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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato in [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Berteotti Germano e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 02.10.2002 in Tirana (Albania), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 03.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale (appartamento, con garage e posto macchina), sita in
Rovereto (TN), Via mons. Vigilio Parteli, 13, tavolamente individuata in
– P.T. 3386, pp.mm. 42, 21 e 31 della p. ed. 2642, con CP_1
congiunta proprietà delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2644, insieme ai relativi mobili e agli arredi, viene assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con il figlio Persona_1
c) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa che sarà emessa nella presente procedura di separazione personale verrà stipulato atto notarile di cessione del diritto di proprietà della metà indivisa dei predetti immobili costituenti la casa coniugale, sita in Rovereto (TN), Via mons. Vigilio Parteli, 13, intestata al marito, da parte dello stesso in favore della moglie, a spese del cedente, che continuerà al regolare ed integrale pagamento delle rate per il rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 17.01.2022, con ipoteca iscritta a carico degli stessi immobili, mentre la moglie, dalla data di intavolazione del predetto atto, provvederà al pagamento delle relative utenze e delle spese condominiali maturate dopo tale intavolazione;
d) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa che sarà emessa nella presente procedura di separazione personale verrà stipulato atto notarile di cessione del diritto di pag. 2 di 4 proprietà della metà indivisa del vano ad uso autorimessa (box), sito in
Tortona (AL), Via Fratelli Franco e Vittorio Pepe, 3, intestata alla moglie, da parte della stessa in favore del marito, a spese del cessionario;
e) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori, pur continuando ad abitare con la madre, presso la predetta abitazione familiare in Rovereto (TN), Via mons. Vigilio Parteli,
13;
f) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per Persona_1
l'intero week end (sabato e domenica), a settimane alterne, nonché per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive e di tre giorni, in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, nonché anche in altri giorni, da concordarsi anticipatamente con la madre e con il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze dello stesso;
g) il padre provvederà al mantenimento ordinario del figlio Persona_1
fino al conseguimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento dell'importo mensile di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario in favore del c/c nr. 41/442807, intestato alla sig.ra presso la Cassa Parte_3
Rurale AltoGarda-Rovereto (IBAN: IT 08 G 08016 20800 000041442807), entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie
(scolastiche, universitarie, sportive e mediche non mutuabili) necessarie per lo stesso, da concordarsi anticipatamente con la madre se superiori all'importo mensile di € 100,00 (cento/00);
h) l'autovettura marca Dacia tg. GL 471 MR, intestata al sig. Parte_1
viene assegnata alla sig.ra con obbligo per il primo
[...] Parte_4
pag. 3 di 4 di provvedere, a proprie spese, al relativo passaggio di proprietà in favore della moglie, nonché con suo obbligo di provvedere all'integrale e regolare pagamento delle residue rate e della maxi rata finale per il rimborso del finanziamento ottenuto con contratto stipulato con la Controparte_2
con esonero di ogni relativo onere, a carico della moglie, obbligo
[...]
che viene accettato da quest'ultima;
i) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini Persona_1
della validità per l'espatrio;
j) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano pertanto ad alcun obbligo di mantenimento a carico dell'altro, accettando le rispettive rinunce.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato in [...] il [...] Parte_1
E
, nata in [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Berteotti Germano e domiciliati presso il suo studio in Rovereto, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 02.10.2002 in Tirana (Albania), nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 03.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, salvo l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale (appartamento, con garage e posto macchina), sita in
Rovereto (TN), Via mons. Vigilio Parteli, 13, tavolamente individuata in
– P.T. 3386, pp.mm. 42, 21 e 31 della p. ed. 2642, con CP_1
congiunta proprietà delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 2644, insieme ai relativi mobili e agli arredi, viene assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con il figlio Persona_1
c) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa che sarà emessa nella presente procedura di separazione personale verrà stipulato atto notarile di cessione del diritto di proprietà della metà indivisa dei predetti immobili costituenti la casa coniugale, sita in Rovereto (TN), Via mons. Vigilio Parteli, 13, intestata al marito, da parte dello stesso in favore della moglie, a spese del cedente, che continuerà al regolare ed integrale pagamento delle rate per il rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 17.01.2022, con ipoteca iscritta a carico degli stessi immobili, mentre la moglie, dalla data di intavolazione del predetto atto, provvederà al pagamento delle relative utenze e delle spese condominiali maturate dopo tale intavolazione;
d) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa che sarà emessa nella presente procedura di separazione personale verrà stipulato atto notarile di cessione del diritto di pag. 2 di 4 proprietà della metà indivisa del vano ad uso autorimessa (box), sito in
Tortona (AL), Via Fratelli Franco e Vittorio Pepe, 3, intestata alla moglie, da parte della stessa in favore del marito, a spese del cessionario;
e) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori, pur continuando ad abitare con la madre, presso la predetta abitazione familiare in Rovereto (TN), Via mons. Vigilio Parteli,
13;
f) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per Persona_1
l'intero week end (sabato e domenica), a settimane alterne, nonché per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive e di tre giorni, in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, nonché anche in altri giorni, da concordarsi anticipatamente con la madre e con il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze dello stesso;
g) il padre provvederà al mantenimento ordinario del figlio Persona_1
fino al conseguimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento dell'importo mensile di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario in favore del c/c nr. 41/442807, intestato alla sig.ra presso la Cassa Parte_3
Rurale AltoGarda-Rovereto (IBAN: IT 08 G 08016 20800 000041442807), entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie
(scolastiche, universitarie, sportive e mediche non mutuabili) necessarie per lo stesso, da concordarsi anticipatamente con la madre se superiori all'importo mensile di € 100,00 (cento/00);
h) l'autovettura marca Dacia tg. GL 471 MR, intestata al sig. Parte_1
viene assegnata alla sig.ra con obbligo per il primo
[...] Parte_4
pag. 3 di 4 di provvedere, a proprie spese, al relativo passaggio di proprietà in favore della moglie, nonché con suo obbligo di provvedere all'integrale e regolare pagamento delle residue rate e della maxi rata finale per il rimborso del finanziamento ottenuto con contratto stipulato con la Controparte_2
con esonero di ogni relativo onere, a carico della moglie, obbligo
[...]
che viene accettato da quest'ultima;
i) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini Persona_1
della validità per l'espatrio;
j) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano pertanto ad alcun obbligo di mantenimento a carico dell'altro, accettando le rispettive rinunce.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4