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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11780 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 23859 / 2021 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno 2021
TRA
con gli Avv.ti Perugino e Lauri Parte_1
OPPONENTE
E
l'Ing. MA NS con l'avv.to Simone Attianese
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2720/2021
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo num. 2720/2021 notificato all'Ing. NS in data
24.03.2021 la (di seguito anche la Società) ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accogliere la presente domanda giudiziale e, per
l'effetto: 1. In via principale dichiarare inammissibile, improcedibile ed inefficace e quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2720/2021, per intervenuta prescrizione e/o in subordine per la mancanza di adeguata prova scritta e in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare per le motivazioni meglio esposte nel presente atto e rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata ed inammissibile, ovvero ridurla al minor importo che risulterà effettivamente dovuto in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d'ora in via istruttoria si chiede;
2. condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattane anticipazione.”
Parte opposta ritualmente costituita ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: In via preliminare al merito per i motivi esposti in narrativa dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.
2720/2021; Nel merito per i motivi esposti in narrativa rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in punto di fatto e di diritto e nel contempo confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2720/2021.
Con vittoria di onorari e spese oltre IVA e CPA.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prove testi
In via Preliminare va esaminata la eccezione di prescrizione del credito ex art.2956 c.c. formulata dalla opponente. Relativamente alla operatività di tale eccezione va osservato come secondo quanto ribadito dalla
Suprema Corte, nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito dedotto, ovvero eccepisce che il credito non è mai sorto, ovvero né contesti l'ammontare questi non potrebbe avvalersi della prescrizione presuntiva;
infatti “La prescrizione presuntiva (o impropria) (…) muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi, la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt.
2059 e 2060 c.c.)” (Cass. civ. Sez. II, Ord. 25/01/2021 n. 1435). Il debitore si espone al rigetto dell'eccezione
“non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass.
3443 del 2005)”. Nel caso di specie la opponete ha contestato sia l'esistenza del credito che il quantum, pertanto l'eccezione deve essere disattesa.
Nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite
Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286),
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso si specie risulta provato per tabulas che tra le parti sia intercorso un contratto di prestazione d'opera professionale (doc 1 opposta) giusta proposta di incarico del 01.02.2014, accettata da parte opponente in data 20.10.2014, con la quale parte opposta si impegnava con la (oggi Parte_2 Parte_1
) allo svolgimento di una serie di attività professionali e precisamente:
[...]
1.analisi di prefattibilità per la localizzazione dei diritti edificatori della all'interno del Controparte_1
P.D.Z. con relativa individuazione dei comparti edificatori;
2.consulenza in merito alla rideterminazione dell'indennità di esproprio dell'area distinta al catasto di Roma al foglio 22 particella 62 di mq 10.640 Piano di Zona B20 di proprietà della Pt_1 Controparte_1
3.redazione documentazione tecnica e assistenza presso gli uffici fino ad ottenimento dell'approvazione della nuova indennità di esproprio relativa all'area distinta al catasto di Roma al foglio 22 particella 62 di mq 10.640
Piano di Zona B20 di proprietà della Soc. . Pt_1 Parte_2 Tra le parti risulta convenuta che per le attività di cui al punto sub. 1 veniva convenuto un corrispettivo pari ad Euro 50.000,00 e per le attività di cui ai punti sub. 2 e sub. 3 un corrispettivo pari ad Euro 15.000,00.
Non è contestato che la opponente ha provveduto a corrispondere l'importo di euro 15.000,00 per le attività di cui ai punti 2 e 3.
Sempre per tabulas ed all'esito della istruttoria espletata anche con escussione dei testi ammessi, risulta provato che parte opposta ha provveduto ad espletare l'attività di cui al punto 1), attività la cui esecuzione è stata confermata a mezzo mail dal medesimo legale rappresentate della opponente, mentre l'eccepita riduzione dell'importo convenuto da parte opponente, non risulta neanche contrattualmente previsto.
L'opposizione a pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo N. 2720/2021
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.500,00 per onorari oltre spese generali iva a cassa di legge
Roma, 8.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 23859 / 2021 nel Ruolo Generale delle cause Civili
Contenziose dell'anno 2021
TRA
con gli Avv.ti Perugino e Lauri Parte_1
OPPONENTE
E
l'Ing. MA NS con l'avv.to Simone Attianese
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2720/2021
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo num. 2720/2021 notificato all'Ing. NS in data
24.03.2021 la (di seguito anche la Società) ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accogliere la presente domanda giudiziale e, per
l'effetto: 1. In via principale dichiarare inammissibile, improcedibile ed inefficace e quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2720/2021, per intervenuta prescrizione e/o in subordine per la mancanza di adeguata prova scritta e in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare per le motivazioni meglio esposte nel presente atto e rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata ed inammissibile, ovvero ridurla al minor importo che risulterà effettivamente dovuto in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d'ora in via istruttoria si chiede;
2. condannare parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattane anticipazione.”
Parte opposta ritualmente costituita ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: In via preliminare al merito per i motivi esposti in narrativa dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.
2720/2021; Nel merito per i motivi esposti in narrativa rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in punto di fatto e di diritto e nel contempo confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2720/2021.
Con vittoria di onorari e spese oltre IVA e CPA.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prove testi
In via Preliminare va esaminata la eccezione di prescrizione del credito ex art.2956 c.c. formulata dalla opponente. Relativamente alla operatività di tale eccezione va osservato come secondo quanto ribadito dalla
Suprema Corte, nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito dedotto, ovvero eccepisce che il credito non è mai sorto, ovvero né contesti l'ammontare questi non potrebbe avvalersi della prescrizione presuntiva;
infatti “La prescrizione presuntiva (o impropria) (…) muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi, la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt.
2059 e 2060 c.c.)” (Cass. civ. Sez. II, Ord. 25/01/2021 n. 1435). Il debitore si espone al rigetto dell'eccezione
“non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass.
3443 del 2005)”. Nel caso di specie la opponete ha contestato sia l'esistenza del credito che il quantum, pertanto l'eccezione deve essere disattesa.
Nel merito deve ricordarsi come secondo l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite
Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286),
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n.
12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore
- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso si specie risulta provato per tabulas che tra le parti sia intercorso un contratto di prestazione d'opera professionale (doc 1 opposta) giusta proposta di incarico del 01.02.2014, accettata da parte opponente in data 20.10.2014, con la quale parte opposta si impegnava con la (oggi Parte_2 Parte_1
) allo svolgimento di una serie di attività professionali e precisamente:
[...]
1.analisi di prefattibilità per la localizzazione dei diritti edificatori della all'interno del Controparte_1
P.D.Z. con relativa individuazione dei comparti edificatori;
2.consulenza in merito alla rideterminazione dell'indennità di esproprio dell'area distinta al catasto di Roma al foglio 22 particella 62 di mq 10.640 Piano di Zona B20 di proprietà della Pt_1 Controparte_1
3.redazione documentazione tecnica e assistenza presso gli uffici fino ad ottenimento dell'approvazione della nuova indennità di esproprio relativa all'area distinta al catasto di Roma al foglio 22 particella 62 di mq 10.640
Piano di Zona B20 di proprietà della Soc. . Pt_1 Parte_2 Tra le parti risulta convenuta che per le attività di cui al punto sub. 1 veniva convenuto un corrispettivo pari ad Euro 50.000,00 e per le attività di cui ai punti sub. 2 e sub. 3 un corrispettivo pari ad Euro 15.000,00.
Non è contestato che la opponente ha provveduto a corrispondere l'importo di euro 15.000,00 per le attività di cui ai punti 2 e 3.
Sempre per tabulas ed all'esito della istruttoria espletata anche con escussione dei testi ammessi, risulta provato che parte opposta ha provveduto ad espletare l'attività di cui al punto 1), attività la cui esecuzione è stata confermata a mezzo mail dal medesimo legale rappresentate della opponente, mentre l'eccepita riduzione dell'importo convenuto da parte opponente, non risulta neanche contrattualmente previsto.
L'opposizione a pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
Respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo N. 2720/2021
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4.500,00 per onorari oltre spese generali iva a cassa di legge
Roma, 8.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale