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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2869/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], e il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentanti e difesi dall'avv. Valentina Taibi e dall'avv. Emanuela Alfia
Maria La Ferla, giusta procura in atti,
ATTORI contro
Controparte_1
(già , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Massimei e dell'avv. Marco Gioacchino Morgese, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
(già , Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Massimei e dell'avv. Marco Gioacchino
Morgese, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTE Oggetto: condannatorio
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 dicembre 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e il Parte_1 [...]
, premettendo di essersi associato in data 30 marzo 2016 Parte_2
Contr alla ( d'ora in avanti , scegliendo il Controparte_2
sussidio denominato “Total Care 3.1 Nucleo”, con decorrenza dal 15.04.2016, hanno convenuto in giudizio la società generale di mutuo Controparte_2
e la società Coopsalute c.p.a., al fine di accertare l'inadempimento
[...]
della società cooperativa per il rifiuto manifestato al rimborso delle spese mediche sostenute da parte attrice, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, pari alla somma di €
26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna delle convenute al versamento in favore dell' di una Controparte_5
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, a causa di dolori insorti dopo circa un mese dall'adesione al sussidio nel maggio 2016, il Pt_1
si sarebbe sottoposto dapprima, a esame RM cervicale, dal quale sarebbe emersa una riduzione di intensità in T2 dei dischi intersomatici interposti in C3- C4,
C4-C5, C5-C6, C6-C7, C7-T1, e, successivamente, si sarebbe sottoposto a una visita specialista, da cui sarebbe emersa la necessità di un intervento chirurgico, poi svoltosi il 7 giugno 2016.
A seguito di tali fatti e comunicate la data del ricovero e dell'intervento, aperto il sinistro, aperto il sinistro e richiesta una Controparte_6
integrazione documentale, avrebbe comunicato a il rigetto Parte_1
della richiesta di accesso al pagamento in forma diretta, ritenendo che la patologia si fosse manifestata antecedentemente alla data di adesione alla
Contr
Infine, parte attrice ha allegato che anche in sede di mediazione le convenute avrebbero reiterato il loro diniego.
Contr Costituitasi con comparsa, depositata il 21 novembre 2018, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Agrigento, invocando la competenza esclusiva del
Tribunale di Roma, il difetto di legittimazione ad agire e ad causam del
[...]
, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_2
esperimento del tentativo di negoziazione assistita, contestando nel merito la domanda, deducendo la non operatività della garanzia ai sensi dell'art. 16 del
Contratto, stante la preesistenza della patologia, non preventivamente comunicata, domandando, in via subordinata, la riduzione dell'indennizzo richiesto.
Costituitasi, con distinta comparsa depositata il 21 novembre 2018, la in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo stipulato alcun contratto con gli attori e aderendo, per il resto, alle medesime eccezioni e difese della
Contr convenuta
La causa, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, espletata ctu medica, all'udienza del 20 dicembre 2024 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, per esclusività del foro di Roma, in virtù della clausola contenuta nell'art. 40 dello
Contr Statuto, richiamato nel modulo di adesione alla sottoscritto da parte attrice, secondo cui: “in ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma”.
Innanzitutto, va chiarito come non sia applicabile la disciplina consumeristica, atteso che il contratto per cui è causa è stato stipulato, da un lato, dal
[...]
in persona del legale rappresentante, che non Parte_2
riveste la qualità di consumatore e dell'altro, dalla società che è CP_1
una società mutualistica.
Tanto chiarito, va ricordato che in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma, altresì, di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa ( cfr. Cass.
n. 21010/2020).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come dalla formulazione dell'art. 40 dello Statuto, richiamato dal contratto per cui è causa, non emerge in maniera univoca la volontà di indicare il foro di Roma come esclusivo, non essendo specificato in modo chiaro l'esclusività del foro di Roma rispetto ai fori ordinari, nell'eventualità di mancato avvalimento della clausola compromissoria contenuta nel primo comma dell'art. 40 dello Statuto.
Infatti, si ritiene non chiara e univoca tale volontà, atteso che non risulta chiarita la concorde volontà delle parti di designare quel foro come esclusivo, solo nel caso in cui le parti non abbiano scelto di avvalersi della clausola compromissoria (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; conforme Cass. 26 febbraio
2002, n. 2874; Cass. 18 aprile 2000, n. 5030).
Ancora, va osservato come nel modulo di adesione è prevista l'accettazione delle norme del regolamento del sussidio scelto, che nel caso di specie, all'art. 13 devolve la competenza al Tribunale di Tivoli, rendendo ancor meno chiaro la comune volontà di designare un foro esclusivo.
Sul punto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. n. 1838/2018).
Sotto questo aspetto, la Suprema Corte ha precisato che la clausola, con la quale sia stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, è inidonea a individuare un foro esclusivo (cfr. Cass. n.
187007/2014), tenuto conto che nella fattispecie non è chiarita l'esclusività rispetto alla possibile devoluzione della controversia ad arbitri e contiene un riferimento anche a un diverso Tribunale ( quello di Tivoli).
Ne discende, dunque, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della (già ) quale Service Controparte_7 Controparte_8
Provider, che opera sul mercato dell'assistenza sanitaria per conto di fondi
Contr sanitari, casse di assistenza, ecc., tra le quali la per la quale cura la gestione delle richieste di rimborso inviate dai beneficiari dei fondi fino alla liquidazione dei pagamenti.
Pertanto, non sussiste alcun dubbio sul difetto di legittimazione passiva della predette società, in quanto unico legittimato al giudizio deve ritenersi la
[...]
della quale il Controparte_9 Parte_2
in persona del dott. era divenuto socio partecipante e il dott. era Pt_1 Pt_1
designato quale familiare garantito.
A questo punto, è possibile esaminare il merito della domanda.
È incontestato e risulta provato documentalmente che parte attrice, il
[...]
Contr
in persona di è divenuto socio della Parte_2 Parte_1
aderendo al sussidio sanitario c.d. “Total Care 3.1 Nucleo” con decorrenza dal 15 aprile 2016 e dichiarando “di non aver nessun tipo di malattia pregressa” (cfr. all. 11 della produzione di parte attrice).
Il regolamento del sussidio in questione prevede, tra l'altro, all'art. 16 che
“tutte le prestazioni conseguenti ad Infortuni avvenuti anteriormente alla data di adesione al presente Sussidio si intendono espressamente escluse. Altresì si intendono espressamente escluse tutte le prestazioni conseguenti a stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data di adesione al presente Sussidio” (cfr. all. 2
Contr della produzione .
È documentato che a partire dal maggio 2016 il si è sottoposto a esami Pt_1
diagnostici, da cui è emersa la “ riduzione di intensità in T2 dei dischi intersomatici interposti in C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7, C7-T1” , per la quale è stato sottoposto a intervento chirurgico ( cfr. documentazione in atti).
Contr È, altresì, documentato che, a seguito alla richiesta di rimborso, la ha comunicato il proprio diniego sulla scorta della preesistenza della patologia del Pt_1
Così sinteticamente chiariti i temini della questione, è necessario verificare nel caso di specie l'operatività della causa di esclusione dal sussidio sanitario prevista dall'art. 16 del Regolamento del sussidio, sottoscritto da parte attrice e invocato dalla convenuta, secondo la quale sono escluse dal sussidio sanitario tutte le prestazioni conseguenti a infortuni avvenuti anteriormente alla data di adesione, nonché tutte le prestazioni conseguenti a stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data di adesione al presente Sussidio.
Facendo applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto, può ritenersi che vi sia stata una “comune intenzione delle parti” (così la regola prioritaria in materia di interpretazione del contratto – art. 1362 c.c.) nel senso di non includere non solo situazioni verificatasi prima dell'adesione al sussidio sanitario, ma anche quelle conseguenti a stati patologici preesistenti, manifestati, diagnosticati prima dell'adesione.
A questo punto, è opportuno richiamare le conclusioni cui è giunto il ctu, dott. , neurochirurgo nominato in corso di causa, nella sua relazione Per_1
ampiamente motivata e perciò condivisa da questo Giudice, secondo cui sebbene l'esordio sintomatologico in data 16.5.16 con parestesie alla mano sinistra e ipostenia distale all'arto superiore sinistro appare compatibile con l'espulsione acuta di un'ernia discale posteriore C6/7 mediana-paramediana sinistra e con l'istaurarsi di un focolaio mielomalacico satellite con una recente insorgenza, tuttavia, le restanti lesioni refertate alla risonanza magnetica del
16.5.16 sono sicuramente databili anche se non necessariamente manifestate con disturbi.
Più in particolare, secondo gli accertamenti compiuti dal ctu le lesioni degenerative croniche evidenziate alla risonanza del 16.5.16, inclusa l'ernia molle C6/C7 di sinistra, sono connesse a uno stato di degenerazione delle articolazione discali preesistente a tale data e possono essere associate ad alterazioni degenerative di articolazioni di altri distretti corporei, quali il rachide lombare e le ginocchia, responsabili, rispettivamente, di ernia discale lombare e di meniscopatia del ginocchio ( cfr. Relazione del 12 aprile 2024).
Infine, il ctu, rispondendo alle osservazioni del ctp di parte convenuta, ha affermato che il fatto acuto, consistito nell'erniazione mediana-paramediana sinistra del disco intervertebrale C6/C7, è stato favorito - causato dalla patologia artrosica del tratto interessato, in quanto l'ernia deriva, in seguito al processo di degenerazione del disco intervertebrale, da una debolezza dell'anulus, che in seguito alla sua fissurazione ha consentito l'erniazione del nucleo polposo.
Sulla scorta degli accertamenti compiuti dal ctu si ritiene che - essendo il processo degenerativo iniziato prima dell'esordio della sintomatologia acuta accusata dal nel Maggio 2016, che peraltro risulta anche causata dalla Pt_1
preesistete patologia di artrosi del tratto interessato – operi nel caso di specie l'esclusione del sussidio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento richiamato.
Deve, in effetti, ritenersi che la patologia pregressa era comunque conosciuta o conoscibile dall'attore, essendo lo stesso stato operato di erniectomia
L4/L5 nel 1988 e di meniscectomia mediale dx nel 2000 e che il 20 agosto
2015 era stata eseguita indagine RM del rachide lombare, che segnalava la presenza di lesioni.
Ebbene, secondo un'interpretazione letterale delle espressioni utilizzate nell'art. 16 del Regolamento “stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data di adesione” è evidente che si faccia riferimento a quegli stati patologici conosciuti o conoscibili all'epoca dell'adesione, in quanto in qualche modo esteriorizzati.
Ancora, procedendo a una lettura combinata delle clausole del regolamento del sussidio scelto ai sensi dell'art. 1363 c.c, in particolare, dell'art. 6 sull'obbligo in capo all'associato di dichiarazioni veritiere anche con riferimento a malattie pregresse ( di cui al modulo) e dell'art. 17 che esclude quelle prestazioni sanitarie su situazioni patologiche preesistenti all'adesione, si ritiene che la causa di esclusione del sussidio sanitario di cui all'art. 16 del
Regolamento debba interpretarsi, nel senso della sua operatività rispetto alla situazione del caso di specie, ossia rispetto a una patologia che deriva dal processo di degenerazione del disco intervertebrale, già noto all'attore ( cfr.
Relazione ctu, già citate: “il fatto acuto, consistito nell'erniazione mediana-paramediana sinistra del disco intervertebrale C6/C7, è stato favorito - causato dalla patologia artrosica del tratto interessato, in quanto l'ernia deriva, in seguito al processo di degenerazione del disco intervertebrale, da una debolezza dell'anulus, che in seguito alla sua fissurazione ha consentito l'erniazione del nucleo polposo).
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda non essendo configurabile alcun inadempimento della società convenuta, con conseguente assorbimento delle restanti questioni.
Le spese di lite, liquidate secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m.
55/2014 e ss.mm., tenuto conto della identità delle difese per ciascuna parte, ad eccezione della questione preliminare del difetto di legittimazione passiva, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
(già ; Controparte_3 Controparte_4
- rigetta le domande attoree;
- condanna e il al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
(già Controparte_1 [...]
e da Controparte_2 Controparte_3
(già , che liquida in euro
[...] Controparte_4
2600,00 ciascuna, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori in solido.
Così deciso in Agrigento, in data 13 aprile 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2869/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], e il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentanti e difesi dall'avv. Valentina Taibi e dall'avv. Emanuela Alfia
Maria La Ferla, giusta procura in atti,
ATTORI contro
Controparte_1
(già , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Massimei e dell'avv. Marco Gioacchino Morgese, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
(già , Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Massimei e dell'avv. Marco Gioacchino
Morgese, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
CONVENUTE Oggetto: condannatorio
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 dicembre 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e il Parte_1 [...]
, premettendo di essersi associato in data 30 marzo 2016 Parte_2
Contr alla ( d'ora in avanti , scegliendo il Controparte_2
sussidio denominato “Total Care 3.1 Nucleo”, con decorrenza dal 15.04.2016, hanno convenuto in giudizio la società generale di mutuo Controparte_2
e la società Coopsalute c.p.a., al fine di accertare l'inadempimento
[...]
della società cooperativa per il rifiuto manifestato al rimborso delle spese mediche sostenute da parte attrice, dichiarare la risoluzione del contratto e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, pari alla somma di €
26.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna delle convenute al versamento in favore dell' di una Controparte_5
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che, a causa di dolori insorti dopo circa un mese dall'adesione al sussidio nel maggio 2016, il Pt_1
si sarebbe sottoposto dapprima, a esame RM cervicale, dal quale sarebbe emersa una riduzione di intensità in T2 dei dischi intersomatici interposti in C3- C4,
C4-C5, C5-C6, C6-C7, C7-T1, e, successivamente, si sarebbe sottoposto a una visita specialista, da cui sarebbe emersa la necessità di un intervento chirurgico, poi svoltosi il 7 giugno 2016.
A seguito di tali fatti e comunicate la data del ricovero e dell'intervento, aperto il sinistro, aperto il sinistro e richiesta una Controparte_6
integrazione documentale, avrebbe comunicato a il rigetto Parte_1
della richiesta di accesso al pagamento in forma diretta, ritenendo che la patologia si fosse manifestata antecedentemente alla data di adesione alla
Contr
Infine, parte attrice ha allegato che anche in sede di mediazione le convenute avrebbero reiterato il loro diniego.
Contr Costituitasi con comparsa, depositata il 21 novembre 2018, la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Agrigento, invocando la competenza esclusiva del
Tribunale di Roma, il difetto di legittimazione ad agire e ad causam del
[...]
, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_2
esperimento del tentativo di negoziazione assistita, contestando nel merito la domanda, deducendo la non operatività della garanzia ai sensi dell'art. 16 del
Contratto, stante la preesistenza della patologia, non preventivamente comunicata, domandando, in via subordinata, la riduzione dell'indennizzo richiesto.
Costituitasi, con distinta comparsa depositata il 21 novembre 2018, la in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo stipulato alcun contratto con gli attori e aderendo, per il resto, alle medesime eccezioni e difese della
Contr convenuta
La causa, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, espletata ctu medica, all'udienza del 20 dicembre 2024 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, per esclusività del foro di Roma, in virtù della clausola contenuta nell'art. 40 dello
Contr Statuto, richiamato nel modulo di adesione alla sottoscritto da parte attrice, secondo cui: “in ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di Roma”.
Innanzitutto, va chiarito come non sia applicabile la disciplina consumeristica, atteso che il contratto per cui è causa è stato stipulato, da un lato, dal
[...]
in persona del legale rappresentante, che non Parte_2
riveste la qualità di consumatore e dell'altro, dalla società che è CP_1
una società mutualistica.
Tanto chiarito, va ricordato che in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma, altresì, di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa ( cfr. Cass.
n. 21010/2020).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come dalla formulazione dell'art. 40 dello Statuto, richiamato dal contratto per cui è causa, non emerge in maniera univoca la volontà di indicare il foro di Roma come esclusivo, non essendo specificato in modo chiaro l'esclusività del foro di Roma rispetto ai fori ordinari, nell'eventualità di mancato avvalimento della clausola compromissoria contenuta nel primo comma dell'art. 40 dello Statuto.
Infatti, si ritiene non chiara e univoca tale volontà, atteso che non risulta chiarita la concorde volontà delle parti di designare quel foro come esclusivo, solo nel caso in cui le parti non abbiano scelto di avvalersi della clausola compromissoria (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; conforme Cass. 26 febbraio
2002, n. 2874; Cass. 18 aprile 2000, n. 5030).
Ancora, va osservato come nel modulo di adesione è prevista l'accettazione delle norme del regolamento del sussidio scelto, che nel caso di specie, all'art. 13 devolve la competenza al Tribunale di Tivoli, rendendo ancor meno chiaro la comune volontà di designare un foro esclusivo.
Sul punto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. n. 1838/2018).
Sotto questo aspetto, la Suprema Corte ha precisato che la clausola, con la quale sia stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, è inidonea a individuare un foro esclusivo (cfr. Cass. n.
187007/2014), tenuto conto che nella fattispecie non è chiarita l'esclusività rispetto alla possibile devoluzione della controversia ad arbitri e contiene un riferimento anche a un diverso Tribunale ( quello di Tivoli).
Ne discende, dunque, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della (già ) quale Service Controparte_7 Controparte_8
Provider, che opera sul mercato dell'assistenza sanitaria per conto di fondi
Contr sanitari, casse di assistenza, ecc., tra le quali la per la quale cura la gestione delle richieste di rimborso inviate dai beneficiari dei fondi fino alla liquidazione dei pagamenti.
Pertanto, non sussiste alcun dubbio sul difetto di legittimazione passiva della predette società, in quanto unico legittimato al giudizio deve ritenersi la
[...]
della quale il Controparte_9 Parte_2
in persona del dott. era divenuto socio partecipante e il dott. era Pt_1 Pt_1
designato quale familiare garantito.
A questo punto, è possibile esaminare il merito della domanda.
È incontestato e risulta provato documentalmente che parte attrice, il
[...]
Contr
in persona di è divenuto socio della Parte_2 Parte_1
aderendo al sussidio sanitario c.d. “Total Care 3.1 Nucleo” con decorrenza dal 15 aprile 2016 e dichiarando “di non aver nessun tipo di malattia pregressa” (cfr. all. 11 della produzione di parte attrice).
Il regolamento del sussidio in questione prevede, tra l'altro, all'art. 16 che
“tutte le prestazioni conseguenti ad Infortuni avvenuti anteriormente alla data di adesione al presente Sussidio si intendono espressamente escluse. Altresì si intendono espressamente escluse tutte le prestazioni conseguenti a stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data di adesione al presente Sussidio” (cfr. all. 2
Contr della produzione .
È documentato che a partire dal maggio 2016 il si è sottoposto a esami Pt_1
diagnostici, da cui è emersa la “ riduzione di intensità in T2 dei dischi intersomatici interposti in C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7, C7-T1” , per la quale è stato sottoposto a intervento chirurgico ( cfr. documentazione in atti).
Contr È, altresì, documentato che, a seguito alla richiesta di rimborso, la ha comunicato il proprio diniego sulla scorta della preesistenza della patologia del Pt_1
Così sinteticamente chiariti i temini della questione, è necessario verificare nel caso di specie l'operatività della causa di esclusione dal sussidio sanitario prevista dall'art. 16 del Regolamento del sussidio, sottoscritto da parte attrice e invocato dalla convenuta, secondo la quale sono escluse dal sussidio sanitario tutte le prestazioni conseguenti a infortuni avvenuti anteriormente alla data di adesione, nonché tutte le prestazioni conseguenti a stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data di adesione al presente Sussidio.
Facendo applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto, può ritenersi che vi sia stata una “comune intenzione delle parti” (così la regola prioritaria in materia di interpretazione del contratto – art. 1362 c.c.) nel senso di non includere non solo situazioni verificatasi prima dell'adesione al sussidio sanitario, ma anche quelle conseguenti a stati patologici preesistenti, manifestati, diagnosticati prima dell'adesione.
A questo punto, è opportuno richiamare le conclusioni cui è giunto il ctu, dott. , neurochirurgo nominato in corso di causa, nella sua relazione Per_1
ampiamente motivata e perciò condivisa da questo Giudice, secondo cui sebbene l'esordio sintomatologico in data 16.5.16 con parestesie alla mano sinistra e ipostenia distale all'arto superiore sinistro appare compatibile con l'espulsione acuta di un'ernia discale posteriore C6/7 mediana-paramediana sinistra e con l'istaurarsi di un focolaio mielomalacico satellite con una recente insorgenza, tuttavia, le restanti lesioni refertate alla risonanza magnetica del
16.5.16 sono sicuramente databili anche se non necessariamente manifestate con disturbi.
Più in particolare, secondo gli accertamenti compiuti dal ctu le lesioni degenerative croniche evidenziate alla risonanza del 16.5.16, inclusa l'ernia molle C6/C7 di sinistra, sono connesse a uno stato di degenerazione delle articolazione discali preesistente a tale data e possono essere associate ad alterazioni degenerative di articolazioni di altri distretti corporei, quali il rachide lombare e le ginocchia, responsabili, rispettivamente, di ernia discale lombare e di meniscopatia del ginocchio ( cfr. Relazione del 12 aprile 2024).
Infine, il ctu, rispondendo alle osservazioni del ctp di parte convenuta, ha affermato che il fatto acuto, consistito nell'erniazione mediana-paramediana sinistra del disco intervertebrale C6/C7, è stato favorito - causato dalla patologia artrosica del tratto interessato, in quanto l'ernia deriva, in seguito al processo di degenerazione del disco intervertebrale, da una debolezza dell'anulus, che in seguito alla sua fissurazione ha consentito l'erniazione del nucleo polposo.
Sulla scorta degli accertamenti compiuti dal ctu si ritiene che - essendo il processo degenerativo iniziato prima dell'esordio della sintomatologia acuta accusata dal nel Maggio 2016, che peraltro risulta anche causata dalla Pt_1
preesistete patologia di artrosi del tratto interessato – operi nel caso di specie l'esclusione del sussidio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento richiamato.
Deve, in effetti, ritenersi che la patologia pregressa era comunque conosciuta o conoscibile dall'attore, essendo lo stesso stato operato di erniectomia
L4/L5 nel 1988 e di meniscectomia mediale dx nel 2000 e che il 20 agosto
2015 era stata eseguita indagine RM del rachide lombare, che segnalava la presenza di lesioni.
Ebbene, secondo un'interpretazione letterale delle espressioni utilizzate nell'art. 16 del Regolamento “stati patologici manifestati, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima della data di adesione” è evidente che si faccia riferimento a quegli stati patologici conosciuti o conoscibili all'epoca dell'adesione, in quanto in qualche modo esteriorizzati.
Ancora, procedendo a una lettura combinata delle clausole del regolamento del sussidio scelto ai sensi dell'art. 1363 c.c, in particolare, dell'art. 6 sull'obbligo in capo all'associato di dichiarazioni veritiere anche con riferimento a malattie pregresse ( di cui al modulo) e dell'art. 17 che esclude quelle prestazioni sanitarie su situazioni patologiche preesistenti all'adesione, si ritiene che la causa di esclusione del sussidio sanitario di cui all'art. 16 del
Regolamento debba interpretarsi, nel senso della sua operatività rispetto alla situazione del caso di specie, ossia rispetto a una patologia che deriva dal processo di degenerazione del disco intervertebrale, già noto all'attore ( cfr.
Relazione ctu, già citate: “il fatto acuto, consistito nell'erniazione mediana-paramediana sinistra del disco intervertebrale C6/C7, è stato favorito - causato dalla patologia artrosica del tratto interessato, in quanto l'ernia deriva, in seguito al processo di degenerazione del disco intervertebrale, da una debolezza dell'anulus, che in seguito alla sua fissurazione ha consentito l'erniazione del nucleo polposo).
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda non essendo configurabile alcun inadempimento della società convenuta, con conseguente assorbimento delle restanti questioni.
Le spese di lite, liquidate secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m.
55/2014 e ss.mm., tenuto conto della identità delle difese per ciascuna parte, ad eccezione della questione preliminare del difetto di legittimazione passiva, seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
(già ; Controparte_3 Controparte_4
- rigetta le domande attoree;
- condanna e il al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite sostenute da
[...]
(già Controparte_1 [...]
e da Controparte_2 Controparte_3
(già , che liquida in euro
[...] Controparte_4
2600,00 ciascuna, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli attori in solido.
Così deciso in Agrigento, in data 13 aprile 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44