Articolo 35 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 34Articolo 36
Versione
1 gennaio 1992
Art. 35.
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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