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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1530 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1971, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vinicio Di Massa e Andrea Di
Massa, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Cavour n. 45, presso lo studio dei suoi difensori (pec: e Email_1
; Email_2
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Rossi e Giovanni Vispi, come da procura a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in
Gubbio (PG) Via Madonna di Mezzopiano n. 45, presso lo studio dei suoi pagina 1 di 8 difensori (pec: e Email_3
; Email_4
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19/09/2024 che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 31.3.2022, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge esponendo: di avere Controparte_1 contratto con lui matrimonio in Perugia il 19.10.1997; che dall'unione nascevano le figlie (il 5.5.2000) e (il 26.8.2002); che il è Per_1 Per_2 CP_1 operaio presso l'azienda WA Industrial Tolls SpA di Corciano, con un reddito mensile medio netto di € 1.500,00; che la ricorrente dal 2014, già dipendente della società Alimentari Frutta sas di AT LE, è diventata socia e dipendente della società Bontà e Cortesia Srl, con un reddito complessivo di circa € 4.000,00/5.000,00 lordi annui, e in alcune annualità di €
8.000,00/9.000,00 lordi annui;
che per motivi economici nel dicembre 2021 ha lasciato la società per essere assunta come commessa da altra ditta del settore alimentare;
che dal 1998 il nucleo familiare ha vissuto nella casa di proprietà della ricorrente;
che si è manifestata tra i coniugi una crisi coniugale, tanto che da almeno 6-7 anni, pur vivendo nella medesima casa, conducono una vita separata;
che la ricorrente per le spese realizzate sulla casa ha contratto un mutuo di 60 milioni di lire, e successivamente ha acceso un altro mutuo di €
pagina 2 di 8 17.000,00 per altri interventi nell'abitazione; che le figlie dei coniugi sono maggiorenni, ma non economicamente indipendenti perché studentesse universitarie.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo la separazione personale dei coniugi, assegnazione in suo favore della casa coniugale ove convivrà con le figlie, contributo a titolo di assegno di mantenimento in loro favore pari a complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, costituitosi per la fase presidenziale, ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti esposta in ricorso, deducendo in particolare: che la casa coniugale, edificata su terreno acquistato dalla famiglia della e alla Parte_1 stessa intestata, è stata realizzata con il lavoro e con l'apporto economico in parte della famiglia di quest'ultima ed in parte del sig. e della sua CP_1 famiglia;
che entrambi i finanziamenti sono stati pagati dal conto corrente comune ove la sig.ra ha versato lo stipendio mentre il sig. si è Parte_1 CP_1 preoccupato di pagare ogni bene per il sostentamento della famiglia, le bollette, assicurazioni auto e casa, sport delle figlie e quant'altro necessario alla moglie e figlie;
che la proprietà dell'immobile è di entrambi i coniugi come riconosciuto dalla sig.ra con scrittura privata del 02.02.1999 in cui ha attribuito Parte_1 la proprietà di 4/10 della casa al marito;
di essere privo di capacità patrimoniale e reddituale tale da poter sostenere spese per un affitto;
che la sig.ra lavora presso la con contratto di 30 ore Parte_1 Parte_2 settimanali e presso la Macelleria del compagno della sorella, e risulta titolare di n. 2 polizze Posta e Unicredit;
che le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica, infatti, lavora presso il pub ristorante “Notorius ” a Per_1
Cenerente per 3-4 giorni la settimana, mentre lavora presso il Per_2 ristorante “Il Cucuzzaro” a Canneto per 3-5 sere settimanali oltre che in un agriturismo per 1 o 2 volte la settimana.
pagina 3 di 8 Il resistente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nulla per il mantenimento delle figlie;
o in subordine, disporre il mantenimento diretto delle figlie da parte di entrambi i genitori che dovranno provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
In esito all'udienza presidenziale dell'8.11.2022, ove le parti venivano sentite personalmente, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti e provvisori – assegnando la casa coniugale alla ricorrente e stabilendo a carico di la Controparte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascuna IA) in favore delle figlie – e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Tenutasi la prima udienza di comparizione sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., formulando contestualmente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185- bis c.p.c. (“Sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa: la madre donerà alle figlie la nuda proprietà della casa familiare, con riserva di usufrutto;
laddove questo immobile sia tuttora gravato da mutuo, i genitori vi faranno fronte in quote uguali finchè le figlie non possano provvedervi autonomamente;
i genitori contribuiranno al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni, o comunque provvederanno a versare una somma mensile per il loro mantenimento ordinario (tendenzialmente pari a quella stabilita dal presidente) direttamente a mani delle ragazze. Spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori. Nessun assegno a carico dei coniugi per il rispettivo mantenimento”).
A seguito della mancata accettazione della proposta conciliativa, in esito all'udienza del 5.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza di precisazione delle pagina 4 di 8 conclusioni del 16.4.2024, poi rinviata al 19.9.2024 a seguito di riassegnazione a nuovo Giudice.
All'udienza del 19.9.2024, i difensori si riportavano ai preverbali di precisazione delle conclusioni depositati, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c: evidenziavano di concordare sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , frattanto divenuta economicamente autosufficiente Persona_3
(per aver stipulato nel luglio 2024 un contratto pluriennale con adeguata retribuzione), e sul riconoscimento del contributo per il mantenimento della IA , con pagamento da effettuarsi direttamente alla medesima, Persona_4 per la somma di euro 175,00 mensili, residuando l'unica questione controversa dell'assegnazione della casa familiare.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Sul mantenimento delle figlie.
Le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA maggiorenne , che, secondo quanto dichiarato dalle parti, svolge Per_1 un lavoro retribuito con adeguata retribuzione.
Il contributo di mantenimento in favore della IA , quindi, deve essere Per_1 revocato, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica.
pagina 5 di 8 Le parti inoltre concordano sul riconoscimento del contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, mediante pagamento effettuato dal padre direttamente alla IA, per la somma di euro 175,00 mensili: , di 22 anni, studentessa Per_2 universitaria, seppur svolga lavori saltuari, non ha raggiunto l'indipendenza economica, pertanto il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. E ciò anche sotto il profilo della quantificazione del predetto contributo, già disposto nella stessa misura in fase presidenziale, non avendo la situazione economica delle parti subìto modifiche dall'epoca dei provvedimenti presidenziali, i quali pertanto meritano di essere confermati sul punto.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Residua la questione controversa riguardo l'assegnazione della casa coniugale.
Specificato che esulano dall'oggetto del giudizio di separazione le questioni attinenti il diritto di proprietà della casa, i finanziamenti contratti per costruirla e ristrutturarla e i contributi personali economici destinati a tal fine, potendosi discutere solo di assegnazione della casa familiare espressamente condizionata all'interesse della prole, si rammenta che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: è dunque la presenza di prole (minorenne o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) il presupposto per l'assegnazione, essendo il godimento della casa familiare riconosciuto a uno dei genitori proprio a salvaguardia del prioritario interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare, conservando l'integrità dell'habitat nel quale si svolge la loro quotidianità.
Nel caso di specie, la IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, ha sempre vissuto nella casa coniugale, e anche dopo la pagina 6 di 8 separazione di fatto tra i coniugi, ha continuato ad abitarvi insieme alla sorella e alla madre. Per_1
Nel corso del giudizio, inoltre, non è emerso un palese interesse delle figlie a convivere con il padre piuttosto che con la madre.
Pertanto, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, già disposta in fase presidenziale, in ragione del rapporto di convivenza con la IA
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
Sulle spese.
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Perugia il 17.10.1971 e nato a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Revoca il contributo di mantenimento in favore della IA maggiorenne con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Per_1
3) Pone a carico di l'obbligo di versare direttamente nelle mani Controparte_1 della IA entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di Persona_4 contributo per il mantenimento ordinario, la somma di euro 175,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da sostenersi nel suo interesse.
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore convivente con
; Per_2
pagina 7 di 8 5) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
6) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Elena Stramaccioni Mariella Roberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1530 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1971, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vinicio Di Massa e Andrea Di
Massa, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Corso Cavour n. 45, presso lo studio dei suoi difensori (pec: e Email_1
; Email_2
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Rossi e Giovanni Vispi, come da procura a margine della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato in
Gubbio (PG) Via Madonna di Mezzopiano n. 45, presso lo studio dei suoi pagina 1 di 8 difensori (pec: e Email_3
; Email_4
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 19/09/2024 che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 31.3.2022, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge esponendo: di avere Controparte_1 contratto con lui matrimonio in Perugia il 19.10.1997; che dall'unione nascevano le figlie (il 5.5.2000) e (il 26.8.2002); che il è Per_1 Per_2 CP_1 operaio presso l'azienda WA Industrial Tolls SpA di Corciano, con un reddito mensile medio netto di € 1.500,00; che la ricorrente dal 2014, già dipendente della società Alimentari Frutta sas di AT LE, è diventata socia e dipendente della società Bontà e Cortesia Srl, con un reddito complessivo di circa € 4.000,00/5.000,00 lordi annui, e in alcune annualità di €
8.000,00/9.000,00 lordi annui;
che per motivi economici nel dicembre 2021 ha lasciato la società per essere assunta come commessa da altra ditta del settore alimentare;
che dal 1998 il nucleo familiare ha vissuto nella casa di proprietà della ricorrente;
che si è manifestata tra i coniugi una crisi coniugale, tanto che da almeno 6-7 anni, pur vivendo nella medesima casa, conducono una vita separata;
che la ricorrente per le spese realizzate sulla casa ha contratto un mutuo di 60 milioni di lire, e successivamente ha acceso un altro mutuo di €
pagina 2 di 8 17.000,00 per altri interventi nell'abitazione; che le figlie dei coniugi sono maggiorenni, ma non economicamente indipendenti perché studentesse universitarie.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo la separazione personale dei coniugi, assegnazione in suo favore della casa coniugale ove convivrà con le figlie, contributo a titolo di assegno di mantenimento in loro favore pari a complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, costituitosi per la fase presidenziale, ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti esposta in ricorso, deducendo in particolare: che la casa coniugale, edificata su terreno acquistato dalla famiglia della e alla Parte_1 stessa intestata, è stata realizzata con il lavoro e con l'apporto economico in parte della famiglia di quest'ultima ed in parte del sig. e della sua CP_1 famiglia;
che entrambi i finanziamenti sono stati pagati dal conto corrente comune ove la sig.ra ha versato lo stipendio mentre il sig. si è Parte_1 CP_1 preoccupato di pagare ogni bene per il sostentamento della famiglia, le bollette, assicurazioni auto e casa, sport delle figlie e quant'altro necessario alla moglie e figlie;
che la proprietà dell'immobile è di entrambi i coniugi come riconosciuto dalla sig.ra con scrittura privata del 02.02.1999 in cui ha attribuito Parte_1 la proprietà di 4/10 della casa al marito;
di essere privo di capacità patrimoniale e reddituale tale da poter sostenere spese per un affitto;
che la sig.ra lavora presso la con contratto di 30 ore Parte_1 Parte_2 settimanali e presso la Macelleria del compagno della sorella, e risulta titolare di n. 2 polizze Posta e Unicredit;
che le figlie hanno raggiunto l'indipendenza economica, infatti, lavora presso il pub ristorante “Notorius ” a Per_1
Cenerente per 3-4 giorni la settimana, mentre lavora presso il Per_2 ristorante “Il Cucuzzaro” a Canneto per 3-5 sere settimanali oltre che in un agriturismo per 1 o 2 volte la settimana.
pagina 3 di 8 Il resistente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nulla per il mantenimento delle figlie;
o in subordine, disporre il mantenimento diretto delle figlie da parte di entrambi i genitori che dovranno provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
In esito all'udienza presidenziale dell'8.11.2022, ove le parti venivano sentite personalmente, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti e provvisori – assegnando la casa coniugale alla ricorrente e stabilendo a carico di la Controparte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascuna IA) in favore delle figlie – e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Tenutasi la prima udienza di comparizione sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., formulando contestualmente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185- bis c.p.c. (“Sottopone alle parti la seguente proposta conciliativa: la madre donerà alle figlie la nuda proprietà della casa familiare, con riserva di usufrutto;
laddove questo immobile sia tuttora gravato da mutuo, i genitori vi faranno fronte in quote uguali finchè le figlie non possano provvedervi autonomamente;
i genitori contribuiranno al mantenimento diretto delle figlie nei periodi di permanenza presso le rispettive abitazioni, o comunque provvederanno a versare una somma mensile per il loro mantenimento ordinario (tendenzialmente pari a quella stabilita dal presidente) direttamente a mani delle ragazze. Spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori. Nessun assegno a carico dei coniugi per il rispettivo mantenimento”).
A seguito della mancata accettazione della proposta conciliativa, in esito all'udienza del 5.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata all'udienza di precisazione delle pagina 4 di 8 conclusioni del 16.4.2024, poi rinviata al 19.9.2024 a seguito di riassegnazione a nuovo Giudice.
All'udienza del 19.9.2024, i difensori si riportavano ai preverbali di precisazione delle conclusioni depositati, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c: evidenziavano di concordare sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , frattanto divenuta economicamente autosufficiente Persona_3
(per aver stipulato nel luglio 2024 un contratto pluriennale con adeguata retribuzione), e sul riconoscimento del contributo per il mantenimento della IA , con pagamento da effettuarsi direttamente alla medesima, Persona_4 per la somma di euro 175,00 mensili, residuando l'unica questione controversa dell'assegnazione della casa familiare.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
Sul mantenimento delle figlie.
Le parti concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA maggiorenne , che, secondo quanto dichiarato dalle parti, svolge Per_1 un lavoro retribuito con adeguata retribuzione.
Il contributo di mantenimento in favore della IA , quindi, deve essere Per_1 revocato, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica.
pagina 5 di 8 Le parti inoltre concordano sul riconoscimento del contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, mediante pagamento effettuato dal padre direttamente alla IA, per la somma di euro 175,00 mensili: , di 22 anni, studentessa Per_2 universitaria, seppur svolga lavori saltuari, non ha raggiunto l'indipendenza economica, pertanto il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. E ciò anche sotto il profilo della quantificazione del predetto contributo, già disposto nella stessa misura in fase presidenziale, non avendo la situazione economica delle parti subìto modifiche dall'epoca dei provvedimenti presidenziali, i quali pertanto meritano di essere confermati sul punto.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Residua la questione controversa riguardo l'assegnazione della casa coniugale.
Specificato che esulano dall'oggetto del giudizio di separazione le questioni attinenti il diritto di proprietà della casa, i finanziamenti contratti per costruirla e ristrutturarla e i contributi personali economici destinati a tal fine, potendosi discutere solo di assegnazione della casa familiare espressamente condizionata all'interesse della prole, si rammenta che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli: è dunque la presenza di prole (minorenne o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) il presupposto per l'assegnazione, essendo il godimento della casa familiare riconosciuto a uno dei genitori proprio a salvaguardia del prioritario interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare, conservando l'integrità dell'habitat nel quale si svolge la loro quotidianità.
Nel caso di specie, la IA , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, ha sempre vissuto nella casa coniugale, e anche dopo la pagina 6 di 8 separazione di fatto tra i coniugi, ha continuato ad abitarvi insieme alla sorella e alla madre. Per_1
Nel corso del giudizio, inoltre, non è emerso un palese interesse delle figlie a convivere con il padre piuttosto che con la madre.
Pertanto, va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, già disposta in fase presidenziale, in ragione del rapporto di convivenza con la IA
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
Sulle spese.
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Perugia il 17.10.1971 e nato a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Revoca il contributo di mantenimento in favore della IA maggiorenne con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza. Per_1
3) Pone a carico di l'obbligo di versare direttamente nelle mani Controparte_1 della IA entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di Persona_4 contributo per il mantenimento ordinario, la somma di euro 175,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da sostenersi nel suo interesse.
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente, quale genitore convivente con
; Per_2
pagina 7 di 8 5) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
6) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Elena Stramaccioni Mariella Roberti
pagina 8 di 8