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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv.
BA IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2911/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2529/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.11.2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cammarota con il Parte_1 quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
C in persona dell'amministratore, Controparte_1Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena
UR con il quale elettivamente domicilia come in atti atti
OPPOSTO
All'udienza del 16.09. 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2529/2020, notificato a mezzo pec in data 02/04/2021, la Sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, il , in persona Controparte_3 dell'amministratore pro-tempore, Dott. per ivi sentir accogliere la CP_4 proposta opposizione, revocare il decreto opposto ovvero rigettare la domanda avversa;
con vittoria di spese. L'attore opposto eccepiva la nullità del ricorso per inesistenza della notifica nonché l'illegittimità del decreto e l'infondatezza del
1 credito azionato per non aver la mai avuto la comunicazione della Parte_1 convocazione assembleare né della successiva delibera di approvazione dei lavori.
Si costituiva in giudizio il opposto, rilevando l'infondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate dalla parte opponente, sia in relazione alla pretesa inesistenza della notifica e sia in merito alla affermazione di non aver mai avuto contezza dell'assemblea condominiale né della delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria posta alla base del monitorio opposto;
concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e compenso professionale con distrazione.
Alla prima udienza, tenutasi in data 27/09/2022, il Giudice adito concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo, altresì, alle parti, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, procedimento che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione all'incontro della parte invitata, Sig.ra Parte_1
La causa veniva istruita attraverso i documenti acquisiti agli atti del giudizio e con l'interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore del Cond. Opposto,
Dott.ssa ; di poi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la Persona_1 decisione rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15/10/2024, di poi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 16.09. 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza così fissata e trattenuta in decisione a detta udienza.-
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
2 A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Nel caso che occupa l'opponente ha eccepito la mancata convocazione assembleare che, in quanto vizio procedimentale, rappresenta una ipotesi di annullabilità della delibera "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti ququalificate maggioranze in relazione all'oggetto” -
Cassazione a Sezioni Unite del 7 marzo 2005, n. 4806- conf. Cass. Civ. Sezioni
Unite Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 - Pertanto, “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma la annullabilità della delibera”- Cass. Civ. Sentenza n. 10071/2020 conf. Trib. Napoli 22/04/2024 n.
3 4302-), senza, tuttavia, chiedere, in via riconvenzionale, una pronuncia di annullamento di tale deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione; trattandosi, pertanto, di mera eccezione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile in ossequio ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte. Analogo discorso vale anche per la ulteriore lagnanza dell'opponente che asserisce di non aver ricevuto la comunicazione della delibera di approvazione dei lavori: anzi, il preteso mancato invio del verbale di assemblea non incide sulla validità della delibera stessa, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare la delibera. Tale termine comincia quindi a decorrere solo una volta che il condomino ne abbia avuta, comunque, conoscenza.
(cfr. Corte di Cassazione - sez. VI civile - ordinanza n. 1502 del 22-01-18; conf.
Corte di Appello di Catania n. 411 del 17 febbraio 2020; Tribunale di Cosenza
Sentenza n. 981 del 2021) Va evidenziato inoltre che, l'opponente Parte_1 era a conoscenza delle morosità maturate a seguito delle contestate delibere fin dal
2016 come risulta dalla documentazione depositata unitamente alle memorie ex art. 183 6° co.n. 3 cpc in data 24/07/2023, ovvero le lettere raccomandate di costituzione in mora regolarmente ricevute dalla Sig.ra Parte_1
Per cui, almeno con decorrenza dal 2016, l'opponente avrebbe potuto impugnare le contestate delibere ma detta impugnativa non è mai stata proposta.-
Il credito è fondato e legittimo. risulta la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
BA IO, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2529/2020 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 19.11.2020 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2.- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2552,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 3.10. 2025
4 Il Giudice Onorario
Avv. BA IO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice Onorario avv.
BA IO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 2911/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2529/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19.11.2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cammarota con il Parte_1 quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
C in persona dell'amministratore, Controparte_1Controparte_2 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena
UR con il quale elettivamente domicilia come in atti atti
OPPOSTO
All'udienza del 16.09. 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2529/2020, notificato a mezzo pec in data 02/04/2021, la Sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, il , in persona Controparte_3 dell'amministratore pro-tempore, Dott. per ivi sentir accogliere la CP_4 proposta opposizione, revocare il decreto opposto ovvero rigettare la domanda avversa;
con vittoria di spese. L'attore opposto eccepiva la nullità del ricorso per inesistenza della notifica nonché l'illegittimità del decreto e l'infondatezza del
1 credito azionato per non aver la mai avuto la comunicazione della Parte_1 convocazione assembleare né della successiva delibera di approvazione dei lavori.
Si costituiva in giudizio il opposto, rilevando l'infondatezza delle CP_1 eccezioni sollevate dalla parte opponente, sia in relazione alla pretesa inesistenza della notifica e sia in merito alla affermazione di non aver mai avuto contezza dell'assemblea condominiale né della delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria posta alla base del monitorio opposto;
concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e compenso professionale con distrazione.
Alla prima udienza, tenutasi in data 27/09/2022, il Giudice adito concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo, altresì, alle parti, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, procedimento che si concludeva negativamente per la mancata partecipazione all'incontro della parte invitata, Sig.ra Parte_1
La causa veniva istruita attraverso i documenti acquisiti agli atti del giudizio e con l'interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore del Cond. Opposto,
Dott.ssa ; di poi, il Giudice, ritenendo la causa matura per la Persona_1 decisione rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15/10/2024, di poi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 16.09. 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza così fissata e trattenuta in decisione a detta udienza.-
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Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
2 A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Nel caso che occupa l'opponente ha eccepito la mancata convocazione assembleare che, in quanto vizio procedimentale, rappresenta una ipotesi di annullabilità della delibera "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti ququalificate maggioranze in relazione all'oggetto” -
Cassazione a Sezioni Unite del 7 marzo 2005, n. 4806- conf. Cass. Civ. Sezioni
Unite Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 - Pertanto, “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma la annullabilità della delibera”- Cass. Civ. Sentenza n. 10071/2020 conf. Trib. Napoli 22/04/2024 n.
3 4302-), senza, tuttavia, chiedere, in via riconvenzionale, una pronuncia di annullamento di tale deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione; trattandosi, pertanto, di mera eccezione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile in ossequio ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte. Analogo discorso vale anche per la ulteriore lagnanza dell'opponente che asserisce di non aver ricevuto la comunicazione della delibera di approvazione dei lavori: anzi, il preteso mancato invio del verbale di assemblea non incide sulla validità della delibera stessa, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare la delibera. Tale termine comincia quindi a decorrere solo una volta che il condomino ne abbia avuta, comunque, conoscenza.
(cfr. Corte di Cassazione - sez. VI civile - ordinanza n. 1502 del 22-01-18; conf.
Corte di Appello di Catania n. 411 del 17 febbraio 2020; Tribunale di Cosenza
Sentenza n. 981 del 2021) Va evidenziato inoltre che, l'opponente Parte_1 era a conoscenza delle morosità maturate a seguito delle contestate delibere fin dal
2016 come risulta dalla documentazione depositata unitamente alle memorie ex art. 183 6° co.n. 3 cpc in data 24/07/2023, ovvero le lettere raccomandate di costituzione in mora regolarmente ricevute dalla Sig.ra Parte_1
Per cui, almeno con decorrenza dal 2016, l'opponente avrebbe potuto impugnare le contestate delibere ma detta impugnativa non è mai stata proposta.-
Il credito è fondato e legittimo. risulta la fondatezza della pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
BA IO, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2529/2020 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 19.11.2020 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- rigetta la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto già esecutivo;
2.- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2552,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 3.10. 2025
4 Il Giudice Onorario
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