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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2902/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 11785/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, Quarta sezione civile il 27-30/11/2017;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Dario Barca (c.f. ; C.F._2
AP P E L L AN T E
E
(c.f. , quale impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
alla gestione del Org_1 Organizzazione_2
(F.G.V.S.), costituitasi in persona del dr. dichiaratosi Controparte_2
amministratore delegato, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio di Treviso (rep. 186905, racc. 30367) del 18/12/2014 Persona_1 dall'Avv. Giancarlo Cipollaro de l'Ero (c.f. ); C.F._3
AP P E L L A TA
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n. 2902/2018 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/4/2015, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la quale impresa designata Controparte_1
per la gestione del F.G.V.S., esponendo che:
- il 13/10/2013, alle ore 3,00 circa, mentre percorreva alla guida della propria auto
Suzuki Swift targata DP718JF la Via Campana in direzione Pozzuoli centro, giunto nei pressi della rotonda ivi esistente, “veniva urtata allo specchietto retrovisore laterale sinistro da altra autovettura che percorreva la via Campana nel senso opposto di marcia
e quindi con direzione Quarto”;
- “la predetta autovettura invadeva quasi completamente la corsia percorsa dalla
Suzuki Swift di proprietà dell'istante, il quale, nel tentativo di evitare l'impatto frontale, sterzava a destra finendo bruscamente con la propria autovettura contro il marciapiede
e perdendo il controllo del veicolo finiva prima contro lo spartitraffico per poi ribaltarsi
e fermarsi sul giardinetto della rotonda”;
- l'altro veicolo si allontanava senza che fosse possibile identificarlo;
- a seguito di tale sinistro aveva riportato gravi lesioni (frattura della scapola sinistra, rottura della milza, frattura di dieci coste ecc.);
- la responsabilità del danno era da ascriversi al conducente della vettura “pirata” rimasto ignoto;
- aveva diritto al risarcimento del danno alla persona da contenersi nel limite di
Euro 260.000
- aveva altresì diritto al risarcimento del danno alla vettura nella misura di Euro
6.500 (valore dell'auto al momento del sinistro che ne aveva causato la totale distruzione); oltre al danno per sosta tecnica da determinarsi in via equitativa;
chiedeva pertanto la condanna della quale impresa designata per la Controparte_1
gestione del FGVS, al pagamento delle somme sopra indicate.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Nel corso del processo venivano ascoltati due testi e veniva svolta C.T.U. medico legale;
quindi, con sentenza n. 1419/2018, il Tribunale rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese.
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n. 2902/2018 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Osservava, infatti, che l'attore non aveva dimostrato che il sinistro si era svolto secondo le modalità descritte, né che la responsabilità dell'accaduto fosse imputabile al conducente del veicolo rimasto ignoto, in quanto:
- il coinvolgimento di un altro veicolo nel sinistro era emerso solo in data 9/1/2014, quando l' , unitamente al teste , si era recato presso la stazione CC Pt_1 Testimone_1
di Monte di Procida per presentare denuncia querela;
- né l né il , nella loro denuncia ai CC, avevano menzionato la Pt_1 Tes_1 presenza, nell'auto del , dell'altro teste ascoltato nel corso del processo, Tes_1 Tes_2
;
[...]
- i testi avevano riferito del solo urto contro il marciapiede non anche di quello contro lo spartitraffico;
- i testi avevano indicato distanze diverse tra il punto in cui i due specchietti si erano urtati e la rotatoria, in quanto il aveva parlato di 200 o 300 metri dalla rotatoria, Tes_1
mentre il di soli 40 o 50 metri;
Tes_2
- nessuno dei testi aveva saputo fornire risposta in ordine alla specifica domanda sull'apertura degli airbag, sebbene si trattasse di un fatto particolarmente evidente;
- entrambi i testi avevano indicato la velocità dell'auto dell in circa 40 - 50 Pt_1 kmh, incompatibile con i danni riportati dall'auto e con la dinamica del sinistro, soprattutto se l'urto degli specchietti era avvenuto a 200 o 300 metri dalla rotatoria;
- i due testi avevano reso dichiarazioni divergenti in ordine alla presenza deli amici dell' sul luogo del sinistro dopo l'accaduto: : “l'ambulanza arrivò dopo Pt_1 Tes_1
mezzoretta, 40 minuti;
si portò via Salvatore;
la Polizia non era ancora arrivata;
non aspettai l'arrivo della Polizia ma andai in ospedale;
sul posto c'erano altri amici dell' ; a.d.r.: rimasi in ospedale sino alle 5 del mattino;
fu ricoverato”; Pt_1 Parte_1
: “eravamo in tre nella comitiva altri amici che erano con noi in discoteca ci hanno Tes_2 raggiunto dopo in ospedale;
accorse molte gente”. Secondo, quindi, il sul luogo Tes_1 del sinistro oltre a lui e vi erano amici dell' , gli stessi che informeranno il Tes_2 Pt_1
che su detto luogo era poi intervenuta la Polizia (cfr: verbale di sommarie Tes_1
informazioni ai carabinieri), mentre per il gli altri amici che erano in discoteca Tes_2 vennero direttamente in ospedale”;
- la compagni assicuratrice aveva prodotto la relazione di servizio redatta dalla
Polizia di Stato intervenuta sul luogo del sinistro dalla quale risultava che il personale
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(già Prima sezione civile bis)
dell'ambulanza aveva trovato l' dolorante disteso sull'erba che aveva chiesto di Pt_1
contattare una sua amica;
tale richiesta appare inspiegabile in quanto Persona_2
se sul posto vi erano il ed il ed anche altri amici (come riferito dal Tes_1 Tes_2
) l' si sarebbe potuto rivolgere a loro per avvisare l'amica. Tes_1 Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di citazione notificato Pt_1
il 29/5/2018, deducendo che:
- l'aumento di velocità del veicolo dell era stato successivo all'impatto Pt_1
costituendo una manovra di emergenza;
- la presentazione della querela non era indispensabile ai fini della proponibilità della domanda ed in ogni caso il presunto ritardo era dovuto alla gravità delle lesioni riportate dall' ; Pt_1
- la S.C. ha chiarito che la mancata indicazione dei testi nella denuncia non è di per sé motivo di rigetto della domanda (Cass. 5892/2016), sicché era irrilevante il fatto che, al momento della denuncia presso i CC, non era stato fatto il nome anche del , Tes_2
potendo lo stesso dipendere dalla mancanza da parte dei querelanti di conoscenze tecniche sulle modalità di presentazione di una querela;
- era irrilevante l'omesso riferimento da parte dei testi all'urto contro lo spartitraffico, dal momento che entrambi avevano parlato di una svolta a sinistra;
in ogni caso il aveva riferito dell'urto contro lo spartitraffico ai CC;
Tes_1
- era irrilevante il contrasto delle dichiarazioni circa il punto in cui era avvenuto l'urto, dal momento che si trattava di una valutazione soggettiva dei testi;
considerazioni analoghe valevano per la velocità dell'auto dell' , essendo rilevante in proposito Pt_1 solo il fatto che l'accelerazione era stata successiva all'urto, come riferito da entrambi i testi;
- il particolare dell'airbag era stato dimenticato a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra il sinistro e la deposizione dei testi, nonché dell'agitazione al momento dell'incidente;
- la presenza degli amici in ospedale non escludeva la presenza di altri amici sul luogo del sinistro;
- il contenuto dell'annotazione della Polizia di Stato era del tutto generico (non vengono indicati neppure i nomi degli operatori del 118 sentiti); occorre comunque tener
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presente che l' era in stato di shock, sicché non appare inverosimile che lo stesso Pt_1
avesse chiesto ai soccorritori di avvisare la sua amica.
Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellata al risarcimento del danno per il sinistro causato dal veicolo rimasto ignoto nella misura di Euro 135.476,06 o in quella diversa ritenuta dalla Corte.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo articolato in motivi specifici e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 24/10/2023, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va osservato che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché, come si evince dall'esposizione che precede, l'appellante ha indicato le parti della sentenza sottoposte a critica e le argomentazioni sulle quali tali contestazioni si fondano.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova ricordare che l'onere della prova che, nel caso di specie, deve riguardare la dinamica del sinistro e la sua causazione da parte di un veicolo rimasto non identificato, grava sull'attore. A tal fine quest'ultimo deve fornire una serie di elementi tutti convergenti. Con l'atto di appello, invece, l' , lungi dal dimostrare la compatibilità Pt_1
della versione dei fatti dallo stesso proposta con le risultanze probatorie nel loro insieme, ha soltanto cercato di fornire una giustificazione a ciascuna delle incongruenze riscontrate nella sentenza di primo grado, senza tuttavia pervenire ad una complessiva ricostruzione del sinistro credibile e coerente con le prove raccolte.
Ciò posto, passando ad esaminare i singoli aspetti considerati nell'atto di appello, va rilevato che la circostanza della tardività della denuncia querela non è di per sé idonea ad escludere la credibilità della versione offerta dall'odierno appellante e dai testi, ma di certo la rende difficilmente spiegabile, tenuto conto della gravità del sinistro ed impone
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di valutare gli altri elementi con maggior rigore. Inoltre, se è vero che i danni alla persona riportati dall' furono gravi è pur vero che l'invalidità totale fu di 30 giorni (come Pt_1
risulta dalla relazione del CTU), sicché davvero non si comprende per quale ragione lo stesso attese quasi 90 giorni prima di provvedere alla querela.
Inoltre, è pur vero che la mancata indicazione di un teste nella denuncia non è di per sé motivo di rigetto della domanda, ma appare assolutamente inverosimile che il
, che ha reso dichiarazioni ai Carabinieri al momento della presentazione della Tes_1
denunzia, non abbia riferito loro che viaggiava in auto in compagnia di un'altra persona, il , che aveva assistito anch'egli ai fatti. Né può spiegarsi tale dimenticanza, come Tes_2 vorrebbe l'appellante, con la mancanza di conoscenze tecniche dell' (impiegato) e Pt_1
del (salumiere) sulle modalità di presentazione di una querela, atteso che le stesse Tes_1 non sono necessarie per comprendere l'importanza della presenza di un'altra persona nell'auto del , dal momento che ciò costituisce nozione di comune esperienza Tes_1
comprensibile anche dal quivis de populo.
Certamente significativo è invece il fatto che, nelle dichiarazioni rese ai CC il
9/1/2014, il dichiarò di essersi reso conto che il ferito era il suo amico Tes_1 Pt_1 solo quando uscì dall'auto, mentre tale circostanza non è stata riferita nel presente giudizio;
anzi, da quanto risulta dal verbale di udienza del 23/9/2016, sembrerebbe che il sapesse fin dall'inizio che nell'auto che lo precedeva c'era il suo amico Tes_1 Parte_1
(“davanti a me vi era l'auto di che era da solo;
facendo il
[...] Parte_1 sorpasso la Punto ha urtato leggermente lo specchietto laterale sinistro dell'auto di
; ho visto l'auto di che sbandava ed aumentava la velocità”). Parte_1 Parte_1
Né può trascurarsi il fatto che i due testi abbiano riferito che l'impatto avvenne in punti assolutamente diversi: a 200 o 300 metri dalla rotatoria per il , ad appena Tes_1
40 o 50 metri per il . Tale contraddizione non può essere sbrigativamente superata, Tes_2 come vorrebbe l'appellante, in considerazione del divieto per i testi di compiere valutazioni;
nel caso di specie non si tratta di valutazioni, bensì di versioni differenti nella descrizione di un fatto. Non conta infatti il dato numerico della distanza dalla rotatoria che potrebbe non essere preciso, quanto la circostanza che per uno dei testi l'urto tra gli specchietti avvenne nell'immediata prossimità della rotatoria, per l'altro a considerevole distanza. E tale contraddizione è ancor più stridente se posta in relazione alla velocità dell'auto dell' che, secondo entrambi i testi, era di 40 – 50 kmh;
tale velocità è Pt_1
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difficilmente compatibile con la dinamica del sinistro, soprattutto se si ritiene credibile quanto affermato dal circa la distanza di 200 – 300 metri tra il punto d'impatto e Tes_1
la rotatoria. Anche nel caso in cui la distanza fosse stata di soli 40 o 50 metri, come sostenuto dal , la velocità non sarebbe comunque compatibile con gli enormi danni Tes_2 riportati dall'auto dell' . Pt_1
Al di là delle contraddizioni evidenziate dal Tribunale, che sono gravi e per nulla superate dalle considerazioni dell'appellante, è comunque tutta la ricostruzione del fatto che appare scarsamente credibile;
è difficile ritenere che un'auto che viaggia a 40 – 50 kmh, e quindi ad una velocità moderata, possa sbattere contro il marciapiede, poi contro lo spartitraffico ed infine ribaltarsi, riportando i gravissimi danni che risultano dalle fotografie depositate dallo stesso appellante. Né tale dinamica può spiegarsi con la circostanza, riferita dai testi, che l'auto dopo l'urto avrebbe accelerato;
appare innanzi tutto illogico che l abbia accelerato al fine di tentare una manovra di emergenza, Pt_1
ma anche ove tale accelerazione, volontaria o meno, vi fosse stata, risulta inverosimile che dai 40 kmh l'auto – di dimensioni ridotte e di piccola cilindrata - abbia potuto raggiungere, in così breve spazio, una velocità tale da far sì che percorresse altri 200 o
300 metri, urtando il marciapiede e lo spartitraffico, per poi ribaltarsi o, comunque, qualora si ritenesse che la distanza dalla rotatoria fosse inferiore, tale da provocare il capovolgimento e la distruzione della vettura.
Infine, del tutto irrilevante è il contenuto della relazione del consulente medico legale, dal momento che quest'ultimo si è limitato ad affermare la compatibilità delle lesioni con il sinistro;
non vi è dubbio, infatti, che le lesioni riportate dall'appellante furono causate dal sinistro oggetto del presente giudizio, ciò che non si ritiene dimostrato
è che lo stesso si svolse secondo le modalità indicate dall ed in particolare che fu Pt_1 determinato da un'altra vettura non identificata.
In definitiva, non può che riconoscersi, con il Tribunale, che le prove raccolte risultano contraddittorie e comunque inidonee a dimostrare che i fatti si siano svolti secondo quanto sostenuto dall'attore, odierno appellante.
L'appello va quindi rigettato.
3. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
i compensi per le diverse fasi vanno liquidati, in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014 (come
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modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro
260.000, nei seguenti importi:
fase di studio: € 1.500
fase introduttiva: € 1.000
fase istruttoria: € 2.200
fase decisoria: € 2.600
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 11785/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, il 27-30/11/2017:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la Org_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 7.300 per compenso professionale ed Euro 1.095 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 20 febbraio 2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr. Paolo Celentano
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