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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 1 agosto 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. SORCETTI MANUELA presso il cui studio C.F._1
in Treviglio ( BG), Via Roma 8, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...] (codice fiscale CP_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Micol Cremoli presso il cui studio in C.F._2
Cambiago (MI) alla via Martiri delle Foibe n. 5 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
pagina 1 di 16 Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando al Comune di competenza di CP_1 Pt_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dichiarare la cessazione del regime di comunione dei beni tra i SInori e CP_1 Pt_1
In merito all'affidamento dei figli, al loro collocamento, alle frequentazioni genitori/figli ed ai percorsi suggeriti dall'Ente, i genitori si rimetto alla decisione dell'intestato Tribunale, precisando che accettano le conclusioni di cui alle relazioni scritte dal Servizio Sociale del Comune di TR RO, di cui agli atti (affido all'Ente).
Quanto alle frequentazioni, adotteranno la seguente regolamentazione: con il principio dell'alternanza settimanale, tre giorni con un genitore e gli altri quattro con l'altro. Di norma i genitori si accorderanno, di volta in volta, sugli orari di accompagnamento dall'altro. Inoltre, nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore ha cura di accompagnare e ritirare i figli da scuola. In caso di assenza e/o impossibilità da parte del genitore di spettanza, quest'ultimo si organizzerà affinché siano i nonni a provvedervi, preferendo i propri genitori (salvo impossibilità di quest'ultimi). Lo stesso vale per eventuali impegni sportivi od extra scolastici: è cura del genitore di spettanza (o dei nonni) accompagnare/ritirare i figli. In caso di impegni lavorativi da parte dei genitori, è cura del genitore impossibilitato chiedere all'altro di occuparsi dei figli e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, intervengono i nonni. Il tutto salvo diversi accordi.
Quanto alle vacanze, i genitori stanno applicando il principio dell'equa spartizione. In particolare, per il futuro, auspicano – con il consenso dell'Ente – di poter applicare la seguente regolamentazione:
- . e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dalla mattina del Pt_2 Per_1 Per_2
24.12 sino alla mattina (orario da concordare) del 31.12 e con l'altro quello che va dalla mattina del 31.12 al
6.1, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante il primo periodo di vacanza, vi sarà l'alternanza tra i genitori per le giornate del 25.12 e del 26.12 (orari da concordare), così da permettere ai bambini di scambiare i regali con ciascuno dei genitori ed i relativi rami familiari. Sarà possibile, previo accordo, concordare l'apertura dei regali insieme, nella giornata del 25.12. Il tutto salvo diversi accordi.
- Pasqua. e trascorreranno, ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore, comprensivi – in via Per_1 Per_2 alternata – del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta. Per gli eventuali restanti periodi di assenza da scuola, varranno le regole ordinarie, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica). Ogni genitore terrà con sé e Per_1 Per_2 per tre settimane, anche non consecutivamente. Entro il 30.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo ed il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni. Laddove
i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre. Sarà possibile per e trascorrere delle Per_1 Per_2 vacanze anche con i nonni (materni e paterni): tuttavia, nella scelta del periodo, le esigenze dei genitori avranno la priorità.
- Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico). Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su
pagina 2 di 16 giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dei minori.
- Altre vacanze. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei minori, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari. Quanto alle ricorrenze,
i genitori si sono così determinati:
- Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50%.
- Sacramenti. Entrambi i genitori concordano nell'educare e secondo le regole ed i principi della Per_1 Per_2 religione cattolica. Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo.
- Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena con i figli.
Prendere atto che vi è l'accordo dei genitori in punto di mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di frequentazione, nonché in punto di divisione delle spese extra al 50%, in base alle linee guida adottate dall'intestato Tribunale, in aggiunta alla divisione al 50% della mensa scolastica.
Prendere, altresì, atto che vi è l'accordo dei genitori in punto di divisione al 50% degli AUU. In particolare, sarà il SI. a chiedere all'INPS il 100% degli assegni e si impegna a versare alla SI.ra il Pt_1 CP_1
50%, mostrando – a richiesta – copia della documentazione attestante gli importi percepiti.
Prendere atto che vi è accordo tra le parti in punto di:
1) Casa coniugale
1.1) Assegnazione La casa coniugale sita in TR RO alla via F.lli Cervi n. 45 (di proprietà comune dei coniugi, in misura del 50% pro capite, e gravata da ipoteca, in forza di contratto di mutuo stipulato dalle parti) verrà assegnata al SI. in godimento esclusivo con arredi, sino all'acquisto, da parte dello stesso, della Pt_1 quota di proprietà della moglie.
1.2) Rilascio da parte della moglie La SI.ra ha già lasciato l'immobile, in accordo con il marito, da CP_1 luglio 2024 e ha asportato in parte i propri effetti personali e consegnerà le chiavi dell'immobile al marito dopo la stipula dell'atto di cessione di quota della proprietà. È stata anche già modificata la residenza anagrafica.
1.3) Gestione degli oneri connessi A decorrere dalla data del rilascio della casa da parte della moglie, il SI. si è fatto carico e si farà interamente carico: Pt_1
pagina 3 di 16 - delle utenze relative alla casa coniugale (che verranno volturate a nome del marito, se non già allo stesso esclusivamente intestate); - delle spese condominiali ordinarie e straordinarie;
- del mutuo.
Dal rogito, il SI. si farà carico, in virtù dell'esclusiva proprietà e godimento del bene di tutti gli oneri Pt_1 ad esso connesso, senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dalla moglie. Lo stesso farà la SI.ra
con l'immobile che reperirà. CP_1
1.4) Promessa di cessione del 50% di proprietà della casa coniugale dalla SI.ra al SI. con CP_1 Pt_1 accollo esterno del mutuo. Al fine di pervenire ad una pacifica divisione della comunione tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione, il SI. s'impegna ad acquistare dalla SI.ra Parte_1 [...]
la proprietà della di lei quota del 50% delle seguenti unità immobiliari: CP_1
- casa coniugale sita in TR RO -Mi- via F.lli Cervi n. 45, con accesso dai civici 43 – 45, costituita da un appartamento al piano terra con annessa area di pertinenza esclusiva, oltre a locale deposito, censita al foglio 3 di detto Comune al mappale 910 sub. 22, via F.lli Cervi 45, piano T, cat. a/2, classe 5 vani 3,5 r.c. € 253,06;
- ed autorimessa al piano interrato, mappale 910 sub. 64, via F.lli Cervi 43, piano S1, cat. C/2, classe 3 mq 3,
r.c. € 6,04; il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a firma del Notaio Persona_3
rep. 78.486 racc. 21.993 in data 5.2.2013, registrato in data 5.2.2013 e trascritto in data 6.2.2013,
[...] mediante corresponsione della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), che verranno pagati alla stipula del rogito. Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà del SI. e gli saranno trasferite con Pt_1 tutti i diritti, ragioni, accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti. Inoltre unitamente all'atto di cessione della casa coniugale, il SI. si impegna e promettere di liberare la SI.ra Pt_1 CP_1 dal mutuo gravante sull'immobile – con accollo integrale ed esterno.
La SI.ra , liberata dal vincolo del mutuo, accetta la suddetta quantificazione del prezzo di vendita e la CP_1 modalità di pagamento e s'impegna per parte sua a cedere e trasferire la propria quota di proprietà, senza null'altro avere a pretendere dal SI. La SI.ra s'impegna altresì a rendere disponibile la Pt_1 CP_1 propria presenza ogniqualvolta essa dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento degli adempimenti connessi all'operazione.
Sarà possibile, per il SI. rinegoziare il rateo di mutuo. Pt_1
Il rogito verrà stipulato presso il Notaio di Caravaggio -BG- e le relative spese saranno a carico del Per_4
SI. Pt_1
I coniugi s'impegnano e per quanto d'uopo promettono, con efficacia obbligatoria, di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro il termine di 15 giorni dalla disponibilità della copia della sentenza di separazione e della disponibilità del Notaio.
Le parti precisano che il trasferimento immobiliare trova la propria origine nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
pagina 4 di 16 2) Autovetture L'autovettura Fiat Punto, targata CZ495DZ, è stata ceduta dal SI. alla SI.ra , Pt_1 CP_1
a titolo gratuito. Quanto all'autovettura CI ER, targata EX706YB, questa continuerà ad essere di proprietà ed in uso al SI. Ogni coniuge provvederà ad ogni spesa connessa alla propria autovettura, Pt_1 senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dall'altro.
3) Conti correnti Quanto al conto corrente co-intestato n. 1000/1720 acceso presso Intesa San Paolo, esso – se non già fatto – verrà chiuso e l'attivo verrà trattenuto dal SI. Eventuali altri conti e/o investimenti Pt_1 singolarmente intestati ai coniugi rimarranno di esclusiva proprietà del coniuge intestatario.
4) Nessun assegno di mantenimento Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno è dovuto dall'uno verso l'altro.
5) Prendere atto che, con l'adempimento di quanto concordato, i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti inerenti il matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
6) Spese legali compensate.
Prendere atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato e regolarmente notificato, parte attrice premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 in TR RO (iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune predetto anno 2014, atto n. 6 parte I), con , da cui sono nati CP_1
due figli (in data 23 settembre 2014) e (in data 21 settembre 2020), chiedeva al Tribunale Per_1 Per_2
di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente dei medesimi presso di sé; frequentazioni madre figli secondo i tempi in atti indicati, l'assegnazione della casa familiare sita in TR RO Via F.lli Cervi 45, nonché prevedersi il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
assegno unico al 50%
Con memoria difensiva del 29.11.2024, aderiva alla domanda di separazione avanzata CP_1
dal marito. In punto di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori con i genitori chiedeva che venisse valutata la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori da effettuarsi anche sulla base delle risultanze delle indagini dei Servizi Sociali;
relativamente alle questioni economiche chiedeva che venissero recepiti gli accordi delle parti quanto a mantenimento diretto dei figli, suddivisione al 50% delle spese straordinarie e ripartizione sempre al 50% dell'assegno unico.
pagina 5 di 16 Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 18 febbraio 2025, fissata con decreto in atti, il Giudice delegato, procedeva a sentire le parti che confermavano le dichiarazioni rese davanti al
Giudice Onorario dott.ssa Guagnano all'udienza del 14 gennaio 2025, nonché le condizioni di cui all'accordo ivi raggiunto;
i difensori chiedevano termine per depositare le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di TR RO;
all'esito il Giudice delegato rinviava in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. all'udienza del 21/2/25 che sostituiva con note di trattazione e discussione con le istanze e conclusioni da depositarsi unitamente alla relazione dei Servizi Sociali del Comune di
TR RO entro il termine del 21/2/2025.
Con provvedimento del 21 febbraio 2025 il Giudice, viste le note depositate dai difensori delle parti nel termine assegnato con la precisazione congiunta delle conclusioni e viste le relazioni dei servizi sociali allegati, tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti- documentazione depositata dalle parti, relazioni dei Servizi Sociali del è idoneo e sufficiente a fondare una Parte_3
motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, avendo, peraltro, le stesse precisato congiuntamente le conclusioni aderendo a tutte le indicazioni dei Servizi Sociali.
La domanda di separazione
e hanno contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 in Parte_1 CP_1
TR RO (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune predetto anno 2014, atto n. 6 parte
I).
Dalla loro unione nascevano i figli in data 23 settembre 2014 e in data 21 settembre Per_1 Per_2
2020, minorenni.
Risulta il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a pagina 6 di 16 prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, l'interruzione da tempo della convivenza e di una effettiva comunione di vita morale e materiale, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, domandando, pertanto, entrambe la pronuncia della separazione, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...] e di nato il [...], minorenni. Per_1 Per_2
I genitori in punto di responsabilità genitoriale concordemente hanno dichiarato di accettare le valutazioni e le conclusioni rese dai Servizi Sociali incaricati del Comune di TR RO.
Da dette relazioni, in particolare dall'ultima del 14.10.2024, è emersa una situazione familiare caratterizzata da una rilevante conflittualità che sta al momento impedendo a questi genitori di rimanere focalizzati e centrati sull'interesse dei minori con pregiudizio per i medesimi che stanno manifestando chiari segnali di disagio.
Segnalano i Servizi Sociali l'importanza del ruolo svolto dai nonni che suppliscono alle carenze anche organizzative dei genitori provvedendo loro alla gestione quotidiana dei minori.
Pertanto, le criticità e le fragilità manifestate dai genitori, le loro difficoltà a gestire la presente fase separativa attuando modalità tutelanti nei confronti dei figli e l'impatto di tale dinamica disfunzionale sulla serenità dei minori rendono in attualità non praticabile la strada della bigenitorialità.
Ritiene pertanto il Tribunale, condividendo con le valutazioni rese dai Servizi Sociali, che la soluzione allo stato maggiormente tutelante per e sia quindi quella di prevedere il loro affidamento Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali del con limitazione della responsabilità genitoriale in Parte_3
conformità anche alle stesse richieste delle parti apprezzabilmente consci delle loro attuali difficoltà ad esercitare una genitorialità orientata al benessere dei figli e della necessità di farsi supportare nell'implementazione delle loro funzioni genitoriali.
Va pertanto disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di TR RO.
pagina 7 di 16 Quanto al collocamento e alle frequentazioni i genitori hanno concordemente richiesto di suddividersi i relativi tempi secondo lo schema dell'alternanza settimanale dei minori che trascorreranno tre giorni con un genitore e quattro con l'altro. Equa suddivisione anche relativamente a tutti i periodi di vacanza, ponti ed ulteriori festività e ricorrenze rispetto ai quali i genitori hanno strutturato un calendario che prevede una paritetica distribuzione dei tempi secondo il principio dell'alternanza.
Ritiene il Tribunale che, allo stato e non essendo stati segnalati dai Servizi Sociali elementi di pregiudizio o di criticità rispetto a tale organizzazione, l'accordo così come strutturato posso essere recepito ritenendolo comunque conforme al principio della bigenitorialità e garantendo ai minori anche di mantenere ampi e stabili rapporti con entrambe le figure genitoriali di riferimento.
Va dato, però, incarico ai Servizi Sociali, che manterranno monitorate le vicende del presente nucleo familiare, di vigilare sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni e sul rispetto del calendario così come strutturato dai genitori intervenendo, in caso contrario essi stessi e sempre sollecitando i genitori ad addivenire ad accordi diretti tra loro, a regolamentare tempi e modalità in conformità al prioritario interesse dei minori e compatibilmente con le loro esigenze.
I Servizi Sociali dell'Ente affidatario manterranno la presa in carico del nucleo familiare in oggetto con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologico ed educativo (ADM domiciliare come già in programma) in favore dei genitori e dei figli minori ritenuti necessari.
I Servizi Sociali segnaleranno tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per i minori che ne richieda l'intervento.
Si invitano i genitori a collaborare con i Servizi Sociali nell'interesse dei figli minori, avvertendoli sin d'ora che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottate ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
La casa coniugale
Nulla osta all'assegnazione della casa coniugale sita in TR RO via F.lli Cervi n. 45, in comproprietà delle parti al 50% ciascuno, al padre come da accordo delle parti.
Le statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Il Tribunale, in considerazione delle esigenze di vita e formazione dei minori, dell'assetto familiare e della relativa organizzazione, nonché delle condizioni patrimoniale e reddituali delle parti, così come pagina 8 di 16 risultante dagli atti e documenti di causa, ritiene di recepire integralmente il contenuto di tutte le condizioni economiche pattuite, oggetto di conclusioni congiunte secondo i termini meglio esplicitati in dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per intero stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 in TR RO (iscritto CP_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune predetto anno 2014, atto n. 6 parte I);
2) Dispone ex artt. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
21.09.2020 al Servizio Sociale del Comune di TR RO per un periodo di due anni;
tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori;
4) Dispone il collocamento alternato dei figli minori con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in TR RO via F.lli Cervi 45;
5) Recepisce allo stato l'accordo delle parti relativamente alle frequentazioni genitori/figli che avverranno con la seguente regolamentazione: con il principio dell'alternanza settimanale, tre giorni con un genitore e gli altri quattro con l'altro. Di norma i genitori si accorderanno, di volta in volta, sugli orari di accompagnamento dall'altro. Inoltre, nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore ha cura di accompagnare e ritirare i figli da scuola. In caso di assenza e/o impossibilità da parte del genitore di spettanza, quest'ultimo si organizzerà affinché siano i nonni a provvedervi, preferendo i propri genitori
(salvo impossibilità di quest'ultimi). Lo stesso vale per eventuali impegni sportivi od extra scolastici: è cura del genitore di spettanza (o dei nonni) accompagnare/ritirare i figli. In caso di impegni lavorativi pagina 9 di 16 da parte dei genitori, è cura del genitore impossibilitato chiedere all'altro di occuparsi dei figli e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, intervengono i nonni.
Il tutto salvo diversi accordi.
Quanto alle vacanze, i genitori stanno applicando il principio dell'equa spartizione. In particolare, per il futuro, auspicano – con il consenso dell'Ente – di poter applicare la seguente regolamentazione.
- Natale
e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dalla mattina del Per_1 Per_2
24.12 sino alla mattina (orario da concordare) del 31.12 e con l'altro quello che va dalla mattina del
31.12 al 6.1, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante il primo periodo di vacanza, vi sarà l'alternanza tra i genitori per le giornate del 25.12 e del 26.12 (orari da concordare), così da permettere ai bambini di scambiare i regali con ciascuno dei genitori ed i relativi rami familiari. Sarà possibile, previo accordo, concordare l'apertura dei regali insieme, nella giornata del 25.12.
Il tutto salvo diversi accordi.
- Pasqua.
e trascorreranno, ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore, comprensivi – in via Per_1 Per_2
alternata – del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta. Per gli eventuali restanti periodi di assenza da scuola, varranno le regole ordinarie, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica).
Ogni genitore terrà con sé e per tre settimane, anche non consecutivamente. Entro il 30.5 Per_1 Per_2
di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo ed il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni. Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre. Sarà possibile per e trascorrere delle vacanze anche con i nonni (materni e Per_1 Per_2
paterni): tuttavia, nella scelta del periodo, le esigenze dei genitori avranno la priorità.
- Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dei minori.
- Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei minori, cui entrambi i genitori intendono garantire pagina 10 di 16 serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
Quanto alle ricorrenze, i genitori si sono così determinati:
- Compleanno dei figli.
I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50%.
- Sacramenti.
Entrambi i genitori concordano nell'educare e secondo le regole ed i principi della Per_1 Per_2
religione cattolica. Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo.
- Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena con i figli.
6) Incarica il Servizio Sociale dell'Ente di vigilare sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni e sul rispetto del calendario così come strutturato dai genitori intervenendo, in caso contrario essi stessi e sempre sollecitando i genitori ad addivenire ad accordi diretti tra loro, ad eventualmente anche diversamente regolamentare e/o modulare le frequentazioni con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, tenuto delle esigenze dei medesimi e delle condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
7) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
8) Dispone che ciascun genitore, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
pagina 11 di 16 a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i figli minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse degli stessi, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro
Comune o all'estero;
pagina 12 di 16 11) dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocato
(o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
12) dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
13) incarica l'Ente Affidatario del Comune di TR RO, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di avviare/proseguire nell'interesse dei minori ogni intervento di supporto socio-educativo anche con
ADM domiciliare e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico/ neuro psichiatrico ritenuto necessario o anche solo opportuno nel loro esclusivo interesse;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori mirati ad attenuare la conflittualità esistente e ad essere maggiormente centrati sui bisogni e le esigenze dei minori e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita degli stessi;
nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime e quelli in favore delle minori, in un efficace lavoro di rete, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della medesima;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15) Sull'accordo delle parti dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di frequentazione nonché in punto di divisione delle spese extra al 50%, in base alle linee guida adottate dall'intestato Tribunale, in aggiunta alla divisione al 50% della mensa scolastica;
16) Assegno Unico diviso al 50% tra i genitori come da accordo tra gli stessi. In particolare, dà atto che sarà il SI. a chiedere all'INPS il 100% degli assegni e si impegna a versare alla SI.ra Pt_1
il 50%, mostrando – a richiesta – copia della documentazione attestante gli importi percepiti. CP_1
pagina 13 di 16 17) sull'accordo delle parti assegna la casa familiare al SI. in godimento esclusivo con arredi, Pt_1 sino all'acquisto, da parte dello stesso, della quota di proprietà della moglie;
18) Prende atto che La SI.ra ha già lasciato l'immobile, in accordo con il marito, da luglio CP_1
2024 e ha asportato in parte i propri effetti personali e consegnerà le chiavi dell'immobile al marito dopo la stipula dell'atto di cessione di quota della proprietà. È stata anche già modificata la residenza anagrafica;
19) Prende atto che, a decorrere dalla data del rilascio della casa da parte della moglie, il SI. Pt_1
si è fatto carico e si farà interamente carico:
- delle utenze relative alla casa coniugale (che verranno volturate a nome del marito, se non già allo stesso esclusivamente intestate);
- delle spese condominiali ordinarie e straordinarie;
- del mutuo. Dal rogito, il SI. si farà carico, in virtù dell'esclusiva proprietà e godimento del Pt_1
bene di tutti gli oneri ad esso connesso, senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dalla moglie.
Lo stesso farà la SI.ra con l'immobile che reperirà; CP_1
20) Prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui al fine di pervenire ad una pacifica divisione della comunione tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione, il SI. s'impegna Parte_1
ad acquistare dalla SI.ra la proprietà della di lei quota del 50% delle seguenti unità CP_1
immobiliari:
- casa coniugale sita in TR RO -Mi- via F.lli Cervi n. 45, con accesso dai civici 43 – 45, costituita da un appartamento al piano terra con annessa area di pertinenza esclusiva, oltre a locale deposito, censita al foglio 3 di detto Comune al mappale 910 sub. 22, via F.lli Cervi 45, piano T, cat.
a/2, classe 5 vani 3,5 r.c. € 253,06; - ed autorimessa al piano interrato, mappale 910 sub. 64, via F.lli
Cervi 43, piano S1, cat. C/2, classe 3 mq 3, r.c. € 6,04; il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a firma del Notaio rep. 78.486 racc. 21.993 in data Persona_3
5.2.2013, registrato in data 5.2.2013 e trascritto in data 6.2.2013, mediante corresponsione della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), che verranno pagati alla stipula del rogito. Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà del SI. e gli saranno trasferite con tutti i diritti, ragioni, Pt_1
accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti. Inoltre unitamente all'atto di cessione della casa coniugale, il SI. si impegna e promettere di liberare la SI.ra dal Pt_1 CP_1 mutuo gravante sull'immobile – con accollo integrale ed esterno. La SI.ra liberata dal CP_1
vincolo del mutuo, accetta la suddetta quantificazione del prezzo di vendita e la modalità di pagamento e s'impegna per parte sua a cedere e trasferire la propria quota di proprietà, senza null'altro avere a pretendere dal SI. La SI.ra s'impegna altresì a rendere disponibile la propria Pt_1 CP_1
pagina 14 di 16 presenza ogniqualvolta essa dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento degli adempimenti connessi all'operazione.
Sarà possibile, per il SI. rinegoziare il rateo di mutuo. Pt_1
Il rogito verrà stipulato presso il Notaio di Caravaggio -BG- e le relative spese saranno a Per_4
carico del SI. Pt_1
I coniugi s'impegnano e per quanto d'uopo promettono, con efficacia obbligatoria, di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro il termine di 15 giorni dalla disponibilità della copia della sentenza di separazione e della disponibilità del Notaio.
Le parti precisano che il trasferimento immobiliare trova la propria origine nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
21) Prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui l'autovettura Fiat Punto, targata CZ495DZ, è stata ceduta dal SI. alla SI.ra a titolo gratuito. Quanto all'autovettura CI ER, Pt_1 CP_1
targata EX706YB, questa continuerà ad essere di proprietà ed in uso al SI. Ogni coniuge Pt_1
provvederà ad ogni spesa connessa alla propria autovettura, senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dall'altro;
22) Prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti relativamente ai conto correnti per cui il conto corrente co-intestato n. 1000/1720 acceso presso Intesa San Paolo, esso – se non già fatto – verrà chiuso e l'attivo verrà trattenuto dal SI. Eventuali altri conti e/o investimenti singolarmente Pt_1
intestati ai coniugi rimarranno di esclusiva proprietà del coniuge intestatario;
23) Prende atto che, con l'adempimento di quanto concordato, i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti inerenti il matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione;
24) Prende atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa;
25) Compensa le spese di lite;
26) Manda al Cancelliere per la trasmissione del capo n. 1 della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di TR RO, al passaggio in giudicato, per l'annotazione sui Registri dello stato Civile e per quant'altro di competenza.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Servizio Sociale dell'Ente affidatario del ed ai relativi Servizi Specialistici dell'ASST. Pt_3 Parte_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
pagina 15 di 16 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 1 agosto 2024 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
) rappresentata e difesa dall' avv. SORCETTI MANUELA presso il cui studio C.F._1
in Treviglio ( BG), Via Roma 8, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...] (codice fiscale CP_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Micol Cremoli presso il cui studio in C.F._2
Cambiago (MI) alla via Martiri delle Foibe n. 5 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
pagina 1 di 16 Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando al Comune di competenza di CP_1 Pt_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dichiarare la cessazione del regime di comunione dei beni tra i SInori e CP_1 Pt_1
In merito all'affidamento dei figli, al loro collocamento, alle frequentazioni genitori/figli ed ai percorsi suggeriti dall'Ente, i genitori si rimetto alla decisione dell'intestato Tribunale, precisando che accettano le conclusioni di cui alle relazioni scritte dal Servizio Sociale del Comune di TR RO, di cui agli atti (affido all'Ente).
Quanto alle frequentazioni, adotteranno la seguente regolamentazione: con il principio dell'alternanza settimanale, tre giorni con un genitore e gli altri quattro con l'altro. Di norma i genitori si accorderanno, di volta in volta, sugli orari di accompagnamento dall'altro. Inoltre, nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore ha cura di accompagnare e ritirare i figli da scuola. In caso di assenza e/o impossibilità da parte del genitore di spettanza, quest'ultimo si organizzerà affinché siano i nonni a provvedervi, preferendo i propri genitori (salvo impossibilità di quest'ultimi). Lo stesso vale per eventuali impegni sportivi od extra scolastici: è cura del genitore di spettanza (o dei nonni) accompagnare/ritirare i figli. In caso di impegni lavorativi da parte dei genitori, è cura del genitore impossibilitato chiedere all'altro di occuparsi dei figli e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, intervengono i nonni. Il tutto salvo diversi accordi.
Quanto alle vacanze, i genitori stanno applicando il principio dell'equa spartizione. In particolare, per il futuro, auspicano – con il consenso dell'Ente – di poter applicare la seguente regolamentazione:
- . e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dalla mattina del Pt_2 Per_1 Per_2
24.12 sino alla mattina (orario da concordare) del 31.12 e con l'altro quello che va dalla mattina del 31.12 al
6.1, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante il primo periodo di vacanza, vi sarà l'alternanza tra i genitori per le giornate del 25.12 e del 26.12 (orari da concordare), così da permettere ai bambini di scambiare i regali con ciascuno dei genitori ed i relativi rami familiari. Sarà possibile, previo accordo, concordare l'apertura dei regali insieme, nella giornata del 25.12. Il tutto salvo diversi accordi.
- Pasqua. e trascorreranno, ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore, comprensivi – in via Per_1 Per_2 alternata – del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta. Per gli eventuali restanti periodi di assenza da scuola, varranno le regole ordinarie, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica). Ogni genitore terrà con sé e Per_1 Per_2 per tre settimane, anche non consecutivamente. Entro il 30.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo ed il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni. Laddove
i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre. Sarà possibile per e trascorrere delle Per_1 Per_2 vacanze anche con i nonni (materni e paterni): tuttavia, nella scelta del periodo, le esigenze dei genitori avranno la priorità.
- Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico). Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su
pagina 2 di 16 giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dei minori.
- Altre vacanze. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei minori, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari. Quanto alle ricorrenze,
i genitori si sono così determinati:
- Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50%.
- Sacramenti. Entrambi i genitori concordano nell'educare e secondo le regole ed i principi della Per_1 Per_2 religione cattolica. Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo.
- Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena con i figli.
Prendere atto che vi è l'accordo dei genitori in punto di mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di frequentazione, nonché in punto di divisione delle spese extra al 50%, in base alle linee guida adottate dall'intestato Tribunale, in aggiunta alla divisione al 50% della mensa scolastica.
Prendere, altresì, atto che vi è l'accordo dei genitori in punto di divisione al 50% degli AUU. In particolare, sarà il SI. a chiedere all'INPS il 100% degli assegni e si impegna a versare alla SI.ra il Pt_1 CP_1
50%, mostrando – a richiesta – copia della documentazione attestante gli importi percepiti.
Prendere atto che vi è accordo tra le parti in punto di:
1) Casa coniugale
1.1) Assegnazione La casa coniugale sita in TR RO alla via F.lli Cervi n. 45 (di proprietà comune dei coniugi, in misura del 50% pro capite, e gravata da ipoteca, in forza di contratto di mutuo stipulato dalle parti) verrà assegnata al SI. in godimento esclusivo con arredi, sino all'acquisto, da parte dello stesso, della Pt_1 quota di proprietà della moglie.
1.2) Rilascio da parte della moglie La SI.ra ha già lasciato l'immobile, in accordo con il marito, da CP_1 luglio 2024 e ha asportato in parte i propri effetti personali e consegnerà le chiavi dell'immobile al marito dopo la stipula dell'atto di cessione di quota della proprietà. È stata anche già modificata la residenza anagrafica.
1.3) Gestione degli oneri connessi A decorrere dalla data del rilascio della casa da parte della moglie, il SI. si è fatto carico e si farà interamente carico: Pt_1
pagina 3 di 16 - delle utenze relative alla casa coniugale (che verranno volturate a nome del marito, se non già allo stesso esclusivamente intestate); - delle spese condominiali ordinarie e straordinarie;
- del mutuo.
Dal rogito, il SI. si farà carico, in virtù dell'esclusiva proprietà e godimento del bene di tutti gli oneri Pt_1 ad esso connesso, senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dalla moglie. Lo stesso farà la SI.ra
con l'immobile che reperirà. CP_1
1.4) Promessa di cessione del 50% di proprietà della casa coniugale dalla SI.ra al SI. con CP_1 Pt_1 accollo esterno del mutuo. Al fine di pervenire ad una pacifica divisione della comunione tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione, il SI. s'impegna ad acquistare dalla SI.ra Parte_1 [...]
la proprietà della di lei quota del 50% delle seguenti unità immobiliari: CP_1
- casa coniugale sita in TR RO -Mi- via F.lli Cervi n. 45, con accesso dai civici 43 – 45, costituita da un appartamento al piano terra con annessa area di pertinenza esclusiva, oltre a locale deposito, censita al foglio 3 di detto Comune al mappale 910 sub. 22, via F.lli Cervi 45, piano T, cat. a/2, classe 5 vani 3,5 r.c. € 253,06;
- ed autorimessa al piano interrato, mappale 910 sub. 64, via F.lli Cervi 43, piano S1, cat. C/2, classe 3 mq 3,
r.c. € 6,04; il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a firma del Notaio Persona_3
rep. 78.486 racc. 21.993 in data 5.2.2013, registrato in data 5.2.2013 e trascritto in data 6.2.2013,
[...] mediante corresponsione della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), che verranno pagati alla stipula del rogito. Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà del SI. e gli saranno trasferite con Pt_1 tutti i diritti, ragioni, accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti. Inoltre unitamente all'atto di cessione della casa coniugale, il SI. si impegna e promettere di liberare la SI.ra Pt_1 CP_1 dal mutuo gravante sull'immobile – con accollo integrale ed esterno.
La SI.ra , liberata dal vincolo del mutuo, accetta la suddetta quantificazione del prezzo di vendita e la CP_1 modalità di pagamento e s'impegna per parte sua a cedere e trasferire la propria quota di proprietà, senza null'altro avere a pretendere dal SI. La SI.ra s'impegna altresì a rendere disponibile la Pt_1 CP_1 propria presenza ogniqualvolta essa dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento degli adempimenti connessi all'operazione.
Sarà possibile, per il SI. rinegoziare il rateo di mutuo. Pt_1
Il rogito verrà stipulato presso il Notaio di Caravaggio -BG- e le relative spese saranno a carico del Per_4
SI. Pt_1
I coniugi s'impegnano e per quanto d'uopo promettono, con efficacia obbligatoria, di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro il termine di 15 giorni dalla disponibilità della copia della sentenza di separazione e della disponibilità del Notaio.
Le parti precisano che il trasferimento immobiliare trova la propria origine nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
pagina 4 di 16 2) Autovetture L'autovettura Fiat Punto, targata CZ495DZ, è stata ceduta dal SI. alla SI.ra , Pt_1 CP_1
a titolo gratuito. Quanto all'autovettura CI ER, targata EX706YB, questa continuerà ad essere di proprietà ed in uso al SI. Ogni coniuge provvederà ad ogni spesa connessa alla propria autovettura, Pt_1 senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dall'altro.
3) Conti correnti Quanto al conto corrente co-intestato n. 1000/1720 acceso presso Intesa San Paolo, esso – se non già fatto – verrà chiuso e l'attivo verrà trattenuto dal SI. Eventuali altri conti e/o investimenti Pt_1 singolarmente intestati ai coniugi rimarranno di esclusiva proprietà del coniuge intestatario.
4) Nessun assegno di mantenimento Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno è dovuto dall'uno verso l'altro.
5) Prendere atto che, con l'adempimento di quanto concordato, i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti inerenti il matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione.
6) Spese legali compensate.
Prendere atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato e regolarmente notificato, parte attrice premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 in TR RO (iscritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune predetto anno 2014, atto n. 6 parte I), con , da cui sono nati CP_1
due figli (in data 23 settembre 2014) e (in data 21 settembre 2020), chiedeva al Tribunale Per_1 Per_2
di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente dei medesimi presso di sé; frequentazioni madre figli secondo i tempi in atti indicati, l'assegnazione della casa familiare sita in TR RO Via F.lli Cervi 45, nonché prevedersi il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
assegno unico al 50%
Con memoria difensiva del 29.11.2024, aderiva alla domanda di separazione avanzata CP_1
dal marito. In punto di affidamento, collocamento e frequentazione dei minori con i genitori chiedeva che venisse valutata la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori da effettuarsi anche sulla base delle risultanze delle indagini dei Servizi Sociali;
relativamente alle questioni economiche chiedeva che venissero recepiti gli accordi delle parti quanto a mantenimento diretto dei figli, suddivisione al 50% delle spese straordinarie e ripartizione sempre al 50% dell'assegno unico.
pagina 5 di 16 Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 18 febbraio 2025, fissata con decreto in atti, il Giudice delegato, procedeva a sentire le parti che confermavano le dichiarazioni rese davanti al
Giudice Onorario dott.ssa Guagnano all'udienza del 14 gennaio 2025, nonché le condizioni di cui all'accordo ivi raggiunto;
i difensori chiedevano termine per depositare le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di TR RO;
all'esito il Giudice delegato rinviava in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. all'udienza del 21/2/25 che sostituiva con note di trattazione e discussione con le istanze e conclusioni da depositarsi unitamente alla relazione dei Servizi Sociali del Comune di
TR RO entro il termine del 21/2/2025.
Con provvedimento del 21 febbraio 2025 il Giudice, viste le note depositate dai difensori delle parti nel termine assegnato con la precisazione congiunta delle conclusioni e viste le relazioni dei servizi sociali allegati, tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti- documentazione depositata dalle parti, relazioni dei Servizi Sociali del è idoneo e sufficiente a fondare una Parte_3
motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, avendo, peraltro, le stesse precisato congiuntamente le conclusioni aderendo a tutte le indicazioni dei Servizi Sociali.
La domanda di separazione
e hanno contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 in Parte_1 CP_1
TR RO (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune predetto anno 2014, atto n. 6 parte
I).
Dalla loro unione nascevano i figli in data 23 settembre 2014 e in data 21 settembre Per_1 Per_2
2020, minorenni.
Risulta il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a pagina 6 di 16 prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti, l'interruzione da tempo della convivenza e di una effettiva comunione di vita morale e materiale, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, domandando, pertanto, entrambe la pronuncia della separazione, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...] e di nato il [...], minorenni. Per_1 Per_2
I genitori in punto di responsabilità genitoriale concordemente hanno dichiarato di accettare le valutazioni e le conclusioni rese dai Servizi Sociali incaricati del Comune di TR RO.
Da dette relazioni, in particolare dall'ultima del 14.10.2024, è emersa una situazione familiare caratterizzata da una rilevante conflittualità che sta al momento impedendo a questi genitori di rimanere focalizzati e centrati sull'interesse dei minori con pregiudizio per i medesimi che stanno manifestando chiari segnali di disagio.
Segnalano i Servizi Sociali l'importanza del ruolo svolto dai nonni che suppliscono alle carenze anche organizzative dei genitori provvedendo loro alla gestione quotidiana dei minori.
Pertanto, le criticità e le fragilità manifestate dai genitori, le loro difficoltà a gestire la presente fase separativa attuando modalità tutelanti nei confronti dei figli e l'impatto di tale dinamica disfunzionale sulla serenità dei minori rendono in attualità non praticabile la strada della bigenitorialità.
Ritiene pertanto il Tribunale, condividendo con le valutazioni rese dai Servizi Sociali, che la soluzione allo stato maggiormente tutelante per e sia quindi quella di prevedere il loro affidamento Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali del con limitazione della responsabilità genitoriale in Parte_3
conformità anche alle stesse richieste delle parti apprezzabilmente consci delle loro attuali difficoltà ad esercitare una genitorialità orientata al benessere dei figli e della necessità di farsi supportare nell'implementazione delle loro funzioni genitoriali.
Va pertanto disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di TR RO.
pagina 7 di 16 Quanto al collocamento e alle frequentazioni i genitori hanno concordemente richiesto di suddividersi i relativi tempi secondo lo schema dell'alternanza settimanale dei minori che trascorreranno tre giorni con un genitore e quattro con l'altro. Equa suddivisione anche relativamente a tutti i periodi di vacanza, ponti ed ulteriori festività e ricorrenze rispetto ai quali i genitori hanno strutturato un calendario che prevede una paritetica distribuzione dei tempi secondo il principio dell'alternanza.
Ritiene il Tribunale che, allo stato e non essendo stati segnalati dai Servizi Sociali elementi di pregiudizio o di criticità rispetto a tale organizzazione, l'accordo così come strutturato posso essere recepito ritenendolo comunque conforme al principio della bigenitorialità e garantendo ai minori anche di mantenere ampi e stabili rapporti con entrambe le figure genitoriali di riferimento.
Va dato, però, incarico ai Servizi Sociali, che manterranno monitorate le vicende del presente nucleo familiare, di vigilare sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni e sul rispetto del calendario così come strutturato dai genitori intervenendo, in caso contrario essi stessi e sempre sollecitando i genitori ad addivenire ad accordi diretti tra loro, a regolamentare tempi e modalità in conformità al prioritario interesse dei minori e compatibilmente con le loro esigenze.
I Servizi Sociali dell'Ente affidatario manterranno la presa in carico del nucleo familiare in oggetto con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto alla genitorialità, psicologico ed educativo (ADM domiciliare come già in programma) in favore dei genitori e dei figli minori ritenuti necessari.
I Servizi Sociali segnaleranno tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per i minori che ne richieda l'intervento.
Si invitano i genitori a collaborare con i Servizi Sociali nell'interesse dei figli minori, avvertendoli sin d'ora che, in caso di comportamenti pregiudizievoli per i minori, potranno essere adottate ulteriori limitazioni della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
La casa coniugale
Nulla osta all'assegnazione della casa coniugale sita in TR RO via F.lli Cervi n. 45, in comproprietà delle parti al 50% ciascuno, al padre come da accordo delle parti.
Le statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Il Tribunale, in considerazione delle esigenze di vita e formazione dei minori, dell'assetto familiare e della relativa organizzazione, nonché delle condizioni patrimoniale e reddituali delle parti, così come pagina 8 di 16 risultante dagli atti e documenti di causa, ritiene di recepire integralmente il contenuto di tutte le condizioni economiche pattuite, oggetto di conclusioni congiunte secondo i termini meglio esplicitati in dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate per intero stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 in TR RO (iscritto CP_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune predetto anno 2014, atto n. 6 parte I);
2) Dispone ex artt. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
21.09.2020 al Servizio Sociale del Comune di TR RO per un periodo di due anni;
tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori;
4) Dispone il collocamento alternato dei figli minori con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in TR RO via F.lli Cervi 45;
5) Recepisce allo stato l'accordo delle parti relativamente alle frequentazioni genitori/figli che avverranno con la seguente regolamentazione: con il principio dell'alternanza settimanale, tre giorni con un genitore e gli altri quattro con l'altro. Di norma i genitori si accorderanno, di volta in volta, sugli orari di accompagnamento dall'altro. Inoltre, nei giorni di propria spettanza, ciascun genitore ha cura di accompagnare e ritirare i figli da scuola. In caso di assenza e/o impossibilità da parte del genitore di spettanza, quest'ultimo si organizzerà affinché siano i nonni a provvedervi, preferendo i propri genitori
(salvo impossibilità di quest'ultimi). Lo stesso vale per eventuali impegni sportivi od extra scolastici: è cura del genitore di spettanza (o dei nonni) accompagnare/ritirare i figli. In caso di impegni lavorativi pagina 9 di 16 da parte dei genitori, è cura del genitore impossibilitato chiedere all'altro di occuparsi dei figli e, solo in caso di impossibilità di quest'ultimo, intervengono i nonni.
Il tutto salvo diversi accordi.
Quanto alle vacanze, i genitori stanno applicando il principio dell'equa spartizione. In particolare, per il futuro, auspicano – con il consenso dell'Ente – di poter applicare la seguente regolamentazione.
- Natale
e trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dalla mattina del Per_1 Per_2
24.12 sino alla mattina (orario da concordare) del 31.12 e con l'altro quello che va dalla mattina del
31.12 al 6.1, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno. Durante il primo periodo di vacanza, vi sarà l'alternanza tra i genitori per le giornate del 25.12 e del 26.12 (orari da concordare), così da permettere ai bambini di scambiare i regali con ciascuno dei genitori ed i relativi rami familiari. Sarà possibile, previo accordo, concordare l'apertura dei regali insieme, nella giornata del 25.12.
Il tutto salvo diversi accordi.
- Pasqua.
e trascorreranno, ad anni alterni, tre giorni con ciascun genitore, comprensivi – in via Per_1 Per_2
alternata – del giorno di Pasqua o di quello di Pasquetta. Per gli eventuali restanti periodi di assenza da scuola, varranno le regole ordinarie, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica).
Ogni genitore terrà con sé e per tre settimane, anche non consecutivamente. Entro il 30.5 Per_1 Per_2
di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo ed il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni. Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre. Sarà possibile per e trascorrere delle vacanze anche con i nonni (materni e Per_1 Per_2
paterni): tuttavia, nella scelta del periodo, le esigenze dei genitori avranno la priorità.
- Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dei minori.
- Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo dei minori, cui entrambi i genitori intendono garantire pagina 10 di 16 serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
Quanto alle ricorrenze, i genitori si sono così determinati:
- Compleanno dei figli.
I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50%.
- Sacramenti.
Entrambi i genitori concordano nell'educare e secondo le regole ed i principi della Per_1 Per_2
religione cattolica. Essi parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo.
- Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena con i figli.
6) Incarica il Servizio Sociale dell'Ente di vigilare sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni e sul rispetto del calendario così come strutturato dai genitori intervenendo, in caso contrario essi stessi e sempre sollecitando i genitori ad addivenire ad accordi diretti tra loro, ad eventualmente anche diversamente regolamentare e/o modulare le frequentazioni con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, tenuto delle esigenze dei medesimi e delle condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
7) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
8) Dispone che ciascun genitore, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
pagina 11 di 16 a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i figli minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10) Dispone che l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse degli stessi, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro
Comune o all'estero;
pagina 12 di 16 11) dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocato
(o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
12) dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
13) incarica l'Ente Affidatario del Comune di TR RO, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di avviare/proseguire nell'interesse dei minori ogni intervento di supporto socio-educativo anche con
ADM domiciliare e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico/ neuro psichiatrico ritenuto necessario o anche solo opportuno nel loro esclusivo interesse;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori mirati ad attenuare la conflittualità esistente e ad essere maggiormente centrati sui bisogni e le esigenze dei minori e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita degli stessi;
nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime e quelli in favore delle minori, in un efficace lavoro di rete, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della medesima;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei
Minori, Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
14) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15) Sull'accordo delle parti dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli nei rispettivi tempi di frequentazione nonché in punto di divisione delle spese extra al 50%, in base alle linee guida adottate dall'intestato Tribunale, in aggiunta alla divisione al 50% della mensa scolastica;
16) Assegno Unico diviso al 50% tra i genitori come da accordo tra gli stessi. In particolare, dà atto che sarà il SI. a chiedere all'INPS il 100% degli assegni e si impegna a versare alla SI.ra Pt_1
il 50%, mostrando – a richiesta – copia della documentazione attestante gli importi percepiti. CP_1
pagina 13 di 16 17) sull'accordo delle parti assegna la casa familiare al SI. in godimento esclusivo con arredi, Pt_1 sino all'acquisto, da parte dello stesso, della quota di proprietà della moglie;
18) Prende atto che La SI.ra ha già lasciato l'immobile, in accordo con il marito, da luglio CP_1
2024 e ha asportato in parte i propri effetti personali e consegnerà le chiavi dell'immobile al marito dopo la stipula dell'atto di cessione di quota della proprietà. È stata anche già modificata la residenza anagrafica;
19) Prende atto che, a decorrere dalla data del rilascio della casa da parte della moglie, il SI. Pt_1
si è fatto carico e si farà interamente carico:
- delle utenze relative alla casa coniugale (che verranno volturate a nome del marito, se non già allo stesso esclusivamente intestate);
- delle spese condominiali ordinarie e straordinarie;
- del mutuo. Dal rogito, il SI. si farà carico, in virtù dell'esclusiva proprietà e godimento del Pt_1
bene di tutti gli oneri ad esso connesso, senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dalla moglie.
Lo stesso farà la SI.ra con l'immobile che reperirà; CP_1
20) Prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui al fine di pervenire ad una pacifica divisione della comunione tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione, il SI. s'impegna Parte_1
ad acquistare dalla SI.ra la proprietà della di lei quota del 50% delle seguenti unità CP_1
immobiliari:
- casa coniugale sita in TR RO -Mi- via F.lli Cervi n. 45, con accesso dai civici 43 – 45, costituita da un appartamento al piano terra con annessa area di pertinenza esclusiva, oltre a locale deposito, censita al foglio 3 di detto Comune al mappale 910 sub. 22, via F.lli Cervi 45, piano T, cat.
a/2, classe 5 vani 3,5 r.c. € 253,06; - ed autorimessa al piano interrato, mappale 910 sub. 64, via F.lli
Cervi 43, piano S1, cat. C/2, classe 3 mq 3, r.c. € 6,04; il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a firma del Notaio rep. 78.486 racc. 21.993 in data Persona_3
5.2.2013, registrato in data 5.2.2013 e trascritto in data 6.2.2013, mediante corresponsione della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), che verranno pagati alla stipula del rogito. Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà del SI. e gli saranno trasferite con tutti i diritti, ragioni, Pt_1
accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti. Inoltre unitamente all'atto di cessione della casa coniugale, il SI. si impegna e promettere di liberare la SI.ra dal Pt_1 CP_1 mutuo gravante sull'immobile – con accollo integrale ed esterno. La SI.ra liberata dal CP_1
vincolo del mutuo, accetta la suddetta quantificazione del prezzo di vendita e la modalità di pagamento e s'impegna per parte sua a cedere e trasferire la propria quota di proprietà, senza null'altro avere a pretendere dal SI. La SI.ra s'impegna altresì a rendere disponibile la propria Pt_1 CP_1
pagina 14 di 16 presenza ogniqualvolta essa dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento degli adempimenti connessi all'operazione.
Sarà possibile, per il SI. rinegoziare il rateo di mutuo. Pt_1
Il rogito verrà stipulato presso il Notaio di Caravaggio -BG- e le relative spese saranno a Per_4
carico del SI. Pt_1
I coniugi s'impegnano e per quanto d'uopo promettono, con efficacia obbligatoria, di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro il termine di 15 giorni dalla disponibilità della copia della sentenza di separazione e della disponibilità del Notaio.
Le parti precisano che il trasferimento immobiliare trova la propria origine nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
21) Prende atto dell'accordo tra le parti secondo cui l'autovettura Fiat Punto, targata CZ495DZ, è stata ceduta dal SI. alla SI.ra a titolo gratuito. Quanto all'autovettura CI ER, Pt_1 CP_1
targata EX706YB, questa continuerà ad essere di proprietà ed in uso al SI. Ogni coniuge Pt_1
provvederà ad ogni spesa connessa alla propria autovettura, senza nulla pretendere e/o rivendicare a tale titolo dall'altro;
22) Prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti relativamente ai conto correnti per cui il conto corrente co-intestato n. 1000/1720 acceso presso Intesa San Paolo, esso – se non già fatto – verrà chiuso e l'attivo verrà trattenuto dal SI. Eventuali altri conti e/o investimenti singolarmente Pt_1
intestati ai coniugi rimarranno di esclusiva proprietà del coniuge intestatario;
23) Prende atto che, con l'adempimento di quanto concordato, i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti inerenti il matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione;
24) Prende atto che i coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa;
25) Compensa le spese di lite;
26) Manda al Cancelliere per la trasmissione del capo n. 1 della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile di TR RO, al passaggio in giudicato, per l'annotazione sui Registri dello stato Civile e per quant'altro di competenza.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Servizio Sociale dell'Ente affidatario del ed ai relativi Servizi Specialistici dell'ASST. Pt_3 Parte_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
pagina 15 di 16 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
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