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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4591/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2683/2020, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09/04/2020, pendente
TRA
, (C.F: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Visone (C.F: ), giusta C.F._2
procura in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(Partita Iva n. , in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Capasso (C.F.: ), giusta procura alle liti per notaio C.F._3 dr. di Roma del 07.02.2017, rep. 53729 - racc. 26903, Persona_1
registrata il 09.02.2017;
APPELLATA
NONCHE'
(Partita Iva n. , Società incorporante Controparte_2 P.IVA_2
la Controparte_3
– per atto di fusione per incorporazione del 15
[...]
settembre 2017 Notaio di Milano Rep. 14009/7401, in Persona_2
persona del Direttore Affari Legali, e di CP_4 CP_5 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gomez d'Ayala (C.F.
[...] [...]
), in virtù di procura da intendersi in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione di gas;
accertamento illegittima interruzione di fornitura;
risarcimento danni.
Conclusioni: l'appellante, , nel riportarsi all'atto di Parte_1
appello, così concludeva: “1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Controparte_1
nonché di (già Controparte_2 Controparte_3
, per quanto di ragione, per l'arbitraria ed
[...]
illegittima interruzione della fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in Napoli, al C.so Umberto I, n.34, di proprietà dell'appellante e, per
l'effetto; 2) condannare le medesime convenute, in solido e/o per quanto di ragione, stante i gravi disagi e pregiudizi subiti dall'attore, al
pag. 2/29 risarcimento di tutti i danni: a) patrimoniali, quantificati in € 4.500,00, pari ad € 30,00 moltiplicato per 150 giorni fino al 13.07.2015 data di attivazione della fornitura del sig. con ed € 132,99; b) _1 Org_1
non patrimoniale, quantificato in € 2.250,00, da liquidarsi equitativamente e pari alla metà dell'importo a titolo di danno patrimoniale;
3) condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di ambo i gradi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”;
concludeva come segue: “1) Confermare la sentenza Controparte_1
impugnata e rigettare integralmente l'avverso appello e, in ogni caso, respingere tutte le domande avanzate dal nei Parte_1
confronti di , in quanto manifestamente infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto, anche per-ché insussistenti i requisiti e le condizioni per l'affermazione di responsabilità risarcitoria a suo carico tanto ex-art.
2043 c.c., quanto per inadempimento contrattuale, oltre che per assoluta carenza di prova in ordine agli elementi costituivi dell'avversa domanda;
2) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
concludeva come segue: “
1. dichiari inammissibile Controparte_2
l'appello proposto nei confronti della e in subordine lo Controparte_2
rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. condanni l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/29 Con atto di citazione del 17.06.2015 notificato a mezzo pec in pari data,
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, le società Parte_1
esponendo: di aver chiesto, il 9.2.2009, Controparte_6
all' , la voltura in suo favore del contratto di fornitura del CP_1
gas, relativo all'appartamento sito in Napoli al Corso Umberto I n. 34, da esso acquistato;
di avere subìto, in data 12.2.2015, il distacco della fornitura con chiusura del contatore, nonostante il regolare pagamento delle bollette emesse dalla predetta Azienda fornitrice;
che detto intervento era stato eseguito da tecnici del Distributore territoriale
(odierna , su ordine impartito dall'Impresa CP_3 CP_2
venditrice quale fornitore titolare del PDR dedotto in causa n.
00352501354000; di aver ripetutamente, ma senza esito, diffidato a ripristinare la fornitura sia la sia l' , la CP_3 CP_1
quale, nonostante l'emissione e la riscossione delle fatture per consumi, replicava di non poter a tanto provvedere, in quanto priva di titolarità sul PDR, come comunicatole dal competente Distributore a seguito dei fatti di causa, per cui avrebbe disposto lo storno delle bollette e la restituzione delle somme a tal titolo incamerate medio tempore;
di avere instaurato, prima del giudizio di merito, un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'ordine giudiziale di immediato riallaccio della fornitura, conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso.
In forza di tali premesse, l'attore, ritenendo sussistere la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, del fornitore,
, e del distributore, in ordine ai fatti di CP_1 CP_3
pag. 4/29 causa, domandava accertarsi la responsabilità delle stesse e condannarsi le convenute al ripristino della fornitura di gas, al pagamento dell'indennizzo di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non da esso sofferti.
Si costituiva in giudizio la società , che, nell'eccepire il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva che: in data
09.02.2009, provvedeva ad inoltrare la richiesta di voltura, effettuata dall'attore, al competente Distributore territoriale;
provvedeva a cambiare l'intestazione del contratto e ad avviare la fatturazione dei consumi del gas, a far tempo dal 10.02.2009, e ad emettere le bollette nei confronti di;
in data 12.02.2015, in seguito al Parte_1
distacco della fornitura lamentato dal , compulsava la _1
dalla quale apprendeva che, dal 31.12.2008, l' non CP_3 CP_1
aveva più la titolarità del PDR in questione, che l'utenza era ancora intestata a e che la titolarità di detto PDR Persona_3
era stata trasferita alla società non possedendo più la titolarità del
, non poteva ripristinare la fornitura di gas come richiesto dal e provvedeva, pertanto, a stornare le fatture illegittimamente _1
riscosse fino a quel momento.
Si costituiva la società eccependo, del pari, il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva ed osservando che: dall'01.01.2009 al
12.02.2015, la somministrazione di gas, in relazione all'utenza in contestazione, era stata trasferita dall' alla società CP_1
quest'ultima chiedeva la sospensione della fornitura di gas del PDR di pag. 5/29 cui è causa per morosità dell'utente finale ed essa, quale società distributrice, si limitava ad eseguire tale richiesta in data 12.02.2015.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, dopo avere puntualmente ricostruito l'assetto del mercato della vendita del gas a seguito della liberalizzazione, caratterizzato dalla netta distinzione tra società di distribuzione, che effettuano solo il trasporto per conto delle aziende di vendita, le quali poi cedono il gas ai clienti finali, e premesso, ancora, che “il Punto di Riconsegna, o è un codice che permette di identificare in maniera univoca il punto preciso in cui avviene la consegna del gas a un determinato cliente”, riteneva, in fatto provato, che: il chiedeva, a mezzo call center, alla società , _1 CP_1
effettuarsi la voltura in suo favore della fornitura del gas naturale somministrata presso l'unità immobiliare sita in Napoli al Corso
Umberto I n. 34, divenuta di sua proprietà; la richiesta di voltura del veniva accolta, “ in guisa che l'ente venditore procedeva ad _1
intestare al nuovo utente il contratto di fornitura, rimettendo ogni elemento all'ente distributore competente per l'allineamento dei dati”; “ tra la società ed il non veniva in concreto CP_1 _1
stipulato alcun contratto di fornitura di gas”, perché “dai dati informatici allegati da parte convenuta risulta.. che la titolarità del numero di PDR (00352501354000) veniva, in data 1.1.2009, trasferita ad altra società venditrice, l e considerato che “La tesi del Org_1
in ordine ad una presunta manomissione del sistema _1
informatico de quo non risulta supportata da nessuna prova”.
pag. 6/29 Secondo il Tribunale, siccome “dalla copia della schermata informatica, allegata al fascicolo della fase cautelare della emergeva CP_3
“.. che a far data dal 01.01.2009 veniva completata la procedura di swithching dall alla società (accesso per sostituzione nella CP_1
fornitura a clienti finali) richiesta dal sig. precedente Persona_4
proprietario dell'appartamento contraddistinto dal n. PDR
00352501354000, in guisa che l'ente venditore titolare del succitato pdr diveniva la società e che, sempre dalla medesima documentazione, si desumeva “che in data 09.02.2009 il sig. otteneva la Parte_1
voltura del contratto di fornitura di gas con la società , doveva desumersi che “ le doglianze relative alla legittimità della sospensione della fornitura” non potevano “essere fatte valere nei confronti dell
[...]
, estranea al rapporto di fornitura”. CP_1
Invero, sebbene l'invio, da parte di delle fatture di vendita del gas CP_1
al nel periodo dal 2009 al 2015, poteva essere un fatto _1
astrattamente idoneo a far presumere la conclusione, tra le parti, di un contratto di somministrazione del gas, occorreva, tuttavia, considerare che “l informata dalla del summenzionato CP_1 CP_3
swithching, restituiva al l'intero importo da questi versato, _1
stornando le fatture ed emettendo un assegno in favore del medesimo, onde restituirgli quanto da lui pagato nel periodo da febbraio 2009 a febbraio 2015”.
Quindi, in base a tale condotta, aveva disconosciuto il rapporto CP_1
contrattuale con l'attore.
pag. 7/29 Inoltre, non essendo titolare del PDR in questione, mai avrebbe CP_1
potuto essere destinataria di un ordine di ripristino della fornitura.
Ed ancora, ad avviso del Giudice, doveva considerarsi “pacifica e provata la circostanza che l'ordine di interruzione della fornitura del gas fu impartito dalla effettivo titolare del punto di prelievo de quo, Pt_2
ed eseguito dal Distributore per cui nessuna CP_3
responsabilità può essere ascritta all ella vicenda de qua”. CP_1
In definitiva, secondo il primo Giudice, era totalmente CP_1
estranea alla sospensione della fornitura di cui si doleva parte attrice,” essendo chiaramente emerso che la misura fu disposta da nel febbraio 2015”.
Del pari doveva escludersi una responsabilità della CP_7
in ordine alla sospensione della fornitura del gas, CP_3
“posto che la stessa gestiva, in regime di concessione, la rete di distribuzione del gas nel Comune di Napoli, provvedendo agli allacci e alle disattivazioni delle forniture su disposizioni delle società venditrici”
e che, nella specie, “la operò su disposizione dell' . CP_3
Inoltre, andava esclusa una responsabilità della in CP_3
relazione ad un preteso mancato aggiornamento o allineamento dei sistemi informatizzati, essendo, se del caso, imputabile alla società con la quale, dal 9.2.2009, risultava, nei sistemi informatici, essere stato volturato il contratto in capo al , la sospensione, nel _1
febbraio 2015, della fornitura del gas per una morosità del precedente titolare del POD in questione, . Persona_4
pag. 8/29 Del pari non sussisteva la responsabilità extracontrattuale di
[...]
, non essendo ravvisabile alcun coinvolgimento della stessa CP_1
nella vicenda del distacco della fornitura di gas naturale per uso domestico, che, come dedotto dallo stesso , era stato attuato _1
“da un tecnico dell'ente distributore, su ordine della CP_3
società .
Analogamente, non era ravvisabile nemmeno la responsabilità di che, quale impresa di distribuzione, “si limitava ad CP_3
accogliere (in data 12.02.2015) la richiesta di sospensione della fornitura di gas al punto di riconsegna de quo, inoltrata dalla venditrice
n data 01.12.2014”.
Inoltre, alcun addebito poteva formularsi nei confronti della per il fatto di non avere attivato, nei confronti del CP_3
, la procedura di default, vale a dire un servizio _1
complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima istanza, di carattere temporaneo, destinato ad operare quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore, perché, nella specie, non ne ricorrevano i presupposti, in quanto “il punto di riconsegna veniva regolarmente privato dell'alimentazione”.
Infine, il Giudice rigettava la domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo, di euro 30,00 al giorno per omesso preavviso di messa in mora con raccomandata a.r., come stabilito dalla delibera del 21/2/2013, n.67/2013/R/COM., da un lato,
pag. 9/29 osservando che “in base alla delibera suddetta l'indennizzo automatico di euro 30,00 non va corrisposto al giorno, come preteso da parte attrice, bensì va corrisposto “una tantum” ..”, e rilevando, dall'altro, che, comunque, “l'obbligo di provvedere alla costituzione in mora mediante raccomandata da inviarsi al cliente finale moroso incombe sull'esercente la vendita del gas e non già sull'impresa di distribuzione .. Pertanto, è la società di vendita (e non già l'impresa di distribuzione) che deve provvedere alla costituzione in mora mediante l'invio della raccomandata al cliente moroso ..”. Quindi, “eventuali responsabilità in ordine al mancato invio della raccomandata di messa in mora al
non possono essere ascritte, nel caso in esame, alla _1
né tantomeno all' . CP_3 CP_1
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., proponeva appello, Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato il 9.12.2020, nel rispetto del termine, di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., formulando quattro motivi di censura e concludendo come dinanzi riportato.
Si costituivano le società ed quale CP_1 CP_2
incorporante della sollecitando il rigetto dell'avversa CP_3
impugnazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle parti di un termine per il deposito di note.
pag. 10/29 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione, previsa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 25.1.2024.
Depositati dall'appellante e dalla società le sole CP_1
conclusionali, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§3.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione e non applicazione degli artt.
1176, 1218, 1223, 2697, 2712, 1559 c.c. anche in relazione agli artt. 115
e 116 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non provato il contratto di somministrazione di gas tra ed Parte_1 [...]
a far data dal 9.02.2009, non contestato e comprovato dalle CP_1
fatture regolarmente recapitate e pagate ad – Conseguente CP_1
inadempimento contrattuale di per l'interruzione e la CP_1
mancata somministrazione di gas a far data dal 12.02.2015 e fino al
13.07.2015, data in cui il attivava il contratto con altro _1
fornitore”, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui il
Giudice, valorizzando le risultanze del sistema informatico, da cui emergeva che, “la titolarità del numero di PDR (00352501354000) veniva, in data 1.1.2009, trasferita ad altra società venditrice, l
[...]
, aveva ritenuto che “tra la società Parte_3 [...]
ed il non veniva in concreto stipulato alcun contratto CP_1 _1
di fornitura di gas”.
Secondo l'appellante, la sentenza era erronea, non avendo il Giudice idoneamente valorizzato le fatture, emesse dalla stessa , CP_1
pag. 11/29 da esso istante prodotte, dalle quali emergeva chiaramente che intestatario dell'utenza, identificato da “PDR 00352501354000, PDC
34763400, matricola contatore 26220725”, era, appunto, Parte_1
.
[...]
Quindi, attesa la prova documentale del vincolo contrattuale, esistente con al 12.2.2015, data di interruzione della CP_1
somministrazione, detta società doveva ritenersi responsabile, per non avere assicurato la fruizione del servizio.
§ 4.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che, sebbene dal 2009 al 2015, avesse emesso fatture a carico del CP_1
, nondimeno, tale società, dopo avere appreso dalla _1
che per il medesimo il rapporto di fornitura era, in CP_3
effetti, stato volturato in capo al , ma con altro venditore ( , _1
non solo provvedeva a stornare tutte le fatture emesse ed a restituirne gli importi all'attore - (il quale, detto per inciso, dopo un iniziale rifiuto, risulta avere, a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, accettato il rimborso della somma di euro 893,60) -, ma non poteva nemmeno ritenersi soggetto destinatario di un ordine di ripristino della fornitura.
Infatti, in senso contrario, risultava dirimente la mancanza di disponibilità, in capo ad della titolarità del . Inoltre, sempre CP_1
secondo quanto ritenuto dal primo Giudice, con affermazione pag. 12/29 nemmeno smentita dall'appellante, comunque, essendo l'ordine di interruzione della fornitura stato impartito da alcuna responsabilità poteva ravvisarsi al riguardo in capo ad CP_1
Il riferimento, operato dall'appellante, ad una responsabilità di CP_1
quale controparte contrattuale e venditore del gas, è, quindi, inconferente, se, come emerge dalla documentazione in atti, effettivamente, mai aveva chiesto alla società di distribuzione di CP_1
far cessare, per una pregressa morosità, la fornitura destinata al
. _1
In conclusione, quindi, pur a voler ritenere provato che, dal 2009 al
2015, abbia effettivamente erogato energia al , CP_1 _1
alcuna responsabilità contrattuale è configurabile, relativamente a tale società, per la comprovata estraneità della stessa alla vicenda dell'interruzione della fornitura.
§ 5.
Sempre con il primo motivo, l'istante chiedeva liquidarsi il danno da ritardato adempimento, che sarebbe, a suo dire, pari ad “euro 30,00 al giorno, a decorrere dal 12.2.2015 data dell'interruzione della fornitura e fino al 13 luglio 2015 (data in cui il ha cambiato fornitore), _1
come stabilito dalla Deliberazione del 21 febbraio 2013, n.
67/2013/R/COM le cui determinazioni sono condizioni generali di contratto ex art. 1339 c.c. .. il tutto per complessivi € 4.500,00 calcolati in
€ 30,00 x 150 giorni, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente in € 2.250,00 pari alla metà dell'importo a titolo di
pag. 13/29 danno patrimoniale, per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali vestirsi, lavarsi, cucinare, a causa dell'impossibilità per il _1
ed i suoi familiari, di utilizzare i servizi igienici e la cucina per diversi giorni ed avendo dovuto acquistare, come da fatture versati in atti, un fornello elettrico ed uno scaldabagni per complessivi € 132,99”.
§ 6.
La censura è, in parte qua, finanche inammissibile, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto non integra una specifica critica della ratio decidendi sulla quale si fonda il capo di sentenza impugnato.
Il Tribunale, come dinanzi riportato, ha osservato che, secondo la delibera invocata dall'appellante, in caso di distacco della fornitura non preceduta dalla preventiva costituzione in mora, compete, all'utente,
l'indennizzo di complessivi euro 30,00, e non quello di euro 30,00 al giorno, e che l'obbligo del relativo pagamento ricade sulla società di vendita.
Al cospetto di tale articolata ed analitica motivazione, il , _1
senza preoccuparsi minimamente di indicare le ragioni della presunta ingiustizia o erroneità della decisione, si limitava genericamente a domandare, per il periodo indicato, il pagamento dell'indennizzo giornaliero di euro 30,00 ed a chiedere che l'obbligo venisse posto a carico di , di cui, come dinanzi detto, era stata chiaramente CP_1
accertata l'estraneità rispetto al distacco della fornitura.
§ 7.
pag. 14/29 Con il secondo motivo, rubricato, “Responsabilità dell CP_1
per violazione dei principi di buona fede, lealtà, correttezza
[...]
contrattuale e legittimo affidamento. Inadempimento contrattuale.
Illegittimo recesso ad nutum dal rapporto contrattuale”, l'appellante si doleva del fatto che il Giudice non avesse valorizzato la condotta tenuta da , che, dopo aver accettato la sua richiesta di voltura e CP_1
nonostante egli avesse per sei anni puntualmente pagato le fatture, era, senza preavviso, receduta ad nutum dal contratto, in tal modo violando principi di buona fede, lealtà e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Sussisteva, quindi, il suo diritto “ad essere ristorato del danno subito, da liquidare nella misura di euro 30,00 al giorno, a decorrere dal 12.2.2015 data dell'interruzione della fornitura e fino al 13 luglio 2015 (data in cui il ha cambiato fornitore); il tutto per complessivi € 4.500,00 _1
calcolati in € 30,00 x 150 giorni oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente in € 2.250,00 pari alla metà dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali il vestirsi, lavarsi, cucinare;
infatti il
non ha potuto i servizi igienici e la cucina per diversi giorni ed _1
ha dovuto acquistare, come da fatture versati in atti, un fornello elettrico ed uno scaldabagni, per soddisfare i propri fabbisogni”.
§ 8.
Il motivo è infondato.
pag. 15/29 Nella specie non è ravvisabile alcun recesso ad nutum di , CP_1
avendo quest'ultima, nella missiva inoltrata il 24.3.2015 al legale del
, ritualmente prodotta agli atti del giudizio di primo grado, _1
chiarito di non avere la titolarità del PDR relativo all'utenza de qua, essendo questo, nello stesso periodo, (2009/2015), intestato ad altro fornitore e di avere, per tale ragione, disposto lo storno delle fatture e la restituzione all'utente del relativo controvalore economico.
lungi dal recedere in maniera improvvisa ed CP_1
ingiustificata dal rapporto, ha fornito una plausibile e finanche documentata giustificazione della propria condotta, che, di conseguenza, non viola in alcun modo i principi di buona fede e correttezza.
Con riferimento al lamentato pregiudizio, si deve, poi, osservare che, avendo pacificamente restituito al quanto da questi CP_1 _1
pagato, dal 2009 al 2015, per una fornitura di gas di cui aveva, comunque, goduto, ogni ipotizzabile danno risulterebbe essere stato ampiamente ristorato. Invero, il ha, in tal modo, ottenuto un _1
significativo risparmio di spesa, al cospetto di un servizio che ha innegabilmente ricevuto, e la somma riscossa, pari all'ammontare delle fatture pagate, appare ampiamente in grado di compensare le voci del presunto danno patrimoniale, dovuto alla necessità di approvvigionarsi in altro modo dell'acqua calda per soddisfare primarie esigenze di vita (lavarsi, cucinare, riscaldare gli ambienti), che l'utente avrebbe sofferto nel periodo, di circa 5 mesi, intercorso tra la pag. 16/29 cessazione della precedente fornitura e l'inizio del nuovo rapporto con altro venditore.
§ 9.
Con il terzo motivo, rubricato, “Responsabilità extracontrattuale di
[...]
per violazione ed erronea applicazione degli articoli 2043 e CP_1
2059 c.c., 640 c.p., 646 c.p., 515 c.p., 340 c.p., 614 c.p. e 610 c.p.”, il impugnava il capo di sentenza con cui era stata rigettata la _1
domanda di risarcimento dei danni, da pretesa responsabilità aquiliana di . CP_1
Al riguardo, opinava che la sentenza era erronea, poiché, a suo dire, sussistevano i presupposti per configurare una responsabilità di detta società, “prospettandosi le ipotesi delittuose di cui agli artt. 640 (truffa)
e/o 646 (appropriazione indebita) e 515 (frode in commercio) c.p., laddove si voglia per assurdo ritenere l'insussistenza di un rapporto di somministrazione inter partes dopo ben 6 anni di esecuzione continuata”, emergendo “una penale responsabilità anche a carico della integrando il suo comportamento un illecito CP_3
sanzionabile ex art. 340 c.p., per interruzione di pubblico servizio, ex art.
614 c.p. per violazione di domicilio ed ex art. 610 per violenza privata essendosi recata, tramite proprio personale incaricato, presso
l'abitazione del senza alcuna autorizzazione, cioè senza _1
munirsi dell'autorizzazione del Giudice come impone l'obbligo di azionare la procedura di default”.
pag. 17/29 In particolare, ricorrevano gli estremi del delitto di truffa, poiché
[...]
, “per un arco temporale di 6 anni, dal febbraio 2009 al febbraio CP_1
2015”, aveva “contratto un rapporto di somministrazione di gas con il
senza informarlo che non aveva la disponibilità del relativo _1
PDR e simulato l'esistenza di una fornitura di gas per uso domestico in favore del medesimo che, in assoluta buona fede”, aveva “provveduto al regolare pagamento delle fatture inviategli periodicamente dalla medesima società; per, poi, scoprire solo a distanza di sei anni, in seguito all'interruzione della fornitura, che non gli stava CP_1
somministrando nulla (e che era pronta a rimborsagli tutte le fatture incassate), essendo il PDR, in uso o nella disponibilità di .
A conferma della responsabilità di deponeva il fatto che la stessa CP_1
non aveva mai ricevuto né la comunicazione di cambio gestore in favore dell' a far data dal 1.1.2009, né la comunicazione della mancata acquisizione del PDR in seguito alla richiesta di attivazione del , datata 9.2.2009 ed inoltrata da medesima al _1 CP_1
distributore. Invero il distributore, ricevuta la richiesta da CP_1
avrebbe dovuto procedere all'allineamento dei dati e registrare, quale nuova società di fornitura del gas in favore del Sig. , l' _1 [...]
. CP_1
§ 10.
Il motivo è infondato, poiché non sussistono le ipotesi delittuose prospettate dall'appellante, essendo evidente che, nella specie, alcun artificio o raggiro veniva posto in essere da , che, per circa CP_1
sei anni, ha effettivamente erogato gas al , provvedendo, _1
pag. 18/29 altresì, alla restituzione del corrispettivo. Ovviamente, tale ultima circostanza esclude la possibilità di ravvisare ipotesi di appropriazione indebita.
In generale, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, alcun illecito è imputabile ad , pacificamente non responsabile CP_1
del distacco della fornitura in relazione all'utenza de qua.
Con riguardo, invece, al mancato inserimento, nel sistema informatizzato, della voltura intestata al , deve rilevarsi che, _1
nella specie, non veniva in rilievo l'ipotesi, contemplata dall'art. 14 della Delibera 138/04, concernente la sostituzione nella Org_3
fornitura a clienti finali, cioè il caso in cui “L'accesso al servizio di distribuzione .. venga richiesto da un soggetto che avvii una nuova fornitura ad uno o più clienti finali in precedenza forniti da altri utenti”, nella quale effettivamente “L'impresa di distribuzione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma
14.2, comunica all'impresa di trasporto interessata: a) la data a decorrere dalla quale è trasferito l'accesso presso ciascun punto di riconsegna “.
Ed invero, allorché il chiedeva, in data 9.2.2009, l'attivazione _1
a suo nome dell'utenza gas relativamente all'immobile sito in Napoli, al
C.so Umberto I, n. 34, provvedeva: 1) a trasmettere CP_1
apposita richiesta al Distributore nei modi di legge (cfr. doc. 5 prod. primo grado , rimettendo a quest'ultimo ogni elemento per CP_1
l'aggiornamento e l'allineamento dei dati nel sistema informatico dallo stesso tenuto;
2) ad “intestare” l'utenza a . Parte_1
pag. 19/29 L'esame del documento, allegato da al n. 5 della produzione di CP_1
primo grado di detta parte, prova che la pratica si perfezionava con esito positivo, inducendo il venditore a confidare nell'avvenuto subentro del nella titolarità del rapporto. _1
§ 11.
Con il quarto motivo, rubricato “Responsabilità extracontrattuale della per non aver osservato la procedura di default CP_3
nell'interruzione della fornitura di gas-Violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza contrattuale. Violazione del principio del neminem laedere”, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell'impresa di distribuzione, nonostante la stessa avesse proceduto alla interruzione della fornitura di gas senza osservare la procedura di default.
Nella specie, era incontestato, a dire dell'appellante, che l'incaricato della si era “introdotto nella privata dimora del CP_3
, senza alcuna autorizzazione, procedendo al distacco della _1
fornitura del gas e tranciando letteralmente il tubo di adduzione del gas dal contatore”, in palese violazione della cd. procedura di default, che prevede l'obbligo per il distributore di agire giudizialmente per ottenere la materiale disalimentazione del contatore.
Quindi, “una volta che il venditore dichiari di non voler più essere la controparte contrattuale del proprio cliente moroso, scatta in capo al distributore (oltre all'obbligo di assumersi il carico di anticipare i costi di
pag. 20/29 detta fornitura, che poi gli sarà rimborsata) l'obbligo di agire in giudizio entro una tempistica molto stretta”.
Nella specie, deduceva l'istante, non era stata attivata, “da parte della
(distributore) nei confronti del sig. , alcuna CP_3 _1
procedura di default che imponeva l'obbligo al distributore di agire in giudizio per ottenere l'autorizzazione a disalimentare il PDR in presenza di determinati presupposti, non avendo mai comunicato alcun preavviso di distacco, ma procedendo direttamente ad interrompere il servizio pubblico di fornitura del gas”.
Quindi, avendo il primo Giudice dichiarato “che non intercorreva alcun rapporto di fornitura tra e il , ed avendo questi CP_1 _1
informato l'operatore della di non procedere al distacco CP_3
in quanto sarebbe rimasto privo della fornitura, con gravi danni, tale operatore avrebbe dovuto desistere dall'effettuare materialmente il distacco;
qualora il distributore avesse provveduto ad attivare la procedura di default avrebbe consentito al , anche laddove _1
ritenuto utente sine titulo, di far valere le proprie ragioni e soprattutto di non restare privo della fornitura di gas domestico, bene di prima necessità”.
Sussisteva, pertanto, “la responsabilità della sotto il CP_3
profilo extracontrattuale, per aver provocato un danno ingiusto al
con l'interruzione “selvaggia” e contra jus della fornitura di _1
gas introducendosi persino nel domicilio privato del e _1
precisamente dietro l'ascensore condominiale adiacente all'ingresso della sua abitazione”.
pag. 21/29 § 12.
Il motivo è infondato.
La delibera ARG/gas 99/11, contenente il “TESTO INTEGRATO
MOROSITÀ GAS” (TIMG), al suo articolo 5 prevede che, in caso di morosità del cliente finale, la società di vendita “può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”. In base all'art. 6 della delibera, “A seguito della richiesta di cui all'Articolo 5, l'impresa di distribuzione procede alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non
è ravvisabile una responsabilità dell'impresa di distribuzione,
avendo quest'ultima provveduto ad interrompere la CP_3
fornitura, presso il punto di riconsegna, su richiesta della società di vendita,
Il distributore, invero, in base alla normativa dinanzi richiamata, ha il compito di dare esecuzione, nei rigidi termini fissati dalla delibera, alle richieste delle società di vendita.
Ne segue che il avrebbe dovuto far valere nei confronti di _1
quale impresa che richiedeva al distributore l'interruzione della fornitura, la propria pretesa, per la lamentata assenza dei presupposti previsti per il distacco.
Né, inoltre, vale obiettare che, nella specie, l'impresa di distribuzione sia responsabile per non avere azionato la cd. procedura di default.
pag. 22/29 Invero, anche sul punto la decisione impugnata appare ancora una volta corretta, perché, in base all'art. 13 della sopra indicata delibera
ARG/gas 99/11, il servizio di default trova applicazione nei casi in cui
“l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e
l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna”.
In altri termini, il presupposto del servizio di default è che il contratto di vendita con il cliente finale sia venuto meno (per morosità o per alti motivi) e che, per quel medesimo punto di prelievo, sia stato risolto anche il contratto di distribuzione tra venditore e distributore
(cessazione amministrativa). Quindi, tale servizio è stato previsto quando non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi, sia pure indirettamente tramite il venditore, i prelievi del cliente finale dalla rete di distribuzione, ma sussiste solo il rapporto derivante ex art. 2033 cod. civ., dai prelievi diretti dalla rete effettuati sine titulo dal cliente finale.
Il servizio di default è, pertanto, il servizio che regola proprio i rapporti di indebito che si instaurano, di fatto, tra distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio.
Ciò premesso, appare evidente come, nella specie, tale servizio non potesse trovare applicazione, per l'assorbente ragione che il punto di prelievo, relativo all'utenza oggetto di causa, era stato distaccato dalla pag. 23/29 rete proprio a seguito del contestato intervento dell'impresa di distribuzione del 12.2.2015.
§ 13.
Sempre con il quarto motivo, l'appellante deduceva che, in ogni caso, sussisteva la responsabilità del distributore, reo, a suo avviso, di non avere correttamente effettuato l'allineamento dei dati, omettendo di registrare, quale nuova società di fornitura del gas in favore del
, l' . _1 CP_1
Tanto, ad avviso dell'appellante, emergerebbe “inequivocabilmente dalla visura storica effettuata sul PDR in oggetto, n. 00352501354000 ad opera dell , da cui” risulterebbe “che il pdr indicato, nel periodo Org_1
dal 1.1.2009 al 12.02.2015, risultava associato ancora a Per_4
risultando invece attributo al solo a far data dal
[...] _1
13.07.2015 e tuttora in corso di validità; quindi il sig. è _1
divenuto cliente di solo dopo l'illegittima e arbitraria Org_1
interruzione della fornitura subìta in data 12.02.2015”.
Ad avviso dell'appellante, la prova documentale in questione doveva ritenersi utilizzabile, essendosi formata solo a luglio 2020 e, quindi, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Secondo l'appellante, l'indicato documento proverebbe che il primo
Giudice aveva basato il suo convincimento su di un presupposto di fatto erroneo, vale a dire che il avrebbe volturato con la _1
fornitura di gas nel febbraio 2009, laddove, invece, dalla visura storica fornita da ul PDR in oggetto, emergeva che lo stesso, dall'1.1.2009
pag. 24/29 al 12.02.2015, era intestato a e che risultava intestato Persona_4
al solo a far data dal 13.07.2015. _1
Quindi, “nella schermata prodotta in giudizio dal distributore viene riportata una circostanza di fatto non vera, in quanto il , prima _1
del 13.07.2015, non è mai stato associato da al numero di PDR in oggetto. Tale circostanza risulta, altresì, confermata nella missiva della del 25.3.2015, Prot. NG 1731 COMM, .. in cui si evidenzia CP_3
che il PDR in oggetto era nella titolarità di ed associato a Org_1
nei cui confronti era già stata tentata un'interruzione Persona_4
della fornitura per morosità il 14.10.2014 e nei cui confronti era stato impartito l'ordine di tranciare la fornitura del gas, poi materialmente eseguito nei confronti del sig. ”. In conclusione, secondo _1
l'appellante, “ non avendo la gas registrato e/o lavorato la CP_3
richiesta del del 9.2.09 inoltrata da e non avendo, con _1 CP_1
gravi omissioni ed in palese violazione delle disposizioni di cui alla
Delibera n. 138/2004, comunicato l'esito relativo a tale richiesta ha, di fatto, impedito il corretto allineamento dei dati, così lasciando quel PDR associato a nei cui confronti era stata richiesta da Persona_4
la disattivazione della fornitura;
disattivazione poi, illegittima ed
[...]
arbitraria, avvenuta materialmente e sventuratamente nei confronti di
interruzione errata della fornitura che si sarebbe Parte_4
potuta evitare se solo il distributore avesse attivato giudizialmente la procedura di default sopra illustrata”.
§ 14.
Il motivo è infondato.
pag. 25/29 Invero, la documentazione allegata al n. 7 del fascicolo di parte dell'appellante, rappresentata dalla risposta che forniva al il 23.7.2020, è inutilizzabile, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., _1
trattandosi di documento nuovo che la parte avrebbe potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado entro il maturare delle preclusioni istruttorie. Invero, l'essersi tale documento formato oltre la detta barriera preclusiva si spiega unicamente con il fatto che il formulava la propria richiesta di chiarimenti ad solo in _1
data 8.5.2020, come emerge dalla parte iniziale della missiva.
Inoltre, la lettera de qua non è comunque probante, poiché, rappresentando la versione dei fatti che la stessa forniva al
, era chiaramente finalizzata ad escludere profili di _1
responsabilità in capo a tale società.
In tal senso appare, invero, dirimente il passaggio della comunicazione in esame, nella quale poneva in risalto l'assenza di proprie responsabilità in relazione ad accadimenti avvenuti dal 12/02/2015 al
13/07/2015, risalendo, a suo dire, a tale ultima data, l'inizio del suo rapporto contrattuale con l'odierno appellante.
Nondimeno tale ultima precisazione risulta palesemente smentita dal documento, valorizzato dal primo Giudice, costituito dalla schermata del sistema informatico centralizzato, prodotta da nella CP_3
fase cautelare, da cui emerge che, in data 9.2.2009, iscriveva nel sistema la voltura a suo nome del contratto di fornitura, relativo al PDR oggetto di causa, in capo al . _1
pag. 26/29 Né, in contrario, giova obiettare che la prova documentale (schermata di cui si è appena detto) non abbia efficacia probatoria ai fini in esame, concernendo fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n.
129 del 2010 che istituiva il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1 bis co. 4 del D.L. n. 105/2010, convertito nella legge n. 129/2010, “Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del sistema, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Alla luce di tale chiara previsione normativa, il contenuto dei dati riportati nel sistema informativo integrato è munito di piena attendibilità e non può, come preteso dall'appellante, essere smentito pag. 27/29 da contrarie asserzioni effettuate da una società di vendita (nella specie .
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in _1
favore delle controparti, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, nel quale rientra il disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, da ritenersi adeguati alla natura documentale della causa ed all'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 28/29 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese processuali del CP_1 Controparte_2
grado di appello, che, relativamente a ciascuna parte appellata, liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 02/02/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4591/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2683/2020, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09/04/2020, pendente
TRA
, (C.F: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Antonio Visone (C.F: ), giusta C.F._2
procura in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(Partita Iva n. , in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Capasso (C.F.: ), giusta procura alle liti per notaio C.F._3 dr. di Roma del 07.02.2017, rep. 53729 - racc. 26903, Persona_1
registrata il 09.02.2017;
APPELLATA
NONCHE'
(Partita Iva n. , Società incorporante Controparte_2 P.IVA_2
la Controparte_3
– per atto di fusione per incorporazione del 15
[...]
settembre 2017 Notaio di Milano Rep. 14009/7401, in Persona_2
persona del Direttore Affari Legali, e di CP_4 CP_5 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Gomez d'Ayala (C.F.
[...] [...]
), in virtù di procura da intendersi in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: contratto di somministrazione di gas;
accertamento illegittima interruzione di fornitura;
risarcimento danni.
Conclusioni: l'appellante, , nel riportarsi all'atto di Parte_1
appello, così concludeva: “1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Controparte_1
nonché di (già Controparte_2 Controparte_3
, per quanto di ragione, per l'arbitraria ed
[...]
illegittima interruzione della fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in Napoli, al C.so Umberto I, n.34, di proprietà dell'appellante e, per
l'effetto; 2) condannare le medesime convenute, in solido e/o per quanto di ragione, stante i gravi disagi e pregiudizi subiti dall'attore, al
pag. 2/29 risarcimento di tutti i danni: a) patrimoniali, quantificati in € 4.500,00, pari ad € 30,00 moltiplicato per 150 giorni fino al 13.07.2015 data di attivazione della fornitura del sig. con ed € 132,99; b) _1 Org_1
non patrimoniale, quantificato in € 2.250,00, da liquidarsi equitativamente e pari alla metà dell'importo a titolo di danno patrimoniale;
3) condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di ambo i gradi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”;
concludeva come segue: “1) Confermare la sentenza Controparte_1
impugnata e rigettare integralmente l'avverso appello e, in ogni caso, respingere tutte le domande avanzate dal nei Parte_1
confronti di , in quanto manifestamente infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto, anche per-ché insussistenti i requisiti e le condizioni per l'affermazione di responsabilità risarcitoria a suo carico tanto ex-art.
2043 c.c., quanto per inadempimento contrattuale, oltre che per assoluta carenza di prova in ordine agli elementi costituivi dell'avversa domanda;
2) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
concludeva come segue: “
1. dichiari inammissibile Controparte_2
l'appello proposto nei confronti della e in subordine lo Controparte_2
rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. condanni l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/29 Con atto di citazione del 17.06.2015 notificato a mezzo pec in pari data,
conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, le società Parte_1
esponendo: di aver chiesto, il 9.2.2009, Controparte_6
all' , la voltura in suo favore del contratto di fornitura del CP_1
gas, relativo all'appartamento sito in Napoli al Corso Umberto I n. 34, da esso acquistato;
di avere subìto, in data 12.2.2015, il distacco della fornitura con chiusura del contatore, nonostante il regolare pagamento delle bollette emesse dalla predetta Azienda fornitrice;
che detto intervento era stato eseguito da tecnici del Distributore territoriale
(odierna , su ordine impartito dall'Impresa CP_3 CP_2
venditrice quale fornitore titolare del PDR dedotto in causa n.
00352501354000; di aver ripetutamente, ma senza esito, diffidato a ripristinare la fornitura sia la sia l' , la CP_3 CP_1
quale, nonostante l'emissione e la riscossione delle fatture per consumi, replicava di non poter a tanto provvedere, in quanto priva di titolarità sul PDR, come comunicatole dal competente Distributore a seguito dei fatti di causa, per cui avrebbe disposto lo storno delle bollette e la restituzione delle somme a tal titolo incamerate medio tempore;
di avere instaurato, prima del giudizio di merito, un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere l'ordine giudiziale di immediato riallaccio della fornitura, conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso.
In forza di tali premesse, l'attore, ritenendo sussistere la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, del fornitore,
, e del distributore, in ordine ai fatti di CP_1 CP_3
pag. 4/29 causa, domandava accertarsi la responsabilità delle stesse e condannarsi le convenute al ripristino della fornitura di gas, al pagamento dell'indennizzo di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non da esso sofferti.
Si costituiva in giudizio la società , che, nell'eccepire il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva che: in data
09.02.2009, provvedeva ad inoltrare la richiesta di voltura, effettuata dall'attore, al competente Distributore territoriale;
provvedeva a cambiare l'intestazione del contratto e ad avviare la fatturazione dei consumi del gas, a far tempo dal 10.02.2009, e ad emettere le bollette nei confronti di;
in data 12.02.2015, in seguito al Parte_1
distacco della fornitura lamentato dal , compulsava la _1
dalla quale apprendeva che, dal 31.12.2008, l' non CP_3 CP_1
aveva più la titolarità del PDR in questione, che l'utenza era ancora intestata a e che la titolarità di detto PDR Persona_3
era stata trasferita alla società non possedendo più la titolarità del
, non poteva ripristinare la fornitura di gas come richiesto dal e provvedeva, pertanto, a stornare le fatture illegittimamente _1
riscosse fino a quel momento.
Si costituiva la società eccependo, del pari, il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva ed osservando che: dall'01.01.2009 al
12.02.2015, la somministrazione di gas, in relazione all'utenza in contestazione, era stata trasferita dall' alla società CP_1
quest'ultima chiedeva la sospensione della fornitura di gas del PDR di pag. 5/29 cui è causa per morosità dell'utente finale ed essa, quale società distributrice, si limitava ad eseguire tale richiesta in data 12.02.2015.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, dopo avere puntualmente ricostruito l'assetto del mercato della vendita del gas a seguito della liberalizzazione, caratterizzato dalla netta distinzione tra società di distribuzione, che effettuano solo il trasporto per conto delle aziende di vendita, le quali poi cedono il gas ai clienti finali, e premesso, ancora, che “il Punto di Riconsegna, o è un codice che permette di identificare in maniera univoca il punto preciso in cui avviene la consegna del gas a un determinato cliente”, riteneva, in fatto provato, che: il chiedeva, a mezzo call center, alla società , _1 CP_1
effettuarsi la voltura in suo favore della fornitura del gas naturale somministrata presso l'unità immobiliare sita in Napoli al Corso
Umberto I n. 34, divenuta di sua proprietà; la richiesta di voltura del veniva accolta, “ in guisa che l'ente venditore procedeva ad _1
intestare al nuovo utente il contratto di fornitura, rimettendo ogni elemento all'ente distributore competente per l'allineamento dei dati”; “ tra la società ed il non veniva in concreto CP_1 _1
stipulato alcun contratto di fornitura di gas”, perché “dai dati informatici allegati da parte convenuta risulta.. che la titolarità del numero di PDR (00352501354000) veniva, in data 1.1.2009, trasferita ad altra società venditrice, l e considerato che “La tesi del Org_1
in ordine ad una presunta manomissione del sistema _1
informatico de quo non risulta supportata da nessuna prova”.
pag. 6/29 Secondo il Tribunale, siccome “dalla copia della schermata informatica, allegata al fascicolo della fase cautelare della emergeva CP_3
“.. che a far data dal 01.01.2009 veniva completata la procedura di swithching dall alla società (accesso per sostituzione nella CP_1
fornitura a clienti finali) richiesta dal sig. precedente Persona_4
proprietario dell'appartamento contraddistinto dal n. PDR
00352501354000, in guisa che l'ente venditore titolare del succitato pdr diveniva la società e che, sempre dalla medesima documentazione, si desumeva “che in data 09.02.2009 il sig. otteneva la Parte_1
voltura del contratto di fornitura di gas con la società , doveva desumersi che “ le doglianze relative alla legittimità della sospensione della fornitura” non potevano “essere fatte valere nei confronti dell
[...]
, estranea al rapporto di fornitura”. CP_1
Invero, sebbene l'invio, da parte di delle fatture di vendita del gas CP_1
al nel periodo dal 2009 al 2015, poteva essere un fatto _1
astrattamente idoneo a far presumere la conclusione, tra le parti, di un contratto di somministrazione del gas, occorreva, tuttavia, considerare che “l informata dalla del summenzionato CP_1 CP_3
swithching, restituiva al l'intero importo da questi versato, _1
stornando le fatture ed emettendo un assegno in favore del medesimo, onde restituirgli quanto da lui pagato nel periodo da febbraio 2009 a febbraio 2015”.
Quindi, in base a tale condotta, aveva disconosciuto il rapporto CP_1
contrattuale con l'attore.
pag. 7/29 Inoltre, non essendo titolare del PDR in questione, mai avrebbe CP_1
potuto essere destinataria di un ordine di ripristino della fornitura.
Ed ancora, ad avviso del Giudice, doveva considerarsi “pacifica e provata la circostanza che l'ordine di interruzione della fornitura del gas fu impartito dalla effettivo titolare del punto di prelievo de quo, Pt_2
ed eseguito dal Distributore per cui nessuna CP_3
responsabilità può essere ascritta all ella vicenda de qua”. CP_1
In definitiva, secondo il primo Giudice, era totalmente CP_1
estranea alla sospensione della fornitura di cui si doleva parte attrice,” essendo chiaramente emerso che la misura fu disposta da nel febbraio 2015”.
Del pari doveva escludersi una responsabilità della CP_7
in ordine alla sospensione della fornitura del gas, CP_3
“posto che la stessa gestiva, in regime di concessione, la rete di distribuzione del gas nel Comune di Napoli, provvedendo agli allacci e alle disattivazioni delle forniture su disposizioni delle società venditrici”
e che, nella specie, “la operò su disposizione dell' . CP_3
Inoltre, andava esclusa una responsabilità della in CP_3
relazione ad un preteso mancato aggiornamento o allineamento dei sistemi informatizzati, essendo, se del caso, imputabile alla società con la quale, dal 9.2.2009, risultava, nei sistemi informatici, essere stato volturato il contratto in capo al , la sospensione, nel _1
febbraio 2015, della fornitura del gas per una morosità del precedente titolare del POD in questione, . Persona_4
pag. 8/29 Del pari non sussisteva la responsabilità extracontrattuale di
[...]
, non essendo ravvisabile alcun coinvolgimento della stessa CP_1
nella vicenda del distacco della fornitura di gas naturale per uso domestico, che, come dedotto dallo stesso , era stato attuato _1
“da un tecnico dell'ente distributore, su ordine della CP_3
società .
Analogamente, non era ravvisabile nemmeno la responsabilità di che, quale impresa di distribuzione, “si limitava ad CP_3
accogliere (in data 12.02.2015) la richiesta di sospensione della fornitura di gas al punto di riconsegna de quo, inoltrata dalla venditrice
n data 01.12.2014”.
Inoltre, alcun addebito poteva formularsi nei confronti della per il fatto di non avere attivato, nei confronti del CP_3
, la procedura di default, vale a dire un servizio _1
complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima istanza, di carattere temporaneo, destinato ad operare quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore, perché, nella specie, non ne ricorrevano i presupposti, in quanto “il punto di riconsegna veniva regolarmente privato dell'alimentazione”.
Infine, il Giudice rigettava la domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento dell'indennizzo, di euro 30,00 al giorno per omesso preavviso di messa in mora con raccomandata a.r., come stabilito dalla delibera del 21/2/2013, n.67/2013/R/COM., da un lato,
pag. 9/29 osservando che “in base alla delibera suddetta l'indennizzo automatico di euro 30,00 non va corrisposto al giorno, come preteso da parte attrice, bensì va corrisposto “una tantum” ..”, e rilevando, dall'altro, che, comunque, “l'obbligo di provvedere alla costituzione in mora mediante raccomandata da inviarsi al cliente finale moroso incombe sull'esercente la vendita del gas e non già sull'impresa di distribuzione .. Pertanto, è la società di vendita (e non già l'impresa di distribuzione) che deve provvedere alla costituzione in mora mediante l'invio della raccomandata al cliente moroso ..”. Quindi, “eventuali responsabilità in ordine al mancato invio della raccomandata di messa in mora al
non possono essere ascritte, nel caso in esame, alla _1
né tantomeno all' . CP_3 CP_1
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., proponeva appello, Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato il 9.12.2020, nel rispetto del termine, di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., formulando quattro motivi di censura e concludendo come dinanzi riportato.
Si costituivano le società ed quale CP_1 CP_2
incorporante della sollecitando il rigetto dell'avversa CP_3
impugnazione.
L'udienza di precisazione delle conclusioni era sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle parti di un termine per il deposito di note.
pag. 10/29 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era trattenuta in decisione, previsa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 25.1.2024.
Depositati dall'appellante e dalla società le sole CP_1
conclusionali, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§3.
Con il primo motivo, rubricato “Violazione e non applicazione degli artt.
1176, 1218, 1223, 2697, 2712, 1559 c.c. anche in relazione agli artt. 115
e 116 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non provato il contratto di somministrazione di gas tra ed Parte_1 [...]
a far data dal 9.02.2009, non contestato e comprovato dalle CP_1
fatture regolarmente recapitate e pagate ad – Conseguente CP_1
inadempimento contrattuale di per l'interruzione e la CP_1
mancata somministrazione di gas a far data dal 12.02.2015 e fino al
13.07.2015, data in cui il attivava il contratto con altro _1
fornitore”, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui il
Giudice, valorizzando le risultanze del sistema informatico, da cui emergeva che, “la titolarità del numero di PDR (00352501354000) veniva, in data 1.1.2009, trasferita ad altra società venditrice, l
[...]
, aveva ritenuto che “tra la società Parte_3 [...]
ed il non veniva in concreto stipulato alcun contratto CP_1 _1
di fornitura di gas”.
Secondo l'appellante, la sentenza era erronea, non avendo il Giudice idoneamente valorizzato le fatture, emesse dalla stessa , CP_1
pag. 11/29 da esso istante prodotte, dalle quali emergeva chiaramente che intestatario dell'utenza, identificato da “PDR 00352501354000, PDC
34763400, matricola contatore 26220725”, era, appunto, Parte_1
.
[...]
Quindi, attesa la prova documentale del vincolo contrattuale, esistente con al 12.2.2015, data di interruzione della CP_1
somministrazione, detta società doveva ritenersi responsabile, per non avere assicurato la fruizione del servizio.
§ 4.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che, sebbene dal 2009 al 2015, avesse emesso fatture a carico del CP_1
, nondimeno, tale società, dopo avere appreso dalla _1
che per il medesimo il rapporto di fornitura era, in CP_3
effetti, stato volturato in capo al , ma con altro venditore ( , _1
non solo provvedeva a stornare tutte le fatture emesse ed a restituirne gli importi all'attore - (il quale, detto per inciso, dopo un iniziale rifiuto, risulta avere, a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, accettato il rimborso della somma di euro 893,60) -, ma non poteva nemmeno ritenersi soggetto destinatario di un ordine di ripristino della fornitura.
Infatti, in senso contrario, risultava dirimente la mancanza di disponibilità, in capo ad della titolarità del . Inoltre, sempre CP_1
secondo quanto ritenuto dal primo Giudice, con affermazione pag. 12/29 nemmeno smentita dall'appellante, comunque, essendo l'ordine di interruzione della fornitura stato impartito da alcuna responsabilità poteva ravvisarsi al riguardo in capo ad CP_1
Il riferimento, operato dall'appellante, ad una responsabilità di CP_1
quale controparte contrattuale e venditore del gas, è, quindi, inconferente, se, come emerge dalla documentazione in atti, effettivamente, mai aveva chiesto alla società di distribuzione di CP_1
far cessare, per una pregressa morosità, la fornitura destinata al
. _1
In conclusione, quindi, pur a voler ritenere provato che, dal 2009 al
2015, abbia effettivamente erogato energia al , CP_1 _1
alcuna responsabilità contrattuale è configurabile, relativamente a tale società, per la comprovata estraneità della stessa alla vicenda dell'interruzione della fornitura.
§ 5.
Sempre con il primo motivo, l'istante chiedeva liquidarsi il danno da ritardato adempimento, che sarebbe, a suo dire, pari ad “euro 30,00 al giorno, a decorrere dal 12.2.2015 data dell'interruzione della fornitura e fino al 13 luglio 2015 (data in cui il ha cambiato fornitore), _1
come stabilito dalla Deliberazione del 21 febbraio 2013, n.
67/2013/R/COM le cui determinazioni sono condizioni generali di contratto ex art. 1339 c.c. .. il tutto per complessivi € 4.500,00 calcolati in
€ 30,00 x 150 giorni, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente in € 2.250,00 pari alla metà dell'importo a titolo di
pag. 13/29 danno patrimoniale, per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali vestirsi, lavarsi, cucinare, a causa dell'impossibilità per il _1
ed i suoi familiari, di utilizzare i servizi igienici e la cucina per diversi giorni ed avendo dovuto acquistare, come da fatture versati in atti, un fornello elettrico ed uno scaldabagni per complessivi € 132,99”.
§ 6.
La censura è, in parte qua, finanche inammissibile, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto non integra una specifica critica della ratio decidendi sulla quale si fonda il capo di sentenza impugnato.
Il Tribunale, come dinanzi riportato, ha osservato che, secondo la delibera invocata dall'appellante, in caso di distacco della fornitura non preceduta dalla preventiva costituzione in mora, compete, all'utente,
l'indennizzo di complessivi euro 30,00, e non quello di euro 30,00 al giorno, e che l'obbligo del relativo pagamento ricade sulla società di vendita.
Al cospetto di tale articolata ed analitica motivazione, il , _1
senza preoccuparsi minimamente di indicare le ragioni della presunta ingiustizia o erroneità della decisione, si limitava genericamente a domandare, per il periodo indicato, il pagamento dell'indennizzo giornaliero di euro 30,00 ed a chiedere che l'obbligo venisse posto a carico di , di cui, come dinanzi detto, era stata chiaramente CP_1
accertata l'estraneità rispetto al distacco della fornitura.
§ 7.
pag. 14/29 Con il secondo motivo, rubricato, “Responsabilità dell CP_1
per violazione dei principi di buona fede, lealtà, correttezza
[...]
contrattuale e legittimo affidamento. Inadempimento contrattuale.
Illegittimo recesso ad nutum dal rapporto contrattuale”, l'appellante si doleva del fatto che il Giudice non avesse valorizzato la condotta tenuta da , che, dopo aver accettato la sua richiesta di voltura e CP_1
nonostante egli avesse per sei anni puntualmente pagato le fatture, era, senza preavviso, receduta ad nutum dal contratto, in tal modo violando principi di buona fede, lealtà e correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Sussisteva, quindi, il suo diritto “ad essere ristorato del danno subito, da liquidare nella misura di euro 30,00 al giorno, a decorrere dal 12.2.2015 data dell'interruzione della fornitura e fino al 13 luglio 2015 (data in cui il ha cambiato fornitore); il tutto per complessivi € 4.500,00 _1
calcolati in € 30,00 x 150 giorni oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente in € 2.250,00 pari alla metà dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali il vestirsi, lavarsi, cucinare;
infatti il
non ha potuto i servizi igienici e la cucina per diversi giorni ed _1
ha dovuto acquistare, come da fatture versati in atti, un fornello elettrico ed uno scaldabagni, per soddisfare i propri fabbisogni”.
§ 8.
Il motivo è infondato.
pag. 15/29 Nella specie non è ravvisabile alcun recesso ad nutum di , CP_1
avendo quest'ultima, nella missiva inoltrata il 24.3.2015 al legale del
, ritualmente prodotta agli atti del giudizio di primo grado, _1
chiarito di non avere la titolarità del PDR relativo all'utenza de qua, essendo questo, nello stesso periodo, (2009/2015), intestato ad altro fornitore e di avere, per tale ragione, disposto lo storno delle fatture e la restituzione all'utente del relativo controvalore economico.
lungi dal recedere in maniera improvvisa ed CP_1
ingiustificata dal rapporto, ha fornito una plausibile e finanche documentata giustificazione della propria condotta, che, di conseguenza, non viola in alcun modo i principi di buona fede e correttezza.
Con riferimento al lamentato pregiudizio, si deve, poi, osservare che, avendo pacificamente restituito al quanto da questi CP_1 _1
pagato, dal 2009 al 2015, per una fornitura di gas di cui aveva, comunque, goduto, ogni ipotizzabile danno risulterebbe essere stato ampiamente ristorato. Invero, il ha, in tal modo, ottenuto un _1
significativo risparmio di spesa, al cospetto di un servizio che ha innegabilmente ricevuto, e la somma riscossa, pari all'ammontare delle fatture pagate, appare ampiamente in grado di compensare le voci del presunto danno patrimoniale, dovuto alla necessità di approvvigionarsi in altro modo dell'acqua calda per soddisfare primarie esigenze di vita (lavarsi, cucinare, riscaldare gli ambienti), che l'utente avrebbe sofferto nel periodo, di circa 5 mesi, intercorso tra la pag. 16/29 cessazione della precedente fornitura e l'inizio del nuovo rapporto con altro venditore.
§ 9.
Con il terzo motivo, rubricato, “Responsabilità extracontrattuale di
[...]
per violazione ed erronea applicazione degli articoli 2043 e CP_1
2059 c.c., 640 c.p., 646 c.p., 515 c.p., 340 c.p., 614 c.p. e 610 c.p.”, il impugnava il capo di sentenza con cui era stata rigettata la _1
domanda di risarcimento dei danni, da pretesa responsabilità aquiliana di . CP_1
Al riguardo, opinava che la sentenza era erronea, poiché, a suo dire, sussistevano i presupposti per configurare una responsabilità di detta società, “prospettandosi le ipotesi delittuose di cui agli artt. 640 (truffa)
e/o 646 (appropriazione indebita) e 515 (frode in commercio) c.p., laddove si voglia per assurdo ritenere l'insussistenza di un rapporto di somministrazione inter partes dopo ben 6 anni di esecuzione continuata”, emergendo “una penale responsabilità anche a carico della integrando il suo comportamento un illecito CP_3
sanzionabile ex art. 340 c.p., per interruzione di pubblico servizio, ex art.
614 c.p. per violazione di domicilio ed ex art. 610 per violenza privata essendosi recata, tramite proprio personale incaricato, presso
l'abitazione del senza alcuna autorizzazione, cioè senza _1
munirsi dell'autorizzazione del Giudice come impone l'obbligo di azionare la procedura di default”.
pag. 17/29 In particolare, ricorrevano gli estremi del delitto di truffa, poiché
[...]
, “per un arco temporale di 6 anni, dal febbraio 2009 al febbraio CP_1
2015”, aveva “contratto un rapporto di somministrazione di gas con il
senza informarlo che non aveva la disponibilità del relativo _1
PDR e simulato l'esistenza di una fornitura di gas per uso domestico in favore del medesimo che, in assoluta buona fede”, aveva “provveduto al regolare pagamento delle fatture inviategli periodicamente dalla medesima società; per, poi, scoprire solo a distanza di sei anni, in seguito all'interruzione della fornitura, che non gli stava CP_1
somministrando nulla (e che era pronta a rimborsagli tutte le fatture incassate), essendo il PDR, in uso o nella disponibilità di .
A conferma della responsabilità di deponeva il fatto che la stessa CP_1
non aveva mai ricevuto né la comunicazione di cambio gestore in favore dell' a far data dal 1.1.2009, né la comunicazione della mancata acquisizione del PDR in seguito alla richiesta di attivazione del , datata 9.2.2009 ed inoltrata da medesima al _1 CP_1
distributore. Invero il distributore, ricevuta la richiesta da CP_1
avrebbe dovuto procedere all'allineamento dei dati e registrare, quale nuova società di fornitura del gas in favore del Sig. , l' _1 [...]
. CP_1
§ 10.
Il motivo è infondato, poiché non sussistono le ipotesi delittuose prospettate dall'appellante, essendo evidente che, nella specie, alcun artificio o raggiro veniva posto in essere da , che, per circa CP_1
sei anni, ha effettivamente erogato gas al , provvedendo, _1
pag. 18/29 altresì, alla restituzione del corrispettivo. Ovviamente, tale ultima circostanza esclude la possibilità di ravvisare ipotesi di appropriazione indebita.
In generale, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, alcun illecito è imputabile ad , pacificamente non responsabile CP_1
del distacco della fornitura in relazione all'utenza de qua.
Con riguardo, invece, al mancato inserimento, nel sistema informatizzato, della voltura intestata al , deve rilevarsi che, _1
nella specie, non veniva in rilievo l'ipotesi, contemplata dall'art. 14 della Delibera 138/04, concernente la sostituzione nella Org_3
fornitura a clienti finali, cioè il caso in cui “L'accesso al servizio di distribuzione .. venga richiesto da un soggetto che avvii una nuova fornitura ad uno o più clienti finali in precedenza forniti da altri utenti”, nella quale effettivamente “L'impresa di distribuzione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma
14.2, comunica all'impresa di trasporto interessata: a) la data a decorrere dalla quale è trasferito l'accesso presso ciascun punto di riconsegna “.
Ed invero, allorché il chiedeva, in data 9.2.2009, l'attivazione _1
a suo nome dell'utenza gas relativamente all'immobile sito in Napoli, al
C.so Umberto I, n. 34, provvedeva: 1) a trasmettere CP_1
apposita richiesta al Distributore nei modi di legge (cfr. doc. 5 prod. primo grado , rimettendo a quest'ultimo ogni elemento per CP_1
l'aggiornamento e l'allineamento dei dati nel sistema informatico dallo stesso tenuto;
2) ad “intestare” l'utenza a . Parte_1
pag. 19/29 L'esame del documento, allegato da al n. 5 della produzione di CP_1
primo grado di detta parte, prova che la pratica si perfezionava con esito positivo, inducendo il venditore a confidare nell'avvenuto subentro del nella titolarità del rapporto. _1
§ 11.
Con il quarto motivo, rubricato “Responsabilità extracontrattuale della per non aver osservato la procedura di default CP_3
nell'interruzione della fornitura di gas-Violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza contrattuale. Violazione del principio del neminem laedere”, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell'impresa di distribuzione, nonostante la stessa avesse proceduto alla interruzione della fornitura di gas senza osservare la procedura di default.
Nella specie, era incontestato, a dire dell'appellante, che l'incaricato della si era “introdotto nella privata dimora del CP_3
, senza alcuna autorizzazione, procedendo al distacco della _1
fornitura del gas e tranciando letteralmente il tubo di adduzione del gas dal contatore”, in palese violazione della cd. procedura di default, che prevede l'obbligo per il distributore di agire giudizialmente per ottenere la materiale disalimentazione del contatore.
Quindi, “una volta che il venditore dichiari di non voler più essere la controparte contrattuale del proprio cliente moroso, scatta in capo al distributore (oltre all'obbligo di assumersi il carico di anticipare i costi di
pag. 20/29 detta fornitura, che poi gli sarà rimborsata) l'obbligo di agire in giudizio entro una tempistica molto stretta”.
Nella specie, deduceva l'istante, non era stata attivata, “da parte della
(distributore) nei confronti del sig. , alcuna CP_3 _1
procedura di default che imponeva l'obbligo al distributore di agire in giudizio per ottenere l'autorizzazione a disalimentare il PDR in presenza di determinati presupposti, non avendo mai comunicato alcun preavviso di distacco, ma procedendo direttamente ad interrompere il servizio pubblico di fornitura del gas”.
Quindi, avendo il primo Giudice dichiarato “che non intercorreva alcun rapporto di fornitura tra e il , ed avendo questi CP_1 _1
informato l'operatore della di non procedere al distacco CP_3
in quanto sarebbe rimasto privo della fornitura, con gravi danni, tale operatore avrebbe dovuto desistere dall'effettuare materialmente il distacco;
qualora il distributore avesse provveduto ad attivare la procedura di default avrebbe consentito al , anche laddove _1
ritenuto utente sine titulo, di far valere le proprie ragioni e soprattutto di non restare privo della fornitura di gas domestico, bene di prima necessità”.
Sussisteva, pertanto, “la responsabilità della sotto il CP_3
profilo extracontrattuale, per aver provocato un danno ingiusto al
con l'interruzione “selvaggia” e contra jus della fornitura di _1
gas introducendosi persino nel domicilio privato del e _1
precisamente dietro l'ascensore condominiale adiacente all'ingresso della sua abitazione”.
pag. 21/29 § 12.
Il motivo è infondato.
La delibera ARG/gas 99/11, contenente il “TESTO INTEGRATO
MOROSITÀ GAS” (TIMG), al suo articolo 5 prevede che, in caso di morosità del cliente finale, la società di vendita “può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”. In base all'art. 6 della delibera, “A seguito della richiesta di cui all'Articolo 5, l'impresa di distribuzione procede alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non
è ravvisabile una responsabilità dell'impresa di distribuzione,
avendo quest'ultima provveduto ad interrompere la CP_3
fornitura, presso il punto di riconsegna, su richiesta della società di vendita,
Il distributore, invero, in base alla normativa dinanzi richiamata, ha il compito di dare esecuzione, nei rigidi termini fissati dalla delibera, alle richieste delle società di vendita.
Ne segue che il avrebbe dovuto far valere nei confronti di _1
quale impresa che richiedeva al distributore l'interruzione della fornitura, la propria pretesa, per la lamentata assenza dei presupposti previsti per il distacco.
Né, inoltre, vale obiettare che, nella specie, l'impresa di distribuzione sia responsabile per non avere azionato la cd. procedura di default.
pag. 22/29 Invero, anche sul punto la decisione impugnata appare ancora una volta corretta, perché, in base all'art. 13 della sopra indicata delibera
ARG/gas 99/11, il servizio di default trova applicazione nei casi in cui
“l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e
l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna”.
In altri termini, il presupposto del servizio di default è che il contratto di vendita con il cliente finale sia venuto meno (per morosità o per alti motivi) e che, per quel medesimo punto di prelievo, sia stato risolto anche il contratto di distribuzione tra venditore e distributore
(cessazione amministrativa). Quindi, tale servizio è stato previsto quando non esiste più un titolo contrattuale che giustifichi, sia pure indirettamente tramite il venditore, i prelievi del cliente finale dalla rete di distribuzione, ma sussiste solo il rapporto derivante ex art. 2033 cod. civ., dai prelievi diretti dalla rete effettuati sine titulo dal cliente finale.
Il servizio di default è, pertanto, il servizio che regola proprio i rapporti di indebito che si instaurano, di fatto, tra distributore e cliente finale, che rimane allacciato alla rete e che continua ad usufruire del servizio.
Ciò premesso, appare evidente come, nella specie, tale servizio non potesse trovare applicazione, per l'assorbente ragione che il punto di prelievo, relativo all'utenza oggetto di causa, era stato distaccato dalla pag. 23/29 rete proprio a seguito del contestato intervento dell'impresa di distribuzione del 12.2.2015.
§ 13.
Sempre con il quarto motivo, l'appellante deduceva che, in ogni caso, sussisteva la responsabilità del distributore, reo, a suo avviso, di non avere correttamente effettuato l'allineamento dei dati, omettendo di registrare, quale nuova società di fornitura del gas in favore del
, l' . _1 CP_1
Tanto, ad avviso dell'appellante, emergerebbe “inequivocabilmente dalla visura storica effettuata sul PDR in oggetto, n. 00352501354000 ad opera dell , da cui” risulterebbe “che il pdr indicato, nel periodo Org_1
dal 1.1.2009 al 12.02.2015, risultava associato ancora a Per_4
risultando invece attributo al solo a far data dal
[...] _1
13.07.2015 e tuttora in corso di validità; quindi il sig. è _1
divenuto cliente di solo dopo l'illegittima e arbitraria Org_1
interruzione della fornitura subìta in data 12.02.2015”.
Ad avviso dell'appellante, la prova documentale in questione doveva ritenersi utilizzabile, essendosi formata solo a luglio 2020 e, quindi, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Secondo l'appellante, l'indicato documento proverebbe che il primo
Giudice aveva basato il suo convincimento su di un presupposto di fatto erroneo, vale a dire che il avrebbe volturato con la _1
fornitura di gas nel febbraio 2009, laddove, invece, dalla visura storica fornita da ul PDR in oggetto, emergeva che lo stesso, dall'1.1.2009
pag. 24/29 al 12.02.2015, era intestato a e che risultava intestato Persona_4
al solo a far data dal 13.07.2015. _1
Quindi, “nella schermata prodotta in giudizio dal distributore viene riportata una circostanza di fatto non vera, in quanto il , prima _1
del 13.07.2015, non è mai stato associato da al numero di PDR in oggetto. Tale circostanza risulta, altresì, confermata nella missiva della del 25.3.2015, Prot. NG 1731 COMM, .. in cui si evidenzia CP_3
che il PDR in oggetto era nella titolarità di ed associato a Org_1
nei cui confronti era già stata tentata un'interruzione Persona_4
della fornitura per morosità il 14.10.2014 e nei cui confronti era stato impartito l'ordine di tranciare la fornitura del gas, poi materialmente eseguito nei confronti del sig. ”. In conclusione, secondo _1
l'appellante, “ non avendo la gas registrato e/o lavorato la CP_3
richiesta del del 9.2.09 inoltrata da e non avendo, con _1 CP_1
gravi omissioni ed in palese violazione delle disposizioni di cui alla
Delibera n. 138/2004, comunicato l'esito relativo a tale richiesta ha, di fatto, impedito il corretto allineamento dei dati, così lasciando quel PDR associato a nei cui confronti era stata richiesta da Persona_4
la disattivazione della fornitura;
disattivazione poi, illegittima ed
[...]
arbitraria, avvenuta materialmente e sventuratamente nei confronti di
interruzione errata della fornitura che si sarebbe Parte_4
potuta evitare se solo il distributore avesse attivato giudizialmente la procedura di default sopra illustrata”.
§ 14.
Il motivo è infondato.
pag. 25/29 Invero, la documentazione allegata al n. 7 del fascicolo di parte dell'appellante, rappresentata dalla risposta che forniva al il 23.7.2020, è inutilizzabile, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., _1
trattandosi di documento nuovo che la parte avrebbe potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado entro il maturare delle preclusioni istruttorie. Invero, l'essersi tale documento formato oltre la detta barriera preclusiva si spiega unicamente con il fatto che il formulava la propria richiesta di chiarimenti ad solo in _1
data 8.5.2020, come emerge dalla parte iniziale della missiva.
Inoltre, la lettera de qua non è comunque probante, poiché, rappresentando la versione dei fatti che la stessa forniva al
, era chiaramente finalizzata ad escludere profili di _1
responsabilità in capo a tale società.
In tal senso appare, invero, dirimente il passaggio della comunicazione in esame, nella quale poneva in risalto l'assenza di proprie responsabilità in relazione ad accadimenti avvenuti dal 12/02/2015 al
13/07/2015, risalendo, a suo dire, a tale ultima data, l'inizio del suo rapporto contrattuale con l'odierno appellante.
Nondimeno tale ultima precisazione risulta palesemente smentita dal documento, valorizzato dal primo Giudice, costituito dalla schermata del sistema informatico centralizzato, prodotta da nella CP_3
fase cautelare, da cui emerge che, in data 9.2.2009, iscriveva nel sistema la voltura a suo nome del contratto di fornitura, relativo al PDR oggetto di causa, in capo al . _1
pag. 26/29 Né, in contrario, giova obiettare che la prova documentale (schermata di cui si è appena detto) non abbia efficacia probatoria ai fini in esame, concernendo fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n.
129 del 2010 che istituiva il sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.
Ed invero, ai sensi dell'art. 1 bis co. 4 del D.L. n. 105/2010, convertito nella legge n. 129/2010, “Le informazioni scambiate nell'ambito del sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del sistema, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Alla luce di tale chiara previsione normativa, il contenuto dei dati riportati nel sistema informativo integrato è munito di piena attendibilità e non può, come preteso dall'appellante, essere smentito pag. 27/29 da contrarie asserzioni effettuate da una società di vendita (nella specie .
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in _1
favore delle controparti, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, nel quale rientra il disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali, da ritenersi adeguati alla natura documentale della causa ed all'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pag. 28/29 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
e di delle spese processuali del CP_1 Controparte_2
grado di appello, che, relativamente a ciascuna parte appellata, liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 02/02/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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