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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15778 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15778/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALLARINO GRAZIANO che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti - Contr Beneficiario dell' in forza di decreto di nomina del 11.1.2024 e con autorizzazione del 6.7.2024 del Giudice Tutelare per agire in giudizio
ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_2
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 10.9.2024
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, preso atto della non riconciliazione delle parti a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TO AZ (LI)”.
per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_2 concordatario in TO AZ (LI) il 13.3.1982.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO AZ (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10.09.2024. parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare, unicamente, la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 24.9.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 3.12.2024.
All'udienza del 3.12.2024, parte resistente veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice Relatore si riservava. Con ordinanza del 12.12.2024, il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.12.2024, assegnava termine fino al 27.1.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire, dichiarazione di non volersi riconciliare sottoscritta e le conclusioni definitive, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 per memorie conclusive.
Parte ricorrente, in data 20.1.2025, provvedeva ritualmente al deposito di note scritte;
pertanto, il Giudice, con ordinanza del 3.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È pacifico, in quanto non contestato, che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione convivenza (convivenza, peraltro, cessata da oltre 40 anni).
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_2
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15778/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MALLARINO GRAZIANO che lo rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti - Contr Beneficiario dell' in forza di decreto di nomina del 11.1.2024 e con autorizzazione del 6.7.2024 del Giudice Tutelare per agire in giudizio
ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_2
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo del 10.9.2024
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice
Relatore, preso atto della non riconciliazione delle parti a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TO AZ (LI)”.
per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_2 concordatario in TO AZ (LI) il 13.3.1982.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO AZ (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10.09.2024. parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare, unicamente, la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 24.9.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 3.12.2024.
All'udienza del 3.12.2024, parte resistente veniva dichiarata contumace;
all'esito, il Giudice Relatore si riservava. Con ordinanza del 12.12.2024, il Giudice Relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.12.2024, assegnava termine fino al 27.1.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire, dichiarazione di non volersi riconciliare sottoscritta e le conclusioni definitive, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 per memorie conclusive.
Parte ricorrente, in data 20.1.2025, provvedeva ritualmente al deposito di note scritte;
pertanto, il Giudice, con ordinanza del 3.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È pacifico, in quanto non contestato, che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione convivenza (convivenza, peraltro, cessata da oltre 40 anni).
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_2
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.