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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 31/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n° 3506/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 23.01.2025 pendente
tra:
(c.f. ) nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale “Boutique della Sposa”, rappresentata e difesa dall'Avv. Caporotundo Sergio presso il cui studio in Arnesano (LE) alla via Indennitate n.16 è elettivamente domiciliata.
attrice
contro
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentate pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacoia Elena presso il cui studio in Torino alla via
Cernaia n. 31 è elettivamente domiciliata.
convenuta
Precisazione delle conclusioni come da verbale del 23.01.2025;
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05.10.2021, , nella sua qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale “Boutique della sposa”, dopo aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, non accolto dallo stesso Tribunale, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via Controparte_1 principale, accogliere la domanda giudiziale e per l'effetto ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che gli assegni dovevano essere portati all'incasso da per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Controparte_1
Condannare comunque la resistente al pagamento delle spese e competenze processuali con ogni accessorio di legge.”.
In particolare, - già in sede cautelare – aveva chiesto: “In via principale, Parte_1
di accertare e dichiarare che gli assegni consegnati alla resistente, a garanzia del pagamento del proprio debito, per un totale di € 29.101,37, non dovevano essere portati all'incasso da per le ragioni di cui in narrativa;
e per Controparte_1
l'effetto accertare e dichiarare inaudita altera parte che la segnalazione in CAI e la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni è illegittima;
ed ordinare la cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati […]; In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, con ordinanza, ordinare la cancellazione delle dette segnalazioni dalle banche dati ed ordinare il decadimento della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni […]”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.12.2021, si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
preliminarmente che venisse pronunciata ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere il pagamento delle somme in atti richieste nonché, in via riconvenzionale di “dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento nei confronti della Controparte_1 della somma pari ad € 24.750,29 per fatture non pagate oltre al risarcimento del
[...]
danno per interessi e spese di insoluti e protesti, come riconosciuto dalla Controparte_3
[...]
2
[...] e mai smentito nel proprio ricorso ex art 700 cpc, né nell'atto di citazione, ed anzi riconosciuto”.
Senonché, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 22.09.2022, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal Tribunale, con ordinanza del 22.04.2022, con cui si ponevano le seguenti condizioni: “parte attrice corrisponderà a totale tacitazione di quanto preteso dalla convenuta la somma complessiva di €.16.950,00, con rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria
e con integrale compensazione delle spese di lite”.
All'esito di ulteriori trattative e diversi rinvii d'udienza per il perfezionamento dell'accordo transattivo, all'udienza del 03.10.2024 parte convenuta ha dichiarato di aver sottoscritto (in data 22.11.2022) congiuntamente all'odierna attrice, una transazione che prevedeva un “piano di pagamento rateale della somma indicata nella prefata ordinanza e saldo a gennaio 2023”, mai completamente eseguito, se non nel pagamento di n. 2 rate.
Orbene, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18.02.2025 nonché attraverso il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'odierna attrice si è riportata ai propri scritti di causa chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rese, ritenendo infondato in fatto oltre che in diritto quanto addotto da controparte;
all'opposto, la società convenuta, ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo ridotto, così come indicato dal Giudice nella proposta transattiva, con condanna al pagamento degli interessi calcolati al tasso d'interesse per le transazioni commerciali ai sensi del D.lgs. 231/2002, maturati dalla messa in mora al saldo, ed in ogni caso dalla data dell'ordinanza del 22 aprile 2022 e così sino al saldo, insistendo sulla liquidazione delle spese legali, stante la condotta di parte attrice (venuta meno all'accordo transattivo) e chiedendo, altresì, la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore somma “equitativamente determinata” ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. stante la dedotta pretestuosità dell'azione e la supposta finalità dilatoria della stessa.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Orbene, avuto riguardo ai fatti prospettati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e sulla base delle richieste ivi contenute, si deve ritenere provato ed incontestato che Pt_1
[..
[...] abbia emesso in favore della società convenuta diversi assegni bancari a garanzia Pt_2
del pagamento di abiti da sposa e da cerimonia forniti dalla stessa società convenuta
[...]
( d'ora in avanti ) e che, quest'ultima abbia portato all'incasso Controparte_1 CP_1
tutti gli assegni ricevuti in garanzia, rivelatisi poi privi di provvista.
Per vero l'attrice non ha contestato alcuno dei documenti depositati dalla sin dalla CP_1 sua costituzione in giudizio e successivamente con la memoria di cui all'art. 183 VI co. n.
2 c.p.c., ovverosia tanto le fatture ed i DDT, quanto i prospetti della contabilità interna da cui emerge la misura del credito vantato in ragione delle anzidette forniture di abiti da sposa.
Le parti divergono, nella loro narrazione, unicamente sull'esatto ammontare del credito e sui motivi posti a fondamento degli accordi tra le stesse intercorsi quanto alla prassi della consegna di assegni “postdatati” al momento dell'ordine della merce, avendo l'attrice affermato che detto modus operandi era giustificato dalla necessità di verificare che gli abiti consegnati, in un momento successivo, fossero privi di vizi, mentre la convenuta ha affermato che la “garanzia era dovuta per tutelare la dai molti casi in cui il CP_1 negoziante ritira la merce senza pagarla”.
Ad ogni buon conto l'attrice ha rappresentato di non aver provveduto al pagamento delle somme dovute non già per vizi ed i difetti degli abiti forniti dalla convenuta ma per le difficoltà nelle vendite dovute all'emergenza pandemica da Covid tanto da essere stata costretta a domandare maggiore tolleranza da parte della creditrice e ad attendere prima di portare all'incasso gli assegni per consentirle di accedere al finanziamento bancario, chiedendo espressamente di sostituire “l'incasso degli assegni post datati con il pagamento a mezzo di bonifici bancari”.
Vi fu anche uno scambio di corrispondenza tra i procuratori delle parti finalizzato a concordare diverse modalità di pagamento, alle quali la convenuta si disse disponibile a condizione che “I bonifici bancari” fossero di “di uguale importo suddivisi da agosto a dicembre e devono essere in conto entro il 31 del mese di scadenza”.
Senonché la stessa attrice non indica in maniera dettagliata ed analitica sul piano temporale quando e quali assegni siano stati portati all'incasso dalla convenuta in violazione dei
4 nuovi accordi raggiunti né chiarisce per quale ragione non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, come richiesto, a luglio del 2020. D'altro canto il diniego di finanziamento da parte dell' istituto di credito, allegato in atti, è intervenuto a maggio 2021, laddove la mail del procuratore di parte attrice contenente la proposta modificativa dei precedenti accordi reca la data del 30 luglio 2020 con la seguente richiesta: “riguardo l'assegno datato oggi, se non già portato all'incasso, la mia assistita
Vi prega di concederle i 15 giorni che la legge consente per portare all'incasso gli assegni emessi fuori piazza poichè da accordi con l'istituto bancario, non appena la Pt_1
porterà in Banca il piano con Voi concordato.”
Da tale complesso di elementi, si evince che l'attrice non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute una volta ricevuta in consegna la merce per le quali aveva emesso assegni postdatati, sia prima dell'emergenza COVID che successivamente allorché si dichiarava disponibile ad effettuare bonifici bancari, non mantenendo fede agli impegni che ella si era proposta di assumere per il tramite del suo procuratore.
In buona sostanza dalla documentazione riversata in atti e dalle stesse prospettazioni delle parti, non emerge che la convenuta abbia violato accordi modificativi di quelli originariamente intercorsi tra le parti che si fondavano sulla prassi commerciale della consegna di assegni postdatati, essendo al contrario emerso che la si fosse resa CP_1
disponibile a luglio del 2020 a ricevere bonifici bancari in sostituzione degli assegni già ricevuti a garanzia del corretto adempimento e che sia stata la a non adempiere Pt_1
non avendo effettuato alcuno dei bonifici, (in disparte quello di ottobre 2020 riconosciuto) che avrebbe dovuto invece eseguire.
Sul piano temporale non è stato peraltro provato a quale periodo si riferiscano le segnalazioni CAI, emergendo dall'ordinanza prefettizia depositata con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. che due assegni recanti data 31.08.2020 e 30.07.2020 portati all'incasso in tempo utile non furono pagati per difetto di provvista.
Ebbene - già in fase cautelare - il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 21.07.2021, richiamando consolidata giurisprudenza, aveva rigettato la domanda formulata dall'odierna attrice, evidenziando che l'assegno postdatato ha valore di titolo pagabile a vista al portatore e può essere portato regolarmente all'incasso dal creditore - a nulla rilevando
5 l'accordo tra le parti - implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (ex multis Cass. n. 1437/2021).
Ne discende che non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322
c.c. il “giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia” (Cass.
n. 10710/2016) dal momento che un titolo con tali caratteristiche (in alterazione della sua stessa funzione tipica) viola le norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D.
1736/1933.
In altri termini va ribadito che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c..
Ebbene, tenuto conto di quanto fin qui osservato e delle coordinate interpretative tracciate, anche nella vicenda in esame va ritenuto nullo il patto intercorso tra le parti in ordine agli assegni postdatati emessi a garanzia dell'adempimento fermo restando che agli stessi va assegnato il valore di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.
Tanto in continuità con la prevalente giurisprudenza secondo cui l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n.
1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato (Cass. 1437/2021; Cass. 35192/2022).
Accertato e dichiarato che gli accordi intercorsi tra le parti, relativi alla consegna di assegni con funzioni di garanzia, sono nulli, dalle risultanze probatorie è altresì emerso che le parti
6 avevano concluso un contratto di fornitura merci (costituiti da abiti da sposa) puntualmente consegnati all'odierna attrice e dalla stessa mai contestati ( quanto a vizi e difetti) rispetto al quale fu proprio quest'ultima a rendersi inadempiente non provvedendo al pagamento dell'importo dovuto per essi.
Ne discende alla luce di quanto innanzi che la domanda di parte attrice va rigettata, dovendo ritenersi che la abbia legittimamente posto all'incasso gli assegni ricevuti CP_1
da intendersi quali promesse di pagamento della debitrice, posto che pur a fronte della tolleranza manifestata, la non aveva provveduto al pagamento anche con modalità Pt_1
differenti rispetto a quelle concordate inizialmente.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale che la stessa convenuta ha contenuto nei limiti di quella indicata nella proposta formulata dal precedente giudice istruttore ed equivalente all'importo di cui la stessa attrice si è riconosciuta debitrice nei propri scritti difensivi di € 16.958,00.
In particolare, con riferimento alla decorrenza degli interessi, trovando applicazione, nel caso di specie, il D.lgs. 231/2002, si osserva che gli interessi moratori decorrono - senza che sia necessaria la costituzione in mora - dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Tuttavia, considerato che la circostanza di fatto per la quale l'importo rimodulato alla luce dell'accordo transattivo nonché richiesto da parte convenuta in luogo di quello originario, non consente di individuare una data di scadenza a partire dalla quale far decorrere i predetti interessi moratori, si ritiene ragionevole far decorrere tale periodo a partire dalla data di deposito della congiunta adesione alla prefata proposta conciliativa, vale a dire a partire dal 07.07.2022.
Per il resto va rigettata la domanda di condanna dell'attrice per colpa aggravata, tenuto conto dell'accoglimento di quella riconvenzionale in misura inferiore a quella pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
“Boutique della Sposa” con atto di citazione, ogni diversa istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) accoglie la domanda della convenuta e per l'effetto condanna Parte_1 titolare della ditta individuale “Boutique della Sposa” al pagamento nei confronti della società della somma di € 16.958,00 oltre Controparte_1
interessi al tasso previsto ex D.lgs. n. 231/2002 come in motivazione;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese lite per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.674,00
(di cui € 1.823,00 già liquidati in fase cautelare) per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA;
Brindisi, lì 31.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in primo grado rubricata al n° 3506/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 23.01.2025 pendente
tra:
(c.f. ) nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale “Boutique della Sposa”, rappresentata e difesa dall'Avv. Caporotundo Sergio presso il cui studio in Arnesano (LE) alla via Indennitate n.16 è elettivamente domiciliata.
attrice
contro
(P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentate pro tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacoia Elena presso il cui studio in Torino alla via
Cernaia n. 31 è elettivamente domiciliata.
convenuta
Precisazione delle conclusioni come da verbale del 23.01.2025;
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05.10.2021, , nella sua qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale “Boutique della sposa”, dopo aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, non accolto dallo stesso Tribunale, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via Controparte_1 principale, accogliere la domanda giudiziale e per l'effetto ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che gli assegni dovevano essere portati all'incasso da per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Controparte_1
Condannare comunque la resistente al pagamento delle spese e competenze processuali con ogni accessorio di legge.”.
In particolare, - già in sede cautelare – aveva chiesto: “In via principale, Parte_1
di accertare e dichiarare che gli assegni consegnati alla resistente, a garanzia del pagamento del proprio debito, per un totale di € 29.101,37, non dovevano essere portati all'incasso da per le ragioni di cui in narrativa;
e per Controparte_1
l'effetto accertare e dichiarare inaudita altera parte che la segnalazione in CAI e la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni è illegittima;
ed ordinare la cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati […]; In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, con ordinanza, ordinare la cancellazione delle dette segnalazioni dalle banche dati ed ordinare il decadimento della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni […]”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.12.2021, si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_1
preliminarmente che venisse pronunciata ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere il pagamento delle somme in atti richieste nonché, in via riconvenzionale di “dichiarare tenuta e condannare parte convenuta al pagamento nei confronti della Controparte_1 della somma pari ad € 24.750,29 per fatture non pagate oltre al risarcimento del
[...]
danno per interessi e spese di insoluti e protesti, come riconosciuto dalla Controparte_3
[...]
2
[...] e mai smentito nel proprio ricorso ex art 700 cpc, né nell'atto di citazione, ed anzi riconosciuto”.
Senonché, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 22.09.2022, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal Tribunale, con ordinanza del 22.04.2022, con cui si ponevano le seguenti condizioni: “parte attrice corrisponderà a totale tacitazione di quanto preteso dalla convenuta la somma complessiva di €.16.950,00, con rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria
e con integrale compensazione delle spese di lite”.
All'esito di ulteriori trattative e diversi rinvii d'udienza per il perfezionamento dell'accordo transattivo, all'udienza del 03.10.2024 parte convenuta ha dichiarato di aver sottoscritto (in data 22.11.2022) congiuntamente all'odierna attrice, una transazione che prevedeva un “piano di pagamento rateale della somma indicata nella prefata ordinanza e saldo a gennaio 2023”, mai completamente eseguito, se non nel pagamento di n. 2 rate.
Orbene, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 18.02.2025 nonché attraverso il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'odierna attrice si è riportata ai propri scritti di causa chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rese, ritenendo infondato in fatto oltre che in diritto quanto addotto da controparte;
all'opposto, la società convenuta, ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_1 dell'importo ridotto, così come indicato dal Giudice nella proposta transattiva, con condanna al pagamento degli interessi calcolati al tasso d'interesse per le transazioni commerciali ai sensi del D.lgs. 231/2002, maturati dalla messa in mora al saldo, ed in ogni caso dalla data dell'ordinanza del 22 aprile 2022 e così sino al saldo, insistendo sulla liquidazione delle spese legali, stante la condotta di parte attrice (venuta meno all'accordo transattivo) e chiedendo, altresì, la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore somma “equitativamente determinata” ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. stante la dedotta pretestuosità dell'azione e la supposta finalità dilatoria della stessa.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Orbene, avuto riguardo ai fatti prospettati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e sulla base delle richieste ivi contenute, si deve ritenere provato ed incontestato che Pt_1
[..
[...] abbia emesso in favore della società convenuta diversi assegni bancari a garanzia Pt_2
del pagamento di abiti da sposa e da cerimonia forniti dalla stessa società convenuta
[...]
( d'ora in avanti ) e che, quest'ultima abbia portato all'incasso Controparte_1 CP_1
tutti gli assegni ricevuti in garanzia, rivelatisi poi privi di provvista.
Per vero l'attrice non ha contestato alcuno dei documenti depositati dalla sin dalla CP_1 sua costituzione in giudizio e successivamente con la memoria di cui all'art. 183 VI co. n.
2 c.p.c., ovverosia tanto le fatture ed i DDT, quanto i prospetti della contabilità interna da cui emerge la misura del credito vantato in ragione delle anzidette forniture di abiti da sposa.
Le parti divergono, nella loro narrazione, unicamente sull'esatto ammontare del credito e sui motivi posti a fondamento degli accordi tra le stesse intercorsi quanto alla prassi della consegna di assegni “postdatati” al momento dell'ordine della merce, avendo l'attrice affermato che detto modus operandi era giustificato dalla necessità di verificare che gli abiti consegnati, in un momento successivo, fossero privi di vizi, mentre la convenuta ha affermato che la “garanzia era dovuta per tutelare la dai molti casi in cui il CP_1 negoziante ritira la merce senza pagarla”.
Ad ogni buon conto l'attrice ha rappresentato di non aver provveduto al pagamento delle somme dovute non già per vizi ed i difetti degli abiti forniti dalla convenuta ma per le difficoltà nelle vendite dovute all'emergenza pandemica da Covid tanto da essere stata costretta a domandare maggiore tolleranza da parte della creditrice e ad attendere prima di portare all'incasso gli assegni per consentirle di accedere al finanziamento bancario, chiedendo espressamente di sostituire “l'incasso degli assegni post datati con il pagamento a mezzo di bonifici bancari”.
Vi fu anche uno scambio di corrispondenza tra i procuratori delle parti finalizzato a concordare diverse modalità di pagamento, alle quali la convenuta si disse disponibile a condizione che “I bonifici bancari” fossero di “di uguale importo suddivisi da agosto a dicembre e devono essere in conto entro il 31 del mese di scadenza”.
Senonché la stessa attrice non indica in maniera dettagliata ed analitica sul piano temporale quando e quali assegni siano stati portati all'incasso dalla convenuta in violazione dei
4 nuovi accordi raggiunti né chiarisce per quale ragione non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario, come richiesto, a luglio del 2020. D'altro canto il diniego di finanziamento da parte dell' istituto di credito, allegato in atti, è intervenuto a maggio 2021, laddove la mail del procuratore di parte attrice contenente la proposta modificativa dei precedenti accordi reca la data del 30 luglio 2020 con la seguente richiesta: “riguardo l'assegno datato oggi, se non già portato all'incasso, la mia assistita
Vi prega di concederle i 15 giorni che la legge consente per portare all'incasso gli assegni emessi fuori piazza poichè da accordi con l'istituto bancario, non appena la Pt_1
porterà in Banca il piano con Voi concordato.”
Da tale complesso di elementi, si evince che l'attrice non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute una volta ricevuta in consegna la merce per le quali aveva emesso assegni postdatati, sia prima dell'emergenza COVID che successivamente allorché si dichiarava disponibile ad effettuare bonifici bancari, non mantenendo fede agli impegni che ella si era proposta di assumere per il tramite del suo procuratore.
In buona sostanza dalla documentazione riversata in atti e dalle stesse prospettazioni delle parti, non emerge che la convenuta abbia violato accordi modificativi di quelli originariamente intercorsi tra le parti che si fondavano sulla prassi commerciale della consegna di assegni postdatati, essendo al contrario emerso che la si fosse resa CP_1
disponibile a luglio del 2020 a ricevere bonifici bancari in sostituzione degli assegni già ricevuti a garanzia del corretto adempimento e che sia stata la a non adempiere Pt_1
non avendo effettuato alcuno dei bonifici, (in disparte quello di ottobre 2020 riconosciuto) che avrebbe dovuto invece eseguire.
Sul piano temporale non è stato peraltro provato a quale periodo si riferiscano le segnalazioni CAI, emergendo dall'ordinanza prefettizia depositata con le memorie ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. che due assegni recanti data 31.08.2020 e 30.07.2020 portati all'incasso in tempo utile non furono pagati per difetto di provvista.
Ebbene - già in fase cautelare - il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 21.07.2021, richiamando consolidata giurisprudenza, aveva rigettato la domanda formulata dall'odierna attrice, evidenziando che l'assegno postdatato ha valore di titolo pagabile a vista al portatore e può essere portato regolarmente all'incasso dal creditore - a nulla rilevando
5 l'accordo tra le parti - implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (ex multis Cass. n. 1437/2021).
Ne discende che non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322
c.c. il “giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia” (Cass.
n. 10710/2016) dal momento che un titolo con tali caratteristiche (in alterazione della sua stessa funzione tipica) viola le norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D.
1736/1933.
In altri termini va ribadito che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c..
Ebbene, tenuto conto di quanto fin qui osservato e delle coordinate interpretative tracciate, anche nella vicenda in esame va ritenuto nullo il patto intercorso tra le parti in ordine agli assegni postdatati emessi a garanzia dell'adempimento fermo restando che agli stessi va assegnato il valore di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.
Tanto in continuità con la prevalente giurisprudenza secondo cui l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n.
1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato (Cass. 1437/2021; Cass. 35192/2022).
Accertato e dichiarato che gli accordi intercorsi tra le parti, relativi alla consegna di assegni con funzioni di garanzia, sono nulli, dalle risultanze probatorie è altresì emerso che le parti
6 avevano concluso un contratto di fornitura merci (costituiti da abiti da sposa) puntualmente consegnati all'odierna attrice e dalla stessa mai contestati ( quanto a vizi e difetti) rispetto al quale fu proprio quest'ultima a rendersi inadempiente non provvedendo al pagamento dell'importo dovuto per essi.
Ne discende alla luce di quanto innanzi che la domanda di parte attrice va rigettata, dovendo ritenersi che la abbia legittimamente posto all'incasso gli assegni ricevuti CP_1
da intendersi quali promesse di pagamento della debitrice, posto che pur a fronte della tolleranza manifestata, la non aveva provveduto al pagamento anche con modalità Pt_1
differenti rispetto a quelle concordate inizialmente.
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale che la stessa convenuta ha contenuto nei limiti di quella indicata nella proposta formulata dal precedente giudice istruttore ed equivalente all'importo di cui la stessa attrice si è riconosciuta debitrice nei propri scritti difensivi di € 16.958,00.
In particolare, con riferimento alla decorrenza degli interessi, trovando applicazione, nel caso di specie, il D.lgs. 231/2002, si osserva che gli interessi moratori decorrono - senza che sia necessaria la costituzione in mora - dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Tuttavia, considerato che la circostanza di fatto per la quale l'importo rimodulato alla luce dell'accordo transattivo nonché richiesto da parte convenuta in luogo di quello originario, non consente di individuare una data di scadenza a partire dalla quale far decorrere i predetti interessi moratori, si ritiene ragionevole far decorrere tale periodo a partire dalla data di deposito della congiunta adesione alla prefata proposta conciliativa, vale a dire a partire dal 07.07.2022.
Per il resto va rigettata la domanda di condanna dell'attrice per colpa aggravata, tenuto conto dell'accoglimento di quella riconvenzionale in misura inferiore a quella pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
“Boutique della Sposa” con atto di citazione, ogni diversa istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) accoglie la domanda della convenuta e per l'effetto condanna Parte_1 titolare della ditta individuale “Boutique della Sposa” al pagamento nei confronti della società della somma di € 16.958,00 oltre Controparte_1
interessi al tasso previsto ex D.lgs. n. 231/2002 come in motivazione;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese lite per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.674,00
(di cui € 1.823,00 già liquidati in fase cautelare) per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA;
Brindisi, lì 31.05.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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