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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5718 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Luigi Lorusso e Francesca Bianchetti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2024, e notificato il successivo 30.10.2024, Parte_1
– premesso di essere titolare di pensione diretta cat. VR n. 30046483, con
[...]
decorrenza 1.5.2021, e di essere in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente e da coltivatore diretto per il periodo 1.8.1973/30.4.2021 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro,
CP_ esponendo: che l' aveva liquidato in via definitiva la prestazione pensionistica de qua con il modello TE08 del 17.6.2021, riconoscendo nella quota A della gestione OBG soltanto 609 settimane;
che, tuttavia, l' era incorso in errore in sede di liquidazione e Controparte_2
riliquidazione della pensione, non avendo provveduto a conteggiare correttamente l'anzianità contributiva in quota A dell'anzidetta gestione, stante l'omessa valorizzazione di tutti i contributi effettivi e figurativi regolarmente accreditati ai sensi della normativa vigente;
che, in particolare, egli aveva maturato un montante contributivo in quota A della gestione OBG di
674 settimane (precisamente, n. 3 settimane per il 1973, n. 65 settimane per servizio militare e n. 3 settimane per il 1976, n. 52 settimane annuali per il periodo 1977-1987, per complessive
572 settimane, oltre a n. 31 settimane per il 1988); che, in definitiva, egli aveva diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in suo godimento nella quota A della gestione OBG per complessive ulteriori 65 settimane.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VR n. 30046483 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione OBG per ulteriori 65 settimane;
- per CP_ l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 01.05.2021 della differenza mensile perequabile di € 34,51, differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di quota A della gestione OBG, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e CP_1
rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_3
materia del contendere, attesa la sopravvenuta riliquidazione della pensione in data 4.11.2024.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (si veda la
CP_ comunicazione di riliquidazione del 4.11.2024 - doc. 1, fascicolo dell' – che l' CP_3 abbia riliquidato la pensione intestata all'odierno ricorrente, calcolando una quota di pensione nel sistema retributivo Gestione Lavoratori dipendenti fino al 31.12.1992 per 674 settimane
2 (con un rateo mensile di euro 357,93) e quantificando un credito lordo di euro 567,35, a titolo di arretrati maturati fino al 30.11.2024. CP_ È pure incontroverso – ed emerge, in ogni caso, per tabulas (v. doc. 4, fascicolo dell' – che detto importo sia stato integralmente corrisposto con il cedolino relativo alla mensilità di dicembre 2024.
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine al ricalcolo operato dall'Ente, deve ritenersi che sia venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto in ordine all'an e al quantum della riliquidazione.
2.3. Resta da scrutinare la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali maturati sugli arretrati pensionistici.
Una siffatta domanda s'appalesa meritevole di accoglimento, posto che, a fronte dell'inesatto adempimento allegato dal , l' – ancorchè compulsato in tal senso (cfr. Parte_1 CP_3
ordinanza del 22.3.2025) – non ha inteso prendere specifica posizione, non opponendo alcun fatto estintivo del credito (sugli oneri di allegazione e prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, cfr., in generale, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
CP_ Ne discende la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Vero è, infatti, che, vertendosi nella fattispecie in tema di riliquidazione sulla scorta di elementi già conosciuti e/o conoscibili dall' , l'istanza deve intendersi quella CP_3
originariamente presentata per la liquidazione della prestazione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n.
20892), né, tampoco, il previo esperimento dei rimedi amministrativi ai fini della procedibilità della domanda giudiziaria.
Sennonché, la Suprema Corte ritiene che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio “l'avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio” (Cass.
Sez. Lav., 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione).
3 In senso conforme, si veda Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2024, n. 23051, secondo cui “La scelta
d'imboccare senza indugi l'extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l'autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità della domanda”.
Nella specie, il ricorrente non ha presentato un ricorso amministrativo e neppure ha formulato sollecitazioni di sorta, onde favorire la soluzione stragiudiziale della controversia.
A ciò si aggiunga che la riliquidazione è intervenuta a pochi giorni di distanza dalla
CP_ notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e che l' si è limitato a prendere atto dell'impostazione attorea, riconoscendo in toto la pretesa.
D'altro canto, l' non ha provveduto a liquidare i (pur dovuti) interessi legali, rendendo CP_3 necessaria la pronuncia del Tribunale sul punto.
Alla stregua di quanto sin qui esposto, le spese vengono compensate in misura della metà e sono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore infra
5.200,00 euro, così determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c.), con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Mancaniello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5718/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, nei limiti di cui in motivazione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
c) compensa per metà le spese di giudizio, liquidate per l'intero in euro 1.443,20;
CP_ d) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, pari ad euro 721,60, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5718 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Luigi Lorusso e Francesca Bianchetti
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.6.2024, e notificato il successivo 30.10.2024, Parte_1
– premesso di essere titolare di pensione diretta cat. VR n. 30046483, con
[...]
decorrenza 1.5.2021, e di essere in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente e da coltivatore diretto per il periodo 1.8.1973/30.4.2021 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro,
CP_ esponendo: che l' aveva liquidato in via definitiva la prestazione pensionistica de qua con il modello TE08 del 17.6.2021, riconoscendo nella quota A della gestione OBG soltanto 609 settimane;
che, tuttavia, l' era incorso in errore in sede di liquidazione e Controparte_2
riliquidazione della pensione, non avendo provveduto a conteggiare correttamente l'anzianità contributiva in quota A dell'anzidetta gestione, stante l'omessa valorizzazione di tutti i contributi effettivi e figurativi regolarmente accreditati ai sensi della normativa vigente;
che, in particolare, egli aveva maturato un montante contributivo in quota A della gestione OBG di
674 settimane (precisamente, n. 3 settimane per il 1973, n. 65 settimane per servizio militare e n. 3 settimane per il 1976, n. 52 settimane annuali per il periodo 1977-1987, per complessive
572 settimane, oltre a n. 31 settimane per il 1988); che, in definitiva, egli aveva diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in suo godimento nella quota A della gestione OBG per complessive ulteriori 65 settimane.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VR n. 30046483 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione OBG per ulteriori 65 settimane;
- per CP_ l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 01.05.2021 della differenza mensile perequabile di € 34,51, differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di quota A della gestione OBG, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e CP_1
rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_3
materia del contendere, attesa la sopravvenuta riliquidazione della pensione in data 4.11.2024.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (si veda la
CP_ comunicazione di riliquidazione del 4.11.2024 - doc. 1, fascicolo dell' – che l' CP_3 abbia riliquidato la pensione intestata all'odierno ricorrente, calcolando una quota di pensione nel sistema retributivo Gestione Lavoratori dipendenti fino al 31.12.1992 per 674 settimane
2 (con un rateo mensile di euro 357,93) e quantificando un credito lordo di euro 567,35, a titolo di arretrati maturati fino al 30.11.2024. CP_ È pure incontroverso – ed emerge, in ogni caso, per tabulas (v. doc. 4, fascicolo dell' – che detto importo sia stato integralmente corrisposto con il cedolino relativo alla mensilità di dicembre 2024.
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine al ricalcolo operato dall'Ente, deve ritenersi che sia venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto in ordine all'an e al quantum della riliquidazione.
2.3. Resta da scrutinare la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali maturati sugli arretrati pensionistici.
Una siffatta domanda s'appalesa meritevole di accoglimento, posto che, a fronte dell'inesatto adempimento allegato dal , l' – ancorchè compulsato in tal senso (cfr. Parte_1 CP_3
ordinanza del 22.3.2025) – non ha inteso prendere specifica posizione, non opponendo alcun fatto estintivo del credito (sugli oneri di allegazione e prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, cfr., in generale, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
CP_ Ne discende la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Vero è, infatti, che, vertendosi nella fattispecie in tema di riliquidazione sulla scorta di elementi già conosciuti e/o conoscibili dall' , l'istanza deve intendersi quella CP_3
originariamente presentata per la liquidazione della prestazione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n.
20892), né, tampoco, il previo esperimento dei rimedi amministrativi ai fini della procedibilità della domanda giudiziaria.
Sennonché, la Suprema Corte ritiene che costituisca grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di giudizio “l'avere il creditore omesso di attivare, ante causam, specifici mezzi previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest'ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività istruttoria e di trattazione del giudizio” (Cass.
Sez. Lav., 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi della decisione).
3 In senso conforme, si veda Cass. Sez. Lav., 23 agosto 2024, n. 23051, secondo cui “La scelta
d'imboccare senza indugi l'extrema ratio della strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l'autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice della compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità della domanda”.
Nella specie, il ricorrente non ha presentato un ricorso amministrativo e neppure ha formulato sollecitazioni di sorta, onde favorire la soluzione stragiudiziale della controversia.
A ciò si aggiunga che la riliquidazione è intervenuta a pochi giorni di distanza dalla
CP_ notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e che l' si è limitato a prendere atto dell'impostazione attorea, riconoscendo in toto la pretesa.
D'altro canto, l' non ha provveduto a liquidare i (pur dovuti) interessi legali, rendendo CP_3 necessaria la pronuncia del Tribunale sul punto.
Alla stregua di quanto sin qui esposto, le spese vengono compensate in misura della metà e sono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore infra
5.200,00 euro, così determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c.), con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Mancaniello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5718/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, nei limiti di cui in motivazione;
CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
c) compensa per metà le spese di giudizio, liquidate per l'intero in euro 1.443,20;
CP_ d) condanna l' alla refusione della residua quota di spese, pari ad euro 721,60, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Mancaniello, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
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