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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5208/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lucia Pellegrino, e Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Toscano, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.01.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 30.06.2007;
• di aver generato un figlio, nato in data [...];
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.01.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrando la documentazione attestante l'avvenuta formazione di due unità separate all'interno della casa coniugale.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I coniugi vivranno separati, e si danno sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto ai fini dell'espatrio;
2) assegnazione della casa coniugale sita in Carmiano, Via Silvio Pellico n. 42, sì come dalle parti concordemente divisa in due autonome e distinte unità, con tutti gli arredi ivi presenti, ad entrambi i coniugi, che la abiteranno insieme con il figlio;
3) affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affido condiviso, motivo per cui tutte le decisioni di maggior interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
il tutto con collocazione prevalente e residenza anagrafica del minore con la madre;
Per_1
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici dello Pt_1 Per_1 stesso, previo avviso alla madre e d'accordo con essa. In difetto di accordo, verrà osservato il seguente regolamento: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end, a settimane alternate, da sabato mattina al lunedì, quando, a secondo il periodo dell'anno, provvederà ad accompagnarlo a scuola o presso la casa della signora oppure Parte_2 trattenerlo con se fino al rientro dal posto di lavoro della signora nonché nei giorni del mercoledì dalle ore Parte_2
17.00 compreso il pernotto e del venerdì, dalle ore 17.00 fino alle ore 23:00; nel corso della settimana successiva in cui il week-end non sarà di sua pertinenza, potrà vedere e tenere il figlio nei giorni del mercoledì dalle ore 17.00 compreso il pernotto e del venerdì, dalle ore 17.00 fino alle ore 23:00. Durante il periodo feriale estivo, il padre, potrà tenere con sé il figlio per giorni 15 suddivisi in due settimane, anche non consecutive con date da stabilire tra il 15 giugno ed il 15 settembre;
tale periodo sarà da concordare con la madre secondo gli impegni lavorativi di entrambi, le esigenze o stati d'animo del figlio;
in difetto di accordo o anche in mancanza di comunicazione, il padre terrà il figlio con sé nell'ultima settimana di luglio e nella prima di agosto. Per ciò che concerne le festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere di volta in volta tra le parti, ad anni alterni, il minore trascorrerà con la madre il giorno di Natale
e AN FA (25 e 26 dicembre) e con il padre l'ultimo dell'anno ed il giorno di Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio). Le festività pasquali (giorno di Pasqua e Pasquetta), il bambino le trascorrerà con ciascuno dei genitori alternati, e così di seguito tutte le festività infra-annuali, compreso il giorno del compleanno del minore che seguiranno il criterio dell'alternanza annuale. Inoltre, il figlio trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di lui ed il giorno della festa del papà dall'uscita da scuola fino alle ore 23:00, salvo diverso accordo tra le parti, mentre con la madre il giorno del compleanno di lei ed il giorno della Festa della Mamma;
e ciò a prescindere dal giorno in cui cadono le ricorrenze. Sono fatte salve, comunque, eventuali modifiche alla predetta disciplina, concordate dai genitori stessi, in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi e quelli scolastici del bambino e/o degli impegni o impedimenti che dovessero sorgere, sempre, nel precipuo interesse del minore. Resta inteso tra le parti che le stesse si impegnano reciprocamente a dare comunicazione all'altra del recapito e/o la reperibilità telefonica del bambino per i periodi di esclusiva frequentazione, nonché a rendere noti indirizzo del figlio e reperibilità laddove quest'ultimo trascorra periodi superiori ad un giorno con ciascun genitore;
5) Atteso che il figlio non è in condizioni di poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento, a titolo di contributo per il mantenimento, il sig. corrisponderà alla moglie l'importo mensile di € 250,00, con accredito sul Pt_1 conto della sig.ra entro il giorno 8 di ogni mese;
detto importo, a partire dal 01/12/2025 sarà adeguato Parte_2 annualmente, senza bisogno di esplicita richiesta, in base al coefficiente di rivalutazione pubblicato dall'ISTAT e relativo all'aumento del costo della vita;
6) Il suddetto assegno sarà corrisposto in tutta la sua consistenza anche dopo il raggiungimento della maggiore età qualora il figlio decidesse di proseguire gli studi universitari. L'obbligo proseguirà finché permarrà la sua condizione di involontaria impossibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita;
7) I coniugi concorderanno le eventuali spese straordinarie relative ai bisogni del figlio (mediche, libri e tasse scolastiche,
e internet a casa) che dovessero rendersi necessarie od opportune, e concorreranno alle stesse nella misura del 50% per ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Lecce firmato in data 21/05/2018 e successivi aggiornamenti;
8) L'assegno unico per il minore sarà richiesto e percepito dai genitori al 50%, come per legge;
Per_1
9) Entrambe le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
pertanto devono considerarsi escluse qualsivoglia richieste reciproche riguardanti spese relative la gestione quotidiana o extra relativamente alla loro vita;
10) Inoltre si fa presente che la casa di proprietà dei coniugi è gravata da mutuo cointestato, pertanto i ricorrenti si impegnano a pagare pro-quota l'intera rata del mutuo, suddividendo strutturalmente l'immobile in due indipendenti unità abitative, con equa ripartizione delle spese necessarie per la ristrutturazione. Ognuno di loro si farà carico delle utenze domestiche nella misura rispettivamente dovuta per come calcolata dai contatori di sottrazione o, in mancanza, nella misura del 50%;
11) Entrambi i genitori si impegnano a crescere ed educare il figlio con equilibrio affinché provi analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi;
si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale e si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico nonché
a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio per il figlio minore;
12) Le predette condizioni, per espressa volontà dei ricorrenti, avranno immediata efficacia dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 30.06.2007 in
Carmiano (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 20 parte II Serie A anno 2007, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.3.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo