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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA
********
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2021 tra: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e in qualità di legale rappresentante pro C.F._1
tempore di (C.F. , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
via di San Felice n. 3/x, rappresentati e difesi dal prof. avv. Alberto Niccolai e dall'avv. Francesco Borsi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Pistoia, Via B. Buozzi n. 18.
-OPPONENTE-
e
COroparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
in , Via Don Minzoni 5; CP_1
-OPPOSTO-
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e 23 L. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per parte opponente, come da note scritte depositate in data 24.10.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa,
a) in limine litis: per i motivi esposti al paragrafo 2 del presente atto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. 689/81 del verbale unico n.
LU00001/2017-039-01 del 14 giugno 2017 su cui si basa l'ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede e per l'effetto dichiarare nulla/annullabile l'ordinanza opposta;
b) nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle pretese ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare nullo/annullabile l'ordinanza ingiunzione opposta;
c) in subordine: applicando alle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione in epigrafe indicata i principi di cui agli art. 8 e 11 L. 689/81 rideterminare i singoli importi richiesti nelle minor somme ritenute di giustizia.
d) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”
Per parte opposta, come da note scritte depositate in data 09.02.2022 e richiamate nelle note conclusive:
Rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, il sig. , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della società proponeva Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 164/2021, notificata in data 25 ottobre 2021, con la quale l' COroparte_2
CO
(d'ora in poi, ) ingiungeva il pagamento della somma complessiva di €
[...]
14.637,80 a titolo di sanzioni amministrative.
pagina 2 di 9 Tale provvedimento traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00001/2017-039-01 del 14 giugno 2017, con cui venivano contestate le seguenti violazioni, emerse a seguito di un accertamento ispettivo iniziato in data 22 luglio 2016:
1. l'utilizzo in regime di “lavoro nero” della sig.ra per 42 Parte_3
giornate nel periodo dal 30 aprile 2016 al 26 giugno 2016, con applicazione di una sanzione di € 6.000,00;
2. l'utilizzo in regime di “lavoro nero” del sig. per 9 giornate nel Parte_4
periodo dal 30 aprile 2016 al 9 maggio 2016, con applicazione di una sanzione di €
3.375,00;
3. la fornitura di mera manodopera della dipendente alla società COroparte_4
Family dal 23 febbraio 2016 al 29 aprile 2016, con applicazione di una Parte_5
sanzione di € 5.000,00;
4. la mancata concessione di ferie alla dipendente per l'anno COroparte_4
2014, con applicazione di una sanzione di € 225,00.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente deduceva, in via preliminare,
l'intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 14 della L.
689/1981, essendo il verbale unico stato notificato ben oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento. Eccepiva, altresì, la nullità del verbale presupposto per violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004, stante l'omessa indicazione puntuale delle fonti di prova a sostegno delle contestazioni. Nel merito, contestava la fondatezza di ogni addebito, allegando che: a) la presenza dei sig.ri e (ex soci della società cedente il ramo d'azienda) era dovuta a Pt_3 Pt_4
mere ragioni di cortesia e collaborazione per facilitare il subentro nella gestione, in assenza di alcun vincolo di subordinazione;
b) la posizione della sig.ra CP_4
configurava un legittimo distacco finalizzato alla sua formazione professionale in pagina 3 di 9 vista del passaggio di gestione;
c) una precedente sentenza del Tribunale di Pistoia
(n. 159/2021, doc. 7 opponente) , passata in giudicato, aveva già annullato un avviso di addebito dell' basato sui medesimi fatti accertati nel verbale unico. CP_5
Chiedeva, infine, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. CO Si costituiva in giudizio l , resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, confermando la legittimità del proprio operato e la fondatezza delle sanzioni irrogate.
Con decreto del 29.11.2021, confermato con ordinanza del 21.10.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e COroparte_4 Parte_3
all'udienza del 27.01.2023. A seguito di plurimi rinvii dovuti a riorganizzazione del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1. In via preliminare e assorbente: sulla decadenza ex art. 14 L. 689/1981.
Parte opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. 24 novembre 1981,
n. 689. La norma citata prevede che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”. Il comma 6 del medesimo articolo sancisce che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. pagina 4 di 9 Nel caso di specie, risulta pacifico e documentalmente provato che il primo accesso ispettivo sia avvenuto in data 22 luglio 2016 e che l'attività istruttoria, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, si sia conclusa entro il mese di ottobre 2016. Successivamente a tale data, non risultano compiute ulteriori attività di indagine da parte dell'organo accertatore. Il verbale unico di accertamento e notificazione, presupposto dell'ordinanza oggi opposta, è stato tuttavia notificato a parte opponente solo in data 4 luglio 2017, ovvero circa otto mesi dopo la presumibile conclusione delle operazioni di accertamento.
Il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni va individuato nel momento in cui l'Amministrazione ha completato l'acquisizione di tutti gli elementi necessari a fondare la contestazione, e non nel momento, meramente potestativo, in cui decide CO di redigere il verbale. In assenza di prova, da parte dell' , della necessità di compiere ulteriori e complesse attività istruttorie protrattesi fino a ridosso della data di redazione del verbale, deve ritenersi che l'“accertamento” si sia concluso ragionevolmente entro la fine dell'anno 2016. La notifica del verbale, avvenuta nel luglio 2017, è pertanto palesemente tardiva.
La violazione del termine perentorio di 90 giorni determina, ai sensi del citato art. 14, comma 6, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'ordinanza ingiunzione impugnata, fondandosi su un verbale di contestazione tardivamente notificato, è pertanto illegittima e deve essere annullata. L'accoglimento di tale motivo di opposizione, di carattere assorbente, sarebbe di per sé sufficiente a definire il giudizio.
2. Ad abundantiam: nel merito della pretesa sanzionatoria.
Anche a voler prescindere dal rilievo preliminare, l'opposizione si rivela fondata anche nel merito.
pagina 5 di 9 L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, e quindi la sussistenza delle violazioni contestate, grava sull'Amministrazione opposta. Nel CO presente giudizio, l' non ha fornito la prova richiesta.
2.1. Sull'efficacia probatoria del verbale ispettivo e delle dichiarazioni testimoniali.
Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale fede privilegiata non si estende, invece, agli apprezzamenti, alle valutazioni e alle dichiarazioni rese da terzi, le quali costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi acquisiti in giudizio (cfr. Cass.
n. 32290/2022; Cass. n. 5144/2021). CO Nel caso di specie, le contestazioni dell' si fondano essenzialmente sulle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Tali dichiarazioni, tuttavia, devono essere vagliate criticamente alla luce delle testimonianze rese in sede giudiziale, sotto il vincolo del giuramento e nel pieno contraddittorio tra le parti.
Inoltre, assume un rilievo probatorio significativo la sentenza n. 159/2021 del
Tribunale di Pistoia, passata in giudicato, che, decidendo su un avviso di addebito fondato sul medesimo verbale ispettivo, ha escluso la sussistenza dei rapporti CP_5
di lavoro subordinato contestati. Sebbene tale pronuncia non esplichi efficacia di giudicato nel presente procedimento, essa costituisce un importante elemento di prova documentale, liberamente apprezzabile da questo Giudice, che corrobora la tesi dell'opponente.
2.2. Sulla posizione della sig.ra (presunta fornitura di CP_4
manodopera).
pagina 6 di 9 L'istruttoria ha smentito la tesi della fornitura illecita di manodopera. È emerso che aveva stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda con Parte_2
Family Trade S.r.l. e che, nel periodo transitorio necessario per il subentro nelle licenze, la dipendente era stata inviata presso la sala giochi per un CP_4
periodo di formazione. La teste ha confermato che la sig.ra era Pt_3 CP_4
stata mandata in “affiancamento” per “imparare il mestiere” e non svolgeva attività lavorativa produttiva per la società Family Trade. Tale circostanza configura un legittimo distacco, caratterizzato dalla temporaneità e dall'interesse della datrice di lavoro a formare il proprio personale in vista della gestione del Parte_2
nuovo ramo d'azienda. La contestazione è, pertanto, infondata.
2.3. Sulle posizioni dei sig.ri e (presunto lavoro nero). Pt_3 Pt_4
CO L' non ha provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la sig.ra e per il sig. L'istruttoria ha confermato che costoro erano, Pt_3 Pt_4
rispettivamente, socia amministratrice e socio della società cedente (Family Trade
S.r.l.). La loro presenza presso i locali, nel periodo successivo alla cessione, è stata motivata dalla necessità di facilitare il passaggio di consegne e di garantire la continuità gestionale fino al rilascio delle nuove autorizzazioni. La teste ha Pt_3
dichiarato in giudizio di aver continuato, insieme al figlio, a gestire la sala “per nostro conto” e in “piena autonomia”, senza ricevere direttive da e Parte_2
trattenendo gli incassi a favore della propria società, Family Trade.
Tali elementi escludono in radice la configurabilità del vincolo di subordinazione, che presuppone l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La presenza degli ex titolari, finalizzata a un ordinato trapasso aziendale, non può essere assimilata a una prestazione lavorativa
“in nero” alle dipendenze dell'acquirente.
pagina 7 di 9 Anche la dichiarazione della stessa sig.ra che ha ammesso di aver sostituito Pt_3
“in qualche rara circostanza” i dipendenti, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per le 42 giornate contestate, apparendo piuttosto come una forma di collaborazione occasionale e gratuita, del tutto inidonea a integrare gli illeciti sanzionati.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato. Si osserva peraltro che l'Amministrazione, nel determinare la sanzione, ha applicato un importo (€ 250,00) pari al 10% del valore dell'operazione, dimostrando di aver tenuto conto della ridotta gravità della condotta in concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall'art. 65, comma 5, del
D. Lgs. n. 231/2007 per i casi in cui l'Amministrazione sia difesa da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni altra COroparte_2 CP_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
164/2021 emessa dall' . COroparte_2
2. NA l , in COroparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in pagina 8 di 9 favore di parte opponente, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Massa, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MASSA
********
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Angela Baroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2378/2021 tra: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e in qualità di legale rappresentante pro C.F._1
tempore di (C.F. , con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
via di San Felice n. 3/x, rappresentati e difesi dal prof. avv. Alberto Niccolai e dall'avv. Francesco Borsi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Pistoia, Via B. Buozzi n. 18.
-OPPONENTE-
e
COroparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
in , Via Don Minzoni 5; CP_1
-OPPOSTO-
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e 23 L. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Per parte opponente, come da note scritte depositate in data 24.10.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa,
a) in limine litis: per i motivi esposti al paragrafo 2 del presente atto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. 689/81 del verbale unico n.
LU00001/2017-039-01 del 14 giugno 2017 su cui si basa l'ordinanza ingiunzione impugnata in questa sede e per l'effetto dichiarare nulla/annullabile l'ordinanza opposta;
b) nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle pretese ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare nullo/annullabile l'ordinanza ingiunzione opposta;
c) in subordine: applicando alle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione in epigrafe indicata i principi di cui agli art. 8 e 11 L. 689/81 rideterminare i singoli importi richiesti nelle minor somme ritenute di giustizia.
d) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”
Per parte opposta, come da note scritte depositate in data 09.02.2022 e richiamate nelle note conclusive:
Rigetto dell'opposizione e conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2021, il sig. , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della società proponeva Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 164/2021, notificata in data 25 ottobre 2021, con la quale l' COroparte_2
CO
(d'ora in poi, ) ingiungeva il pagamento della somma complessiva di €
[...]
14.637,80 a titolo di sanzioni amministrative.
pagina 2 di 9 Tale provvedimento traeva origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. LU00001/2017-039-01 del 14 giugno 2017, con cui venivano contestate le seguenti violazioni, emerse a seguito di un accertamento ispettivo iniziato in data 22 luglio 2016:
1. l'utilizzo in regime di “lavoro nero” della sig.ra per 42 Parte_3
giornate nel periodo dal 30 aprile 2016 al 26 giugno 2016, con applicazione di una sanzione di € 6.000,00;
2. l'utilizzo in regime di “lavoro nero” del sig. per 9 giornate nel Parte_4
periodo dal 30 aprile 2016 al 9 maggio 2016, con applicazione di una sanzione di €
3.375,00;
3. la fornitura di mera manodopera della dipendente alla società COroparte_4
Family dal 23 febbraio 2016 al 29 aprile 2016, con applicazione di una Parte_5
sanzione di € 5.000,00;
4. la mancata concessione di ferie alla dipendente per l'anno COroparte_4
2014, con applicazione di una sanzione di € 225,00.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente deduceva, in via preliminare,
l'intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 14 della L.
689/1981, essendo il verbale unico stato notificato ben oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento. Eccepiva, altresì, la nullità del verbale presupposto per violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004, stante l'omessa indicazione puntuale delle fonti di prova a sostegno delle contestazioni. Nel merito, contestava la fondatezza di ogni addebito, allegando che: a) la presenza dei sig.ri e (ex soci della società cedente il ramo d'azienda) era dovuta a Pt_3 Pt_4
mere ragioni di cortesia e collaborazione per facilitare il subentro nella gestione, in assenza di alcun vincolo di subordinazione;
b) la posizione della sig.ra CP_4
configurava un legittimo distacco finalizzato alla sua formazione professionale in pagina 3 di 9 vista del passaggio di gestione;
c) una precedente sentenza del Tribunale di Pistoia
(n. 159/2021, doc. 7 opponente) , passata in giudicato, aveva già annullato un avviso di addebito dell' basato sui medesimi fatti accertati nel verbale unico. CP_5
Chiedeva, infine, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. CO Si costituiva in giudizio l , resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, confermando la legittimità del proprio operato e la fondatezza delle sanzioni irrogate.
Con decreto del 29.11.2021, confermato con ordinanza del 21.10.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e COroparte_4 Parte_3
all'udienza del 27.01.2023. A seguito di plurimi rinvii dovuti a riorganizzazione del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1. In via preliminare e assorbente: sulla decadenza ex art. 14 L. 689/1981.
Parte opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. 24 novembre 1981,
n. 689. La norma citata prevede che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”. Il comma 6 del medesimo articolo sancisce che “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. pagina 4 di 9 Nel caso di specie, risulta pacifico e documentalmente provato che il primo accesso ispettivo sia avvenuto in data 22 luglio 2016 e che l'attività istruttoria, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, si sia conclusa entro il mese di ottobre 2016. Successivamente a tale data, non risultano compiute ulteriori attività di indagine da parte dell'organo accertatore. Il verbale unico di accertamento e notificazione, presupposto dell'ordinanza oggi opposta, è stato tuttavia notificato a parte opponente solo in data 4 luglio 2017, ovvero circa otto mesi dopo la presumibile conclusione delle operazioni di accertamento.
Il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni va individuato nel momento in cui l'Amministrazione ha completato l'acquisizione di tutti gli elementi necessari a fondare la contestazione, e non nel momento, meramente potestativo, in cui decide CO di redigere il verbale. In assenza di prova, da parte dell' , della necessità di compiere ulteriori e complesse attività istruttorie protrattesi fino a ridosso della data di redazione del verbale, deve ritenersi che l'“accertamento” si sia concluso ragionevolmente entro la fine dell'anno 2016. La notifica del verbale, avvenuta nel luglio 2017, è pertanto palesemente tardiva.
La violazione del termine perentorio di 90 giorni determina, ai sensi del citato art. 14, comma 6, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'ordinanza ingiunzione impugnata, fondandosi su un verbale di contestazione tardivamente notificato, è pertanto illegittima e deve essere annullata. L'accoglimento di tale motivo di opposizione, di carattere assorbente, sarebbe di per sé sufficiente a definire il giudizio.
2. Ad abundantiam: nel merito della pretesa sanzionatoria.
Anche a voler prescindere dal rilievo preliminare, l'opposizione si rivela fondata anche nel merito.
pagina 5 di 9 L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, e quindi la sussistenza delle violazioni contestate, grava sull'Amministrazione opposta. Nel CO presente giudizio, l' non ha fornito la prova richiesta.
2.1. Sull'efficacia probatoria del verbale ispettivo e delle dichiarazioni testimoniali.
Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale fede privilegiata non si estende, invece, agli apprezzamenti, alle valutazioni e alle dichiarazioni rese da terzi, le quali costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi acquisiti in giudizio (cfr. Cass.
n. 32290/2022; Cass. n. 5144/2021). CO Nel caso di specie, le contestazioni dell' si fondano essenzialmente sulle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva. Tali dichiarazioni, tuttavia, devono essere vagliate criticamente alla luce delle testimonianze rese in sede giudiziale, sotto il vincolo del giuramento e nel pieno contraddittorio tra le parti.
Inoltre, assume un rilievo probatorio significativo la sentenza n. 159/2021 del
Tribunale di Pistoia, passata in giudicato, che, decidendo su un avviso di addebito fondato sul medesimo verbale ispettivo, ha escluso la sussistenza dei rapporti CP_5
di lavoro subordinato contestati. Sebbene tale pronuncia non esplichi efficacia di giudicato nel presente procedimento, essa costituisce un importante elemento di prova documentale, liberamente apprezzabile da questo Giudice, che corrobora la tesi dell'opponente.
2.2. Sulla posizione della sig.ra (presunta fornitura di CP_4
manodopera).
pagina 6 di 9 L'istruttoria ha smentito la tesi della fornitura illecita di manodopera. È emerso che aveva stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda con Parte_2
Family Trade S.r.l. e che, nel periodo transitorio necessario per il subentro nelle licenze, la dipendente era stata inviata presso la sala giochi per un CP_4
periodo di formazione. La teste ha confermato che la sig.ra era Pt_3 CP_4
stata mandata in “affiancamento” per “imparare il mestiere” e non svolgeva attività lavorativa produttiva per la società Family Trade. Tale circostanza configura un legittimo distacco, caratterizzato dalla temporaneità e dall'interesse della datrice di lavoro a formare il proprio personale in vista della gestione del Parte_2
nuovo ramo d'azienda. La contestazione è, pertanto, infondata.
2.3. Sulle posizioni dei sig.ri e (presunto lavoro nero). Pt_3 Pt_4
CO L' non ha provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per la sig.ra e per il sig. L'istruttoria ha confermato che costoro erano, Pt_3 Pt_4
rispettivamente, socia amministratrice e socio della società cedente (Family Trade
S.r.l.). La loro presenza presso i locali, nel periodo successivo alla cessione, è stata motivata dalla necessità di facilitare il passaggio di consegne e di garantire la continuità gestionale fino al rilascio delle nuove autorizzazioni. La teste ha Pt_3
dichiarato in giudizio di aver continuato, insieme al figlio, a gestire la sala “per nostro conto” e in “piena autonomia”, senza ricevere direttive da e Parte_2
trattenendo gli incassi a favore della propria società, Family Trade.
Tali elementi escludono in radice la configurabilità del vincolo di subordinazione, che presuppone l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. La presenza degli ex titolari, finalizzata a un ordinato trapasso aziendale, non può essere assimilata a una prestazione lavorativa
“in nero” alle dipendenze dell'acquirente.
pagina 7 di 9 Anche la dichiarazione della stessa sig.ra che ha ammesso di aver sostituito Pt_3
“in qualche rara circostanza” i dipendenti, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per le 42 giornate contestate, apparendo piuttosto come una forma di collaborazione occasionale e gratuita, del tutto inidonea a integrare gli illeciti sanzionati.
3. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente conferma del provvedimento sanzionatorio impugnato. Si osserva peraltro che l'Amministrazione, nel determinare la sanzione, ha applicato un importo (€ 250,00) pari al 10% del valore dell'operazione, dimostrando di aver tenuto conto della ridotta gravità della condotta in concreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall'art. 65, comma 5, del
D. Lgs. n. 231/2007 per i casi in cui l'Amministrazione sia difesa da propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni altra COroparte_2 CP_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n.
164/2021 emessa dall' . COroparte_2
2. NA l , in COroparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in pagina 8 di 9 favore di parte opponente, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Massa, 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
pagina 9 di 9