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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/12/2024, n. 10563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10563 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 36793/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.10.2023 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Simona Ruscitti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Vincenzo Vitello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14/01/1997
(anno 1997 atto n. 59 reg. parte 2 serie A volume R03) pagina 1 di 3 In regime di separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 5355/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.05.2024 e resa nell'ambito di questo stesso procedimento
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 19/10/2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la Signora ha convenuto in giudizio il Signor Pt_1 per ottenere la separazione giudiziale;
all'udienza del 26 marzo 2024 il Giudice, Parte_2 ritenendo la causa matura per la decisione ha rimesso la causa al Collegio, che ha poi fissato nuova udienza per il giorno 8 maggio 2024 per verificare se le parti avessero raggiunto un accordo.
Le parti con istanza congiunta depositata nel fascicolo telematico il 06.05.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo complessivo per la risoluzione della controversia chiedendo procedersi con la pronuncia di separazione e del conseguente divorzio alle condizioni ivi indicate:
1)I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2)Il Signor entro e non oltre il giorno 30 luglio 2024 lascerà la casa coniugale, Parte_2 sita a Milano in via Benozzo Gozzoli n. 160, di proprietà della moglie, libera da cose o persone, mediante la riconsegna di tutte le chiavi in proprio possesso;
3)la Signora si impegna a versare al Signor la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 60.000,00 (sessantamilaeuro) a tacitazione di qualsiasi richiesta relativa ai rapporti economici tra le parti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo restituzione importo acquisto auto, restituzione indennizzo infortunio in itinere), senza che le stesse abbiano più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 4, con le seguenti modalità:
-€ 20.000,00 alla data effettiva di riconsegna delle chiavi
- € 20.000,00 entro il 30 settembre 2024
- € 20.000,00 entro il 30 novembre 2024
4)gli animali domestici (due cani) verranno affidati al Signor con l'obbligo della Parte_2
Signora di versare, quale contributo al loro mantenimento la somma di € 50,00 Parte_1 mensili per ognuno di essi, e così complessivamente € 100,00 (vaccini compresi) fino al fine della loro vita oltre al 50% delle spese veterinarie straordinarie ed urgenti concordate;
5)le parti si impegnano a chiudere il c/c cointestato tra i coniugi;
6) spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 3 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 14/01/1997 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.10.2023 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Simona Ruscitti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Vincenzo Vitello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 14/01/1997
(anno 1997 atto n. 59 reg. parte 2 serie A volume R03) pagina 1 di 3 In regime di separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 5355/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.05.2024 e resa nell'ambito di questo stesso procedimento
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 19/10/2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la Signora ha convenuto in giudizio il Signor Pt_1 per ottenere la separazione giudiziale;
all'udienza del 26 marzo 2024 il Giudice, Parte_2 ritenendo la causa matura per la decisione ha rimesso la causa al Collegio, che ha poi fissato nuova udienza per il giorno 8 maggio 2024 per verificare se le parti avessero raggiunto un accordo.
Le parti con istanza congiunta depositata nel fascicolo telematico il 06.05.2024 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo complessivo per la risoluzione della controversia chiedendo procedersi con la pronuncia di separazione e del conseguente divorzio alle condizioni ivi indicate:
1)I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2)Il Signor entro e non oltre il giorno 30 luglio 2024 lascerà la casa coniugale, Parte_2 sita a Milano in via Benozzo Gozzoli n. 160, di proprietà della moglie, libera da cose o persone, mediante la riconsegna di tutte le chiavi in proprio possesso;
3)la Signora si impegna a versare al Signor la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di € 60.000,00 (sessantamilaeuro) a tacitazione di qualsiasi richiesta relativa ai rapporti economici tra le parti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo restituzione importo acquisto auto, restituzione indennizzo infortunio in itinere), senza che le stesse abbiano più nulla a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 4, con le seguenti modalità:
-€ 20.000,00 alla data effettiva di riconsegna delle chiavi
- € 20.000,00 entro il 30 settembre 2024
- € 20.000,00 entro il 30 novembre 2024
4)gli animali domestici (due cani) verranno affidati al Signor con l'obbligo della Parte_2
Signora di versare, quale contributo al loro mantenimento la somma di € 50,00 Parte_1 mensili per ognuno di essi, e così complessivamente € 100,00 (vaccini compresi) fino al fine della loro vita oltre al 50% delle spese veterinarie straordinarie ed urgenti concordate;
5)le parti si impegnano a chiudere il c/c cointestato tra i coniugi;
6) spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 3 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 14/01/1997 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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