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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7513/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore _2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025714343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7513-24 RGR Ricorrente_1 impugnava la cartella pagamento n 03420240025714343000 notificata in data 11.9.24 avente oggetto tassa auto anno 2021
Lamentava omessa notifica atti presupposti vizio motivazione, vizi di notifica
Si costituivano AD e Regione Calabria controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che Il ricorrente depositava rinuncia al ricorso ed avvenuto pagamento della cartella cartella di pagamento oggi impugnata, rinunciando al ricorso e AdeR prendeva atto nulla osservando
Il Giudice rileva che è intervenuta causa di estinzione per rinuncia al ricorso e deve pronunciarsi cessata materia del contendere
La soluzione in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7513/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore _2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025714343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7513-24 RGR Ricorrente_1 impugnava la cartella pagamento n 03420240025714343000 notificata in data 11.9.24 avente oggetto tassa auto anno 2021
Lamentava omessa notifica atti presupposti vizio motivazione, vizi di notifica
Si costituivano AD e Regione Calabria controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice rileva che Il ricorrente depositava rinuncia al ricorso ed avvenuto pagamento della cartella cartella di pagamento oggi impugnata, rinunciando al ricorso e AdeR prendeva atto nulla osservando
Il Giudice rileva che è intervenuta causa di estinzione per rinuncia al ricorso e deve pronunciarsi cessata materia del contendere
La soluzione in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere spese compensate