla luce delle specifiche difese del lavoratore. Quest'ultimo ha, infatti, puntualmente allegato che l'ordine della centralina era stato effettuato per un'auto ancora in garanzia, il che, plausibilmente, spiega la ragione per la quale la videata dell'ordine non contiene l'indicazione del prezzo. In relazione al secondo ordine (di importo pari a poco più di 300,00 euro), il lavoratore, costituendosi in giudizio, aveva precisamente contestato che i pezzi ivi indicati corrispondessero a frizione e paraolio (peraltro l'ordine prodotto contiene oltre dieci pezzi e non i soli due menzionati a titolo di risarcimento del danno), producendo un elenco dei codici tratto dal sito internet della casa madre (cfr. doc. 5 elenco ricambi fascicolo primo grado). Ebbene, a fronte di tali precise difese, parte datoriale non opposto alcuna contraria allegazione o contestazione, limitandosi a richiedere, solo in prima udienza, la prova testimoniale in merito al pagamento della somma oggetto di domanda di risarcimento, ovvero di ripetizione. Correttamente, tuttavia, tale prova non è stata ammessa in quanto, oltre che generica ed inammissibile vertendo sulla prova di un pagamento, è anche tardiva, dovendo essere avanzata con pagina 3 di 4 l'atto introduttivo in quanto attinente ad un elemento costitutivo della domanda e non soltanto a confutazione di un'avversa difesa.
Neppure la sentenza di primo grado accenna in alcun modo agli elementi addotti dal lavoratore a propria difesa, limitandosi a ritenere provato il danno sulla base dei meri ordini allegati in atti che, come evidente, oltre ad essere poco univoci, mancando, in un caso, anche l'indicazione del prezzo da pagare, non comprovano anche il pagamento della somma, elemento che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare con idonea documentazione contabile (es. copia bonifici, estratti conto o altro).
Le evidenziate lacune probatorie non possono, pertanto, che portare al rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata in primo grado con conseguente accoglimento dell'appello, ogni altro motivo assorbito.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata con il ricorso di primo grado;
- condanna l'appellata a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 2.600,00 per il primo grado ed in euro 2.000,00 ed euro 147,00 per spese, per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Ancona lì 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa G. Di Matteo addetta UPP di questa Corte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. Dott. Luigi Santini Presidente
2. Dott.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. Dott.ssa Arianna Sbano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18.09.2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note scritte ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.322/2024 RG Sezione Lavoro, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv.ta Daniela Lattanzi del foro di Fermo Parte_1
Appellante
E
appresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Marzola del foro di Fermo CP_1
Appellato
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.09.2024, il Sig. proponeva appello avverso la sentenza n.67/2024, Parte_1 pubblicata in data 28.03.2024, con la quale il Tribunale di Fermo, in funzione del Giudice del lavoro, accertava la violazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle prestazioni lavorative da parte pagina 1 di 4 del dipende oggi appellante, condannandolo a risarcire all'impresa il danno prodotto, pari ad CP_1
€1.825,57, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con ulteriore statuizione, per il medesimo, alla rifusione delle spese di lite.
La parte appellante, già dipendente della società dal 15 maggio 2023 al 1° settembre 2023, CP_1
(data in cui presentava le dimissioni), deduce l'assoluta carenza probatoria a fondamento sia della condotta ritenuta inadempiente, sia del conseguente danno arrecato alla datrice, per aver eseguito le prestazioni lavorative di aggiornamento di una centralina elettronica su di una Golf 8 e di sostituzione del cambio di una Golf 7
Il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nell'apprensione dei fatti e nella valutazione del corredo probatorio;
infatti, da nessuno degli elementi in atti sarebbe possibile dedurre che l'appellante abbia violato il dovere di diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, non attenendosi alle direzioni impartite dal datore di lavoro.
Non emergerebbero risultanze istruttorie decisive né circa la ritenuta inversione di sequenza di aggiornamento del sistema infotainement, quale causa del lamentato danno alla centralina, né circa la procedura, più volte ripetuta, per la sostituzione della frizione del cambio della Golf 7, ritenuta errata dalla datrice di lavoro.
L'appellante contesta, a seguire, il mancato rilievo offerto dal Giudice di prime cure alle circostanze sollevate della mancata formalizzazione delle contestazioni disciplinari e della tempistica della proposta azione giudiziale, sorta solo dopo le rivendicazioni retributive del lavoratore.
Nel decidere il quantum di risarcimento, ancora, il Giudice di prime cure avrebbe compiuto una valutazione del materiale probatorio completamente errata, poiché i documenti richiamati sono ritenuti rappresentativi di semplici ordinativi, peraltro di contenuto generico.
Da ultimo, l'appellante impugna la sentenza sulle spese di lite del primo grado.
La parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello e ritenendo infondate le ragioni dell'impugnazione.
La Corte adita, fissata l'udienza di trattazione scritta a seguito dell'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c, riservava di decidere sulle conclusioni come in atti.
L'appello, deciso allo stato degli atti, risulta fondato con conseguente necessità di riforma della sentenza gravata.
pagina 2 di 4 Assorbente appare, infatti, il motivo di appello che censura quella parte di sentenza che ha affermato l'esistenza della prova del danno.
In effetti, anche dando per ammessa la negligenza del lavoratore nell'espletamento della propria attività lavorativa con conseguente necessità, in un caso, di sostituzione di una centralina elettrica, e, nell'altro, di sostituzione di frizione e paraolio, tuttavia, ciò che non appare sufficientemente comprovato è il dedotto danno patrimoniale subito dal datore di lavoro consistente nelle somme pagate per l'acquisto di tali beni (sul presupposto, peraltro, non esplicitato né motivato, della impossibilità di farne ricadere il costo sul cliente finale, proprietario dell'auto).
Parte ricorrente, oggi appellata, si è, infatti, limitata ad allegare la necessità di ordinare tali pezzi (sul punto è stata proposta apposita prova testimoniale, ammessa) e, conseguentemente, a produrre solo due documenti che dovrebbero comprovare l'ordine.
In particolare, in relazione alla centralina dell'auto, dal doc. N. 4 (1), si evince unicamente che una centralina è stata ordinata in data 26 luglio 2023 ed era del costo al pubblico di euro 1523,75 ma il totale dell'ordine e delle spese di trasporto vengono totalizzate pari a 0. Dal medesimo doc. 4 (2) si evince, invece, l'ordine, in data 31 luglio 2023, di una serie di pezzi identificati solo da un codice e con accanto, oltre al prezzo di listino, anche il costo finale. Il doc. 4 (3) appare, invece, poco comprensibile e sembra, comunque, riferirsi sempre all'ordine della centralina di cui viene riportato solo il prezzo al pubblico.
Ebbene, tali documenti appaiono inidonei a comprovare l'esborso del denaro chiesto in restituzione, tanto più alla luce delle specifiche difese del lavoratore. Quest'ultimo ha, infatti, puntualmente allegato che l'ordine della centralina era stato effettuato per un'auto ancora in garanzia, il che, plausibilmente, spiega la ragione per la quale la videata dell'ordine non contiene l'indicazione del prezzo. In relazione al secondo ordine (di importo pari a poco più di 300,00 euro), il lavoratore, costituendosi in giudizio, aveva precisamente contestato che i pezzi ivi indicati corrispondessero a frizione e paraolio (peraltro l'ordine prodotto contiene oltre dieci pezzi e non i soli due menzionati a titolo di risarcimento del danno), producendo un elenco dei codici tratto dal sito internet della casa madre (cfr. doc. 5 elenco ricambi fascicolo primo grado). Ebbene, a fronte di tali precise difese, parte datoriale non opposto alcuna contraria allegazione o contestazione, limitandosi a richiedere, solo in prima udienza, la prova testimoniale in merito al pagamento della somma oggetto di domanda di risarcimento, ovvero di ripetizione. Correttamente, tuttavia, tale prova non è stata ammessa in quanto, oltre che generica ed inammissibile vertendo sulla prova di un pagamento, è anche tardiva, dovendo essere avanzata con pagina 3 di 4 l'atto introduttivo in quanto attinente ad un elemento costitutivo della domanda e non soltanto a confutazione di un'avversa difesa.
Neppure la sentenza di primo grado accenna in alcun modo agli elementi addotti dal lavoratore a propria difesa, limitandosi a ritenere provato il danno sulla base dei meri ordini allegati in atti che, come evidente, oltre ad essere poco univoci, mancando, in un caso, anche l'indicazione del prezzo da pagare, non comprovano anche il pagamento della somma, elemento che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di provare con idonea documentazione contabile (es. copia bonifici, estratti conto o altro).
Le evidenziate lacune probatorie non possono, pertanto, che portare al rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata in primo grado con conseguente accoglimento dell'appello, ogni altro motivo assorbito.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte adita, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
- Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata con il ricorso di primo grado;
- condanna l'appellata a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida in euro 2.600,00 per il primo grado ed in euro 2.000,00 ed euro 147,00 per spese, per il secondo grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Ancona lì 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa G. Di Matteo addetta UPP di questa Corte
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