Articolo 30 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 29Articolo 31
Versione
9 agosto 1967
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Versione
21 marzo 1968
Art. 30. (( (Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie)
La facolta' spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' estesa per l'arredamento delle scuole medie.
La facolta' di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, e' estesa a tutte le scuole dell'obbligo.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonche' per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari.
La corresponsione del sussidio e' subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi))
Entrata in vigore il 21 marzo 1968