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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 15428/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. IONTA ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: “accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile a grave discriminazione suo luogo di lavoro e violazione del D. Lgs.
216/2003 e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del ministro e legale rapp.te p.t. al 1.recupero in favore dello stesso di tutte le mensilità sospese e del relativo trattamento economico e previdenziale oltre a tutto quanto alle stesse mensilità connesso da quantificarsi come da buste paga di novembre 2021 e dicembre 2022 prodotte agli atti nonché al
2.risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale e/o psichico e/o esistenziale subito dalla ricorrente nella misura di
Euro 59.600,00 (€Cinquantanovemilaseicento/00) e pari a euro
200,00 per ogni giorno di sospensione dei 298 come sopra
1 dimostrato subìti, salva diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e 3.oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria per le conclusioni 1 e 2 sopra da quando di diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza
2 che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 15428/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. IONTA ROBERTO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: “accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile a grave discriminazione suo luogo di lavoro e violazione del D. Lgs.
216/2003 e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del ministro e legale rapp.te p.t. al 1.recupero in favore dello stesso di tutte le mensilità sospese e del relativo trattamento economico e previdenziale oltre a tutto quanto alle stesse mensilità connesso da quantificarsi come da buste paga di novembre 2021 e dicembre 2022 prodotte agli atti nonché al
2.risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale e/o psichico e/o esistenziale subito dalla ricorrente nella misura di
Euro 59.600,00 (€Cinquantanovemilaseicento/00) e pari a euro
200,00 per ogni giorno di sospensione dei 298 come sopra
1 dimostrato subìti, salva diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e 3.oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria per le conclusioni 1 e 2 sopra da quando di diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze e con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza
2 che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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