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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4335/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa IA Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], l'[...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, rappresentato e difeso in proprio in qualità di avvocato del Foro di Genova
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
25/11/1969, ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. IA GR PU (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
08/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 28/07/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e IA GR Parte_1
PU, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Le figlie e , entrambe minorenni, saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione presso la casa adibita a dimora coniugale di Via A.
Vespucci 53/5 di proprietà in pari quota di entrambi i coniugi, nella quale manterrà la residenza la madre.
Il padre trasferirà la propria residenza nell'appartamento dirimpetto, di proprietà esclusiva dello stesso, sito in Genova, Via Vespucci 51/4.
I coniugi precisano che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono e saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, detto comportamento verrà valutato dal giudice al fine della modifica delle modalità di affidamento. Ciò in piena conformità di quanto precisato dall'art 337 ter comma 4 testo vigente.
Stante la vicinanza delle relative residenze, il padre potrà vedere e tenere con sé nei giorni settimanali e/o nei week end, entrambe le figlie contemporaneamente o alternativamente una di esse ogni qualvolta ne farà richiesta, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e degli impegni scolastici e/o sportivi di e di . Persona_1 Per_2
Le figlie trascorreranno le festività, ivi compreso Natale, Capodanno e Pasqua, possibilmente con entrambi i genitori o eventualmente alternativamente una volta con il padre e una volta con la madre.
Oltre a quanto previsto ai punti che precedono, i coniugi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, trascorreranno con e periodi di vacanza durante Persona_1 Per_2
le vacanze scolastiche, da concordare preventivamente frazionati in due o più periodi di diversa durata. Durante i periodi di vacanza ciascun coniuge dovrà informare l'altro coniuge sulla località di villeggiatura rimanendo in contatto giornaliero con i figli.
I coniugi si impegnano a non fare coincidere, per quanto possibile, le rispettive vacanze ed a raggiungere di volta in volta un accordo così che le figlie possano trascorrere detti periodi con il genitore libero da impegni di lavoro.
I coniugi si impegnano ad accendere un contratto di conto corrente intestato ad entrambi sul quale verrà versata una somma iniziale che i coniugi dichiarano comune;
i coniugi ciascuno per la propria quota del 50% si impegnano ad alimentare il conto corrente contribuendo al versamento di ulteriori somme.
Da suddetto conto corrente si pagheranno spese di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'abitazione familiare, la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, i costi relativi alla manutenzione dei servizi dell'abitazione di famiglia e dei prodotti per la pulizia della casa, tutte le bollette e/o utenze (compresa la fibra con i cellulari collegati), la Tari, la polizza a copertura della abitazione, le spese ordinarie e straordinarie delle minori, compresi eventuali aiuti esterni (escluso il mantenimento alimentare delle figlie nonché le vacanze con mamma e con papà che verranno pagate da ciascuno dei coniugi autonomamente). Per ragioni di opportunità i coniugi stabiliscono che con la contribuzione del 50% di cui sopra del marito assolve la quota del mantenimento per le minori.
Il padre si impegna a caricare mensilmente di euro 200,00 una carta di credito già in dotazione di per spese personali (c.d. paghetta mensile) Persona_1
La madre si impegna a corrispondere una paghetta a a seconda delle necessità della Per_2
medesima.
Le polizze risparmio relative alla copertura dei futuri costi universitari già in essere continueranno ad essere pagate dal padre.
Le parti reciprocamente si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le spese straordinarie riguardanti le figlie saranno decise di comune accordo fra i coniugi, dovranno essere documentate e saranno pagate come sopra previsto con prelievo dal conto corrente comune (ivi comprese le detrazioni fiscali).
Si intendono per spese straordinarie quelle medico-sanitarie non assistite dal SSNN comprese spese farmaceutiche, ludiche, sportive, scolastiche meglio elencate nel provvedimento del
Tribunale di Genova che di seguito si riproduce.
Il marito entro 6 mesi potrà prelevare qualsiasi pertinenza di cui è dotata attualmente la casa coniugale.
Le seconde case, di proprietà del marito, quando libere, potranno essere utilizzate dalla moglie se insieme alle figlie, mentre eventuali frutti provenienti dai suddetti immobili saranno di proprietà esclusiva del marito.
La SI.ra PU si impegna su semplice richiesta del SInor a cedere la propria Pt_1
quota di proprietà pari al 50% della casa in Lurisia Terme Via Gran Baita 2 allo stesso, il quale si assumerà gli oneri del passaggio di proprietà.
Resta inteso che nel caso di vendita del predetto immobile in Lurisia Terme Via Gran Baita
2 a terzi il relativo prezzo sarà unicamente del SInor Pt_1
L'immobile sito in Genova, Via Vespucci 53/5 resterà in comproprietà al 50%.
Resta inteso fra le parti che nel caso di vendita del predetto immobile sito in Genova, Via
Vespucci 53/5 a terzi o cessione delle quote tra i comproprietari, il relativo prezzo e/o la cessione sarà ripartito per il 70% al SInor e per il 30% alla SInora PU. Pt_1
Le automobili rimarranno intestate come attualmente. L'utilizzo rimarrà agli intestatari a carico dei quali saranno bollo assicurazione e manutenzione. Mentre la moto rimarrà intestata come attualmente ma l'utilizzo sarà consentito ad entrambi i coniugi a carico del marito bollo, assicurazione e manutenzione.
I coniugi si impegnano reciprocamente al rilascio di eventuali autorizzazioni o dichiarazioni che, dalle competenti Autorità, venissero richieste ai genitori. I coniugi si concedono sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione comunque derivante dal matrimonio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2005, Numero 274, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa IA Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], l'[...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]5, rappresentato e difeso in proprio in qualità di avvocato del Foro di Genova
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
25/11/1969, ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. IA GR PU (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
08/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 28/07/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e IA GR Parte_1
PU, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Le figlie e , entrambe minorenni, saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione presso la casa adibita a dimora coniugale di Via A.
Vespucci 53/5 di proprietà in pari quota di entrambi i coniugi, nella quale manterrà la residenza la madre.
Il padre trasferirà la propria residenza nell'appartamento dirimpetto, di proprietà esclusiva dello stesso, sito in Genova, Via Vespucci 51/4.
I coniugi precisano che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono e saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, detto comportamento verrà valutato dal giudice al fine della modifica delle modalità di affidamento. Ciò in piena conformità di quanto precisato dall'art 337 ter comma 4 testo vigente.
Stante la vicinanza delle relative residenze, il padre potrà vedere e tenere con sé nei giorni settimanali e/o nei week end, entrambe le figlie contemporaneamente o alternativamente una di esse ogni qualvolta ne farà richiesta, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e degli impegni scolastici e/o sportivi di e di . Persona_1 Per_2
Le figlie trascorreranno le festività, ivi compreso Natale, Capodanno e Pasqua, possibilmente con entrambi i genitori o eventualmente alternativamente una volta con il padre e una volta con la madre.
Oltre a quanto previsto ai punti che precedono, i coniugi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, trascorreranno con e periodi di vacanza durante Persona_1 Per_2
le vacanze scolastiche, da concordare preventivamente frazionati in due o più periodi di diversa durata. Durante i periodi di vacanza ciascun coniuge dovrà informare l'altro coniuge sulla località di villeggiatura rimanendo in contatto giornaliero con i figli.
I coniugi si impegnano a non fare coincidere, per quanto possibile, le rispettive vacanze ed a raggiungere di volta in volta un accordo così che le figlie possano trascorrere detti periodi con il genitore libero da impegni di lavoro.
I coniugi si impegnano ad accendere un contratto di conto corrente intestato ad entrambi sul quale verrà versata una somma iniziale che i coniugi dichiarano comune;
i coniugi ciascuno per la propria quota del 50% si impegnano ad alimentare il conto corrente contribuendo al versamento di ulteriori somme.
Da suddetto conto corrente si pagheranno spese di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'abitazione familiare, la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, i costi relativi alla manutenzione dei servizi dell'abitazione di famiglia e dei prodotti per la pulizia della casa, tutte le bollette e/o utenze (compresa la fibra con i cellulari collegati), la Tari, la polizza a copertura della abitazione, le spese ordinarie e straordinarie delle minori, compresi eventuali aiuti esterni (escluso il mantenimento alimentare delle figlie nonché le vacanze con mamma e con papà che verranno pagate da ciascuno dei coniugi autonomamente). Per ragioni di opportunità i coniugi stabiliscono che con la contribuzione del 50% di cui sopra del marito assolve la quota del mantenimento per le minori.
Il padre si impegna a caricare mensilmente di euro 200,00 una carta di credito già in dotazione di per spese personali (c.d. paghetta mensile) Persona_1
La madre si impegna a corrispondere una paghetta a a seconda delle necessità della Per_2
medesima.
Le polizze risparmio relative alla copertura dei futuri costi universitari già in essere continueranno ad essere pagate dal padre.
Le parti reciprocamente si dichiarano economicamente autosufficienti.
Le spese straordinarie riguardanti le figlie saranno decise di comune accordo fra i coniugi, dovranno essere documentate e saranno pagate come sopra previsto con prelievo dal conto corrente comune (ivi comprese le detrazioni fiscali).
Si intendono per spese straordinarie quelle medico-sanitarie non assistite dal SSNN comprese spese farmaceutiche, ludiche, sportive, scolastiche meglio elencate nel provvedimento del
Tribunale di Genova che di seguito si riproduce.
Il marito entro 6 mesi potrà prelevare qualsiasi pertinenza di cui è dotata attualmente la casa coniugale.
Le seconde case, di proprietà del marito, quando libere, potranno essere utilizzate dalla moglie se insieme alle figlie, mentre eventuali frutti provenienti dai suddetti immobili saranno di proprietà esclusiva del marito.
La SI.ra PU si impegna su semplice richiesta del SInor a cedere la propria Pt_1
quota di proprietà pari al 50% della casa in Lurisia Terme Via Gran Baita 2 allo stesso, il quale si assumerà gli oneri del passaggio di proprietà.
Resta inteso che nel caso di vendita del predetto immobile in Lurisia Terme Via Gran Baita
2 a terzi il relativo prezzo sarà unicamente del SInor Pt_1
L'immobile sito in Genova, Via Vespucci 53/5 resterà in comproprietà al 50%.
Resta inteso fra le parti che nel caso di vendita del predetto immobile sito in Genova, Via
Vespucci 53/5 a terzi o cessione delle quote tra i comproprietari, il relativo prezzo e/o la cessione sarà ripartito per il 70% al SInor e per il 30% alla SInora PU. Pt_1
Le automobili rimarranno intestate come attualmente. L'utilizzo rimarrà agli intestatari a carico dei quali saranno bollo assicurazione e manutenzione. Mentre la moto rimarrà intestata come attualmente ma l'utilizzo sarà consentito ad entrambi i coniugi a carico del marito bollo, assicurazione e manutenzione.
I coniugi si impegnano reciprocamente al rilascio di eventuali autorizzazioni o dichiarazioni che, dalle competenti Autorità, venissero richieste ai genitori. I coniugi si concedono sin d'ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione comunque derivante dal matrimonio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2005, Numero 274, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/10/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano