Art. 50. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e' richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura»;
b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»;
c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»;
d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:
«47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30 , recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.».
a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e' richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura»;
b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»;
c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»;
d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:
«47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30 , recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonche' dei seguenti ulteriori criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.».