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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 466 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 30/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Nereto (TE) alla piazza G. Marconi n. 10, rappresentata e difesa dall' avv.
Tonino Cellini ( c.f. ), come da procura in atti, ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio legale in Martinsicuro (TE) alla via Pola n. 55 e presso il quale potranno essere eseguite comunicazioni e notifiche utilizzando la e-mail e/o il fax 0861 796544 Email_1
RICORRENTE
(c.f. , corrente in Martinsicuro alla Via F. Filzi nr. 71/A, in CP P.IVA_2 persona del l.r.p.t. Sig.ra (c.f. , elettiv. dom.ta in CP_3 C.F._2
Sulmona alla Via Pola nr. 52/A, presso lo Studio dell'Avv. ANDREA LUCCI (c.f.
) del Foro di Sulmona, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo pec ovvero al fax 0864060101 Email_2
RICORRENTE
Contro
l' , CF Controparte_4 PartitaIVA_3
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato P.IVA_4
e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti, C.F. , procuratore per procura C.F._4
1 generale alle liti IN ATTI.
Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica Email_3 certificata: t;
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente : “-previa sospensione, inaudita altera parte, accertare e CP_1 dichiarare la fondatezza del presente ricorso nonché la nullità ed illegittimità del verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo n. 2022007096/S01 del 22.01.2024, per i motivi tutti di cui al presente ricorso, nonché ogni altro atto presupposto e conseguente, dichiarando che nulla è dovuto dalla per i titoli di cui al verbale Controparte_1 di accertamento impugnato con ogni conseguenziale statuizione di legge;
-In ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza, infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa contributiva vantata dall' perché sfornita di prova, in relazione al contratto collettivo CP_5 applicabile maggiormente rappresentativo, con ogni conseguenziale statuizione di legge.”
” 1)-Accertare, riconoscere e dichiarare che la non è obbligata Parte_1 CP all'applicazione del CCNL , in luogo del C.C.N.L. Pulizia Controparte_6 Artigianato e del C.C.N.L. Multiservizi, e che quindi non è obbligata al pagamento delle differenze contributive e di quanto dovuto per il recupero delle agevolazioni contributive e per le conseguenti somme aggiuntive, così come citati nel Verbale Unico di accertamento e notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato in data 29/01/2024, con conseguente disapplicazione e dichiarazione di nullità del ridetto Verbale, da sospendere preliminarmente inaudita altera parte;
2)-Accertare, riconoscere e dichiarare che la non è obbligata al pagamento dei CP contributi dovuti per le assenze omesse dall'imponibile previdenziale, così come citate nel Verbale Unico di accertamento e notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato in data 29/01/2024, con conseguente disapplicazione e dichiarazione di nullità del ridetto Verbale, da sospendere preliminarmente inaudita altera parte;
3)-Condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con il CP_5 rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/14, C.N.A.P. ed I.V.A. come per legge .
Parte resistente: “Voglia il Giudice adito, respinte tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste di merito ed istruttorie, In via cautelare, respingere la avversa istanza di sospensiva in quanto INAMMISSIBILE e comunque infondata per le ragioni specificate in premessa;
Nel merito: respingere l'opposizione proposta…confermando la pretesa creditoria dell'Ente impositore come rappresentata nel Verbale Unico di Accertamento oggetto di opposizione e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come nello stesso indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposto verbale di accertamento a titolo di contributi ed accessori come per legge. In subordine, accertato in corso di causa il diverso diritto dell'Ente resistente, condannare parte ricorrente al pagamento della somma che risulterà così dovuta. Con vittoria di spese e di competenze di lite.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29.2.2024, la società ha Controparte_1 agito in giudizio al fine di impugnare il verbale unico e notificazione n. 2022007096/SO1 del
22.01.2024, con il quale l' ha richiesto alla (appaltante), in solido alla CP_5 Controparte_1 società (appaltatrice), il pagamento della somma di € 61.332,35 per omesso CP versamento di contributi previdenziali obbligatori, nei confronti del personale dipendente, relativamente al mancato rispetto del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, con recupero delle agevolazioni contributive, in uno alla richiesta di versamento di imponibili contributivi non denunciati relativamente alla presenza di ore non retribuite inferiori all'orario contrattualmente stipulato tra le parti.
A sostegno della domanda, dopo aver sottolineato che la stessa non è una società a totale capitale pubblico come erroneamente qualificata nel verbale impugnato, essendo una società mista pubblico privata, ha rilevato che il rapporto contrattuale intercorso con la CP era stato erroneamente qualificato come contratto di subappalto, avendo, di converso, le parti posto in essere un contratto di appalto svoltosi con una procedura selettiva di evidenza pubblica, nella vigenza del DLGS 50/2016, con la conseguenza che non vi era alcun obbligo della stazione appaltante, di imporre, in sede di gara l' applicazione del CCNL di categoria maggiormente rappresentativo.
Assumeva, inoltre, che, in base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35962/2021, la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente operava nei limiti di quanto ancora dovuto all'appaltatore e che una volta versato il corrispettivo del contratto veniva meno anche la detta responsabilità solidale, applicandosi tale regola anche per il recupero dei contributi . CP_5
Nel caso di specie il rapporto contrattuale ripassato tra le parti era cessato il 31.10.2022 e l'appaltatrice era stata interamente pagata con l'ultimo bonifico datato 10.2.2023.
Nel merito della contestazione, rilevava che la aveva applicato fino al CP
31.12.2021 il CCNL – pulizie artigianato e successivamente ovvero a decorrere dall'1.1.2022 quello contenuto nel CCNL multiservizi, ritenendo che tali contratti collettivi fossero coerenti con la natura giuridica della società di impresa artigiana e con l'oggetto sociale dell'azienda.
Aggiungeva che il CCNL di categoria – pulizie artigianato, applicato dalla fino CP al 31.12.2021, era stato sottoscritto dalle maggiori sigle sindacali, sicchè non vi era dubbio della sua maggiore rappresentatività nel settore di appartenenza, mentre rispetto al CCNL
Multiservizi, rilevava che lo stesso era stato sottoscritto dalla parte dei lavoratori dalla ritenuto comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ad ogni modo, CP_7
3 riteneva che l'ispettorato del lavoro aveva preso a riferimento illegittimamente come maggiormente rappresentativo il CCNL Igiene Ambientale Aziende Private che era stato sottoscritto dalla parte datoriale da ASSOAMBIENTE, UTILITALIA, AGCI, FISE e per la parte dei lavoratori dalla che non risultavano elencati nel decreto ministeriale sopra CP_8 richiamato come organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza considerare che nel settore in questione vi era anche l CCNL- Igiene Ambientale Aziende
Municipalizzate.
Quanto, invece, agli imponibili non denunciati, riteneva che nelle ore registrate come assenza o permesso non retribuito i lavoratori non avevano prestato l'attività lavorativa avendo appunto richiesto permessi o assenze giustificate.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare la illegittimità del verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo n. 2022007096/S01 del 22.01.2024.
1.2. Si è costituito in giudizio l' e ha resistito alla domanda della quale ha chiesto il CP_5 rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
1.3. Con separato ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 1.3.2024 la società ha proposto opposizione avverso il Verbale Unico di accertamento e CP notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato in data 29/01/2024, assumendo la infondatezza delle contestazioni ivi mosse.
A sostegno della domanda affermava la erroneità delle conclusioni dell'accertamento ispettivo, in quanto il CCNL applicato dagli ispettori non poteva ritenersi utilizzato erga omnes, in quanto non sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative, rimanendo, comunque, l'onere probatorio in capo all' . Sottolineava, inoltre, che l' CP_5 CP_5 non aveva prodotto il CCNL Igiene Ambiente se non nel testo vigente a partire dall'1.1.2022, quando, in realtà, l'accertamento ispettivo riguardava il periodo 1/2018-2/2023, aggiungendo che C.C.N.L. Pulizia Artigianato applicato dalla società fino al 31.12.2021, era stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Contestava, infine, la erroneità del Verbale di accertamento lì dove erano stati recuperati contributi previdenziali a fronte di ore registrate come non lavorate sul LUL.
Il giudizio veniva iscritto al numero R.G. 472/2024 dinanzi al Giudice dott. Marcheggiani.
Nell'ambito del suddetto giudizio si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_5 preliminarmente la riunione della predetta controversia con altra già pendente dinanzi al medesimo Tribunale, Giudice del lavoro dott.ssa Matalucci (Rg n. 466/2024), ed azionata dalla società quale obbligata in solido, avverso il medesimo verbale di Controparte_1 accertamento.
4 Il Giudice del lavoro dott. Marcheggiani, con ordinanza del 25.9.2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la richiesta di riunione, rimetteva gli atti alla Presidente di
Sezione per i provvedimenti di competenza, ammettendo, nella medesima sede, la prova testimoniale articolata dall' , al fine di evitare che il diverso stato dei due giudizi potesse CP_5 ostacolare la trattazione congiunta.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello rubricato al n. R.G. 472/2024, ed il processo proseguiva con l'espletamento della prova testimoniale.
1.4. Terminata l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, sia la causa incardinata dalla società che la causa CP incardinata dalla società hanno per oggetto le contestazioni contenute Controparte_1 nel Verbale Unico di accertamento e notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato anche alla in qualità di obbligato solidale. Controparte_1
L'accertamento ispettivo in oggetto ha interessato il controllo del rispetto degli obblighi in materia di tutela del lavoro e di legislazione sociale, compresi i connessi adempimenti di carattere contributivo/previdenziale, limitatamente al personale dipendente occupato dalla società ed utilizzato nelle prestazioni lavorative rese nell'ambito ed in CP esecuzione dei contratti di appalto intercorsi con la società appaltante Controparte_1
All'esito dell'istruttoria svolta, gli organi ispettivi hanno rilevato diverse irregolarità commesse dalla Società che possono essere riassunte come di seguito: CP
1) mancata applicazione del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Più in particolare, con il suddetto verbale unico di accertamento, gli organi ispettivi, sul presupposto che nel settore nettezza urbana, il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazione datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è
5 costituito dal CCNL Igiene-Ambientale-Nettezza Urbana, hanno provveduto al recupero della differenza di imponibile contributivo omesso per mancata applicazione del CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana per il periodo 3/2020-2/2023.
2) inserimento nei LUL di voci di assenze non retribuite che hanno determinato un monte ore di lavoro inferiore a quello previsto, per ciascun lavoratore interessato, dal relativo contratto individuale di lavoro, con conseguente abbattimento della base imponibile ai fini previdenziali.
In conseguenza di tali contestazioni gli organi ispettivi hanno poi proceduto alla revoca dei benefici contributivi, facendo applicazione dell'articolo 1 commi 1175 e 1176 della legge n.
296/2006.
Alla società debitrice principale, è stato intimato il pagamento del CP complessivo importo di € 95.178,23, di cui € 61.332,35 a titolo di omissioni contributive, per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2023, e di € 33.845,88 a titolo di somme aggiuntive, mentre alla è stato intimato, in qualità di obbligata solidale ex articolo 29 Controparte_1 della legge n. 263 del 2006, l'importo di € 61.332,35 a titolo di omissioni contributive.
Ebbene, considerata la diversità dei profili di contestazione, si procederà alla loro trattazione separata, per poi procedere alla valutazione dei risvolti conseguenti.
Applicazione del CCNL maggiormente rappresentativo.
3. Gli organi ispettivi, dopo un'ampia disamina dei principi di diritto in materia, hanno in primo luogo ritenuto che le disposizioni contenute nel codice degli appalti pubblici in materia di sub appalto, possano trovare piena applicazione con riferimento alla fattispecie oggetto di accertamento, in quanto il rapporto negoziale intercorso tra la società accertata e la sebbene formalmente qualificato come contratto di appalto, è riconducibile Controparte_1 nell'alveo del contratto di subappalto trattandosi di lavorazioni che la ha Controparte_1 ricevuto in affidamento dall'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata e che, a sua volta, ha affidato/appaltato/subappaltato a soggetti terzi, nella specie alla società CP
[...]
In ragione della coincidenza tra l'oggetto del contratto di appalto intercorsi tra la società
e la società e l'oggetto dell'affidamento in house CP Controparte_1 dall'Unione dei Comuni alla , è stato accertato che applicando il CCNL Controparte_1
6 Pulizie Artigianato e poi il CCNL Multiservizi, anziché quello Igiene Ambientale e Nettezza
Urbana, la non ha applicato il CCNL “comparativamente più rappresentativo” CP per la categoria di riferimento, riconoscendo, di conseguenza, ai dipendenti una base imponibile inferiore al c.d. “minimale contributivo”.
Il fondamento giuridico della contestazione dell' muove da diverse prospettive di CP_5 valutazione.
Gli organi ispettivi hanno, infatti, in primo luogo ricostruito i rapporti negoziali esistenti tra la ricorrente la , sottolineando come la sia una CP Controparte_1 Controparte_1 società mista pubblico privata, affidataria dei servizi di raccolta differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Vibrata, giusto contratto di servizio del 15.9.2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, la quale applicava ed applica ai suoi dipendenti il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana.
In forza di tale premessa, alla è stato contestato di aver applicato ai CP dipendenti il CCNL Pulizie Artigianato e Multiservizi, anziché il CCNL Igiene Ambientale –
Nettezza Urbana, sempre applicato dalla ai propri dipendenti, e ciò sia alla Controparte_1 luce della coincidenza tra l'oggetto del sub-affidamento nei confronti della e CP
l'oggetto dell'affidamento in house dell'Unione dei Comuni alla , sia alla luce Controparte_1 del fatto che nel settore “nettezza urbana” il contratto collettivo identitario, anche a livello territoriale, risultava essere, appunto, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana. Gli organi ispettivi hanno anche messo in risalto un ulteriore aspetto fattuale, a dimostrazione dell'applicabilità del CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, e cioè che molti dei lavoratori assunti dalla società avevano prima prestato attività lavorativa alle CP dirette dipendenze della società , come specificato nella tabella 1 allegata al Controparte_1 verbale.
E' bene, allora, sottolineare, al fine di delimitare compiutamente le ragioni della contestazione, che il fondamento giuridico della ritenuta applicazione del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, non risiede solo nell'assunta maggiore rappresentatività soggettiva delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, ma anche nella maggiore aderenza dello stesso sotto il profilo oggettivo dell'ambito di applicazione. E tale ultimo aspetto viene valorizzato considerando, in particolare, la coincidenza tra l'oggetto del sub-affidamento del servizio nei confronti della e l'oggetto dell'affidamento in CP house alla ed anche il fatto che, come sopra esposto, molti dei lavoratori Controparte_1 assunti dalla prima erano alle dirette dipendenze dell'appaltante. CP
7 Così ricostruiti i termini della contestazione mossa dall'organo ispettivo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento. premessa normativa
3.1. L'art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989 stabilisce quanto segue "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
L'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, ha precisato che "L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Si tratta di norme, queste, che in passato sono state oggetto di divergenti letture interpretative, sulle quali è comunque intervenuto il chiarimento nomofilattico della Corte di
Cassazione che, nella sua composizione più autorevole e con statuizione poi seguita dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, ha affermato il noto principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. In base a tale principio, invero, occorre quindi tenere distinte, dopo la Legge n. 389/1989, le regole per la determinazione dell'imponibile contributivo da quelle relative alla determinazione del minimale contributivo.
L'imponibile contributivo si determina, infatti, in base alle previsioni dell'art 12 della
Legge n. 153/69, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 314/1997, e si calcola, secondo un criterio di onnicomprensività, sulla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore nel periodo di riferimento.
Questa sarà stabilita dal contratto individuale di lavoro, anche in base al contratto collettivo eventualmente applicato al rapporto di lavoro, fermo restando il principio di giusta retribuzione di cui all'art 36 Cost..
Il minimale contributivo ora in discussione, invece, si determina su un criterio di
“retribuzione parametro” rilevante ai soli fini fissati del sunnominato art. 1 della Legge n.
389/1989, alla quale va commisurata la contribuzione minima comunque dovuta. (v., in tal
8 senso, appunto, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002). Di talché, dopo la
Legge n. 389/1989, alle regole sulla determinazione dell'imponibile contributivo dianzi richiamate “si aggiunge il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo, tale per cui la retribuzione «dovuta» in sinallagma nel rapporto di lavoro risulta rilevante (ai fini dell'obbligazione contributiva) solo se «è superiore» ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo (di settore)” (v., così, Cass civ. cit., in motivazione). Il riferimento fatto dall'art 1 della Legge n. 389/89 ai contratti collettivi stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative -chiariscono ancora le S.U.- ha incidenza solo sul rapporto previdenziale, ed è fatto “… senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art 36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione …”
Né è d'ostacolo a questo indirizzo giurisprudenziale il possibile profilarsi “… di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi …”, poiché la ratio della previsione normativa al vaglio -sempre a detta dell'organo di nomofilachia- è quella di assicurare “… il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative…”
Quanto alle modalità di attuazione del principio in parola, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, in altri contesti, che il datore di lavoro non conserva la piena discrezionalità nella scelta del contratto collettivo di riferimento, dovendo comunque applicare i contratti del settore di appartenenza, anche se non vincolanti nei suoi confronti (v.
Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 12530 del 26/08/2002 in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali), e che -laddove il settore produttivo sia eventualmente privo di contratti collettivi- devono prendersi a riferimento quelli applicabili per i dipendenti di imprese similari (v. Cass. civ. - Sez. L, n. 8177 del 16/06/2001).
Si è opportunamente notato, poi, come “… la norma fondante la regola del minimale, ossia il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito nella Legge n. 389 del 1989, sia oltremodo imprecisa sul punto, richiamando detto obbligo facendo riferimento «alle retribuzioni stabilite … dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale» senza però precisare che la contrattazione collettiva richiamata deve essere quella propria del settore in cui l'impresa datrice di lavoro opera. Il richiamo alla
9 categoria è contenuto, tuttavia, dalla successiva legge interpretativa, si tratta della Legge n.
549 del 1995, (all')art. 2, comma 25 … Invero, per «categoria» non si può che intendere come il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema. Questi principi sono già stati enunciati dalla giurisprudenza (della corte di legittimità) … con varie sentenze, (si è affermato, sia pure con riguardo ad aspetti diversi, che «La classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali (nonché ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni) deve avvenire, atteso il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia, alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, mentre, in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, è consentito alle parti sociali -sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti al lavoratore dall'art. 36 Cost.- scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cod. proc. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune.» (sentenza n. 12345 del 05/11/1999) …” (così, anche per il richiamo al menzionato precedente, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 801 del 20/01/2012).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha confermato che l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione,
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2024, n.19759).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nell'affermare che l'individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all'obbligazione retributiva (sul punto
10 cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche
"all'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale", giacché la finalità della normativa di cui all'art. co. 1 D.L. 338/89 integrato da art. 2 comma
25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all'autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023).
L'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili;
in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023 "il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica".
Per quanto riguarda, invece, il concetto di associazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", l'individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell'art. 2, co. 25 I.
n. 549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall'organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria.
11 È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione "comparativa" delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
È stato anche chiarito che tale valutazione non può limitarsi alla considerazione della rappresentatività in termini di effettività, ma è necessario selezionare, all'interno delle varie entità sindacali, attraverso un esame necessariamente comparativo, quelle che sono maggiormente rappresentative, al fine di scegliere quelle che, nel confronto con le altre esprimono una preponderante presenza nella categoria nell'ambito territoriale di competenza.
In tali casi, cioè in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria è, dunque, necessario fare riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, a quel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, attraverso un giudizio comparativo fondato sugli indici rilevatori della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Tale accertamento circa la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato ed a tal fine rilevano, quale indici rivelatori della maggiore rappresentatività:
1) la consistenza numerica delle OOSS;
2) l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Al fine di completare l'analisi del contesto normativo di riferimento, si ritiene opportuno richiamare anche la disciplina in materia di appalti pubblici, che nonostante riguardi più il profilo retributivo ed economico che quello prettamente previdenziale, rappresenta un utile elemento di valutazione per individuare il contratto collettivo leader della categoria di riferimento.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che il recupero contributivo attiene all'arco temporale che si estende da marzo 2020 a febbraio 2023, sicchè è necessario fare riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, dunque non il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36 del 2023, ma la normativa contenuta nel D.lgs n. 50 del 2016.
Ebbene, l'articolo 30 co. 4 del D.lgs n. 50/2016, nella versione di applicazione successiva al 2017, prevede che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per
12 il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Il comma 9 dell'articolo 105 (in materia di subappalto) prevede poi che “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto….”, mentre il comma 14, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto una disposizione di ulteriore garanzia, secondo cui: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale….”.
Valga, infine, richiamare l'articolo 19 del D..lgs n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale di una società mista, secondo cui salvo quanto previsto dal suddetto decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
L'ordinamento giuridico nazionale ed europeo conosce, infatti, tre modi per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario), ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e, quindi, con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o, poi, per la gestione del servizio), ovvero con l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo ad esso i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla
13 società affidataria) analogo a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della porzione più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento è possibile passare ad analizzare il caso di specie. fattispecie concreta
3.2. Nell'analizzare il caso di specie è necessario partire dall'esame dei rapporti negoziali sussistenti tra la la società . CP Controparte_1
Nel 2005 l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata è entrata nel capitale della affidando anche il servizio integrato di igiene urbana (gestione rifiuti). Controparte_1
La società nasce, dunque, come soggetto gestore dei servizi pubblici Controparte_1 locali (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani), affidati dall'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, giusto contratto di servizio del
15.09.2005.
La suddetta società (di natura mista pubblico privata) ha poi esternalizzato alcuni di tali servizi, ed alcuni di questi sono stati svolti, per quanto interessa in questa sede, dalla società
in forza di più contratti di appalto (cfr. doc. 3 fas. ), stipulati in forza di CP CP_5 procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 let. a) del D.lgs n. 50 del 2016.
Più in particolare, esaminando i contratti di appalto depositati in atti, risulta che la ha affidato diversi servizi alla società - servizio di Controparte_1 CP movimentazione, raccolta, carico e scarico, con esclusione del trasporto, dei rifiuti dei rifiuti solidi urbani con modalità domiciliare e servizio di lavaggio automezzi. Si tratta del servizio di carico e movimentazione dei sacchi o contenitori contenenti RSU nei mezzi di trasporto utilizzati dalla , e nei comuni dalla stessa gestiti;
durata dell'appalto dal 1.3.2020 al CP_1
31.3.2020, dall'1.4.2020 al 30.4.2020, dall'8.6.2020 al 18.9.2020, prorogabile al 31.12.2020, dal 3.6.2021 al 18.9.202, dall'1.6.2022 al 15.9.2022 ; - servizio di pulizia manuale estiva e straordinaria (dal 5 giugno 2017 al 15 settembre 2020) e servizio di pulizia comunale, ovvero spazzamento manuale e estirpazione erbe;
- servizio di pulizia olio idraulico, contratto del
24.7.2017; - servizio di lavaggio e sanificazione delle strade ed automezzi (covid-19), contratto del 16.3.2020; - servizio di pulizia centro di Alba Adriatica, contratto del 16.7.2018;
- servizio straordinario di pulizia manuale arenile, contratto del 28.2.2017.
Appare, inoltre, utile sottolineare che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato accertato che molti dei lavoratori assunti dalla avevano precedentemente lavorato per la CP
14 e che la maggiori parte degli stessi ha continuato a svolgere la stessa mansione Controparte_1 svolta in , ma con un contratto collettivo diverso e meno favorevole. CP_1
Ebbene, non risulta in contestazione che la ha applicato fino al 31.12.2021 il CP
CCNL – pulizie artigianato e successivamente, ovvero a decorrere dall'1.1.2022, quello contenuto nel CCNL Multiservizi.
Emerge per tabulas che la si sia occupata, nell'ambito degli accordi di sub CP affidamento con la , di espletare, con esclusione del trasporto, il servizio di CP_1 raccolta differenziata, recupero dei rifiuti urbani, spazzamento e pulizia dei Comuni della Val
Vibrata, a quest'ultima affidato in forza del contratto di servizio del 15 settembre 2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata.
Risulta, altresì, documentalmente che la , a dispetto della Controparte_1 CP applica ai propri dipendenti (molti dei quali poi assunti dalla il CCNL Igiene CP
Ambientale-Nettezza Urbana.
Appare, inoltre, estremamente sintomatico sottolineare che, nell'ambito del servizio di
“movimentazione rifiuti” affidato alla i dipendenti di quest'ultima si CP occupavano della materiale raccolta, carico e scarico dei rifiuti nel mezzo di trasporto della
, senza, però svolgere le operazioni di guida del mezzo che, invece, venivano Controparte_1 espletate da dipendenti Controparte_1
In altri termini, l'autista dipendente della guidava il mezzo di trasporto Controparte_1 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mentre il dipendente si occupava della CP materiale raccolta dei sacchetti dei rifiuti e dello scarico nel mezzo.
Sul punto è la stessa ex amministratrice della che ha dichiarato quanto CP segue: “I dipendenti si occupavano dello spazzamento, anche raccolta rifiuti, ma senza CP guidare il mezzo, si occupava della raccolta dei cestini, secchietti.”
In maniera ancora più eloquente è possibile richiamare quanto dichiarato dal teste
: “Ho lavorato per la Euroservice e poi per la dal marzo Testimone_1 CP
2020 al 2023 come addetto alla raccolta dei rifiuti, per i Comuni facenti parte della Val
Vibrata”. In ordine al profilo di incapacità/inattendibilità della testimonianza, messa in dubbio dall'avv.to della , in ragione di un possibile interesse del lavoratore agli esiti Controparte_1 della controversia, il teste ha riferito: “Non ho alcun contenzioso contro la società CP
Ricordo di essere stato sentito dagli ispettori a Nereto, riconosco la mia firma sulla dichiarazione che mi viene mostrata.”
15 Non vi è ragione, dunque, di mettere in dubbio l'attendibilità della testimonianza, non avendo il teste incardinato alcun giudizio nei confronti delle società ricorrenti.
Ebbene, il suddetto teste ha continuato dichiarando: “Io ero addetto alla raccolta dei rifiuto, stavo dietro al camion, mentre alla guida c'era un dipendente della , che si CP_1 chiamava I comuni in cui lavoravamo erano quelli della Val Vibrata. Confermo di non Pt_2 aver mai fatto trasferte, nel senso che i comuni in cui lavoravo erano quella della Val
Vibrata, non ho mai fatto assenze ingiustificate o permessi non retribuiti, né ho ricevuto rimborso spese.”
Risulta, dunque, comprovato che i dipendenti della affidati all'appalto CP
, si occupavano della movimentazione/carico/scarico dei rifiuti solidi urbani Controparte_1 dei Comuni della Val Vibrata, mentre le operazioni di trasporto erano affidate ai dipendenti della , come, peraltro, risulta dallo stesso contenuto dei contratti di appalto Controparte_1 in atti. Lo stesso servizio di nettezza urbana veniva, dunque, svolto, contemporaneamente, da dipendenti della e da dipendenti della (chi alla raccolta, chi CP Controparte_1 alla guida del mezzo), con trattamenti economici e normativi, però, differenti.
Nel completare l'esame delle risultanze della prova testimoniale, appare utile richiamare anche quanto affermato dalla ispettrice SY Ginoble, la quale ha esposto in maniera estremante chiara ed esaustiva, sia gli accertamenti compiuti durante l'attività ispettiva, sia le ragioni giustificative dei rilievi mossi:
“Le indagini sono partite da una segnalazione proveniente da una sigla sindacale, non ricordo quale, con cui si contestava la correttezza del trattamento economico e normativo dei dipendenti delle aziende Green Utility e rispetto a quello applicato ai dipendente della CP
a parità di mansioni. In base agli accertamenti compiuti, ovvero documenti CP_1 acquisiti e dichiarazioni ricevute, è emerso che a parità di mansioni, i dipendenti della CP
(mi concentro su tale società essendo oggetto del giudizio) ricevevano un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ai dipendenti della , nonostante CP_1 la identità dele mansioni, con conseguente vantaggio delle aziende appaltatrici. Il contratto collettivo applicato era prima quello Artigiano, se non erro, e poi il , che però CP_9 non era confacente ed adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto, che era afferente la raccolta dei rifiuto.
Dai documenti acquisiti risultava che la ha ricevuto in affidamento Controparte_1 dall'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata il servizio di raccolta di rifiuti, e che, a sua volta, ha affidato in appalto alla società tuttavia mentre i dipendenti CP
si vedevano applicato il CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana, i dipendenti CP_1
16 della società appaltatrice si vedevano applicato il CCNL Multiservizi, prima Artigianato, a parità di mansioni. Il nostro scopo è stato quello di riallineare il trattamento economico e normativo, e quindi contributivo, dei dipendenti della rispetto ai dipendenti CP della . CP_1
Nelle verifiche è altresì emerso che la probabilmente per riallineare il netto dei CP dipendenti, ovvero per alzare il netto corrisposto, provvedeva a riconoscere premi o altre causali nelle buste paga, tanto è vero che la sommatoria delle voci della busta paga non corrispondeva al totale. Per queste situazioni, in cui appunto la retribuzione del lavoratore veniva in qualche modo a coincidere con quello previsto dal CCNL applicato alla
, non si è proceduto al recupero contributivo, per gli altri si invece. Tale CP_1 distinzione non sappiamo a cosa sia dovuta.
Il fondamento giustificativo della pretesa trova supporto non tanto sulla natura e tipologia delle sigle sindacali che hanno sottoscritto i due contratti collettivi in comparazione, quanto sulla identificazione del contratto collettivo da applicare rispetto alla categoria oggetto di appalto.
Relativamente al settore nettezza urbana, nell'ambito del quale operava anche la società
il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei CP datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la cui sfera di applicazione coincide con i servizi oggetto di appalto tra le società CP_1
e era proprio il CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana e non il
[...] CP
CCNL Multiservizi”.
Ciò posto, si ritiene che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati rientri inequivocabilmente nel settore nettezza urbana ed igiene ambientale e che di conseguenza sia riconducibile, sotto il profilo oggettivo, al campo di applicazione del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, sottoscritto da ASSOAMBIENTE con l'assistenza di FISE,
, , dalle , CP_8 CP_10 CP_11 Parte_3 Controparte_12
,
[...] CP_13 Parte_4
CP_1
E , , CP_14 Controparte_15 CP_10 CP_16 CP_11
(nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_8
Al riguardo, la circostanza contestata dalla secondo cui l' avrebbe CP CP_5 depositato solo il testo della contrattazione collettiva Igiene Ambientale – Nettezza Urbana vigente nel 2022 e non anche il testo antecedente, applicabile in parte ratione temporis, non appare decisiva, in quanto esaminando il testo del contratto collettivo depositato, risultano
17 indicate tutte le modifiche apportate al teso vigente, con espressi richiami alle previsioni della contrattazione collettiva del 2016, oltre alla indicazione delle sigle sindacali dei precedenti contratti collettivi che in sede di rinnovo del 2022 le parti sociali hanno inteso unificare.
Valga, in particolare, sottolineare, che nelle premesse del contratto collettivo dell'4.10.2022 le parti sociali danno atto di quanto segue:
“Il giorno 4/10/2022, tra UTILITALIA, , Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_4 Parte_7
ASSOAMBIENTE e , , si è sottoscritta la CP_18 CP_19 CP_11 CP_8 presente Ipotesi di accordo per il rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali…..
Si sono incontrate nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo unificato dei CCNL
Utilitalia, , Parte_5 Parte_6 Parte_4
10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 ,
[...] Parte_7 Controparte_15 entrambi scaduti il 30 giugno 2019, di seguito rispettivamente indicati in via convenzionale "
CCNL 10 luglio2016 " e " CCNL 6 dicembre 2016 ".
Premesso che in data 9 dicembre 2021 le Parti hanno sottoscritto un accordo con il quale:
a) hanno condiviso l'obiettivo di perseguire il rinnovo unificato dei due CCNL di categoria, il
CCNL 10 luglio 2016 ed il CCNL6 dicembre 2016”, con la presenza congiunta al tavolo delle rispettive Associazioni datoriali firmatarie dei suddetti CCNL per realizzare una disciplina unificata applicabile nell'intera filiera degli operatori del ciclo integrato dei rifiuti ed in prospettiva alle attività di rigenerazione del materiale recuperato (economia circolare ambiente)”.
Il suddetto contratto collettivo risulta, inoltre, identitario del settore inerente all'igiene ambientale, e quindi alla raccolta e trasporti dei rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo, e cioè afferente la categoria di riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sotto il primo profilo, il requisito della congruità e aderenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'attività di impresa, assume rilievo determinante nella individuazione del minimale contributivo, in quanto espressamente menzionato dall'articolo 2, comma 25 della
Legge n. 549/1995 che fa appunto riferimento ai “contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo
18 livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica.
Ed allora, esaminando comparativamente i diversi contratti collettivi in esame, è possibile concludere che sotto il profilo oggettivo e categoriale, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza
Urbana sia quello a cui fare riferimento ai fini contributivi nel caso di specie.
Il trattamento economico e normativo applicato dalla società al proprio CP personale dipendente è stato, dapprima e fino al 31.12.2021, quello previsto e disciplinato dal
CCNL Pulizie Artigianato e successivamente, a decorrere dal 01.01.2022, quello contenuto nel CCNL Multiservizi.
Il CCNL Pulizie Artigianato, pur sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ( , Controparte_20 CP1 CP2 CP3
, ), disciplina i rapporti di lavoro aventi ad oggetto le attività
[...] CP4 CP5 di pulizia e complementari nell'ambito di ambienti pubblici e privati, attività di disinfezione, di sanificazione, di sterilizzazione e di derattizzazione (codici attività ateco
812100,812201,812202, 812910, 812991, 812999, 813000).
Il CCNL Multiservizi, invece, sottoscritto in data 23.5.2019 da per Parte_8 la parte datoriale) e (per la parte dei dipendenti), è Controparte_26 volto a disciplinare una molteplicità differenziata di attività, tra cui i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi, che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività: servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.)…. nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti.
Nonostante il suddetto contratto collettivo estenda il suo campo di applicazione anche all'attività di nettezza urbana, poi, nella parte dedicata alla classificazione del personale
(articolo 101), non emerge alcuna specifica figura professionale ed alcun livello di
19 inquadramento che possa astrattamente ricondursi alle mansioni specifiche degli operatori ecologici.
Il CCNL Multiservizi prevede, infatti, genericamente i requisiti professionali richiesti per ciascun livello, senza alcun riferimento analitico ai settori e/o ambiti operativi propri della nettezza urbana.
Di contro, le mansioni espletate dal personale impiegato dalla come emergenti dal Libro
Unico, trovano specifico riscontro e collocazione nel CCNL Ambientale – Nettezza CP_6
Urbana, il quale specifica per ciascun livello professionale, le competenze del personale operante nell'ambito dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, distinguendoli in cinque aree:
- area spazzamento, raccolta, tutela ed attività ambientali complementari;
- area conduzione;
- area impianti e laboratori;
- area tecnico amministrativa;
- area officine e servizi generali.
Nelle buste paga in atti risulta che il personale impiegato nell'appalto CP CP_1 viene inquadrato con la qualifica generica di “operaio” o “operaio specializzato”, mentre esaminando le comunicazioni di emerge che gli stessi siano poi inseriti come CP7 addetti alla raccolta dei rifiuti differenziati.
Quindi, se il CCNL Pulizie Artigianato, sotto un profilo oggettivo e categoriale (ed anche rispetto alle organizzazioni sindacali firmatarie), può ritenersi idoneo per quei servizi in appalto afferenti al mero spazzamento delle strade o aree pubbliche, lo stesso non può dirsi per quelle mansioni, pure svolte dai dipendenti di addetto alla raccolta dei CP rifiuti solidi urbani (svolte per l'arco temporale di riferimento del verbale di accertamento, come da contratti di appalto in atti), per le quali il CCNL leader di riferimento ai fini contributivi, quantomeno nella zona territoriale di interesse, deve essere il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana.
A fronte di tali considerazioni può, dunque, affermarsi che, nel caso di specie, ai fini della determinazione del minimale contributivo, da un punto di vista oggettivo, il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana risulta più aderente all'oggetto del sub affidamento conferito dalla , oltre ad essere più vantaggioso per i lavoratori. CP_1
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, appare necessario sottolineare nuovamente che i dipendenti della addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della CP
20 Val Vibrata, oggetto dell'appalto in esame, prestavano la propria attività lavorativa insieme ai dipendenti della , e sui mezzi di trasporto di quest'ultima. CP_1
Al riguardo, è necessario effettuare una precisazione.
Ed infatti, la normativa sopra richiamata in materia di minimale contributo si applica nel caso in cui il trattamento economico e normativo utilizzato dal datore ai fini della determinazione del minimale contributivo, sia inferiore rispetto al parametro minimo di riferimento, facendo, dunque, salve le ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca un trattamento favorevole e, dunque, superiore allo stesso.
Il riferimento alle previsioni del contratto collettivo applicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria serve, dunque, ad individuare la retribuzione-parametro minima su cui calcolare i contributi dovuti, ma non esclude previsioni di migliore favore.
Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza, ribadito dalla Cassazione anche nella recente pronuncia n. 3976 del 13.02.2024 nella quale, pronunciandosi proprio sulla violazione dell'art. 1 l. 389/89, il Collegio di legittimità ha affermato, tra l'altro, che “se il datore di lavoro sceglie l'applicazione di un CCNL più favorevole per il lavoratore … è a tale regime più favorevole, e ai relativi minimi retributivi, che va parametrato l'obbligo contributivo” e ciò in quanto – ha spiegato la S.C. in detta pronuncia - “invero l'art. 1 D.L. n.
338/89 ammette la deroga in melius dei minimi retributivi previsti dal CCNL ( v. Cass.
6966/10), essendo consentito che il contratto individuale, tramite l'applicazione in concreto da parte del datore di un CCNL diverso e più favorevole rechi regime più favorevole del
CCNL altrimenti di riferimento. Stesso discorso vale per gli sgravi contributivi …”.
Nel caso di specie, come riferito dall'ispettrice SY Ginoble, è risultato che in alcuni casi la probabilmente per riallineare il netto dei dipendenti, ovvero per alzare il CP netto corrisposto, provvedeva a riconoscere premi o altre causali nelle buste paga, tanto è vero che la sommatoria delle voci della busta paga non corrispondeva al totale. Per queste situazioni, in cui appunto la retribuzione del lavoratore veniva in qualche modo a coincidere con quello previsto dal CCNL applicato alla , non si è proceduto al recupero CP_1 contributivo.
Sempre sotto il profilo oggettivo rileva, in maniera sintomatica, la circostanza che il CCNL
Igiene Ambientale – Nettezza Urbana sia il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti dalla società , affidataria diretta del servizio di raccolta, i cui lavoratori sono stati CP_1 in parte assunti dalla stessa CP
21 Come sopra riferito, infatti, molti dei lavoratori, prima di essere stati assunti dalla società accertata, hanno prestato la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze della società appaltante, come specificato nella Tabella 1, allegata al Verbale di Controparte_1 accertamento oggetto di opposizione, recante per ciascun dipendente i rapporti di lavoro intercorsi con la e con la e le rispettive mansioni. Controparte_1 CP
Il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana appare, inoltre, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, quantomeno, rispetto a quelle che hanno siglato il CCNL Multiservizi.
Più in particolare, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, ritenuto applicabile dagli ispettori per determinare l'imponibile contributivo, è stato stipulato:
- dalle con l'assistenza di FISE, , , Parte_9 CP_8 CP_10 nel testo vigente dal 15.11.2012 al 31.12.2021) e CP_11
- dalle , , Parte_3 Controparte_12 CP_13
FISE ASSOAMBIENTE E Parte_4 CP_14
, , (nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_10 CP8 CP_11 CP_8
Il suddetto contratto collettivo è inserito nella raccolta dei CCNL tenuta dal CNEL (doc. n.
6 fascicolo R.G.472/2024) e garantisce condizioni retributive migliorative rispetto ai CP_5
CCNL applicati dalla ricorrente.
Viceversa, il CCNL Multiservizi, applicato dalla ricorrente, è stato stipulato dal 1.5.2019 da (sindacato che rappresenta le piccole e medie imprese), per la Parte_10 parte datoriale, e da FESICA CONFSAL, per la parte relativa al CP9 sindacato dei lavoratori.
Se è vero che la compare tra le organizzazioni sindacali rappresentate nel CP_7
CNEL, lo stesso non può dirsi per la Conflavoro – PMI che non figura neppure tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel Decreto del Ministero del
Lavoro del 4.7.2014, confermato dal D.P.C.M. del 14.11.2017 e recepito dall' nel 2018. CP_5
Peraltro, il fatto che dalla parte datoriale compaia solo una organizzazione sindacale stipulante, vale a minarne fortemente la maggiore rappresentatività comparativa sul pianto nazionale.
Di contro, il suddetto DM del 2014 riconosce le OOSS firmatarie del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, che gli ispettori ritengono che avrebbe dovuto applicarsi, tra quelle comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro: si tratta della Confindustria,
Legacoop, Parte_4
22 Per quanto riguarda la parte sindacale dei lavoratori dipendenti, come detto, il CCNL
Multiservizi applicato dalla società ricorrente è stato stipulato da un'unica associazione, la
CISAL, e già questo dato, nella valutazione comparativa, evidenzia la sua minore rappresentatività.
Di converso, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana è stato stipulato, sempre per la parte sindacale rappresentativa dei lavoratori dipendenti, da più (e quindi non solo una) CP_1 organizzazioni sindacali, , , , tra cui , CP_18 CP_19 CP_11 CP_8
CP_1 Con
e , ritenute indiscutibilmente maggiormente rappresentative.
Si ritiene, quindi, che la circostanza che la sia stata menzionata nel DM del CP_7
Ministro del Lavoro del 15 luglio 2014 e che sia rappresentata nel CNEL, non sia determinante per poter affermare che il CCNL Multiservizi applicato dalla società sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che quindi possa essere utilizzato ai fini della determinazione del minimale contributivo.
E ciò per la dirimente ragione, sopra esposta, che invece, per la parte datoriale, il contratto collettivo è stato stipulato da un'organizzazione sindacale, la che invece Parte_10 non risulta menzionata né nel decreto ministeriale, né nel CNEL.
Quanto alla giurisprudenza amministrativa richiamata dalla a sostegno della CP propria tesi difensiva, si ritiene che la stessa non sia pertinente nel caso di specie, in quanto le pronunce del giudice amministrativo indagano la possibilità o meno della stazione appaltante di imporre nel bando di gara l'applicazione di un determinato contratto collettivo, escludendone la configurabilità, sul presupposto del principio di liberà di scelta organizzativa, ma con il solo limite di coerenza con l'oggetto dell'appalto. Mentre nel caso di specie viene in rilievo la disciplina speciale in materia di minimale contributivo sopra esposta.
In definitiva sintesi, deve ritenersi sufficientemente dimostrato che, sotto il profilo contributivo, il CCNL Igiene Ambiente- Nettezza Urbana risulti identitario del settore oggetto del servizio affidato dalla alla di movimentazione/scarico e carico CP_1 CP rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo inerente l'ambito di applicazione, sia sotto il profilo soggettivo (quantomeno per il CCNL Multiservizi), in quanto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”.
23 Ai fini della determinazione dei contributi, perciò, costituisce violazione dell'art. 1 della
Legge n. 389/89 l'erogazione di un trattamento retributivo peggiorativo rispetto a quello previsto da un altro CCNL di riferimento nel settore merceologico.
Come già sottolineato, peraltro, molti dei dipendenti della erano stati CP previamente assunti dalla per lo svolgimento delle medesime mansioni, sicchè Controparte_1 rispetto agli stessi avrebbe dovuto operare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 del
CCNL Igiene Ambientale, secondo cui: “qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL”.
Inoltre, come accertato dagli ispettori, il CCNL Pulizia Artigianato ed il CCNL
Multiservizi applicati dalla sono risultati sotto il profilo retributivo e CP contributivo più convenienti per il datore di lavoro, rispetto al CCNL Igiene Ambientale-
Nettezza Urbana, applicato invece dalla , consentendo all'azienda un notevole Controparte_1 risparmio del costo del lavoro, anche sotto il profilo contributo che qui rileva.
Le differenze retributive e contributive a danno dei lavoratori occupati sono state dettagliatamente evidenziate nei prospetti allegati al verbale di accertamento, dai quali risulta per ciascun lavoratore l'imponibile previdenziale totale ricostruito mensilmente, nonché quello omesso per differenza tra il totale dovuto ed il denunciato.
La circostanza trova conferma nel fatto che per alcuni lavoratori, il datore di lavoro ha denunciato mensilmente un imponibile contributivo superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del CCNL Pulizia Artigianato o Multiservizi e dalla somma delle competenze risultanti in busta paga, senza ricondurre tale maggiorazione ad una competenza economica specifica. Per tale ragione gli organi ispettivi, per alcuni mesi, non hanno proceduto al recupero contributivo.
In conclusione, il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento, essendo stato dimostrato che i contributi dei lavoratori della affidati ai servizi appaltati dalla CP
sono stati versati sulla base delle retribuzioni parametrate ad un CCNL diverso da CP_1 quello cui va parametrato il “minimale contributivo”.
Permessi ed assenze non giustificate
4. A questo punto è necessario esaminare l'ulteriore profilo di contestazione attinente alle assenze e permessi non giustificati.
In particolare, l'esame del Libro unico del Lavoro effettuato dagli ispettori verbalizzanti, ha evidenziato la presenza di ore non retribuite, registrate a titolo di assenza e/o permesso non
24 retribuito, relativamente ai lavoratori della e per i mesi indicati nel richiamato CP
Allegato A del Verbale oggetto di accertamento ispettivo.
Per tali ore, la società accertata ha omesso di versare la relativa contribuzione, ed infatti, le c.d. ore di assenza sono state escluse dall'imponibile previdenziale, sicché il numero delle ore valorizzate sul libro unico del lavoro è risultato inferiore a quello contrattualmente stipulato tra le parti.
In sede ispettiva si è proceduto al recupero dei contributi dovuti relativamente alle suddette assenze ingiustificate, prendendo quale base imponibile per il calcolo dei contributi, quella accertata come dovuta, ovvero il CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana.
Rispetto a tali assenze non risulta alcun supporto documentale (contestazioni disciplinari essendo assenze non giustificate), né risultano previsioni contrattuali di sostegno.
Le società ricorrenti si difendono assumendo che tali ore di assenza corrispondono ad effettive ore in cui non è stata prestata attività lavorativa, con conseguente esclusione dall'imponibile contributivo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha già osservato, in altre precedenti occasioni, che, in costanza del principio di indisponibilità dell'obbligo contributivo, sia dovuta la contribuzione nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo (sul punto, Cass. ord. n. 13650/19), e, contrariamente a quanto sostenuto, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenza concordata (cfr. Cass. ord.
n.15120/2019 "La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro"). Rileva, quindi, ai fini di esonerare il datore dall'obbligo contributivo, l'impossibilità di ricevere la prestazione per unilaterale ed ingiustificata scelta del lavoratore, non condivisa con il datore né prevista per legge o per contratto collettivo;
ed è invece dovuta la contribuzione in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da forza maggiore non prevista quale
25 causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore (cfr. ord.
4676/2021).
Resta ferma la sussistenza dell'onere a carico del datore di provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo rispetto al minimale contributivo previsto dall'art. 1 co. 1 della L. 338/1989; sul punto si è espressa questa Corte con ord. n.23360/2021
("In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla L. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo").
Nel caso di specie non vi è alcuna prova della natura e della ragione dell'assenza ingiustificata indicate nelle buste paga, né risulta che si tratti di assenza riconducibile al contratto di lavoro o ad una quale disposizione normativa, ma anzi, i testi escussi hanno escluso di aver reso assenze o permessi non giustificati.
La società non ha offerto alcuna valida allegazione o prova circa la sussistenza di CP un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo, con la conseguenza che anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Revoca benefici
5. In conseguenza del mancato rispetto del “minimale contributivo” gli ispettori hanno provveduto a revocare tutti i codici di autorizzazione a benefici previdenziali ex art. 1, comma
1175, della L.296/06 (finanziaria 2007).
In punto di diritto è noto l'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria
2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo quanto segue:
“A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
I contenuti del c.d. D.U.R.C. sono stati individuati dal D.M. 24 ottobre 2007 (emanato in attuazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1176), il quale - dopo avere ribadito che
26 esso "e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (...)" (art. 1) - stabilisce che la "regolarità contributiva" sussisteva in presenza di "correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", di "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti" e di "inesistenza di inadempienze in atto" (art. 5, comma 1), premurandosi, altresì, di chiarire, per un verso, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (art. 5, comma 2), e, per altro verso, che non integra causa ostativa al rilascio del D.U.R.C. "uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate", id est uno "scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC" (art. 8, comma 3).
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, art. 4 (convertito, con modificazioni, in L. 16 maggio 2014,
n. 78) ha, poi, previsto una semplificazione della verifica della regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e delle Casse Edili. CP_5 CP_30
In attuazione della previsione di cui al sopracitato articolo, è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2015 secondo cui: 1) la "regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo scostamento tra le somme Parte_11 dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge" (art. 3, comma 3), 2) "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse CP_5 CP_30 edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi della L.
11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare (...) ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
27 (...).
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità" (art. 4).”
La disposizione in questione si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso l'introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.
Nel caso di specie sono state accertate plurime irregolarità, non solo rispetto agli accordi e ai contratti collettivi, ma prima ancora rispetto a cogenti obblighi di legge. Al riguardo, basta rilevare che l'imponibile contributivo è stato calcolato dall'azienda prendendo a riferimento una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, decurtando altresì
l'imponibile dovuto per il tramite dell'inserimento in buste paga di ore di assenza o permessi non giustificati.
Ad ogni modo sotto tale profilo non vi è alcuna contestazione dalle parti.
Responsabilità solidale
6. L'ultimo aspetto da analizzare riguarda la responsabilità solidale della , CP_1 limitata alla somma contestata di € 61.332,35 a titolo di omissioni contributive, ed esclusa, invece per la somma € 33.845,88 a titolo di somme aggiuntive.
La sostiene che non possa operare un vincolo di solidarietà rispetto alle CP_1 obbligazioni previdenziali gravanti sulla assumendo che, in base a quanto CP statuito dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 35962/2021, la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente opera nei limiti di quanto ancora dovuto all'appaltatore e che una volta versato il corrispettivo del contratto viene meno anche la detta responsabilità solidale.
L'assunto appare del tutto infondato.
Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo del 10/09/2003 - N. 276, antecedente alle modifiche del 2024: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
28 lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche'
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”
L'articolo 1676 c.c., invece, prevede quanto segue: “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 17052] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il termine di decadenza di due anni, sancito dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, in quanto tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004, Cass., sez. lav. 17 ottobre 2023, n. 28823, n. 28818, n. 28809, n. 28795 e n. 28786).
A tali princìpi di diritto, la Corte di Cassazione ha inteso dare continuità anche di recente, in difetto di persuasivi rilievi critici che valessero a sovvertire gli argomenti, letterali e sistematici, valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, con precipuo riguardo alla natura indisponibile della pretesa contributiva, autonoma rispetto a quella retributiva, e alla finalità di rafforzare l'adempimento degli obblighi contributivi (Cassazione civile sez. lav.,
06/11/2024, n.28528).
Ne consegue che il rilievo mosso dalla circa l'assenza di posizione di debito nei CP_1 confronti della appare del tutto irrilevante, operando nel caso di specie la Pt_12 responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, non essendo decorsa la prescrizione quinquennale rispetto ai contributi oggetto di recupero.
Appare del tutto priva di rilievo l'ulteriore contestazione circa la natura di appalto o di sub appalto dei rapporti in essere tra le parti, in quanto, fermo restando che i contratti stipulati tra le parti sono formalmente qualificati come contratti di affidamento servizi (quindi contratti di appalto), sia nel caso di appalto che nel caso di sub appalto, trova applicazione la responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003.
In definitiva sintesi, i motivi di opposizione non meritano accoglimento con conseguente rigetto integrale della domanda.
29 7. La particolare complessità delle questioni poste ed anche la novità della questione
(quanto alla valutazione comparativa dei due/tre contratti collettivi in rilievo nel caso di specie) giustificano una parziale compensazione delle spese di lite, per il resto poste a carico delle parti ricorrenti, entrambi soccombenti, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n.
147 (cause previdenza, scaglione 52.000-260.000). Al riguardo, la valutazione sarà separata per la fase precedente alla riunione (fase di studio e fase introduttiva del giudizio), ed invece unitaria per le fasi successive (fase istruttoria e fase decisionale). In applicazione di tali principi, ciascuna parte ricorrente è tenuta a corrispondere all' le spese di lite per CP_5 compensi, per le fasi del giudizio antecedenti alla riunione, per € 2.216,50, già al netto della compensazione. Oltre all'ulteriore importo di € 3.987,50, sempre per compensi, al netto della compensazione, a carico solidale delle parti ricorrenti, per le fasi del giudizio successive alla riunione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 466/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• previa compensazione della metà, condanna ciascuna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio sostenute dall' per la fase antecedente alla riunione, che CP_5 liquida in € 2.216,50 per compensi (dunque € 2.216,50 a carico di ed € CP
2.216,50 a carico di ), oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP CP_1 come per legge, condanna le parti ricorrenti in solido tra loro a rifondere le spese di lite sostenute dall' per le fasi successive alla riunione, pari, al netto della CP_5 compensazione, ad € 3.987,50, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 30/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Nereto (TE) alla piazza G. Marconi n. 10, rappresentata e difesa dall' avv.
Tonino Cellini ( c.f. ), come da procura in atti, ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio legale in Martinsicuro (TE) alla via Pola n. 55 e presso il quale potranno essere eseguite comunicazioni e notifiche utilizzando la e-mail e/o il fax 0861 796544 Email_1
RICORRENTE
(c.f. , corrente in Martinsicuro alla Via F. Filzi nr. 71/A, in CP P.IVA_2 persona del l.r.p.t. Sig.ra (c.f. , elettiv. dom.ta in CP_3 C.F._2
Sulmona alla Via Pola nr. 52/A, presso lo Studio dell'Avv. ANDREA LUCCI (c.f.
) del Foro di Sulmona, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo pec ovvero al fax 0864060101 Email_2
RICORRENTE
Contro
l' , CF Controparte_4 PartitaIVA_3
, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato P.IVA_4
e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti, C.F. , procuratore per procura C.F._4
1 generale alle liti IN ATTI.
Indirizzo di posta elettronica: indirizzo di posta elettronica Email_3 certificata: t;
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente : “-previa sospensione, inaudita altera parte, accertare e CP_1 dichiarare la fondatezza del presente ricorso nonché la nullità ed illegittimità del verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo n. 2022007096/S01 del 22.01.2024, per i motivi tutti di cui al presente ricorso, nonché ogni altro atto presupposto e conseguente, dichiarando che nulla è dovuto dalla per i titoli di cui al verbale Controparte_1 di accertamento impugnato con ogni conseguenziale statuizione di legge;
-In ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza, infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa contributiva vantata dall' perché sfornita di prova, in relazione al contratto collettivo CP_5 applicabile maggiormente rappresentativo, con ogni conseguenziale statuizione di legge.”
” 1)-Accertare, riconoscere e dichiarare che la non è obbligata Parte_1 CP all'applicazione del CCNL , in luogo del C.C.N.L. Pulizia Controparte_6 Artigianato e del C.C.N.L. Multiservizi, e che quindi non è obbligata al pagamento delle differenze contributive e di quanto dovuto per il recupero delle agevolazioni contributive e per le conseguenti somme aggiuntive, così come citati nel Verbale Unico di accertamento e notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato in data 29/01/2024, con conseguente disapplicazione e dichiarazione di nullità del ridetto Verbale, da sospendere preliminarmente inaudita altera parte;
2)-Accertare, riconoscere e dichiarare che la non è obbligata al pagamento dei CP contributi dovuti per le assenze omesse dall'imponibile previdenziale, così come citate nel Verbale Unico di accertamento e notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato in data 29/01/2024, con conseguente disapplicazione e dichiarazione di nullità del ridetto Verbale, da sospendere preliminarmente inaudita altera parte;
3)-Condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con il CP_5 rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/14, C.N.A.P. ed I.V.A. come per legge .
Parte resistente: “Voglia il Giudice adito, respinte tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste di merito ed istruttorie, In via cautelare, respingere la avversa istanza di sospensiva in quanto INAMMISSIBILE e comunque infondata per le ragioni specificate in premessa;
Nel merito: respingere l'opposizione proposta…confermando la pretesa creditoria dell'Ente impositore come rappresentata nel Verbale Unico di Accertamento oggetto di opposizione e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come nello stesso indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposto verbale di accertamento a titolo di contributi ed accessori come per legge. In subordine, accertato in corso di causa il diverso diritto dell'Ente resistente, condannare parte ricorrente al pagamento della somma che risulterà così dovuta. Con vittoria di spese e di competenze di lite.”
2 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29.2.2024, la società ha Controparte_1 agito in giudizio al fine di impugnare il verbale unico e notificazione n. 2022007096/SO1 del
22.01.2024, con il quale l' ha richiesto alla (appaltante), in solido alla CP_5 Controparte_1 società (appaltatrice), il pagamento della somma di € 61.332,35 per omesso CP versamento di contributi previdenziali obbligatori, nei confronti del personale dipendente, relativamente al mancato rispetto del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, con recupero delle agevolazioni contributive, in uno alla richiesta di versamento di imponibili contributivi non denunciati relativamente alla presenza di ore non retribuite inferiori all'orario contrattualmente stipulato tra le parti.
A sostegno della domanda, dopo aver sottolineato che la stessa non è una società a totale capitale pubblico come erroneamente qualificata nel verbale impugnato, essendo una società mista pubblico privata, ha rilevato che il rapporto contrattuale intercorso con la CP era stato erroneamente qualificato come contratto di subappalto, avendo, di converso, le parti posto in essere un contratto di appalto svoltosi con una procedura selettiva di evidenza pubblica, nella vigenza del DLGS 50/2016, con la conseguenza che non vi era alcun obbligo della stazione appaltante, di imporre, in sede di gara l' applicazione del CCNL di categoria maggiormente rappresentativo.
Assumeva, inoltre, che, in base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35962/2021, la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente operava nei limiti di quanto ancora dovuto all'appaltatore e che una volta versato il corrispettivo del contratto veniva meno anche la detta responsabilità solidale, applicandosi tale regola anche per il recupero dei contributi . CP_5
Nel caso di specie il rapporto contrattuale ripassato tra le parti era cessato il 31.10.2022 e l'appaltatrice era stata interamente pagata con l'ultimo bonifico datato 10.2.2023.
Nel merito della contestazione, rilevava che la aveva applicato fino al CP
31.12.2021 il CCNL – pulizie artigianato e successivamente ovvero a decorrere dall'1.1.2022 quello contenuto nel CCNL multiservizi, ritenendo che tali contratti collettivi fossero coerenti con la natura giuridica della società di impresa artigiana e con l'oggetto sociale dell'azienda.
Aggiungeva che il CCNL di categoria – pulizie artigianato, applicato dalla fino CP al 31.12.2021, era stato sottoscritto dalle maggiori sigle sindacali, sicchè non vi era dubbio della sua maggiore rappresentatività nel settore di appartenenza, mentre rispetto al CCNL
Multiservizi, rilevava che lo stesso era stato sottoscritto dalla parte dei lavoratori dalla ritenuto comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ad ogni modo, CP_7
3 riteneva che l'ispettorato del lavoro aveva preso a riferimento illegittimamente come maggiormente rappresentativo il CCNL Igiene Ambientale Aziende Private che era stato sottoscritto dalla parte datoriale da ASSOAMBIENTE, UTILITALIA, AGCI, FISE e per la parte dei lavoratori dalla che non risultavano elencati nel decreto ministeriale sopra CP_8 richiamato come organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza considerare che nel settore in questione vi era anche l CCNL- Igiene Ambientale Aziende
Municipalizzate.
Quanto, invece, agli imponibili non denunciati, riteneva che nelle ore registrate come assenza o permesso non retribuito i lavoratori non avevano prestato l'attività lavorativa avendo appunto richiesto permessi o assenze giustificate.
Concludeva, dunque, chiedendo di dichiarare la illegittimità del verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo n. 2022007096/S01 del 22.01.2024.
1.2. Si è costituito in giudizio l' e ha resistito alla domanda della quale ha chiesto il CP_5 rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
1.3. Con separato ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 1.3.2024 la società ha proposto opposizione avverso il Verbale Unico di accertamento e CP notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato in data 29/01/2024, assumendo la infondatezza delle contestazioni ivi mosse.
A sostegno della domanda affermava la erroneità delle conclusioni dell'accertamento ispettivo, in quanto il CCNL applicato dagli ispettori non poteva ritenersi utilizzato erga omnes, in quanto non sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative, rimanendo, comunque, l'onere probatorio in capo all' . Sottolineava, inoltre, che l' CP_5 CP_5 non aveva prodotto il CCNL Igiene Ambiente se non nel testo vigente a partire dall'1.1.2022, quando, in realtà, l'accertamento ispettivo riguardava il periodo 1/2018-2/2023, aggiungendo che C.C.N.L. Pulizia Artigianato applicato dalla società fino al 31.12.2021, era stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Contestava, infine, la erroneità del Verbale di accertamento lì dove erano stati recuperati contributi previdenziali a fronte di ore registrate come non lavorate sul LUL.
Il giudizio veniva iscritto al numero R.G. 472/2024 dinanzi al Giudice dott. Marcheggiani.
Nell'ambito del suddetto giudizio si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_5 preliminarmente la riunione della predetta controversia con altra già pendente dinanzi al medesimo Tribunale, Giudice del lavoro dott.ssa Matalucci (Rg n. 466/2024), ed azionata dalla società quale obbligata in solido, avverso il medesimo verbale di Controparte_1 accertamento.
4 Il Giudice del lavoro dott. Marcheggiani, con ordinanza del 25.9.2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la richiesta di riunione, rimetteva gli atti alla Presidente di
Sezione per i provvedimenti di competenza, ammettendo, nella medesima sede, la prova testimoniale articolata dall' , al fine di evitare che il diverso stato dei due giudizi potesse CP_5 ostacolare la trattazione congiunta.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello rubricato al n. R.G. 472/2024, ed il processo proseguiva con l'espletamento della prova testimoniale.
1.4. Terminata l'istruttoria orale, la causa è stata rinviata all'udienza del 30.9.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, sia la causa incardinata dalla società che la causa CP incardinata dalla società hanno per oggetto le contestazioni contenute Controparte_1 nel Verbale Unico di accertamento e notificazione nr. 2022007096 del 22/01/2024, notificato anche alla in qualità di obbligato solidale. Controparte_1
L'accertamento ispettivo in oggetto ha interessato il controllo del rispetto degli obblighi in materia di tutela del lavoro e di legislazione sociale, compresi i connessi adempimenti di carattere contributivo/previdenziale, limitatamente al personale dipendente occupato dalla società ed utilizzato nelle prestazioni lavorative rese nell'ambito ed in CP esecuzione dei contratti di appalto intercorsi con la società appaltante Controparte_1
All'esito dell'istruttoria svolta, gli organi ispettivi hanno rilevato diverse irregolarità commesse dalla Società che possono essere riassunte come di seguito: CP
1) mancata applicazione del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Più in particolare, con il suddetto verbale unico di accertamento, gli organi ispettivi, sul presupposto che nel settore nettezza urbana, il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazione datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è
5 costituito dal CCNL Igiene-Ambientale-Nettezza Urbana, hanno provveduto al recupero della differenza di imponibile contributivo omesso per mancata applicazione del CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana per il periodo 3/2020-2/2023.
2) inserimento nei LUL di voci di assenze non retribuite che hanno determinato un monte ore di lavoro inferiore a quello previsto, per ciascun lavoratore interessato, dal relativo contratto individuale di lavoro, con conseguente abbattimento della base imponibile ai fini previdenziali.
In conseguenza di tali contestazioni gli organi ispettivi hanno poi proceduto alla revoca dei benefici contributivi, facendo applicazione dell'articolo 1 commi 1175 e 1176 della legge n.
296/2006.
Alla società debitrice principale, è stato intimato il pagamento del CP complessivo importo di € 95.178,23, di cui € 61.332,35 a titolo di omissioni contributive, per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2023, e di € 33.845,88 a titolo di somme aggiuntive, mentre alla è stato intimato, in qualità di obbligata solidale ex articolo 29 Controparte_1 della legge n. 263 del 2006, l'importo di € 61.332,35 a titolo di omissioni contributive.
Ebbene, considerata la diversità dei profili di contestazione, si procederà alla loro trattazione separata, per poi procedere alla valutazione dei risvolti conseguenti.
Applicazione del CCNL maggiormente rappresentativo.
3. Gli organi ispettivi, dopo un'ampia disamina dei principi di diritto in materia, hanno in primo luogo ritenuto che le disposizioni contenute nel codice degli appalti pubblici in materia di sub appalto, possano trovare piena applicazione con riferimento alla fattispecie oggetto di accertamento, in quanto il rapporto negoziale intercorso tra la società accertata e la sebbene formalmente qualificato come contratto di appalto, è riconducibile Controparte_1 nell'alveo del contratto di subappalto trattandosi di lavorazioni che la ha Controparte_1 ricevuto in affidamento dall'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata e che, a sua volta, ha affidato/appaltato/subappaltato a soggetti terzi, nella specie alla società CP
[...]
In ragione della coincidenza tra l'oggetto del contratto di appalto intercorsi tra la società
e la società e l'oggetto dell'affidamento in house CP Controparte_1 dall'Unione dei Comuni alla , è stato accertato che applicando il CCNL Controparte_1
6 Pulizie Artigianato e poi il CCNL Multiservizi, anziché quello Igiene Ambientale e Nettezza
Urbana, la non ha applicato il CCNL “comparativamente più rappresentativo” CP per la categoria di riferimento, riconoscendo, di conseguenza, ai dipendenti una base imponibile inferiore al c.d. “minimale contributivo”.
Il fondamento giuridico della contestazione dell' muove da diverse prospettive di CP_5 valutazione.
Gli organi ispettivi hanno, infatti, in primo luogo ricostruito i rapporti negoziali esistenti tra la ricorrente la , sottolineando come la sia una CP Controparte_1 Controparte_1 società mista pubblico privata, affidataria dei servizi di raccolta differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Vibrata, giusto contratto di servizio del 15.9.2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, la quale applicava ed applica ai suoi dipendenti il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana.
In forza di tale premessa, alla è stato contestato di aver applicato ai CP dipendenti il CCNL Pulizie Artigianato e Multiservizi, anziché il CCNL Igiene Ambientale –
Nettezza Urbana, sempre applicato dalla ai propri dipendenti, e ciò sia alla Controparte_1 luce della coincidenza tra l'oggetto del sub-affidamento nei confronti della e CP
l'oggetto dell'affidamento in house dell'Unione dei Comuni alla , sia alla luce Controparte_1 del fatto che nel settore “nettezza urbana” il contratto collettivo identitario, anche a livello territoriale, risultava essere, appunto, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana. Gli organi ispettivi hanno anche messo in risalto un ulteriore aspetto fattuale, a dimostrazione dell'applicabilità del CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, e cioè che molti dei lavoratori assunti dalla società avevano prima prestato attività lavorativa alle CP dirette dipendenze della società , come specificato nella tabella 1 allegata al Controparte_1 verbale.
E' bene, allora, sottolineare, al fine di delimitare compiutamente le ragioni della contestazione, che il fondamento giuridico della ritenuta applicazione del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, non risiede solo nell'assunta maggiore rappresentatività soggettiva delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, ma anche nella maggiore aderenza dello stesso sotto il profilo oggettivo dell'ambito di applicazione. E tale ultimo aspetto viene valorizzato considerando, in particolare, la coincidenza tra l'oggetto del sub-affidamento del servizio nei confronti della e l'oggetto dell'affidamento in CP house alla ed anche il fatto che, come sopra esposto, molti dei lavoratori Controparte_1 assunti dalla prima erano alle dirette dipendenze dell'appaltante. CP
7 Così ricostruiti i termini della contestazione mossa dall'organo ispettivo, appare utile una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento. premessa normativa
3.1. L'art. 1, comma 1, D.L. n. 338 del 1989 stabilisce quanto segue "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
L'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, ha precisato che "L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Si tratta di norme, queste, che in passato sono state oggetto di divergenti letture interpretative, sulle quali è comunque intervenuto il chiarimento nomofilattico della Corte di
Cassazione che, nella sua composizione più autorevole e con statuizione poi seguita dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, ha affermato il noto principio dell'autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. In base a tale principio, invero, occorre quindi tenere distinte, dopo la Legge n. 389/1989, le regole per la determinazione dell'imponibile contributivo da quelle relative alla determinazione del minimale contributivo.
L'imponibile contributivo si determina, infatti, in base alle previsioni dell'art 12 della
Legge n. 153/69, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 314/1997, e si calcola, secondo un criterio di onnicomprensività, sulla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore nel periodo di riferimento.
Questa sarà stabilita dal contratto individuale di lavoro, anche in base al contratto collettivo eventualmente applicato al rapporto di lavoro, fermo restando il principio di giusta retribuzione di cui all'art 36 Cost..
Il minimale contributivo ora in discussione, invece, si determina su un criterio di
“retribuzione parametro” rilevante ai soli fini fissati del sunnominato art. 1 della Legge n.
389/1989, alla quale va commisurata la contribuzione minima comunque dovuta. (v., in tal
8 senso, appunto, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002). Di talché, dopo la
Legge n. 389/1989, alle regole sulla determinazione dell'imponibile contributivo dianzi richiamate “si aggiunge il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo, tale per cui la retribuzione «dovuta» in sinallagma nel rapporto di lavoro risulta rilevante (ai fini dell'obbligazione contributiva) solo se «è superiore» ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo (di settore)” (v., così, Cass civ. cit., in motivazione). Il riferimento fatto dall'art 1 della Legge n. 389/89 ai contratti collettivi stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative -chiariscono ancora le S.U.- ha incidenza solo sul rapporto previdenziale, ed è fatto “… senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art 36 Cost., che sarebbero giustificate solo ove a detti contratti si dovesse ricorrere -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione …”
Né è d'ostacolo a questo indirizzo giurisprudenziale il possibile profilarsi “… di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi …”, poiché la ratio della previsione normativa al vaglio -sempre a detta dell'organo di nomofilachia- è quella di assicurare “… il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative…”
Quanto alle modalità di attuazione del principio in parola, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di precisare, in altri contesti, che il datore di lavoro non conserva la piena discrezionalità nella scelta del contratto collettivo di riferimento, dovendo comunque applicare i contratti del settore di appartenenza, anche se non vincolanti nei suoi confronti (v.
Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 12530 del 26/08/2002 in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali), e che -laddove il settore produttivo sia eventualmente privo di contratti collettivi- devono prendersi a riferimento quelli applicabili per i dipendenti di imprese similari (v. Cass. civ. - Sez. L, n. 8177 del 16/06/2001).
Si è opportunamente notato, poi, come “… la norma fondante la regola del minimale, ossia il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito nella Legge n. 389 del 1989, sia oltremodo imprecisa sul punto, richiamando detto obbligo facendo riferimento «alle retribuzioni stabilite … dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale» senza però precisare che la contrattazione collettiva richiamata deve essere quella propria del settore in cui l'impresa datrice di lavoro opera. Il richiamo alla
9 categoria è contenuto, tuttavia, dalla successiva legge interpretativa, si tratta della Legge n.
549 del 1995, (all')art. 2, comma 25 … Invero, per «categoria» non si può che intendere come il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema. Questi principi sono già stati enunciati dalla giurisprudenza (della corte di legittimità) … con varie sentenze, (si è affermato, sia pure con riguardo ad aspetti diversi, che «La classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali (nonché ai fini del godimento di incentivi, della fiscalizzazione degli oneri sociali o dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni) deve avvenire, atteso il rilievo pubblicistico delle previsioni in materia, alla stregua di criteri oggettivi e predeterminati che non lascino spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, mentre, in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, è consentito alle parti sociali -sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti al lavoratore dall'art. 36 Cost.- scegliere la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cod. proc. civ. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune.» (sentenza n. 12345 del 05/11/1999) …” (così, anche per il richiamo al menzionato precedente, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 801 del 20/01/2012).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha confermato che l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 D.L. n. 338-1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, L. n. 549-1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione,
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2024, n.19759).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nell'affermare che l'individuazione del contratto leader ai fini contributivi di cui alla citata Legge attiene al principio di autonomia del rapporto contributo rispetto all'obbligazione retributiva (sul punto
10 cfr. Cass. ord. n. 13840/2023 ed altre numerose ivi menzionate), e ciò si ispira anche
"all'esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale", giacché la finalità della normativa di cui all'art. co. 1 D.L. 338/89 integrato da art. 2 comma
25 L.549/95 non è quella di assicurare la conciliazione tra il diritto di organizzazione sindacale e la selezione della categoria di riferimento, ma di individuare un parametro riferimento per il calcolo della misura del minimale contributivo, che non è devoluta all'autonomia datoriale ma è una scelta che il legislatore riserva a sé, escludendo che la stessa possa essere oggetto di deroga da parte dei contraenti (dello stesso avviso cfr. anche Cass. ord. n.4209/2023).
L'individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili;
in linea con quanto innanzi, e per un ulteriore approfondimento finalistico della normativa in esame, cfr. ord. 13840/2023 "il legislatore ha inteso far entrare in gioco la fonte contrattuale consentendo la traslazione, sul piano collettivo, della garanzia in capo ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'art. 38 Cost.; in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica".
Per quanto riguarda, invece, il concetto di associazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", l'individuazione del contratto leader avviene ai sensi dell'art. 2, co. 25 I.
n. 549/95, ossia considerando, ove vi siano più contratti siglati da organizzazioni sindacali nazionali entro la stessa categoria, il solo CCNL stipulato dall'organizzazione comparativamente più rappresentativa nella categoria.
11 È la stessa lettera della legge a istituire una valutazione "comparativa" delle organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella, tra le più firmatarie di CCNL di categoria, maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
È stato anche chiarito che tale valutazione non può limitarsi alla considerazione della rappresentatività in termini di effettività, ma è necessario selezionare, all'interno delle varie entità sindacali, attraverso un esame necessariamente comparativo, quelle che sono maggiormente rappresentative, al fine di scegliere quelle che, nel confronto con le altre esprimono una preponderante presenza nella categoria nell'ambito territoriale di competenza.
In tali casi, cioè in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria è, dunque, necessario fare riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi, a quel contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, attraverso un giudizio comparativo fondato sugli indici rilevatori della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Tale accertamento circa la maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato ed a tal fine rilevano, quale indici rivelatori della maggiore rappresentatività:
1) la consistenza numerica delle OOSS;
2) l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) la partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
4) la partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.
Al fine di completare l'analisi del contesto normativo di riferimento, si ritiene opportuno richiamare anche la disciplina in materia di appalti pubblici, che nonostante riguardi più il profilo retributivo ed economico che quello prettamente previdenziale, rappresenta un utile elemento di valutazione per individuare il contratto collettivo leader della categoria di riferimento.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che il recupero contributivo attiene all'arco temporale che si estende da marzo 2020 a febbraio 2023, sicchè è necessario fare riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, dunque non il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 36 del 2023, ma la normativa contenuta nel D.lgs n. 50 del 2016.
Ebbene, l'articolo 30 co. 4 del D.lgs n. 50/2016, nella versione di applicazione successiva al 2017, prevede che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per
12 il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Il comma 9 dell'articolo 105 (in materia di subappalto) prevede poi che “L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto….”, mentre il comma 14, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto una disposizione di ulteriore garanzia, secondo cui: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale….”.
Valga, infine, richiamare l'articolo 19 del D..lgs n. 175 del 2016, in materia di gestione del personale di una società mista, secondo cui salvo quanto previsto dal suddetto decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
L'ordinamento giuridico nazionale ed europeo conosce, infatti, tre modi per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario), ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e, quindi, con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o, poi, per la gestione del servizio), ovvero con l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo ad esso i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla
13 società affidataria) analogo a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi e della realizzazione, da parte della società affidataria, della porzione più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento è possibile passare ad analizzare il caso di specie. fattispecie concreta
3.2. Nell'analizzare il caso di specie è necessario partire dall'esame dei rapporti negoziali sussistenti tra la la società . CP Controparte_1
Nel 2005 l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata è entrata nel capitale della affidando anche il servizio integrato di igiene urbana (gestione rifiuti). Controparte_1
La società nasce, dunque, come soggetto gestore dei servizi pubblici Controparte_1 locali (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani), affidati dall'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata, giusto contratto di servizio del
15.09.2005.
La suddetta società (di natura mista pubblico privata) ha poi esternalizzato alcuni di tali servizi, ed alcuni di questi sono stati svolti, per quanto interessa in questa sede, dalla società
in forza di più contratti di appalto (cfr. doc. 3 fas. ), stipulati in forza di CP CP_5 procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 let. a) del D.lgs n. 50 del 2016.
Più in particolare, esaminando i contratti di appalto depositati in atti, risulta che la ha affidato diversi servizi alla società - servizio di Controparte_1 CP movimentazione, raccolta, carico e scarico, con esclusione del trasporto, dei rifiuti dei rifiuti solidi urbani con modalità domiciliare e servizio di lavaggio automezzi. Si tratta del servizio di carico e movimentazione dei sacchi o contenitori contenenti RSU nei mezzi di trasporto utilizzati dalla , e nei comuni dalla stessa gestiti;
durata dell'appalto dal 1.3.2020 al CP_1
31.3.2020, dall'1.4.2020 al 30.4.2020, dall'8.6.2020 al 18.9.2020, prorogabile al 31.12.2020, dal 3.6.2021 al 18.9.202, dall'1.6.2022 al 15.9.2022 ; - servizio di pulizia manuale estiva e straordinaria (dal 5 giugno 2017 al 15 settembre 2020) e servizio di pulizia comunale, ovvero spazzamento manuale e estirpazione erbe;
- servizio di pulizia olio idraulico, contratto del
24.7.2017; - servizio di lavaggio e sanificazione delle strade ed automezzi (covid-19), contratto del 16.3.2020; - servizio di pulizia centro di Alba Adriatica, contratto del 16.7.2018;
- servizio straordinario di pulizia manuale arenile, contratto del 28.2.2017.
Appare, inoltre, utile sottolineare che nell'ambito dell'attività ispettiva è stato accertato che molti dei lavoratori assunti dalla avevano precedentemente lavorato per la CP
14 e che la maggiori parte degli stessi ha continuato a svolgere la stessa mansione Controparte_1 svolta in , ma con un contratto collettivo diverso e meno favorevole. CP_1
Ebbene, non risulta in contestazione che la ha applicato fino al 31.12.2021 il CP
CCNL – pulizie artigianato e successivamente, ovvero a decorrere dall'1.1.2022, quello contenuto nel CCNL Multiservizi.
Emerge per tabulas che la si sia occupata, nell'ambito degli accordi di sub CP affidamento con la , di espletare, con esclusione del trasporto, il servizio di CP_1 raccolta differenziata, recupero dei rifiuti urbani, spazzamento e pulizia dei Comuni della Val
Vibrata, a quest'ultima affidato in forza del contratto di servizio del 15 settembre 2005 sottoscritto con l'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata.
Risulta, altresì, documentalmente che la , a dispetto della Controparte_1 CP applica ai propri dipendenti (molti dei quali poi assunti dalla il CCNL Igiene CP
Ambientale-Nettezza Urbana.
Appare, inoltre, estremamente sintomatico sottolineare che, nell'ambito del servizio di
“movimentazione rifiuti” affidato alla i dipendenti di quest'ultima si CP occupavano della materiale raccolta, carico e scarico dei rifiuti nel mezzo di trasporto della
, senza, però svolgere le operazioni di guida del mezzo che, invece, venivano Controparte_1 espletate da dipendenti Controparte_1
In altri termini, l'autista dipendente della guidava il mezzo di trasporto Controparte_1 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mentre il dipendente si occupava della CP materiale raccolta dei sacchetti dei rifiuti e dello scarico nel mezzo.
Sul punto è la stessa ex amministratrice della che ha dichiarato quanto CP segue: “I dipendenti si occupavano dello spazzamento, anche raccolta rifiuti, ma senza CP guidare il mezzo, si occupava della raccolta dei cestini, secchietti.”
In maniera ancora più eloquente è possibile richiamare quanto dichiarato dal teste
: “Ho lavorato per la Euroservice e poi per la dal marzo Testimone_1 CP
2020 al 2023 come addetto alla raccolta dei rifiuti, per i Comuni facenti parte della Val
Vibrata”. In ordine al profilo di incapacità/inattendibilità della testimonianza, messa in dubbio dall'avv.to della , in ragione di un possibile interesse del lavoratore agli esiti Controparte_1 della controversia, il teste ha riferito: “Non ho alcun contenzioso contro la società CP
Ricordo di essere stato sentito dagli ispettori a Nereto, riconosco la mia firma sulla dichiarazione che mi viene mostrata.”
15 Non vi è ragione, dunque, di mettere in dubbio l'attendibilità della testimonianza, non avendo il teste incardinato alcun giudizio nei confronti delle società ricorrenti.
Ebbene, il suddetto teste ha continuato dichiarando: “Io ero addetto alla raccolta dei rifiuto, stavo dietro al camion, mentre alla guida c'era un dipendente della , che si CP_1 chiamava I comuni in cui lavoravamo erano quelli della Val Vibrata. Confermo di non Pt_2 aver mai fatto trasferte, nel senso che i comuni in cui lavoravo erano quella della Val
Vibrata, non ho mai fatto assenze ingiustificate o permessi non retribuiti, né ho ricevuto rimborso spese.”
Risulta, dunque, comprovato che i dipendenti della affidati all'appalto CP
, si occupavano della movimentazione/carico/scarico dei rifiuti solidi urbani Controparte_1 dei Comuni della Val Vibrata, mentre le operazioni di trasporto erano affidate ai dipendenti della , come, peraltro, risulta dallo stesso contenuto dei contratti di appalto Controparte_1 in atti. Lo stesso servizio di nettezza urbana veniva, dunque, svolto, contemporaneamente, da dipendenti della e da dipendenti della (chi alla raccolta, chi CP Controparte_1 alla guida del mezzo), con trattamenti economici e normativi, però, differenti.
Nel completare l'esame delle risultanze della prova testimoniale, appare utile richiamare anche quanto affermato dalla ispettrice SY Ginoble, la quale ha esposto in maniera estremante chiara ed esaustiva, sia gli accertamenti compiuti durante l'attività ispettiva, sia le ragioni giustificative dei rilievi mossi:
“Le indagini sono partite da una segnalazione proveniente da una sigla sindacale, non ricordo quale, con cui si contestava la correttezza del trattamento economico e normativo dei dipendenti delle aziende Green Utility e rispetto a quello applicato ai dipendente della CP
a parità di mansioni. In base agli accertamenti compiuti, ovvero documenti CP_1 acquisiti e dichiarazioni ricevute, è emerso che a parità di mansioni, i dipendenti della CP
(mi concentro su tale società essendo oggetto del giudizio) ricevevano un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto ai dipendenti della , nonostante CP_1 la identità dele mansioni, con conseguente vantaggio delle aziende appaltatrici. Il contratto collettivo applicato era prima quello Artigiano, se non erro, e poi il , che però CP_9 non era confacente ed adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto, che era afferente la raccolta dei rifiuto.
Dai documenti acquisiti risultava che la ha ricevuto in affidamento Controparte_1 dall'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata il servizio di raccolta di rifiuti, e che, a sua volta, ha affidato in appalto alla società tuttavia mentre i dipendenti CP
si vedevano applicato il CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana, i dipendenti CP_1
16 della società appaltatrice si vedevano applicato il CCNL Multiservizi, prima Artigianato, a parità di mansioni. Il nostro scopo è stato quello di riallineare il trattamento economico e normativo, e quindi contributivo, dei dipendenti della rispetto ai dipendenti CP della . CP_1
Nelle verifiche è altresì emerso che la probabilmente per riallineare il netto dei CP dipendenti, ovvero per alzare il netto corrisposto, provvedeva a riconoscere premi o altre causali nelle buste paga, tanto è vero che la sommatoria delle voci della busta paga non corrispondeva al totale. Per queste situazioni, in cui appunto la retribuzione del lavoratore veniva in qualche modo a coincidere con quello previsto dal CCNL applicato alla
, non si è proceduto al recupero contributivo, per gli altri si invece. Tale CP_1 distinzione non sappiamo a cosa sia dovuta.
Il fondamento giustificativo della pretesa trova supporto non tanto sulla natura e tipologia delle sigle sindacali che hanno sottoscritto i due contratti collettivi in comparazione, quanto sulla identificazione del contratto collettivo da applicare rispetto alla categoria oggetto di appalto.
Relativamente al settore nettezza urbana, nell'ambito del quale operava anche la società
il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei CP datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la cui sfera di applicazione coincide con i servizi oggetto di appalto tra le società CP_1
e era proprio il CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana e non il
[...] CP
CCNL Multiservizi”.
Ciò posto, si ritiene che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati rientri inequivocabilmente nel settore nettezza urbana ed igiene ambientale e che di conseguenza sia riconducibile, sotto il profilo oggettivo, al campo di applicazione del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, sottoscritto da ASSOAMBIENTE con l'assistenza di FISE,
, , dalle , CP_8 CP_10 CP_11 Parte_3 Controparte_12
,
[...] CP_13 Parte_4
CP_1
E , , CP_14 Controparte_15 CP_10 CP_16 CP_11
(nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_8
Al riguardo, la circostanza contestata dalla secondo cui l' avrebbe CP CP_5 depositato solo il testo della contrattazione collettiva Igiene Ambientale – Nettezza Urbana vigente nel 2022 e non anche il testo antecedente, applicabile in parte ratione temporis, non appare decisiva, in quanto esaminando il testo del contratto collettivo depositato, risultano
17 indicate tutte le modifiche apportate al teso vigente, con espressi richiami alle previsioni della contrattazione collettiva del 2016, oltre alla indicazione delle sigle sindacali dei precedenti contratti collettivi che in sede di rinnovo del 2022 le parti sociali hanno inteso unificare.
Valga, in particolare, sottolineare, che nelle premesse del contratto collettivo dell'4.10.2022 le parti sociali danno atto di quanto segue:
“Il giorno 4/10/2022, tra UTILITALIA, , Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_4 Parte_7
ASSOAMBIENTE e , , si è sottoscritta la CP_18 CP_19 CP_11 CP_8 presente Ipotesi di accordo per il rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali…..
Si sono incontrate nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo unificato dei CCNL
Utilitalia, , Parte_5 Parte_6 Parte_4
10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 ,
[...] Parte_7 Controparte_15 entrambi scaduti il 30 giugno 2019, di seguito rispettivamente indicati in via convenzionale "
CCNL 10 luglio2016 " e " CCNL 6 dicembre 2016 ".
Premesso che in data 9 dicembre 2021 le Parti hanno sottoscritto un accordo con il quale:
a) hanno condiviso l'obiettivo di perseguire il rinnovo unificato dei due CCNL di categoria, il
CCNL 10 luglio 2016 ed il CCNL6 dicembre 2016”, con la presenza congiunta al tavolo delle rispettive Associazioni datoriali firmatarie dei suddetti CCNL per realizzare una disciplina unificata applicabile nell'intera filiera degli operatori del ciclo integrato dei rifiuti ed in prospettiva alle attività di rigenerazione del materiale recuperato (economia circolare ambiente)”.
Il suddetto contratto collettivo risulta, inoltre, identitario del settore inerente all'igiene ambientale, e quindi alla raccolta e trasporti dei rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo, e cioè afferente la categoria di riferimento, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sotto il primo profilo, il requisito della congruità e aderenza del contratto collettivo rispetto all'oggetto dell'attività di impresa, assume rilievo determinante nella individuazione del minimale contributivo, in quanto espressamente menzionato dall'articolo 2, comma 25 della
Legge n. 549/1995 che fa appunto riferimento ai “contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, in un settore nel quale le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo
18 livello, l'esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso "leader"), quale quello che meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche, anche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo, per un verso, preservando le esigenze di eguaglianza e di solidarietà, per un altro verso, scongiurando un aumento incontrollato della spesa previdenziale pubblica.
Ed allora, esaminando comparativamente i diversi contratti collettivi in esame, è possibile concludere che sotto il profilo oggettivo e categoriale, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza
Urbana sia quello a cui fare riferimento ai fini contributivi nel caso di specie.
Il trattamento economico e normativo applicato dalla società al proprio CP personale dipendente è stato, dapprima e fino al 31.12.2021, quello previsto e disciplinato dal
CCNL Pulizie Artigianato e successivamente, a decorrere dal 01.01.2022, quello contenuto nel CCNL Multiservizi.
Il CCNL Pulizie Artigianato, pur sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ( , Controparte_20 CP1 CP2 CP3
, ), disciplina i rapporti di lavoro aventi ad oggetto le attività
[...] CP4 CP5 di pulizia e complementari nell'ambito di ambienti pubblici e privati, attività di disinfezione, di sanificazione, di sterilizzazione e di derattizzazione (codici attività ateco
812100,812201,812202, 812910, 812991, 812999, 813000).
Il CCNL Multiservizi, invece, sottoscritto in data 23.5.2019 da per Parte_8 la parte datoriale) e (per la parte dei dipendenti), è Controparte_26 volto a disciplinare una molteplicità differenziata di attività, tra cui i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi, che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività: servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.)…. nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti.
Nonostante il suddetto contratto collettivo estenda il suo campo di applicazione anche all'attività di nettezza urbana, poi, nella parte dedicata alla classificazione del personale
(articolo 101), non emerge alcuna specifica figura professionale ed alcun livello di
19 inquadramento che possa astrattamente ricondursi alle mansioni specifiche degli operatori ecologici.
Il CCNL Multiservizi prevede, infatti, genericamente i requisiti professionali richiesti per ciascun livello, senza alcun riferimento analitico ai settori e/o ambiti operativi propri della nettezza urbana.
Di contro, le mansioni espletate dal personale impiegato dalla come emergenti dal Libro
Unico, trovano specifico riscontro e collocazione nel CCNL Ambientale – Nettezza CP_6
Urbana, il quale specifica per ciascun livello professionale, le competenze del personale operante nell'ambito dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, distinguendoli in cinque aree:
- area spazzamento, raccolta, tutela ed attività ambientali complementari;
- area conduzione;
- area impianti e laboratori;
- area tecnico amministrativa;
- area officine e servizi generali.
Nelle buste paga in atti risulta che il personale impiegato nell'appalto CP CP_1 viene inquadrato con la qualifica generica di “operaio” o “operaio specializzato”, mentre esaminando le comunicazioni di emerge che gli stessi siano poi inseriti come CP7 addetti alla raccolta dei rifiuti differenziati.
Quindi, se il CCNL Pulizie Artigianato, sotto un profilo oggettivo e categoriale (ed anche rispetto alle organizzazioni sindacali firmatarie), può ritenersi idoneo per quei servizi in appalto afferenti al mero spazzamento delle strade o aree pubbliche, lo stesso non può dirsi per quelle mansioni, pure svolte dai dipendenti di addetto alla raccolta dei CP rifiuti solidi urbani (svolte per l'arco temporale di riferimento del verbale di accertamento, come da contratti di appalto in atti), per le quali il CCNL leader di riferimento ai fini contributivi, quantomeno nella zona territoriale di interesse, deve essere il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana.
A fronte di tali considerazioni può, dunque, affermarsi che, nel caso di specie, ai fini della determinazione del minimale contributivo, da un punto di vista oggettivo, il CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana risulta più aderente all'oggetto del sub affidamento conferito dalla , oltre ad essere più vantaggioso per i lavoratori. CP_1
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, appare necessario sottolineare nuovamente che i dipendenti della addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dei Comuni della CP
20 Val Vibrata, oggetto dell'appalto in esame, prestavano la propria attività lavorativa insieme ai dipendenti della , e sui mezzi di trasporto di quest'ultima. CP_1
Al riguardo, è necessario effettuare una precisazione.
Ed infatti, la normativa sopra richiamata in materia di minimale contributo si applica nel caso in cui il trattamento economico e normativo utilizzato dal datore ai fini della determinazione del minimale contributivo, sia inferiore rispetto al parametro minimo di riferimento, facendo, dunque, salve le ipotesi in cui il datore di lavoro riconosca un trattamento favorevole e, dunque, superiore allo stesso.
Il riferimento alle previsioni del contratto collettivo applicato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria serve, dunque, ad individuare la retribuzione-parametro minima su cui calcolare i contributi dovuti, ma non esclude previsioni di migliore favore.
Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza, ribadito dalla Cassazione anche nella recente pronuncia n. 3976 del 13.02.2024 nella quale, pronunciandosi proprio sulla violazione dell'art. 1 l. 389/89, il Collegio di legittimità ha affermato, tra l'altro, che “se il datore di lavoro sceglie l'applicazione di un CCNL più favorevole per il lavoratore … è a tale regime più favorevole, e ai relativi minimi retributivi, che va parametrato l'obbligo contributivo” e ciò in quanto – ha spiegato la S.C. in detta pronuncia - “invero l'art. 1 D.L. n.
338/89 ammette la deroga in melius dei minimi retributivi previsti dal CCNL ( v. Cass.
6966/10), essendo consentito che il contratto individuale, tramite l'applicazione in concreto da parte del datore di un CCNL diverso e più favorevole rechi regime più favorevole del
CCNL altrimenti di riferimento. Stesso discorso vale per gli sgravi contributivi …”.
Nel caso di specie, come riferito dall'ispettrice SY Ginoble, è risultato che in alcuni casi la probabilmente per riallineare il netto dei dipendenti, ovvero per alzare il CP netto corrisposto, provvedeva a riconoscere premi o altre causali nelle buste paga, tanto è vero che la sommatoria delle voci della busta paga non corrispondeva al totale. Per queste situazioni, in cui appunto la retribuzione del lavoratore veniva in qualche modo a coincidere con quello previsto dal CCNL applicato alla , non si è proceduto al recupero CP_1 contributivo.
Sempre sotto il profilo oggettivo rileva, in maniera sintomatica, la circostanza che il CCNL
Igiene Ambientale – Nettezza Urbana sia il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti dalla società , affidataria diretta del servizio di raccolta, i cui lavoratori sono stati CP_1 in parte assunti dalla stessa CP
21 Come sopra riferito, infatti, molti dei lavoratori, prima di essere stati assunti dalla società accertata, hanno prestato la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze della società appaltante, come specificato nella Tabella 1, allegata al Verbale di Controparte_1 accertamento oggetto di opposizione, recante per ciascun dipendente i rapporti di lavoro intercorsi con la e con la e le rispettive mansioni. Controparte_1 CP
Il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana appare, inoltre, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, quantomeno, rispetto a quelle che hanno siglato il CCNL Multiservizi.
Più in particolare, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana, ritenuto applicabile dagli ispettori per determinare l'imponibile contributivo, è stato stipulato:
- dalle con l'assistenza di FISE, , , Parte_9 CP_8 CP_10 nel testo vigente dal 15.11.2012 al 31.12.2021) e CP_11
- dalle , , Parte_3 Controparte_12 CP_13
FISE ASSOAMBIENTE E Parte_4 CP_14
, , (nel testo vigente dal 01.01.2022). CP_10 CP8 CP_11 CP_8
Il suddetto contratto collettivo è inserito nella raccolta dei CCNL tenuta dal CNEL (doc. n.
6 fascicolo R.G.472/2024) e garantisce condizioni retributive migliorative rispetto ai CP_5
CCNL applicati dalla ricorrente.
Viceversa, il CCNL Multiservizi, applicato dalla ricorrente, è stato stipulato dal 1.5.2019 da (sindacato che rappresenta le piccole e medie imprese), per la Parte_10 parte datoriale, e da FESICA CONFSAL, per la parte relativa al CP9 sindacato dei lavoratori.
Se è vero che la compare tra le organizzazioni sindacali rappresentate nel CP_7
CNEL, lo stesso non può dirsi per la Conflavoro – PMI che non figura neppure tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel Decreto del Ministero del
Lavoro del 4.7.2014, confermato dal D.P.C.M. del 14.11.2017 e recepito dall' nel 2018. CP_5
Peraltro, il fatto che dalla parte datoriale compaia solo una organizzazione sindacale stipulante, vale a minarne fortemente la maggiore rappresentatività comparativa sul pianto nazionale.
Di contro, il suddetto DM del 2014 riconosce le OOSS firmatarie del CCNL Igiene
Ambientale – Nettezza Urbana, che gli ispettori ritengono che avrebbe dovuto applicarsi, tra quelle comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro: si tratta della Confindustria,
Legacoop, Parte_4
22 Per quanto riguarda la parte sindacale dei lavoratori dipendenti, come detto, il CCNL
Multiservizi applicato dalla società ricorrente è stato stipulato da un'unica associazione, la
CISAL, e già questo dato, nella valutazione comparativa, evidenzia la sua minore rappresentatività.
Di converso, il CCNL Igiene Ambientale – Nettezza Urbana è stato stipulato, sempre per la parte sindacale rappresentativa dei lavoratori dipendenti, da più (e quindi non solo una) CP_1 organizzazioni sindacali, , , , tra cui , CP_18 CP_19 CP_11 CP_8
CP_1 Con
e , ritenute indiscutibilmente maggiormente rappresentative.
Si ritiene, quindi, che la circostanza che la sia stata menzionata nel DM del CP_7
Ministro del Lavoro del 15 luglio 2014 e che sia rappresentata nel CNEL, non sia determinante per poter affermare che il CCNL Multiservizi applicato dalla società sia quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che quindi possa essere utilizzato ai fini della determinazione del minimale contributivo.
E ciò per la dirimente ragione, sopra esposta, che invece, per la parte datoriale, il contratto collettivo è stato stipulato da un'organizzazione sindacale, la che invece Parte_10 non risulta menzionata né nel decreto ministeriale, né nel CNEL.
Quanto alla giurisprudenza amministrativa richiamata dalla a sostegno della CP propria tesi difensiva, si ritiene che la stessa non sia pertinente nel caso di specie, in quanto le pronunce del giudice amministrativo indagano la possibilità o meno della stazione appaltante di imporre nel bando di gara l'applicazione di un determinato contratto collettivo, escludendone la configurabilità, sul presupposto del principio di liberà di scelta organizzativa, ma con il solo limite di coerenza con l'oggetto dell'appalto. Mentre nel caso di specie viene in rilievo la disciplina speciale in materia di minimale contributivo sopra esposta.
In definitiva sintesi, deve ritenersi sufficientemente dimostrato che, sotto il profilo contributivo, il CCNL Igiene Ambiente- Nettezza Urbana risulti identitario del settore oggetto del servizio affidato dalla alla di movimentazione/scarico e carico CP_1 CP rifiuti, sia sotto il profilo oggettivo inerente l'ambito di applicazione, sia sotto il profilo soggettivo (quantomeno per il CCNL Multiservizi), in quanto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”.
23 Ai fini della determinazione dei contributi, perciò, costituisce violazione dell'art. 1 della
Legge n. 389/89 l'erogazione di un trattamento retributivo peggiorativo rispetto a quello previsto da un altro CCNL di riferimento nel settore merceologico.
Come già sottolineato, peraltro, molti dei dipendenti della erano stati CP previamente assunti dalla per lo svolgimento delle medesime mansioni, sicchè Controparte_1 rispetto agli stessi avrebbe dovuto operare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8 del
CCNL Igiene Ambientale, secondo cui: “qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL”.
Inoltre, come accertato dagli ispettori, il CCNL Pulizia Artigianato ed il CCNL
Multiservizi applicati dalla sono risultati sotto il profilo retributivo e CP contributivo più convenienti per il datore di lavoro, rispetto al CCNL Igiene Ambientale-
Nettezza Urbana, applicato invece dalla , consentendo all'azienda un notevole Controparte_1 risparmio del costo del lavoro, anche sotto il profilo contributo che qui rileva.
Le differenze retributive e contributive a danno dei lavoratori occupati sono state dettagliatamente evidenziate nei prospetti allegati al verbale di accertamento, dai quali risulta per ciascun lavoratore l'imponibile previdenziale totale ricostruito mensilmente, nonché quello omesso per differenza tra il totale dovuto ed il denunciato.
La circostanza trova conferma nel fatto che per alcuni lavoratori, il datore di lavoro ha denunciato mensilmente un imponibile contributivo superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del CCNL Pulizia Artigianato o Multiservizi e dalla somma delle competenze risultanti in busta paga, senza ricondurre tale maggiorazione ad una competenza economica specifica. Per tale ragione gli organi ispettivi, per alcuni mesi, non hanno proceduto al recupero contributivo.
In conclusione, il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento, essendo stato dimostrato che i contributi dei lavoratori della affidati ai servizi appaltati dalla CP
sono stati versati sulla base delle retribuzioni parametrate ad un CCNL diverso da CP_1 quello cui va parametrato il “minimale contributivo”.
Permessi ed assenze non giustificate
4. A questo punto è necessario esaminare l'ulteriore profilo di contestazione attinente alle assenze e permessi non giustificati.
In particolare, l'esame del Libro unico del Lavoro effettuato dagli ispettori verbalizzanti, ha evidenziato la presenza di ore non retribuite, registrate a titolo di assenza e/o permesso non
24 retribuito, relativamente ai lavoratori della e per i mesi indicati nel richiamato CP
Allegato A del Verbale oggetto di accertamento ispettivo.
Per tali ore, la società accertata ha omesso di versare la relativa contribuzione, ed infatti, le c.d. ore di assenza sono state escluse dall'imponibile previdenziale, sicché il numero delle ore valorizzate sul libro unico del lavoro è risultato inferiore a quello contrattualmente stipulato tra le parti.
In sede ispettiva si è proceduto al recupero dei contributi dovuti relativamente alle suddette assenze ingiustificate, prendendo quale base imponibile per il calcolo dei contributi, quella accertata come dovuta, ovvero il CCNL Igiene Ambientale-Nettezza Urbana.
Rispetto a tali assenze non risulta alcun supporto documentale (contestazioni disciplinari essendo assenze non giustificate), né risultano previsioni contrattuali di sostegno.
Le società ricorrenti si difendono assumendo che tali ore di assenza corrispondono ad effettive ore in cui non è stata prestata attività lavorativa, con conseguente esclusione dall'imponibile contributivo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha già osservato, in altre precedenti occasioni, che, in costanza del principio di indisponibilità dell'obbligo contributivo, sia dovuta la contribuzione nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo (sul punto, Cass. ord. n. 13650/19), e, contrariamente a quanto sostenuto, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenza concordata (cfr. Cass. ord.
n.15120/2019 "La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro"). Rileva, quindi, ai fini di esonerare il datore dall'obbligo contributivo, l'impossibilità di ricevere la prestazione per unilaterale ed ingiustificata scelta del lavoratore, non condivisa con il datore né prevista per legge o per contratto collettivo;
ed è invece dovuta la contribuzione in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da forza maggiore non prevista quale
25 causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore (cfr. ord.
4676/2021).
Resta ferma la sussistenza dell'onere a carico del datore di provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo rispetto al minimale contributivo previsto dall'art. 1 co. 1 della L. 338/1989; sul punto si è espressa questa Corte con ord. n.23360/2021
("In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla L. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo").
Nel caso di specie non vi è alcuna prova della natura e della ragione dell'assenza ingiustificata indicate nelle buste paga, né risulta che si tratti di assenza riconducibile al contratto di lavoro o ad una quale disposizione normativa, ma anzi, i testi escussi hanno escluso di aver reso assenze o permessi non giustificati.
La società non ha offerto alcuna valida allegazione o prova circa la sussistenza di CP un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo, con la conseguenza che anche sotto tale profilo l'opposizione non merita accoglimento.
Revoca benefici
5. In conseguenza del mancato rispetto del “minimale contributivo” gli ispettori hanno provveduto a revocare tutti i codici di autorizzazione a benefici previdenziali ex art. 1, comma
1175, della L.296/06 (finanziaria 2007).
In punto di diritto è noto l'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria
2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) disponendo quanto segue:
“A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
I contenuti del c.d. D.U.R.C. sono stati individuati dal D.M. 24 ottobre 2007 (emanato in attuazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1176), il quale - dopo avere ribadito che
26 esso "e' richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (...)" (art. 1) - stabilisce che la "regolarità contributiva" sussisteva in presenza di "correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", di "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti" e di "inesistenza di inadempienze in atto" (art. 5, comma 1), premurandosi, altresì, di chiarire, per un verso, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (art. 5, comma 2), e, per altro verso, che non integra causa ostativa al rilascio del D.U.R.C. "uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate", id est uno "scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC" (art. 8, comma 3).
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, art. 4 (convertito, con modificazioni, in L. 16 maggio 2014,
n. 78) ha, poi, previsto una semplificazione della verifica della regolarità contributiva nei confronti dell' dell' e delle Casse Edili. CP_5 CP_30
In attuazione della previsione di cui al sopracitato articolo, è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2015 secondo cui: 1) la "regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna . Non si considera grave lo scostamento tra le somme Parte_11 dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge" (art. 3, comma 3), 2) "1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le Casse CP_5 CP_30 edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi della L.
11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare (...) ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
27 (...).
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità" (art. 4).”
La disposizione in questione si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso l'introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.
Nel caso di specie sono state accertate plurime irregolarità, non solo rispetto agli accordi e ai contratti collettivi, ma prima ancora rispetto a cogenti obblighi di legge. Al riguardo, basta rilevare che l'imponibile contributivo è stato calcolato dall'azienda prendendo a riferimento una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, decurtando altresì
l'imponibile dovuto per il tramite dell'inserimento in buste paga di ore di assenza o permessi non giustificati.
Ad ogni modo sotto tale profilo non vi è alcuna contestazione dalle parti.
Responsabilità solidale
6. L'ultimo aspetto da analizzare riguarda la responsabilità solidale della , CP_1 limitata alla somma contestata di € 61.332,35 a titolo di omissioni contributive, ed esclusa, invece per la somma € 33.845,88 a titolo di somme aggiuntive.
La sostiene che non possa operare un vincolo di solidarietà rispetto alle CP_1 obbligazioni previdenziali gravanti sulla assumendo che, in base a quanto CP statuito dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 35962/2021, la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente opera nei limiti di quanto ancora dovuto all'appaltatore e che una volta versato il corrispettivo del contratto viene meno anche la detta responsabilità solidale.
L'assunto appare del tutto infondato.
Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo del 10/09/2003 - N. 276, antecedente alle modifiche del 2024: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
28 lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche'
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”
L'articolo 1676 c.c., invece, prevede quanto segue: “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 17052] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il termine di decadenza di due anni, sancito dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, in quanto tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004, Cass., sez. lav. 17 ottobre 2023, n. 28823, n. 28818, n. 28809, n. 28795 e n. 28786).
A tali princìpi di diritto, la Corte di Cassazione ha inteso dare continuità anche di recente, in difetto di persuasivi rilievi critici che valessero a sovvertire gli argomenti, letterali e sistematici, valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, con precipuo riguardo alla natura indisponibile della pretesa contributiva, autonoma rispetto a quella retributiva, e alla finalità di rafforzare l'adempimento degli obblighi contributivi (Cassazione civile sez. lav.,
06/11/2024, n.28528).
Ne consegue che il rilievo mosso dalla circa l'assenza di posizione di debito nei CP_1 confronti della appare del tutto irrilevante, operando nel caso di specie la Pt_12 responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, non essendo decorsa la prescrizione quinquennale rispetto ai contributi oggetto di recupero.
Appare del tutto priva di rilievo l'ulteriore contestazione circa la natura di appalto o di sub appalto dei rapporti in essere tra le parti, in quanto, fermo restando che i contratti stipulati tra le parti sono formalmente qualificati come contratti di affidamento servizi (quindi contratti di appalto), sia nel caso di appalto che nel caso di sub appalto, trova applicazione la responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003.
In definitiva sintesi, i motivi di opposizione non meritano accoglimento con conseguente rigetto integrale della domanda.
29 7. La particolare complessità delle questioni poste ed anche la novità della questione
(quanto alla valutazione comparativa dei due/tre contratti collettivi in rilievo nel caso di specie) giustificano una parziale compensazione delle spese di lite, per il resto poste a carico delle parti ricorrenti, entrambi soccombenti, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n.
147 (cause previdenza, scaglione 52.000-260.000). Al riguardo, la valutazione sarà separata per la fase precedente alla riunione (fase di studio e fase introduttiva del giudizio), ed invece unitaria per le fasi successive (fase istruttoria e fase decisionale). In applicazione di tali principi, ciascuna parte ricorrente è tenuta a corrispondere all' le spese di lite per CP_5 compensi, per le fasi del giudizio antecedenti alla riunione, per € 2.216,50, già al netto della compensazione. Oltre all'ulteriore importo di € 3.987,50, sempre per compensi, al netto della compensazione, a carico solidale delle parti ricorrenti, per le fasi del giudizio successive alla riunione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 466/2024 così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• previa compensazione della metà, condanna ciascuna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio sostenute dall' per la fase antecedente alla riunione, che CP_5 liquida in € 2.216,50 per compensi (dunque € 2.216,50 a carico di ed € CP
2.216,50 a carico di ), oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP CP_1 come per legge, condanna le parti ricorrenti in solido tra loro a rifondere le spese di lite sostenute dall' per le fasi successive alla riunione, pari, al netto della CP_5 compensazione, ad € 3.987,50, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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