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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/10/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. NO CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3977/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPABIANCA Parte_1
CLARA ESMERALDA, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FIORE Controparte_1
PA e TO AN, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 30/06/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/09/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 08/03/2008 matrimonio in PO (TA) con CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente
[...] Per_1 Per_2 il 24/09/2007 ed il 16/10/2010, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava un progressivo disinteresse mostrato dal marito nei propri confronti, nonché una condotta vessatoria perpetrata quotidianamente anche nei confronti dei figli;
la ricorrente lamentava altresì dei continui allontanamenti del resistente dalla casa coniugale, oltrechè il rifiuto dello stesso di fornire alla moglie e alla prole le adeguate risorse economiche per poter far fronte alle esigenze familiari.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le avverse allegazioni relative ai motivi determinanti la cessazione dell'affectio coniugalis ed imputando alla ricorrente la responsabilità dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo venuto meno, in quest'ultima, il sentimento di amore che l'aveva unita al marito.
All'udienza dell'08/01/2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti in data 07/02/2025, all'udienza del
30/06/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 3977/2024 R.G., tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
TO (TO) il 02/04/1973, uniti in matrimonio in PO (TA) in data
08/03/2008 (trascritto con atto n. 2, p. 1, dell'anno 2008);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente
NO VO
Il Giudice est.
NA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. NO CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NA CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 3977/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPABIANCA Parte_1
CLARA ESMERALDA, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FIORE Controparte_1
PA e TO AN, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 30/06/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/09/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto in data 08/03/2008 matrimonio in PO (TA) con CP_1
e che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente
[...] Per_1 Per_2 il 24/09/2007 ed il 16/10/2010, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava un progressivo disinteresse mostrato dal marito nei propri confronti, nonché una condotta vessatoria perpetrata quotidianamente anche nei confronti dei figli;
la ricorrente lamentava altresì dei continui allontanamenti del resistente dalla casa coniugale, oltrechè il rifiuto dello stesso di fornire alla moglie e alla prole le adeguate risorse economiche per poter far fronte alle esigenze familiari.
Il resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le avverse allegazioni relative ai motivi determinanti la cessazione dell'affectio coniugalis ed imputando alla ricorrente la responsabilità dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo venuto meno, in quest'ultima, il sentimento di amore che l'aveva unita al marito.
All'udienza dell'08/01/2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato e, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti in data 07/02/2025, all'udienza del
30/06/2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile;
pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 3977/2024 R.G., tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
TO (TO) il 02/04/1973, uniti in matrimonio in PO (TA) in data
08/03/2008 (trascritto con atto n. 2, p. 1, dell'anno 2008);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente
NO VO
Il Giudice est.
NA NA