Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2025, proposto da
IO LV, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Santopietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falvaterra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento di diniego di accesso agli atti amministrativi emesso dal Comune di Falvaterra prot. 0006018 del 22.11.2025 a firma del Sindaco p.t., inoltrato a mezzo PEC al ricorrente in data 22.11.2025;
2. della nota prot. 0005728 del 06.11.2025 con la quale il Comune di Falvaterra aveva comunicato al ricorrente di avvalersi del differimento di giorni 30 ai sensi dell'art. 9 comma 2 e 3 del DPR 184/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falvaterra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NU NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 25 novembre 2025 l’esponente, Segretario Comunale iscritto in fascia “B” nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale Lazio, premette di essere stato in servizio, dal 24 agosto1998 al 7 luglio 2019, presso il Comune di Falvaterra; che quest’ultimo non aveva mai corrisposto i diritti di rogito a lui spettanti, pur avendo disposto, con Determinazione n. 18 del 4 giugno 2012, di riconoscere e liquidare al Segretario Comunale i diritti di rogito riscossi fino a tutto l’anno 2010 per una somma complessiva di euro 23.977,98; che, quindi, non solo non gli veniva pagata tale – pur riconosciuta - somma ma, per di più, non gli venivano liquidate né corrisposte le somme dovute per gli anni successivi, dal 2010 fino alla data di cessazione dal servizio; che pertanto, al fine di effettuare l’esatto conteggio dei diritti di rogito dovuti in vista della proposizione di azione giudiziaria, in data 6 ottobre 2025 presentava istanza di accesso con cui chiedeva al Comune di Falvaterra il rilascio di copia degli « Atti rogati dal sottoscritto quale segretario Comunale del Comune di Falvaterra dal 24.08.1998 al 31.12.2018 » ponendo a fondamento della stessa la necessità di tutelare in giudizio un proprio diritto, dovendo presentare domanda giudiziale per ottenere il pagamento delle proprie spettanze; che l’ente dapprima, con nota prot. 5728 del 6 novembre 2025, gli comunicava l’intenzione di avvalersi del differimento di giorni 30 ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3 del DPR 184/2006, e, successivamente, con l’impugnata nota prot. 6018 del 22 novembre 2025, a firma del Sindaco p.t., disponeva il rigetto dell’istanza di accesso affermando che quest’ultima « appare chiaramente integrare gli estremi dell’accesso generico, indifferenziato e meramente. esplorativo degli atti della Pubblica Amministrazione, in totale assenza di elementi caratteristici ed individualizzanti per l’espletamento della richiesta, tanto che una richiesta generica così formulata rischia di generare un appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione stessa di cui all’art. 97 Cost .».
2. Premesso quanto sopra, avverso l’indicato provvedimento recante il diniego dell’istanza di accesso da lui presentata ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il presente ricorso, chiedendone l’annullamento nonché instando perché venga ordinata al Comune di Falvaterra l’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza.
2.1. Deduce che il gravato diniego sarebbe affetto sia da incompetenza del Sindaco p.t. , riguardando un’attività di natura gestionale attribuita ai dirigenti e/o responsabili dei servizi e non già agli organi politici dell’ente, sia da violazione degli artt. 24 e 25 della legge 241/1990, essendo la conoscenza dei documenti necessaria, come esplicitato nell’istanza, per curare e/o per difendere i propri interessi giuridici, nonché da contraddittorietà ed illogicità della motivazione, non potendosi considerare generica la propria istanza, essendo nella stessa chiaramente indicati gli atti di cui ha richiesto la copia e non potendosi la stessa ritenere esplorativa né tale da determinare il paventato appesantimento dell’azione amministrativa.
3. Per la discussione del ricorso è stata fissata la camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
4. Il Comune di Falvaterra si è costituito in giudizio depositando, in data 21 febbraio 2026, memoria e documentazione in data.
5. Alla camera di consiglio sopra indicata il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Occorre, in primo luogo, evidenziare che il Comune resistente ha depositato in atti memoria e documenti oltre il termine di cui agli art. 73 e 87, comma 2, c.p.a. e che, pertanto, non può tenersi conto di tali atti ai fini della decisione; l’amministrazione ha, comunque, svolto le proprie difese in camera di consiglio, confermando in tal sede la già eccepita non accoglibilità dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente in quanto generica e meramente esplorativa, oltre che non supportata da un interesse qualificato, come emergerebbe anche dall’avvenuta emissione, da parte del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, in data 5 dicembre 2025, del decreto ingiuntivo n. 723/2025, con il quale sarebbe stato ingiunto all’Ente il pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 23.997,98 per i diritti di rogito.
7. Reputa il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto, non potendo essere condivise le eccezioni formale dal Comune resistente.
7.1. È pacifico che, con istanza formulata in data 6 ottobre 2025, acquisita dall’ente il giorno successivo, il ricorrente abbia domandato al Comune di Falvaterra, presso il quale ha svolto la funzione di Segretario dal 24 agosto1998 al 7 luglio 2019, il rilascio di copia dei contratti da lui rogati, quale Segretario Comunale dello stesso Comune, dal 24 agosto 1998 al 31 dicembre 2018.
Il ricorrente ha ivi altresì specificato che l’interesse all’ostensione si fonda sulla propria intenzione di procedere in sede giudiziale per ottenere le somme a lui spettanti a tale titolo, da cui deriva la necessità di disporre degli atti indicati, a fine di poter svolgere i conteggi di quanto esattamente dovuto, così che l’accesso agli atti mediante visione ed estrazione copia si rende necessario per tutelare in giudizio un proprio diritto.
7.2. Ciò posto si reputa, in primo luogo, fondato il dedotto vizio di incompetenza.
7.2.1. Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e poteri di gestione tecnica vigente negli enti locali e fondato sull’art. 107 del d.lgs. 267/2000 può, infatti, essere derogato, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000, nei comuni aventi meno di 5000 abitanti qualora questi ultimi adottino specifiche « disposizioni regolamentari organizzative », attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
7.2.2. Nel caso di specie, tuttavia, non consta che il Comune di Falvaterra abbia adottato simili misure avendo, anzi, parte ricorrente depositato in atti documentazione dalla quale emerge che, al contrario, lo stesso abbia conferito la responsabilità del Servizio Amministrativo e Finanziario – nella cui competenza rientra la trattazione delle istanze di accesso – a una dipendente comunale (Decreto Sindacale n. 2 del 12 giugno 2025).
La fondatezza della censura in esame sarebbe di per sé sufficiente ai fini dell’accoglimento della richiesta di annullamento dell’atto di diniego impugnato; tuttavia, poiché il rilevato difetto di competenza comporterebbe la riedizione del potere da parte dell’ufficio competente, non sarebbe soddisfatto l’interesse sostanziale avanzato con il ricorso ed avente ad oggetto la richiesta di ostensione di atti amministrativi.
È principio ormai consolidato che il giudizio di cui all'art. 116 c.p.a., ancorché configurato come impugnatorio, è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso del ricorrente ai documenti amministrativi di cui ha chiesto l'ostensione, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificarne il diniego ovvero dal silenzio da questa mantenuto sull'istanza.
È necessario, pertanto, procedere allo scrutinio delle ulteriori censure.
7.3. Tanto precisato, sono parimenti fondate le ulteriori censure veicolate dal ricorrente, aventi ad oggetto la violazione degli artt. 24 e 25 della legge 241/1990, non potendo l’istanza presentata essere considerata generica, essendo stato nella stessa precisamente indicato – come è pacifico e non contestato - di quali atti viene richiesto il rilascio di copia, cioè gli atti rogati dall’istante quale Segretario Comunale nell’arco temporale in cui lo stesso ha svolto tale funzione presso il Comune di Falvaterra, e non potendo pretendersi dal richiedente una puntuale indicazione degli atti medesimi, trattandosi di dati che sono nella esclusiva disponibilità del Comune, anche alla luce dell’obbligo di tenuta del Repertorio dei Contratti nei quali gli stessi devono essere annotati; il ricorrente ha, peraltro, comunque indicato un preciso riferimento temporale per consentire la ricerca (dal 24 agosto1998 al 31 dicembre 2018, periodo in cui, come detto, egli ha prestato servizio presso l’ente).
7.4. L’istanza non può, infine, essere considerata tale da causare un appesantimento dell’azione amministrativa, non essendo il numero degli atti oggetto di accesso, presumibilmente, cospicuo, considerate le ridotte dimensioni del Comune di Falvaterra (che conta poche centinaia di abitanti).
7.5. Quanto alla sopravvenuta emanazione del decreto ingiuntivo di cui al superiore punto 5) la stessa non elide l’interesse posto a fondamento dell’istanza, riguardando solo una parte degli atti oggetto dell’istanza (e precisamente il periodo dal 24 agosto1998 fino a tutto il 2010), laddove la stessa riguarda l’intero periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio presso l’ente, conclusosi come detto il 31 dicembre 2018.
8. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere accolto, ordinando al Comune di Falvaterra di mettere a disposizione del ricorrente la documentazione oggetto dell’istanza di accesso dallo stesso presentata in data 6 ottobre 2025.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nonché distratte in favore dell’avvocato Ivan Santopietro, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Falvaterra di mettere a disposizione del ricorrente la documentazione oggetto dell’istanza di accesso dallo stesso formulata il 6 ottobre 2026 entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Falvaterra al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, nonché contributo unificato se versato, con distrazione nei confronti dell’avvocato Ivan Santopietro, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU NA | ON CA |
IL SEGRETARIO