TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13690/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Parte_21
Andrea Di Porto, Simone Conti, Aldo Baldaccini, Matteo Pericoli, Gabriele Dalle Luche, Filippo Antonini
-Attori- E
, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuto-
pagina 1 di 37
Controparte_2
-Convenuta contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2022, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e il Controparte_2
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla l. 29
Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n. 198 del 29 Dicembre
2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della strage di a CP_3
Camaiore del 30 giugno 1944; degli eccidi avvenuti a Bagni di Lucca e nelle zone limitrofe del giugno - luglio 1944; dei rastrellamenti e delle esecuzioni tra e Castelnuovo di Garfagnana, sempre del luglio 1944; dei rastrellamenti Pt_22
e delle numerose deportazioni tra Lucca e Massarosa nell'agosto del 1944; della strage della a Massarosa del 10 agosto 1944; dell'eccidio in località la Per_1
Romagna a San Giuliano Terme;
delle uccisioni a Compignano - Massaciuccoli
(Massarosa) del 2 settembre 1944 e dell'eccidio del a Parte_23
Gaggio - Porretta Terme del 2 ottobre 1944.
pagina 2 di 37 Tutte stragi ed eccidi perpetrate nell'estate del 1944 ad opera della e CP_4
delle Waffen-SS, in particolare dalle truppe della 16. stanziate nel Controparte_5
settore tirrenico settentrionale della Toscana e capeggiate dal generale
[...]
e dagli ufficiali del III Reich Reder, e dove persero la vita i Per_2 Per_3 Per_4
congiunti degli odierni attori.
Esponeva gli attori, a fondamento della propria pretesa, che in riferimento all'eccidio di Valpromaro Comune di Camaiore, del 30 giugno 1944, a seguito di alcuni scontri tra l'esercito tedesco e le brigate partigiane, il Comando tedesco decise di dar vita a feroci rastrellamenti di civili lungo la via di
Migliano, in località Piandario.
Dodici civili, tra cui che si trovava lungo la strada di rientro da Persona_5
Viareggio, vennero catturati e fucilati sul posto.
Sempre tra Giugno e Luglio 1944, in località Bagni di Lucca, sempre in conseguenza di cruenti scontri armati tra l'esercito tedesco e le milizie partigiane avvenuti in località Fabbriche di Casabasciana, numerose furono le rappresaglie e le fucilazioni che coinvolsero la popolazione civile.
In particolare, quelle che videro coinvolti gli odierni attori e i loro congiunti, sono quella di Pieve Monti di Villa, in data 14 giugno, dove rimasero uccisi, i cugini e Il primo, venne fucilato al ventre mentre Per_6 CP_6
stava lavorando nei campi e morì dopo due giorni di sofferenze.
Ancora, nel paese di Montefegatesi, il 14 luglio, i tedeschi ed i fascisti repubblichini rastrellarono 93 persone, tra partigiani e cittadini della zona, di cui molti vennero giustiziati immediatamente nella piazza del paese.
Tra i prigionieri, erano presenti anche coloro che sarebbero stati poi fucilati in
Val Fegana e a Ponte a Serraglio, dopo alcuni giorni di prigionia.
In particolare, il 18 luglio, in Val Fegana, località Pian di Vaglio, vennero fucilate cinque persone, tra cui Persona_7
Sempre quel giorno, presso il cimitero di Ponte a Serraglio, vennero fucilate altre otto persone, tra cui e Persona_8 Parte_6 Persona_9
pagina 3 di 37 I prigionieri, prima di essere uccisi, subirono torture all'interno dell' Pt_24
a Bagni di Lucca.
[...]
Inoltre, in data non precisata ma sempre nel mese di luglio, nella vicina cittadina di in provincia di Lucca, venne rastrellato e fatto prigioniero Pt_22
il quale fu poi ucciso a Castelnuovo di Garfagnana. Persona_10
In agosto, in particolare nella notte tra il 6 ed il 7, sui monti pisani, in località
La Romagna in San Giuliano Terme, alcuni reparti delle SS tedesche, guidati da spie fasciste, portarono a termine efferati rastrellamenti.
Vennero catturati ben 69 civili, poi rinchiusi nelle scuole di Nozzano e infine trucidati lungo le strade che da Nozzano portano a Lucca, Per_11
Massaciuccoli e Massarosa.
Ancora, il 10 agosto, a Massarosa, lungo la via di Montramito, sita in località la
Sassaia, nella frazione di Pian di Conca, avvenne uno degli episodi più crudeli durante il quale trovarono la morte ben quaranta persone, tra queste anche
Persona_12
Lo stesso giorno, sempre a seguito dei rastrellamenti di La Romagna, ma in luogo imprecisato, venne ucciso anche . Persona_13
Il successivo 20 agosto 1944, a Lucca, fu rastrellato e incarcerato per un mese anche il quale venne ucciso, insieme ad altre persone, il 2 Persona_14
ottobre 1944 a , a Gaggio - Porretta Terme. Parte_23
Anche Massarosa, in particolare nelle località di Balbano, Per_11
Massaciuccoli e Compignano, si verificarono numerosi eccidi che videro coinvolti gli odierni attori e i loro congiunti.
Tra questi quello di , nella proprietà dove vennero uccisi a Parte_23 Per_15
raffiche di mitra e lanciafiamme 12 civili inermi, tra cui anziani, donne e bambini.
A Compignano, nei pressi di villa Rossi, sempre per mano delle SS, vennero uccisi altri 12 civili, tra questi vi era Persona_16
pagina 4 di 37 Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità.
Per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli attori, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947, prima rilevazione ISTAT, e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
Si costituivano il i quali, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepivano, in via preliminare di rito, il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_2
Nel merito, il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni attori per mancanza di prova di accettazione dell'eredità e quindi della loro qualità di eredi.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito e, in caso di accoglimento, avanzavano eccezione di compensazione con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza del fatto illecito.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA della quale pertanto veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 37 La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento per quanto di ragione.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di pagina 6 di 37 giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_2
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_2
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
pagina 7 di 37 Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della qualora il Controparte_2
fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_2
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
La produzione documentale di parte attrice- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della convenuta, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, sono storicamente provate tutte le stragi e gli eccidi perpetrati nell'estate del 1944 ad opera della e delle Waffen-SS, in particolare CP_4
dalle truppe della 16. stanziate nel settore tirrenico settentrionale Controparte_5
della Toscana, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori.
La presenza di Persona_12 Persona_7 Persona_8 Per_10
,
[...] Parte_6 Persona_9 Persona_13 Persona_16 Per_5
, e tra le vittime di tali stragi ed eccidi si
[...] Per_6 Persona_14
ricava, oltre che dai loro certificati di morte, anche dai presenti documenti:
pagina 8 di 37 - , Zone di guerra e geografia di sangue. L'atlante delle Per_17 Per_18
stragi naziste e fasciste, Bologna 2017, pp. 23-97, 267-279, 296-330;
- Articolo Il Tirreno, Cronaca di Lucca, 2 settembre 1944 – Compignano;
- F. Bergamini, Q. Bimbi, Antifascismo e resistenza in Versilia, Viareggio 1983, pp. 199-200 - Elenco uccisioni;
Per_1
- F. La marcia della morte, ; Per_19 Persona_20 CP_7
- Versilia, ; CP_8 Controparte_9 CP_7
- , Regione Toscana;
Controparte_10
- V. Monti, L'XI zona partigiana, 2020 - Strage Bagni di Lucca;
- Q. Bimbi, Antifascismo e resistenza in Versilia, Viareggio 1983, CP_11
pp. 114, 115, 116, 177 - e Compignano;
CP_3
- Documenti e studi, Rivista dell'Istituto storico della Resistenza della provincia di Lucca;
- Istituto Storico della Resistenza in provincia di Lucca - Rappresaglia tedesca a
Montefegatesi;
- San Giuliano Terme - Monumento ai caduti de La Romagna;
- Pietredellamemoria.it - Memoriale vittime eccidio La Romagna;
- - 11 agosto nella storia;
Controparte_12
- Vittimeinnocenti.altervista.org - Episodio della Sassaia;
- - Documenti e studi n. 32, dicembre 2010; CP_13
- Monumento in memoria delle vittime del 18 luglio 1944;
- - Cerimonia in ricordo dei partigiani e civili uccisi nel Controparte_14
1944;
- - 77° anniversario dell'eccidio di Controparte_15 CP_16
; CP_3
- Lastra in memoria di e Agenore Per_6 Pt_16
- Pietredellamemoria - Lastra a due civili trucidati il 14 Giugno 1944 a Pieve di
Monti di Villa;
- - L'eccidio di 2 ottobre 1944, Porretta, 1981; Per_21 Parte_23
pagina 9 di 37 - Lapide in memoria dei caduti di . Parte_23
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza CP_2
del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta nelle località di Valpromaro a
Camaiore il 30 giugno 1944; a Bagni di Lucca e nelle zone limitrofe tra giugno e luglio 1944; tra e Castelnuovo di Garfagnana sempre nel luglio 1944; Pt_22
tra Lucca e Massarosa nell'agosto del 1944; a Sassaia Massarosa il 10 agosto
1944; in La Romagna a San Giuliano Terme;
a Compignano - Massaciuccoli
(Massarosa) il 2 settembre 1944 e a a Gaggio - Porretta Parte_23
Terme il 2 ottobre 1944, ove vennero uccisi Persona_12 [...]
Persona_7 Persona_8 Persona_10 Parte_6 Persona_9
, , e Persona_13 Persona_16 Persona_5 Per_6 Persona_14
integra pertanto crimine di guerra.
Gli attori hanno quindi diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale ai sensi dell'art 2043 cc, evidenziandosi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta pagina 10 di 37 da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che
«l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pagina 11 di 37 pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Come accennato prima, la perdita del rapporto parentale riguarda le vittime primarie e le vittime secondarie che, per effetto dell'illecito commesso dalle truppe naziste, si sono viste recise definitivamente ogni possibilità di vita in comune con i propri congiunti.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che le vittime 'secondarie' hanno patito- soprattutto in considerazione della loro giovane età- per il vuoto che tali uccisioni hanno lasciato nelle loro vite e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra i congiunti superstiti e le vittime, si riconoscerà per pagina 12 di 37 quasi tutte le posizioni il valore massimo, tranne quelle poche eccezioni di cui si darà conto nell'iter motivazionale.
Prima di procedere all'attribuzione dei punti va osservato che nessuna prescrizione ad accettare l'eredità si è maturata in capo agli odierni attori in quanto, avendo l'Avvocatura dello Stato contestato solo la loro qualità di eredi per mancata produzione di accettazione dell'eredità dei loro danti causa, oltre alla loro qualità di eredi universali, e non avendo invece sollevato l'eccezione secondo cui il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione- espressa o tacita che sia- e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 cc, entro 10 anni dall'apertura della successione, l'introduzione della presente azione giudiziaria, anche oltre il termine prescrizionale decennale, implica in modo inequivoco la volontà degli odierni attori di accettare l'eredità dei loro danti causa, in quanto «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente
l'eccezione di prescrizione» (Cass. n. 12646/2020; Cass. n. 3529/1969).
Svolta tale precisazione, con l'introduzione del presente giudizio gli odierni attori hanno dimostrato in modo inequivoco la loro qualità di erede.
Si procederà quindi alla quantificazione dei risarcimenti dovuti.
Risarcimento dovuto a e a quali figli del de Parte_13 Parte_14
cuius, (vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima Persona_22
primaria deceduta per l'eccidio in termini di punti. Persona_12
-Età della vittima primaria, 41 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 17 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano. pagina 13 di 37 -Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (2 fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_22
momento del suo decesso, intervenuto il 20 febbraio 2015, considerato che la moglie gli è premorta, si è trasmesso, secondo le regole della Persona_23
successione legittima, ai suoi due figli, gli odierni attori e Pt_13 [...]
nella seguente misura: Pt_14
€ 195.551,50 (1/2); Parte_13
€ 195.551,50 (1/2). Parte_14
Risarcimento dovuto a quale figlia della de cuius, Parte_3 [...]
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria deceduta Per_24
per l'eccidio in termini di punti. Persona_12
-Età della vittima primaria, 41 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 17 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (2 fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
pagina 14 di 37 Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierna attrice quale unica erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_24
momento del suo decesso, intervenuto il 23 luglio 2020, considerato che il marito le è premorto, si è interamente trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla sua unica figlia e odierna attrice Parte_3
Risarcimento spettante a iure proprio, quale figlia della vittima Parte_15
primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_12
-Età della vittima primaria, 41 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 2 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (2 fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 103, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
Risarcimento dovuto a quale figlio della de cuius, Parte_2 [...]
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria Per_25
deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_7
-Età della vittima primaria, 45 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
pagina 15 di 37 -Convivenza: 0 punti, in quanto non dimostrata dalla produzione documentale e risultando invece emigrata in Francia nel 1935 e negli U.S.A. nel 1955, elementi questi da cui desumere una possibile non convivenza.
-Sopravvivenza di altri congiunti: niente è stato provato in ordine allo stato di famiglia: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti, poiché, i continui spostamenti della vittima secondaria fanno presumere un rapporto affettivo con il padre ma non di intensità massima.
Totale punti: 61, pari ad € 238.571,00.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierno attore quale unico erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di Persona_25
al momento del suo decesso, intervenuto nel 2015, considerato che il marito le è premorto nel 2008, si è interamente trasmesso, secondo le CP_18
regole della successione legittima, al suo unico figlio e odierno attore Pt_2
[...]
Risarcimento spettante ad iure proprio, quale figlio della Parte_1
vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_8
-Età della vittima primaria, 29 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 3 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (1 sorella e la madre): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 106, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente. pagina 16 di 37 Risarcimento dovuto ad e quali figlie Parte_7 Parte_9
della de cuius, (vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima Persona_26
primaria deceduta nell'eccidio e a Persona_8 Parte_25 [...]
e quali eredi del de cuius a Pt_8 Parte_11 Persona_27
sua volta figlio della de cuius, (vittima secondaria), a sua volta Persona_26
figlia della vittima primaria in termini di punti. Persona_8
-Età della vittima primaria, 29 anni: 24 punti.
-Età della vittima secondaria, 8 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (1 fratello e la madre): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 110, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_26
momento del suo decesso, intervenuto nel 2011, considerata la successiva morte del marito (che pure ha lasciato eredi i figli), Controparte_19
avvenuta nel 2013, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi tre figli e per 1/3 ciascuno (pari ad € Per_27 Pt_7 Parte_9
130.367,60).
Alla morte di intervenuta nel 2020, la quota del diritto Persona_27
risarcitorio di dallo stesso ereditata (pari a € 130.367,60), si è Persona_26
trasmessa, secondo le regole della successione legittima, alla moglie Parte_25
pagina 17 di 37 e ai figli e in parti uguali, ai quali quindi spetterà 1/3 Pt_8 Parte_11
della quota, ammontando per ciascuno ad € 43.455,90.
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così suddiviso: Persona_26
€ 130.367,60 (3/9); Parte_7
€ 130.367,60 (3/9); Parte_9
€ 43.455,90 (1/9); Parte_25
€ 43.455,90 (1/9); Parte_8
€ 43.455,90 (1/9). Parte_11
La quota spettante a (madre e coerede di e Parte_25 Pt_8 [...]
, viene attribuita per intero ai suoi figli odierni attori, tenuto conto Pt_11
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e è pari ad € Pt_8 Parte_11
43.455,90 ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di € 43.455,90 per la quale non ha agito in giudizio. Parte_25
Risarcimento dovuto a e Parte_5 Parte_4 Parte_26
quali figli del de cuius, (vittima secondaria), fratello della Persona_28
vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_10
-Età della vittima primaria, 24 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 19 anni: 20 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto non dimostrata nella produzione documentale di parte attrice.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità visto che non è stato dimostrato pagina 18 di 37 che i fratelli convivessero o condividessero significativi momenti di vita insieme.
Totale punti: 53, pari ad € 89.994,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_28
momento del suo decesso, intervenuto nel 1986, considerato che la moglie
[...]
ha rinunciato all'eredità, si è trasmesso, secondo le regole della Per_29
successione legittima, ai suoi tre figli e nella Pt_5 Pt_4 Parte_26
seguente misura:
€ 29.998,00 (1/3); Parte_5
€ 29.998,00 (1/3); Parte_4
€ 29.998,00 (1/3). Parte_26
La quota spettante a (fratello e coerede di e Parte_26 Pt_5 Pt_4
, viene attribuita per intero ai suoi fratelli odierni attori, tenuto conto
[...]
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e è pari ad € 29.998,00 Pt_5 Parte_4
ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di € 29.998,00 per la quale non ha agito in giudizio. Parte_26
Risarcimento dovuto a e Parte_6 Parte_12 [...]
quali figli della de cuius, (vittima secondaria), CP_20 Persona_30
moglie della vittima primaria deceduta nell'eccidio Parte_6
in termini di punti.
[...]
-Età della vittima primaria, 23 anni: 24 punti.
-Età della vittima secondaria, 22 anni: 24 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano. pagina 19 di 37 -Sopravvivenza di altri congiunti: nessuno: 16 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del marito.
Totale punti: 110, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_30
momento del suo decesso, intervenuto nel 2017, considerato che il marito di seconde nozze le è premorto il 5 dicembre 1977, si è Controparte_21
trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai figli
[...]
(figlio avuto dal primo marito e Parte_6 Parte_6
a e (figli avuti dal secondo marito , nella Pt_12 CP_20 Controparte_21
seguente misura:
€ 130.367,60 (1/3); Parte_6
€ 130.367,60 (1/3); Parte_12
€ 130.367,60 (1/3). CP_20
La quota spettante a (sorella di e coerede CP_20 Parte_12 [...]
, viene attribuita per intero agli odierni attori, tenuto conto Parte_6
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e è Parte_12 Parte_6
pari ad € 130.367,60 ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di €
130.367,60 per la quale non ha agito in giudizio. CP_20
Nulla può essere riconosciuto a titolo risarcitorio a Parte_6
(stesso nome del padre), iure proprio, quale figlio della vittima
[...]
primaria deceduta nell'eccidio in quanto Parte_6
pagina 20 di 37 all'epoca dell'eccidio egli non era ancora nato ed era in grembo della madre non potendosi configurare un pregiudizio risarcibile subito Persona_30
dal nascituro né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito(per l'applicazione di tale principio all'infante, Cass. n. 12987/2022).
Risarcimento dovuto a e Parte_6 Parte_12 [...]
il primo quale figlio della de cuius, moglie del de CP_20 Persona_30
cuius (vittima secondaria) figlio della vittima primaria Controparte_21
deceduta nell'eccidio e i secondi quali figli del de cuius Persona_9 21
(vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima primaria
[...] [...]
in termini di punti. Per_9
-Età della vittima primaria, 55 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 18 anni: 26 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto non dimostrata nella produzione documentale di parte attrice.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 74, pari ad € 289.414.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Controparte_21
momento del suo decesso, intervenuto il 12 dicembre 1977, si è trasmesso, pagina 21 di 37 secondo le regole della successione legittima, alla moglie e ai Persona_30
due figli e nella seguente misura: Pt_12 CP_20
€ 96.471,30 (1/3); Persona_30
€ 96.471,30 (1/3); Parte_12
€ 96.471,30 (1/3). CP_20
La quota ereditata da (pari a € 96.471,30), al momento del Persona_30
suo decesso, intervenuto nel 2017, si è trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai figli (figlio avuto dal primo Parte_6
marito e a e (figli avuti dal Parte_6 Pt_12 CP_20
secondo marito nella seguente misura: Controparte_21
€ 32.157,10 (1/3); Parte_6
€ 32.157,10 (1/3); Parte_12
€ 32.157,10 (1/3). CP_20
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così ripartito: Controparte_21
€ 32.157,10; Parte_6
€ 128.628,40; Parte_12
€ 128.628,40. CP_20
La quota spettante a (sorella di e coerede CP_20 Parte_12 [...]
, viene attribuita per intero agli odierni attori, tenuto conto Parte_6
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a è pari ad € 128.628,40 e a Parte_12
è pari ad € 32.157,10. Parte_6
A va aggiunta la somma di € 128.628,40 per la quale la sorella Parte_12
non ha agito in giudizio. CP_20
pagina 22 di 37 Risarcimento dovuto a e a quali figli Parte_10 Controparte_22
della de cuius, (vittima secondaria), sorella della vittima primaria Persona_31
deceduta nell'eccidio , in termini di punti. Persona_13
-Età della vittima primaria, 38 anni: 16 punti.
-Età della vittima secondaria, 31 anni: 16 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti.
Totale punti: 47 pari ad € 79.806,00.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierno attore quale erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_31
momento del suo decesso, intervenuto nel 1997, considerato che il marito le è premorto, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi due figli e nella seguente misura: Pt_10 Controparte_22
€ 39.903,00 (1/2); Parte_10
€ 39.903,00 (1/2). Controparte_22
La quota spettante a (sorella e coerede di Controparte_22 [...]
, viene attribuita all'odierno attore, tenuto conto del principio Pt_10
secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n.
24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a è pari ad € 79.806,00. Parte_10
Risarcimento spettante a iure proprio, quale nipote non Parte_10
convivente dello zio , in termini di punti. Persona_13
-Età della vittima primaria, 38 anni: 16 punti. pagina 23 di 37 -Età della vittima secondaria, 1 anno: 20 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti, posto che, nel caso di specie, non è stata provata in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con lo zio defunto.
Totale punti: 51, pari ad € 86.598,00.
Risarcimento dovuto a quale figlia del de cuius, Parte_17 Per_32
(vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima primaria deceduta
[...]
nell'eccidio in termini di punti. Persona_16
-Età della vittima primaria, 48 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 23 anni: 24 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano (v. stato di famiglia).
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (il fratello e la madre): 12 punti
(v. stato di famiglia).
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 102, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierna attrice quale unica erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Per_32
momento del suo decesso, intervenuto nel 2003, considerata la successiva morte della moglie ed erede (che pure ha lasciato erede la CP_23
pagina 24 di 37 figlia), intervenuta nel 2012, si è interamente trasmesso, secondo le regole della successione legittima, all'unica figlia e odierna attrice Parte_17
Risarcimento dovuto a quale figlia del de cuius, Parte_16 Persona_33
(vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_16
-Età della vittima primaria, 48 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano (v. stato di famiglia).
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (il fratello e la madre): 12 punti
(v. stato di famiglia).
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 104, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierna attrice quale unica erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_33
momento del suo decesso, intervenuto il 26 maggio 2008, considerato che la moglie ed erede è anche lei deceduta solamente due Controparte_24
mesi dopo (il 2 agosto 2008), si è interamente trasmesso, secondo le regole della successione legittima, all'unica figlia e odierna attrice Parte_16
Risarcimento dovuto ad e quali figlie del de Parte_18 Parte_27
cuius, (vittima secondaria), fratello della vittima primaria Persona_34
deceduta nell'eccidio , in termini di punti. Persona_5
pagina 25 di 37 -Età della vittima primaria, 19 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 20 anni: 20 punti.
-Convivenza: 20 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (i genitori): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, del vuoto lasciato dalla perdita del fratello con cui era convivente.
Totale punti: 102, pari ad € 169.831,00.
La predetta somma va liquidata per intero alle odierne attrici quali uniche eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di , Persona_34
al momento del suo decesso, intervenuto il 30 luglio 1985, considerata la successiva morte della moglie ed erede (che pure ha Persona_35
lasciato eredi i figli), avvenuta il 6 aprile 1996, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alle sue due figlie e , nella Pt_18 Parte_27
seguente misura:
: € 84.915,50 (1/2); Parte_18
: € 84.915,50 (1/2). Parte_27
La quota spettante a (sorella e coerede di ), Parte_27 Parte_18
viene attribuita all'odierna attrice, tenuto conto del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n.
24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata ad è pari ad € 169.831,00. Parte_18
Risarcimento dovuto a e ad la prima Controparte_25 Parte_19
quale moglie del de cuius figlio della de cuius Persona_36
(vittima secondaria), moglie della vittima primaria deceduta Parte_28
pagina 26 di 37 nell'eccidio e il secondo quale figlio del de cuius Per_6 Persona_36
a sua volta figlio della de cuius (vittima secondaria) e
[...] Parte_28
della vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Per_6
-Età della vittima primaria, 56 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 50 anni: 20 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (i figli): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del marito.
Totale punti: 93, pari ad € 363.723,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Parte_28
momento del suo decesso, intervenuto nel 1974, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi tre figli e Persona_36 Per_37
nella misura di 1/3 ciascuno. Persona_38
La quota ereditata da (pari a € 121.241,00), al momento Persona_36
del suo decesso, intervenuto il 27 febbraio 2022, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla moglie e al Controparte_26
figlio unico e odierno attore nella seguente misura: Parte_19
€ 60.620,50 (1/2); Controparte_26
€ 60.620,50 (1/2). Parte_19
La quota spettante a (madre di , viene Controparte_26 Parte_19
attribuita all'odierno attore, tenuto conto del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata ad è pari ad € 121.241,00. Parte_19
pagina 27 di 37 Risarcimento dovuto a e ad la prima Controparte_25 Parte_19
quale moglie del de cuius figlio della de cuius Persona_36
(vittima secondaria), moglie della vittima primaria deceduta Parte_28
nell'eccidio e il secondo quale figlio del de cuius Per_6 Persona_36
a sua volta figlio della de cuius (vittima secondaria) e
[...] Parte_28
della vittima primaria in termini di punti. Per_6
-Età della vittima primaria, 56 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 9 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (i figli): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di Persona_36
al momento del suo decesso, intervenuto il 27 febbraio 2022, si è
[...]
trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla moglie
[...]
e al figlio unico e odierno attore nella Controparte_26 Parte_19
seguente misura:
€ 195.551,50 (1/2); Controparte_26
€ 195.551,50 (1/2). Parte_19
La quota spettante a (madre di , viene Controparte_26 Parte_19
attribuita all'odierno attore, tenuto conto del principio secondo cui i crediti pagina 28 di 37 appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata ad è pari ad € 391.103,00. Parte_19
Risarcimento dovuto a e Parte_20 Parte_21
quali figli della de cuius, (vittima Parte_29 Persona_39
secondaria), sorella della vittima primaria deceduta nell'eccidio
[...]
in termini di punti. Per_14
-Età della vittima primaria, 44 anni: 14 punti.
-Età della vittima secondaria, 29 anni: 18 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che la vittima primaria e la vittima secondaria convivessero. (vittima Persona_39
secondaria) ha contratto matrimonio con il 29.10.1938 e non vi Persona_40
è nessuna prova che il fratello (vittima primaria) convivesse Persona_14
con loro all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti: (marito e figlia) 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti poiché, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità visto che non è stato dimostrato che i fratelli convivessero.
Totale punti: 59 pari ad € 100.182,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_39
momento del suo decesso, intervenuto nel 2001, considerato che il marito
[...]
le è premorto, si è trasmesso, secondo le regole della successione Per_40
legittima, ai suoi tre figli , e nella Pt_20 Parte_21 Parte_29
seguente misura:
€ 33.394,00 (1/3); Parte_20
€ 33.394,00 (1/3); Parte_21
pagina 29 di 37 € 33.394,00 (1/3). Parte_29
La quota spettante a (sorella e coerede di e Parte_29 Pt_20 [...]
, viene attribuita per intero ai suoi fratelli odierni attori, Parte_21
tenuto conto del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e Parte_20 Parte_21
è pari ad € 33.394,00 ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di €
33.394,00 per la quale GN non ha agito in giudizio. Pt_29
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Agli attori spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte pagina 30 di 37 motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 25.11.2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalla parte attrice è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e pagina 31 di 37 l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_2
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_28
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_28
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10
pagina 32 di 37 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_28
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_2
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del pagina 33 di 37 D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_2
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_2
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_2
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_2 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_2
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_2
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_2
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la a giusto titolo evocata nel presente CP_2
giudizio, sarà di mero accertamento in ordine alle stragi ed agli eccidi perpetrati nell'estate del 1944 ad opera della e delle Waffen-SS, in particolare CP_4
pagina 34 di 37 dalle truppe della 16. stanziate nel settore tirrenico settentrionale Controparte_5
della Toscana, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori.
4) Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra le parti attrici ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 4.000.00,01 ed € 8.000.000,00 ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e proceduto all'aumento ex art. 4 co 2 DM 55/2014 in considerazione della presenza di più parti.
Quanto ai rapporti tra gli attori e le altre parti, le spese vanno compensate in considerazione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della morte di Persona_12 Persona_7 Per_8
[...] Persona_10 Parte_6 Persona_9 Persona_13
, e avvenuta tra la Persona_16 Persona_5 Per_6 Persona_14
fine di giugno e gli inizi di ottobre 1944 a seguito delle stragi e degli eccidi perpetrati nel settore tirrenico settentrionale della Toscana;
condanna il al Controparte_1
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento delle complessive somme, in favore di: pagina 35 di 37 € 195.551,50; Parte_13
€ 195.551,50; Parte_14
€ 391.103; Parte_3
€ 391.103; Parte_15
€ 238.571; Parte_2
€ 391.103; Parte_1
€ 130.367; Parte_7
€ 130.367,60; Parte_9
43.455,90; Parte_8
€ 43.455,90; Parte_11
in solido tra loro, € 43.455,90; Parte_8 Parte_11
€ 29.998; Parte_5
€ 29.998,00; Parte_4
e in solido tra loro, € 29.998; Parte_5 Parte_4
€ 130.367,60, oltre € 128.628,40, oltre € 128.628,40, per Parte_12
totali € 387.624,40;
€ 130.367,60 oltre € 32.157,10 per totali € Parte_6
162.524,70;
e € 130.367,60; Parte_12 Parte_6
€ 79.806, oltre € 86.598, per totali € 166.404; Parte_10
€ 391.103; Parte_17
€ 391.103; Parte_16
€ 169.831; Parte_18
€ 121.241, oltre € 391.103 per totale € 512.344; Parte_19
€ 33.394; Parte_20
€ 33.394; Parte_21
e € 33.394, Parte_20 Parte_21
oltre alla corresponsione, in favore delle predette parti e sulle somme come sopra determinate, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere pagina 36 di 37 dalla data della domanda, 25.11.2022, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_1
in favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.413 per esborsi, € 198.528,72 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI e compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 20.VIII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 37 di 37
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 13690/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] Parte_21
Andrea Di Porto, Simone Conti, Aldo Baldaccini, Matteo Pericoli, Gabriele Dalle Luche, Filippo Antonini
-Attori- E
, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuto-
pagina 1 di 37
Controparte_2
-Convenuta contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2022, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e il Controparte_2
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla l. 29
Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n. 198 del 29 Dicembre
2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della strage di a CP_3
Camaiore del 30 giugno 1944; degli eccidi avvenuti a Bagni di Lucca e nelle zone limitrofe del giugno - luglio 1944; dei rastrellamenti e delle esecuzioni tra e Castelnuovo di Garfagnana, sempre del luglio 1944; dei rastrellamenti Pt_22
e delle numerose deportazioni tra Lucca e Massarosa nell'agosto del 1944; della strage della a Massarosa del 10 agosto 1944; dell'eccidio in località la Per_1
Romagna a San Giuliano Terme;
delle uccisioni a Compignano - Massaciuccoli
(Massarosa) del 2 settembre 1944 e dell'eccidio del a Parte_23
Gaggio - Porretta Terme del 2 ottobre 1944.
pagina 2 di 37 Tutte stragi ed eccidi perpetrate nell'estate del 1944 ad opera della e CP_4
delle Waffen-SS, in particolare dalle truppe della 16. stanziate nel Controparte_5
settore tirrenico settentrionale della Toscana e capeggiate dal generale
[...]
e dagli ufficiali del III Reich Reder, e dove persero la vita i Per_2 Per_3 Per_4
congiunti degli odierni attori.
Esponeva gli attori, a fondamento della propria pretesa, che in riferimento all'eccidio di Valpromaro Comune di Camaiore, del 30 giugno 1944, a seguito di alcuni scontri tra l'esercito tedesco e le brigate partigiane, il Comando tedesco decise di dar vita a feroci rastrellamenti di civili lungo la via di
Migliano, in località Piandario.
Dodici civili, tra cui che si trovava lungo la strada di rientro da Persona_5
Viareggio, vennero catturati e fucilati sul posto.
Sempre tra Giugno e Luglio 1944, in località Bagni di Lucca, sempre in conseguenza di cruenti scontri armati tra l'esercito tedesco e le milizie partigiane avvenuti in località Fabbriche di Casabasciana, numerose furono le rappresaglie e le fucilazioni che coinvolsero la popolazione civile.
In particolare, quelle che videro coinvolti gli odierni attori e i loro congiunti, sono quella di Pieve Monti di Villa, in data 14 giugno, dove rimasero uccisi, i cugini e Il primo, venne fucilato al ventre mentre Per_6 CP_6
stava lavorando nei campi e morì dopo due giorni di sofferenze.
Ancora, nel paese di Montefegatesi, il 14 luglio, i tedeschi ed i fascisti repubblichini rastrellarono 93 persone, tra partigiani e cittadini della zona, di cui molti vennero giustiziati immediatamente nella piazza del paese.
Tra i prigionieri, erano presenti anche coloro che sarebbero stati poi fucilati in
Val Fegana e a Ponte a Serraglio, dopo alcuni giorni di prigionia.
In particolare, il 18 luglio, in Val Fegana, località Pian di Vaglio, vennero fucilate cinque persone, tra cui Persona_7
Sempre quel giorno, presso il cimitero di Ponte a Serraglio, vennero fucilate altre otto persone, tra cui e Persona_8 Parte_6 Persona_9
pagina 3 di 37 I prigionieri, prima di essere uccisi, subirono torture all'interno dell' Pt_24
a Bagni di Lucca.
[...]
Inoltre, in data non precisata ma sempre nel mese di luglio, nella vicina cittadina di in provincia di Lucca, venne rastrellato e fatto prigioniero Pt_22
il quale fu poi ucciso a Castelnuovo di Garfagnana. Persona_10
In agosto, in particolare nella notte tra il 6 ed il 7, sui monti pisani, in località
La Romagna in San Giuliano Terme, alcuni reparti delle SS tedesche, guidati da spie fasciste, portarono a termine efferati rastrellamenti.
Vennero catturati ben 69 civili, poi rinchiusi nelle scuole di Nozzano e infine trucidati lungo le strade che da Nozzano portano a Lucca, Per_11
Massaciuccoli e Massarosa.
Ancora, il 10 agosto, a Massarosa, lungo la via di Montramito, sita in località la
Sassaia, nella frazione di Pian di Conca, avvenne uno degli episodi più crudeli durante il quale trovarono la morte ben quaranta persone, tra queste anche
Persona_12
Lo stesso giorno, sempre a seguito dei rastrellamenti di La Romagna, ma in luogo imprecisato, venne ucciso anche . Persona_13
Il successivo 20 agosto 1944, a Lucca, fu rastrellato e incarcerato per un mese anche il quale venne ucciso, insieme ad altre persone, il 2 Persona_14
ottobre 1944 a , a Gaggio - Porretta Terme. Parte_23
Anche Massarosa, in particolare nelle località di Balbano, Per_11
Massaciuccoli e Compignano, si verificarono numerosi eccidi che videro coinvolti gli odierni attori e i loro congiunti.
Tra questi quello di , nella proprietà dove vennero uccisi a Parte_23 Per_15
raffiche di mitra e lanciafiamme 12 civili inermi, tra cui anziani, donne e bambini.
A Compignano, nei pressi di villa Rossi, sempre per mano delle SS, vennero uccisi altri 12 civili, tra questi vi era Persona_16
pagina 4 di 37 Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità.
Per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli attori, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1.1.1947, prima rilevazione ISTAT, e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
Si costituivano il i quali, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepivano, in via preliminare di rito, il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_2
Nel merito, il difetto di legittimazione ad agire da parte degli odierni attori per mancanza di prova di accettazione dell'eredità e quindi della loro qualità di eredi.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito e, in caso di accoglimento, avanzavano eccezione di compensazione con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza del fatto illecito.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA della quale pertanto veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, assegnati alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 37 La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento per quanto di ragione.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di pagina 6 di 37 giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_2
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_2
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
pagina 7 di 37 Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della qualora il Controparte_2
fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_2
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
La produzione documentale di parte attrice- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della convenuta, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto, sono storicamente provate tutte le stragi e gli eccidi perpetrati nell'estate del 1944 ad opera della e delle Waffen-SS, in particolare CP_4
dalle truppe della 16. stanziate nel settore tirrenico settentrionale Controparte_5
della Toscana, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori.
La presenza di Persona_12 Persona_7 Persona_8 Per_10
,
[...] Parte_6 Persona_9 Persona_13 Persona_16 Per_5
, e tra le vittime di tali stragi ed eccidi si
[...] Per_6 Persona_14
ricava, oltre che dai loro certificati di morte, anche dai presenti documenti:
pagina 8 di 37 - , Zone di guerra e geografia di sangue. L'atlante delle Per_17 Per_18
stragi naziste e fasciste, Bologna 2017, pp. 23-97, 267-279, 296-330;
- Articolo Il Tirreno, Cronaca di Lucca, 2 settembre 1944 – Compignano;
- F. Bergamini, Q. Bimbi, Antifascismo e resistenza in Versilia, Viareggio 1983, pp. 199-200 - Elenco uccisioni;
Per_1
- F. La marcia della morte, ; Per_19 Persona_20 CP_7
- Versilia, ; CP_8 Controparte_9 CP_7
- , Regione Toscana;
Controparte_10
- V. Monti, L'XI zona partigiana, 2020 - Strage Bagni di Lucca;
- Q. Bimbi, Antifascismo e resistenza in Versilia, Viareggio 1983, CP_11
pp. 114, 115, 116, 177 - e Compignano;
CP_3
- Documenti e studi, Rivista dell'Istituto storico della Resistenza della provincia di Lucca;
- Istituto Storico della Resistenza in provincia di Lucca - Rappresaglia tedesca a
Montefegatesi;
- San Giuliano Terme - Monumento ai caduti de La Romagna;
- Pietredellamemoria.it - Memoriale vittime eccidio La Romagna;
- - 11 agosto nella storia;
Controparte_12
- Vittimeinnocenti.altervista.org - Episodio della Sassaia;
- - Documenti e studi n. 32, dicembre 2010; CP_13
- Monumento in memoria delle vittime del 18 luglio 1944;
- - Cerimonia in ricordo dei partigiani e civili uccisi nel Controparte_14
1944;
- - 77° anniversario dell'eccidio di Controparte_15 CP_16
; CP_3
- Lastra in memoria di e Agenore Per_6 Pt_16
- Pietredellamemoria - Lastra a due civili trucidati il 14 Giugno 1944 a Pieve di
Monti di Villa;
- - L'eccidio di 2 ottobre 1944, Porretta, 1981; Per_21 Parte_23
pagina 9 di 37 - Lapide in memoria dei caduti di . Parte_23
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza CP_2
del rapporto organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta nelle località di Valpromaro a
Camaiore il 30 giugno 1944; a Bagni di Lucca e nelle zone limitrofe tra giugno e luglio 1944; tra e Castelnuovo di Garfagnana sempre nel luglio 1944; Pt_22
tra Lucca e Massarosa nell'agosto del 1944; a Sassaia Massarosa il 10 agosto
1944; in La Romagna a San Giuliano Terme;
a Compignano - Massaciuccoli
(Massarosa) il 2 settembre 1944 e a a Gaggio - Porretta Parte_23
Terme il 2 ottobre 1944, ove vennero uccisi Persona_12 [...]
Persona_7 Persona_8 Persona_10 Parte_6 Persona_9
, , e Persona_13 Persona_16 Persona_5 Per_6 Persona_14
integra pertanto crimine di guerra.
Gli attori hanno quindi diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale ai sensi dell'art 2043 cc, evidenziandosi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta pagina 10 di 37 da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che
«l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pagina 11 di 37 pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Come accennato prima, la perdita del rapporto parentale riguarda le vittime primarie e le vittime secondarie che, per effetto dell'illecito commesso dalle truppe naziste, si sono viste recise definitivamente ogni possibilità di vita in comune con i propri congiunti.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunti mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che le vittime 'secondarie' hanno patito- soprattutto in considerazione della loro giovane età- per il vuoto che tali uccisioni hanno lasciato nelle loro vite e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra i congiunti superstiti e le vittime, si riconoscerà per pagina 12 di 37 quasi tutte le posizioni il valore massimo, tranne quelle poche eccezioni di cui si darà conto nell'iter motivazionale.
Prima di procedere all'attribuzione dei punti va osservato che nessuna prescrizione ad accettare l'eredità si è maturata in capo agli odierni attori in quanto, avendo l'Avvocatura dello Stato contestato solo la loro qualità di eredi per mancata produzione di accettazione dell'eredità dei loro danti causa, oltre alla loro qualità di eredi universali, e non avendo invece sollevato l'eccezione secondo cui il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione- espressa o tacita che sia- e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 cc, entro 10 anni dall'apertura della successione, l'introduzione della presente azione giudiziaria, anche oltre il termine prescrizionale decennale, implica in modo inequivoco la volontà degli odierni attori di accettare l'eredità dei loro danti causa, in quanto «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente
l'eccezione di prescrizione» (Cass. n. 12646/2020; Cass. n. 3529/1969).
Svolta tale precisazione, con l'introduzione del presente giudizio gli odierni attori hanno dimostrato in modo inequivoco la loro qualità di erede.
Si procederà quindi alla quantificazione dei risarcimenti dovuti.
Risarcimento dovuto a e a quali figli del de Parte_13 Parte_14
cuius, (vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima Persona_22
primaria deceduta per l'eccidio in termini di punti. Persona_12
-Età della vittima primaria, 41 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 17 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano. pagina 13 di 37 -Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (2 fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_22
momento del suo decesso, intervenuto il 20 febbraio 2015, considerato che la moglie gli è premorta, si è trasmesso, secondo le regole della Persona_23
successione legittima, ai suoi due figli, gli odierni attori e Pt_13 [...]
nella seguente misura: Pt_14
€ 195.551,50 (1/2); Parte_13
€ 195.551,50 (1/2). Parte_14
Risarcimento dovuto a quale figlia della de cuius, Parte_3 [...]
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria deceduta Per_24
per l'eccidio in termini di punti. Persona_12
-Età della vittima primaria, 41 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 17 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (2 fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figli.
pagina 14 di 37 Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierna attrice quale unica erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_24
momento del suo decesso, intervenuto il 23 luglio 2020, considerato che il marito le è premorto, si è interamente trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla sua unica figlia e odierna attrice Parte_3
Risarcimento spettante a iure proprio, quale figlia della vittima Parte_15
primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_12
-Età della vittima primaria, 41 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 2 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (2 fratelli e la madre): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 103, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
Risarcimento dovuto a quale figlio della de cuius, Parte_2 [...]
(vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima primaria Per_25
deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_7
-Età della vittima primaria, 45 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
pagina 15 di 37 -Convivenza: 0 punti, in quanto non dimostrata dalla produzione documentale e risultando invece emigrata in Francia nel 1935 e negli U.S.A. nel 1955, elementi questi da cui desumere una possibile non convivenza.
-Sopravvivenza di altri congiunti: niente è stato provato in ordine allo stato di famiglia: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti, poiché, i continui spostamenti della vittima secondaria fanno presumere un rapporto affettivo con il padre ma non di intensità massima.
Totale punti: 61, pari ad € 238.571,00.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierno attore quale unico erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di Persona_25
al momento del suo decesso, intervenuto nel 2015, considerato che il marito le è premorto nel 2008, si è interamente trasmesso, secondo le CP_18
regole della successione legittima, al suo unico figlio e odierno attore Pt_2
[...]
Risarcimento spettante ad iure proprio, quale figlio della Parte_1
vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_8
-Età della vittima primaria, 29 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 3 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (1 sorella e la madre): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 106, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente. pagina 16 di 37 Risarcimento dovuto ad e quali figlie Parte_7 Parte_9
della de cuius, (vittima secondaria), a sua volta figlia della vittima Persona_26
primaria deceduta nell'eccidio e a Persona_8 Parte_25 [...]
e quali eredi del de cuius a Pt_8 Parte_11 Persona_27
sua volta figlio della de cuius, (vittima secondaria), a sua volta Persona_26
figlia della vittima primaria in termini di punti. Persona_8
-Età della vittima primaria, 29 anni: 24 punti.
-Età della vittima secondaria, 8 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (1 fratello e la madre): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 110, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_26
momento del suo decesso, intervenuto nel 2011, considerata la successiva morte del marito (che pure ha lasciato eredi i figli), Controparte_19
avvenuta nel 2013, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi tre figli e per 1/3 ciascuno (pari ad € Per_27 Pt_7 Parte_9
130.367,60).
Alla morte di intervenuta nel 2020, la quota del diritto Persona_27
risarcitorio di dallo stesso ereditata (pari a € 130.367,60), si è Persona_26
trasmessa, secondo le regole della successione legittima, alla moglie Parte_25
pagina 17 di 37 e ai figli e in parti uguali, ai quali quindi spetterà 1/3 Pt_8 Parte_11
della quota, ammontando per ciascuno ad € 43.455,90.
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così suddiviso: Persona_26
€ 130.367,60 (3/9); Parte_7
€ 130.367,60 (3/9); Parte_9
€ 43.455,90 (1/9); Parte_25
€ 43.455,90 (1/9); Parte_8
€ 43.455,90 (1/9). Parte_11
La quota spettante a (madre e coerede di e Parte_25 Pt_8 [...]
, viene attribuita per intero ai suoi figli odierni attori, tenuto conto Pt_11
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e è pari ad € Pt_8 Parte_11
43.455,90 ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di € 43.455,90 per la quale non ha agito in giudizio. Parte_25
Risarcimento dovuto a e Parte_5 Parte_4 Parte_26
quali figli del de cuius, (vittima secondaria), fratello della Persona_28
vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_10
-Età della vittima primaria, 24 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 19 anni: 20 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto non dimostrata nella produzione documentale di parte attrice.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità visto che non è stato dimostrato pagina 18 di 37 che i fratelli convivessero o condividessero significativi momenti di vita insieme.
Totale punti: 53, pari ad € 89.994,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_28
momento del suo decesso, intervenuto nel 1986, considerato che la moglie
[...]
ha rinunciato all'eredità, si è trasmesso, secondo le regole della Per_29
successione legittima, ai suoi tre figli e nella Pt_5 Pt_4 Parte_26
seguente misura:
€ 29.998,00 (1/3); Parte_5
€ 29.998,00 (1/3); Parte_4
€ 29.998,00 (1/3). Parte_26
La quota spettante a (fratello e coerede di e Parte_26 Pt_5 Pt_4
, viene attribuita per intero ai suoi fratelli odierni attori, tenuto conto
[...]
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e è pari ad € 29.998,00 Pt_5 Parte_4
ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di € 29.998,00 per la quale non ha agito in giudizio. Parte_26
Risarcimento dovuto a e Parte_6 Parte_12 [...]
quali figli della de cuius, (vittima secondaria), CP_20 Persona_30
moglie della vittima primaria deceduta nell'eccidio Parte_6
in termini di punti.
[...]
-Età della vittima primaria, 23 anni: 24 punti.
-Età della vittima secondaria, 22 anni: 24 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano. pagina 19 di 37 -Sopravvivenza di altri congiunti: nessuno: 16 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del marito.
Totale punti: 110, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_30
momento del suo decesso, intervenuto nel 2017, considerato che il marito di seconde nozze le è premorto il 5 dicembre 1977, si è Controparte_21
trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai figli
[...]
(figlio avuto dal primo marito e Parte_6 Parte_6
a e (figli avuti dal secondo marito , nella Pt_12 CP_20 Controparte_21
seguente misura:
€ 130.367,60 (1/3); Parte_6
€ 130.367,60 (1/3); Parte_12
€ 130.367,60 (1/3). CP_20
La quota spettante a (sorella di e coerede CP_20 Parte_12 [...]
, viene attribuita per intero agli odierni attori, tenuto conto Parte_6
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e è Parte_12 Parte_6
pari ad € 130.367,60 ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di €
130.367,60 per la quale non ha agito in giudizio. CP_20
Nulla può essere riconosciuto a titolo risarcitorio a Parte_6
(stesso nome del padre), iure proprio, quale figlio della vittima
[...]
primaria deceduta nell'eccidio in quanto Parte_6
pagina 20 di 37 all'epoca dell'eccidio egli non era ancora nato ed era in grembo della madre non potendosi configurare un pregiudizio risarcibile subito Persona_30
dal nascituro né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito(per l'applicazione di tale principio all'infante, Cass. n. 12987/2022).
Risarcimento dovuto a e Parte_6 Parte_12 [...]
il primo quale figlio della de cuius, moglie del de CP_20 Persona_30
cuius (vittima secondaria) figlio della vittima primaria Controparte_21
deceduta nell'eccidio e i secondi quali figli del de cuius Persona_9 21
(vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima primaria
[...] [...]
in termini di punti. Per_9
-Età della vittima primaria, 55 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 18 anni: 26 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto non dimostrata nella produzione documentale di parte attrice.
-Sopravvivenza di altri congiunti: non dimostrata: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 74, pari ad € 289.414.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Controparte_21
momento del suo decesso, intervenuto il 12 dicembre 1977, si è trasmesso, pagina 21 di 37 secondo le regole della successione legittima, alla moglie e ai Persona_30
due figli e nella seguente misura: Pt_12 CP_20
€ 96.471,30 (1/3); Persona_30
€ 96.471,30 (1/3); Parte_12
€ 96.471,30 (1/3). CP_20
La quota ereditata da (pari a € 96.471,30), al momento del Persona_30
suo decesso, intervenuto nel 2017, si è trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai figli (figlio avuto dal primo Parte_6
marito e a e (figli avuti dal Parte_6 Pt_12 CP_20
secondo marito nella seguente misura: Controparte_21
€ 32.157,10 (1/3); Parte_6
€ 32.157,10 (1/3); Parte_12
€ 32.157,10 (1/3). CP_20
Pertanto, il diritto risarcitorio di risulta così ripartito: Controparte_21
€ 32.157,10; Parte_6
€ 128.628,40; Parte_12
€ 128.628,40. CP_20
La quota spettante a (sorella di e coerede CP_20 Parte_12 [...]
, viene attribuita per intero agli odierni attori, tenuto conto Parte_6
del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a è pari ad € 128.628,40 e a Parte_12
è pari ad € 32.157,10. Parte_6
A va aggiunta la somma di € 128.628,40 per la quale la sorella Parte_12
non ha agito in giudizio. CP_20
pagina 22 di 37 Risarcimento dovuto a e a quali figli Parte_10 Controparte_22
della de cuius, (vittima secondaria), sorella della vittima primaria Persona_31
deceduta nell'eccidio , in termini di punti. Persona_13
-Età della vittima primaria, 38 anni: 16 punti.
-Età della vittima secondaria, 31 anni: 16 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti.
Totale punti: 47 pari ad € 79.806,00.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierno attore quale erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_31
momento del suo decesso, intervenuto nel 1997, considerato che il marito le è premorto, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi due figli e nella seguente misura: Pt_10 Controparte_22
€ 39.903,00 (1/2); Parte_10
€ 39.903,00 (1/2). Controparte_22
La quota spettante a (sorella e coerede di Controparte_22 [...]
, viene attribuita all'odierno attore, tenuto conto del principio Pt_10
secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n.
24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a è pari ad € 79.806,00. Parte_10
Risarcimento spettante a iure proprio, quale nipote non Parte_10
convivente dello zio , in termini di punti. Persona_13
-Età della vittima primaria, 38 anni: 16 punti. pagina 23 di 37 -Età della vittima secondaria, 1 anno: 20 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: oltre 3 congiunti: 0 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti, posto che, nel caso di specie, non è stata provata in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con lo zio defunto.
Totale punti: 51, pari ad € 86.598,00.
Risarcimento dovuto a quale figlia del de cuius, Parte_17 Per_32
(vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima primaria deceduta
[...]
nell'eccidio in termini di punti. Persona_16
-Età della vittima primaria, 48 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 23 anni: 24 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano (v. stato di famiglia).
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (il fratello e la madre): 12 punti
(v. stato di famiglia).
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 102, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierna attrice quale unica erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Per_32
momento del suo decesso, intervenuto nel 2003, considerata la successiva morte della moglie ed erede (che pure ha lasciato erede la CP_23
pagina 24 di 37 figlia), intervenuta nel 2012, si è interamente trasmesso, secondo le regole della successione legittima, all'unica figlia e odierna attrice Parte_17
Risarcimento dovuto a quale figlia del de cuius, Parte_16 Persona_33
(vittima secondaria), a sua volta figlio della vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Persona_16
-Età della vittima primaria, 48 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 16 anni: 26 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano (v. stato di famiglia).
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (il fratello e la madre): 12 punti
(v. stato di famiglia).
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 104, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
La predetta somma va liquidata per intero all'odierna attrice quale unica erede della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_33
momento del suo decesso, intervenuto il 26 maggio 2008, considerato che la moglie ed erede è anche lei deceduta solamente due Controparte_24
mesi dopo (il 2 agosto 2008), si è interamente trasmesso, secondo le regole della successione legittima, all'unica figlia e odierna attrice Parte_16
Risarcimento dovuto ad e quali figlie del de Parte_18 Parte_27
cuius, (vittima secondaria), fratello della vittima primaria Persona_34
deceduta nell'eccidio , in termini di punti. Persona_5
pagina 25 di 37 -Età della vittima primaria, 19 anni: 20 punti.
-Età della vittima secondaria, 20 anni: 20 punti.
-Convivenza: 20 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti (i genitori): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, del vuoto lasciato dalla perdita del fratello con cui era convivente.
Totale punti: 102, pari ad € 169.831,00.
La predetta somma va liquidata per intero alle odierne attrici quali uniche eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di , Persona_34
al momento del suo decesso, intervenuto il 30 luglio 1985, considerata la successiva morte della moglie ed erede (che pure ha Persona_35
lasciato eredi i figli), avvenuta il 6 aprile 1996, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alle sue due figlie e , nella Pt_18 Parte_27
seguente misura:
: € 84.915,50 (1/2); Parte_18
: € 84.915,50 (1/2). Parte_27
La quota spettante a (sorella e coerede di ), Parte_27 Parte_18
viene attribuita all'odierna attrice, tenuto conto del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n.
24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata ad è pari ad € 169.831,00. Parte_18
Risarcimento dovuto a e ad la prima Controparte_25 Parte_19
quale moglie del de cuius figlio della de cuius Persona_36
(vittima secondaria), moglie della vittima primaria deceduta Parte_28
pagina 26 di 37 nell'eccidio e il secondo quale figlio del de cuius Per_6 Persona_36
a sua volta figlio della de cuius (vittima secondaria) e
[...] Parte_28
della vittima primaria deceduta nell'eccidio in termini di punti. Per_6
-Età della vittima primaria, 56 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 50 anni: 20 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (i figli): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del marito.
Totale punti: 93, pari ad € 363.723,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Parte_28
momento del suo decesso, intervenuto nel 1974, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, ai suoi tre figli e Persona_36 Per_37
nella misura di 1/3 ciascuno. Persona_38
La quota ereditata da (pari a € 121.241,00), al momento Persona_36
del suo decesso, intervenuto il 27 febbraio 2022, si è trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla moglie e al Controparte_26
figlio unico e odierno attore nella seguente misura: Parte_19
€ 60.620,50 (1/2); Controparte_26
€ 60.620,50 (1/2). Parte_19
La quota spettante a (madre di , viene Controparte_26 Parte_19
attribuita all'odierno attore, tenuto conto del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata ad è pari ad € 121.241,00. Parte_19
pagina 27 di 37 Risarcimento dovuto a e ad la prima Controparte_25 Parte_19
quale moglie del de cuius figlio della de cuius Persona_36
(vittima secondaria), moglie della vittima primaria deceduta Parte_28
nell'eccidio e il secondo quale figlio del de cuius Per_6 Persona_36
a sua volta figlio della de cuius (vittima secondaria) e
[...] Parte_28
della vittima primaria in termini di punti. Per_6
-Età della vittima primaria, 56 anni: 18 punti.
-Età della vittima secondaria, 9 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 3 congiunti (i figli): 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlio.
Totale punti: 101, pari ad € 391.103,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali unici eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di Persona_36
al momento del suo decesso, intervenuto il 27 febbraio 2022, si è
[...]
trasmesso, secondo le regole della successione legittima, alla moglie
[...]
e al figlio unico e odierno attore nella Controparte_26 Parte_19
seguente misura:
€ 195.551,50 (1/2); Controparte_26
€ 195.551,50 (1/2). Parte_19
La quota spettante a (madre di , viene Controparte_26 Parte_19
attribuita all'odierno attore, tenuto conto del principio secondo cui i crediti pagina 28 di 37 appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata ad è pari ad € 391.103,00. Parte_19
Risarcimento dovuto a e Parte_20 Parte_21
quali figli della de cuius, (vittima Parte_29 Persona_39
secondaria), sorella della vittima primaria deceduta nell'eccidio
[...]
in termini di punti. Per_14
-Età della vittima primaria, 44 anni: 14 punti.
-Età della vittima secondaria, 29 anni: 18 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto non è stata fornita prova che la vittima primaria e la vittima secondaria convivessero. (vittima Persona_39
secondaria) ha contratto matrimonio con il 29.10.1938 e non vi Persona_40
è nessuna prova che il fratello (vittima primaria) convivesse Persona_14
con loro all'epoca dei fatti.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 2 congiunti: (marito e figlia) 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: media 15 punti poiché, nulla è stato provato in ordine ad una maggiore intensità visto che non è stato dimostrato che i fratelli convivessero.
Totale punti: 59 pari ad € 100.182,00.
La predetta somma va liquidata per intero agli odierni attori quali eredi della vittima secondaria in quanto, il diritto risarcitorio di al Persona_39
momento del suo decesso, intervenuto nel 2001, considerato che il marito
[...]
le è premorto, si è trasmesso, secondo le regole della successione Per_40
legittima, ai suoi tre figli , e nella Pt_20 Parte_21 Parte_29
seguente misura:
€ 33.394,00 (1/3); Parte_20
€ 33.394,00 (1/3); Parte_21
pagina 29 di 37 € 33.394,00 (1/3). Parte_29
La quota spettante a (sorella e coerede di e Parte_29 Pt_20 [...]
, viene attribuita per intero ai suoi fratelli odierni attori, Parte_21
tenuto conto del principio secondo cui i crediti appartenenti a una comunione ereditaria possono essere chiesti in giudizio, in presenza di più eredi, anche da uno solo di essi (Cass. n. 24657/2007).
Pertanto, la somma liquidata a e Parte_20 Parte_21
è pari ad € 33.394,00 ciascuno, cui va aggiunta ad entrambi la somma di €
33.394,00 per la quale GN non ha agito in giudizio. Pt_29
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Agli attori spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte pagina 30 di 37 motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 25.11.2022 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalla parte attrice è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e pagina 31 di 37 l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_2
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_28
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_28
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10
pagina 32 di 37 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_28
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_2
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del pagina 33 di 37 D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_2
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_2
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_2
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_2 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_2
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_2
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_2
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la a giusto titolo evocata nel presente CP_2
giudizio, sarà di mero accertamento in ordine alle stragi ed agli eccidi perpetrati nell'estate del 1944 ad opera della e delle Waffen-SS, in particolare CP_4
pagina 34 di 37 dalle truppe della 16. stanziate nel settore tirrenico settentrionale Controparte_5
della Toscana, dove persero la vita i congiunti degli odierni attori.
4) Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra le parti attrici ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 4.000.00,01 ed € 8.000.000,00 ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio, e proceduto all'aumento ex art. 4 co 2 DM 55/2014 in considerazione della presenza di più parti.
Quanto ai rapporti tra gli attori e le altre parti, le spese vanno compensate in considerazione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della morte di Persona_12 Persona_7 Per_8
[...] Persona_10 Parte_6 Persona_9 Persona_13
, e avvenuta tra la Persona_16 Persona_5 Per_6 Persona_14
fine di giugno e gli inizi di ottobre 1944 a seguito delle stragi e degli eccidi perpetrati nel settore tirrenico settentrionale della Toscana;
condanna il al Controparte_1
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento delle complessive somme, in favore di: pagina 35 di 37 € 195.551,50; Parte_13
€ 195.551,50; Parte_14
€ 391.103; Parte_3
€ 391.103; Parte_15
€ 238.571; Parte_2
€ 391.103; Parte_1
€ 130.367; Parte_7
€ 130.367,60; Parte_9
43.455,90; Parte_8
€ 43.455,90; Parte_11
in solido tra loro, € 43.455,90; Parte_8 Parte_11
€ 29.998; Parte_5
€ 29.998,00; Parte_4
e in solido tra loro, € 29.998; Parte_5 Parte_4
€ 130.367,60, oltre € 128.628,40, oltre € 128.628,40, per Parte_12
totali € 387.624,40;
€ 130.367,60 oltre € 32.157,10 per totali € Parte_6
162.524,70;
e € 130.367,60; Parte_12 Parte_6
€ 79.806, oltre € 86.598, per totali € 166.404; Parte_10
€ 391.103; Parte_17
€ 391.103; Parte_16
€ 169.831; Parte_18
€ 121.241, oltre € 391.103 per totale € 512.344; Parte_19
€ 33.394; Parte_20
€ 33.394; Parte_21
e € 33.394, Parte_20 Parte_21
oltre alla corresponsione, in favore delle predette parti e sulle somme come sopra determinate, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere pagina 36 di 37 dalla data della domanda, 25.11.2022, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_1
in favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.413 per esborsi, € 198.528,72 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI e compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 20.VIII.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 37 di 37