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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.7160/2021 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Alessandra Pesci Giudice
dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.7160/021 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv.to Rotelli Dube del foro di Parte_1
Venezia e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roncade (TV), come da mandato in calce al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Mocellin con Controparte_1
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Padova come da mandato allegato alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Conclusioni del ricorrente:
in via principale di merito:
per tutti i motivi esposti in atti, accertata l'addebitabilità della separazione in capo a ed accertata la sua autosufficienza economica e capacità Controparte_1
lavorativa, tenuto altresì conto della situazione economica e patrimoniale dei coniugi,
per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto in favore di disposto con l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Treviso n. Controparte_1
14469/2022, con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione giudiziale;
in via subordinata di merito:
nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non revocare l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto in favore di CP_1
con l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Treviso n. 14469/2022,
[...]
modificarne il quantum nella misura minima ritenuta di giustizia con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione giudiziale;
in via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie non accolte con ordinanza del G.I. del 13.07.2023 ed in particolare le prove testimoniali sui capitoli 5,9,10,11,25 dedotti in memoria ex art. 183,
comma 6, n. c.p.c. del 25.05.2023, da intendersi qui integralmente ritrascritti e con i testi ivi indicati, nonché la prova contraria indiretta dedotta nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 3 c.p.c. del 14.06.2023;
disporre altresì ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come da istanze formulate in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 25.05.2023, ed allo stato non accolte, da intendersi qui integralmente richiamate.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Conclusione della convenuta:
Il patrocinio della resistente, dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza dell'intestato Tribunale con sentenza n. 482/2023, precisa le conclusioni
2 nell'interesse di come in memoria difensiva e in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e che di seguito ribadisce:
Respinta ogni contraria istanza e domanda di addebito della separazione alla resistente, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) accertare e dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi a
Parte_1
2) porre a carico di un assegno di separazione a favore della moglie Parte_1
pari a euro 1.500, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla domanda formulata con memoria 18 marzo 2022
3) spese diritti e onorari di causa interamente rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
1.Separazione personale
La separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale del
24.3.2023, n.482.
Il giudizio è poi proseguito per le decisioni attinenti all'addebito, domanda dedotta da entrambe le parti e ai profili economici di mantenimento della moglie.
***
2.Domande di addebito
Con ricorso depositato in data 16.11.2021, , nato il [...], riferiva Parte_1
di aver contratto matrimonio civile in Venezia con nata il Controparte_1
15.8.1975, dalla cui unione non erano nati figli.
Riferiva il deducente che prima del matrimonio le parti avevano acquistato un immobile in San Biagio di Callata (TV), adibito a residenza familiare e che le rate del mutuo nonostante la cointestazione del finanziamento, erano state integralmente pagate dal ricorrente.
Che a seguito di investigazione privata del 26.8.2020 del 3.02.2021 e dell'8.4.2021, il ricorrente insospettito del comportamento improvvisamente “evitante” della moglie,
aveva appreso che la medesima aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con
3 certo medico della famiglia nel periodo in cui la convenuta Persona_1 CP_1
si era recata in Toscana per prestare assistenza al padre gravemente malato che poi decedeva il 27.5.2020.
Che tale relazione diveniva pubblica tanto che la resistente e il suo compagno venivano fotografati insieme alla di lei madre in occasione di una cena presso la Villa del e in altre occasioni documentate nella relazione investigativa. Per_1
Pertanto, acclarato il tradimento con conseguente violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e causa inequivocabile del venir meno dell'affectio coniugalis,
[...]
chiedeva l'addebito della separazione in capo alla convenuta. Parte_1
Si costituiva in sede presidenziale , che sostanzialmente non Controparte_1
negava la relazione extraconiugale, iniziata tuttavia nell'agosto del 2020, precisando,
come la stessa fosse maturata in un contesto di profonda crisi matrimoniale generata dai comportamenti progressivamente appresi ed elaborati dalla deducente, integranti violazione dei doveri coniugali come le relazioni intrattenute con altre donne o le particolari attenzioni che il marito, esercente la professione di avvocato, prestava alle sue collaboratrici, molte volte invitate a cene e ad aperitivi in assenza della moglie;
bigliettini sospetti rinvenuti all'inizio della relazione;
clienti femminili dello studio che non pagavano le prestazioni professionali;
frequenza assidua in studio, ove la convenuta,
iscritta all'ordine degli avvocati solo nel 2019 a causa dell'ostruzionismo del marito,
esercitava la professione, di certa con cui il ricorrente intratteneva una Persona_2
relazione divenuta pubblica fin dall'estate del 2020 che perdurava anche al momento della costituzione.
A ciò la convenuta aggiungeva una generale trascuratezza manifestata dal marito che ormai non condivideva più con lei il talamo nuziale e che anche in occasione del decesso del padre, non aveva manifestato nessuna vicinanza, presentandosi al funerale solo per poche ore e non partecipando alla tumulazione delle ceneri.
Quindi, riassumendo, la deducente individuava il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e quindi la causa della separazione, nella personalità del marito;
nel disaffezione dello stesso;
nel non averla fatta crescere professionalmente con l'intenzione di tenerla a propria disposizione senza dover retribuire un
4 collaboratore, nell'averla abbandonata in un momento di particolare dolore;
nell'aver sempre rivolto le sue attenzioni ad altre donne, evitando ogni contatto intimo e affettuoso;
nell'averla esposta al contatto con persone pericolose o comunque pregiudicate, e per “lei infrequentabili al di là delle esigenze lavorative”.
Per questo chiedeva che rigettata l'avversa domanda, l'addebito della separazione fosse imputato al marito.
Inoltre, evidenziata la disparità reddituale inter partes;
il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la circostanza che al momento del rilascio della casa coniugale, il si era impegnato a corrisponderle un assegno di €.1.500,00 fin da Pt_1
gennaio 2021, concludeva affinchè le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento di tale importo, considerato che dopo una breve collaborazione con lo studio legale Brunello di Treviso, la si era trasferita in Toscana al fine di seguire CP_1
il figlio nato da un precedente matrimonio e che aveva manifestato preoccupanti scelte di vita legate al problema della tossicodipendenza e la medesima era, all'attualità, priva di occupazione.
All'esito dell'udienza presidenziale venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Ritenuto che allo stato difetta la prova
che la separazione sia addebitabile alla signora ritenuto che la stessa abbia diritto ad CP_1
un assegno di mantenimento sia in considerazione dell'elevato tenore di vita, sia perché la
sua carriera e professionalità come avvocato sono state obiettivamente ostacolate se non
impedite dal lavoro prestato presso lo studio senza retribuzione per circa 9 anni;
Pt_1
- Quantifica in € 1.500 al mese l'assegno di mantenimento a favore della signora e CP_1
quindi dispone che l'avv. paghi tale assegno con decorrenza dal mese in cui la signora Pt_1
si è costituita (marzo 2022); assegno da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese”, provvedimenti avverso i quali interponeva reclamo il ricorrente e che la Corte d'Appello
confermava in toto, rimettendo la valutazione delle spese di lite per quella fase al giudice della separazione.
Pronunciata sentenza parziale sul vincolo, la causa veniva istruita a mezzo prova orale e all'udienza del 3.10.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione con modalità
5 cartolari, previa concessione dei termini ex art.190 cpc. e sulle conclusioni ut supra rassegnate.
***
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito del ricorrente vada respinta per le ragioni di cui appresso e che, di contro, debba trovare accoglimento quella dedotta dalla convenuta.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “In tema di
addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno
dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi
derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché,
integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a
ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (cfr. Cass.
civ.n.20866/2021”.
Ancora: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile
crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento
della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da
uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ.
n.40795/2021)”
Orbene, nel caso di specie dalle risultanze acquisite è emerso che:
a. ha intrattenuto una relazione extraconiugale con Controparte_1
a far data dall'agosto 2020, ciò emerge non solo dalle Persona_1
dichiarazioni rese avanti il Presidente, ma anche dai riscontri temporali, infatti, la medesima si recò in Toscana per assistere il padre gravemente ammalato nel maggio del 2020 e il medesimo è poi deceduto il 27.5 di quell'anno, quindi, è
poco credibile che in quel contesto la convenuta abbia avuto lo spirito e la predisposizione d'animo di iniziare una relazione sentimentale, il fatto che il
6 medesimo abbia, in allora, potuto frequentare l'abitazione della Per_1 CP_1
è plausibile sia, per le pregresse conoscenze tra le famiglie e Per_1 CP_1
sia perché chirurgo toracico presso l'ospedale di Firenze, Persona_1
aveva avuto in cura il padre della resistente.
Del resto, la relazione investigativa attesta che il primo “pedinamento” con congegno magnetico di geolocalizzazione, avveniva il 18.8.2020, mentre la deposizione della teste che colloca tale relazione a maggio Testimone_1
2020, non pare particolarmente attendibile, in quanto tale datazione non solo contrasta con le evidenze di cui sopra, ma sembra difficile ipotizzare che la teste, a distanza di tempo, possa ricordare in modo così specifico tale data,
mentre la registrazione contenuta nel file audio dimesso quale doc.15 e 16 parte ricorrente, non può essere utilizzata perché acquisita illecitamente quando l'avv.to il 22.7.2020 dopo essersi allontanato dallo studio dell'avv.to Pt_1
Gaudenzia Brunello, avanti alla quale i coniugi erano comparsi per trattare una separazione consensuale, aveva lasciato il proprio cellullare incustodito,
registrando il colloquio personale tra la moglie e il legale, così violando diritti costituzionalmente garantiti (cfr. Cass. civ. 8459/2020), condotta per la quale la ha presentato querela. CP_1
Di contro, tale incontro, non contestato nella sua obiettiva verificazione,
conferma, invece, come già all'epoca e prima della relazione extraconiugale intrattenuta dalla convenuta, il matrimonio fosse già irrimediabilmente compromesso, in tal senso va letto anche il doc.1 dimesso dalla convenuta che ricollega la definitiva crisi matrimoniale già in data 13.6.2020.
b. Si aggiunga che dalle prove acquisite e come appreso successivamente dalla convenuta, è emerso che l'avv.to durante il matrimonio aveva Pt_1
intrattenuto una relazione extra coniugale con altra donna, significativa la deposizione del teste coniuge separato consensualmente da Testimone_2
nel 2020, il quale ha precisato come da fine ottobre 2017 vi fosse Persona_2
una relazione sentimentale tra la predetta e l'odierno ricorrente, Per_2
comprovata da messaggi inequivoci intercorsi tra i due e dall'accesso frequente
7 della medesima presso lo studio del . Relazione che si è pubblicamente Pt_1
palesata nell'autunno del 2020.
Del resto, più o meno coevo datato 1.8.2020, è il whatsapp che la moglie riceveva per errore dal marito (cfr. 13 parte convenuta) che non è stato oggetto di specifica contestazione, se non in modo generico solo nella memoria di replica attorea.
c. Inoltre, a seguito del rientro a Treviso della in data 19.11.2020 il marito, CP_1
evidentemente a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, aveva cercato di riconquistarla (cfr. doc.14 parte convenuta) e in tal senso va letta anche la produzione fotografica dimessa dal ricorrente (cfr. doc.49-51 memoria attorea del 14.6.2023) in occasione del capodanno 2020-2021 e del week-end trascorso insieme dalla coppia.
E', tuttavia, provato come contestualmente il ricorrente continuasse a frequentare assiduamente social-media con contenuti decisamente non in linea con la seria volontà di ricostituire l'unione matrimoniale (cfr. doc.16 parte convenuta).
Ne consegue che a fronte di quanto emerso, l'addebito per la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio non può che essere imputato in capo al solo ricorrente.
***
3.Assegno di mantenimento
La domanda di assegno di mantenimento dedotta dalla convenuta va accolta.
La disparità reddituale/patrimoniale è provata documentalmente, l'avv.to è noto Pt_1
professionista del Trevigiano, titolare di uno studio legale che annovera numerosi avvocati e collaboratori;
è comproprietario insieme alla convenuta di un immobile di pregio che attualmente abita e per il quale non risulta corrispondere un indennizzo di occupazione per la quota di spettanza della moglie, alla quale, invece, ha richiesto recentemente, in via giudiziale, la restituzione del mutuo pagato;
l'iscrizione di due ipoteche giudiziali per importi importanti a favore della e dell'Agenzia CP_2
delle Entrate, comprovano quale fosse il volume di affari gestito dallo studio legale
; inoltre, non può essere sottaciuto che quando la moglie nel gennaio 2021 Pt_1
8 lasciava la casa coniugale, il ricorrente si impegnava a corrisponderle un assegno mensile di €.1.500,00 che cercava di versare in parte qua in nero (cfr. doc.17 parte convenuta) e che poi ometteva di corrispondere integralmente anche dopo la statuizione prevista nei provvedimenti provvisori ed urgenti, obbligando la convenuta ad agire esecutivamente, tuttavia con esito negativo.
Di contro la iscritta all'albo degli avvocati dal 2019 (pare oggi essersi cancellata CP_1
per difficoltà a pagare la Forense, cfr. memoria di replica), ha sperimentato una CP_2
collaborazione con altro studio legale della provincia di Treviso poi interrotta per la necessità di raggiungere il figlio in Toscana per le sue problematiche, ha tentato di trovare colà una occupazione con esito negativo e l'eredità acquisita dal padre è stata impiegata per la ristrutturazione di un fatiscente appartamento ereditato congiuntamente alla madre (docc.21 e 22) e destinato ad abitazione propria e del figlio,
patrimonio mobiliare comunque destinato a scemare a fronte dell'inadempimento contributivo del marito.
Pertanto, tenuto conto dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
desumibile anche in via presuntiva dai riscontri documentali acquisiti e proseguito dal marito anche dopo l'instaurazione della causa (cfr. doc.28 parte convenuta); la durata effettiva del matrimonio di circa 8 anni;
la circostanza che la risulta aver CP_1
collaborato con lo studio dal 2010 fino al 2020, ottenendo un riscontro Pt_1
economico solo dal 2019 (cfr. deposizione della teste ma anche del teste Tes_3
attoreo dipendente dello studio e addetto alla parte Testimone_4 Pt_1
amministrativa e agli incassi dello studio il quale ha dichiarato “…i profili patrimoniali
relativi all'attività lavorativa dell'avv. sono sempre stati curati direttamente dall'avv. CP_1
mentre ero a conoscenza dei compensi elargiti agli altri avvocati dello studio), sono Pt_1
tutti elementi che valutati complessivamente inducono a ritenere sussistenti i presupposti per confermate a favore di l'assegno di mantenimento Controparte_1
già stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermati anche in sede di reclamo.
***
4.Spese di lite
9 Le spese di lite anche riferite alla fase del reclamo, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da DM. 55/2014, valore medio, scaglione indeterminabile complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1.Rilevato che è stata pronunciata sentenza parziale sul vincolo in data del 24.3.2023
n.482, in accoglimento della domanda dedotta dalla convenuta, addebita la separazione in capo al ricorrente.
2.Rigetta la domanda di addebito dedotta dal medesimo ricorrente.
3.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione alla medesima dell'assegno mensile di €.1.500,00, con decorrenza da marzo 2022, rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.10 di ogni mese.
4.Condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio e della fase del reclamo, che liquida nella somma complessiva di
€.12.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.02.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.7160/2021 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Alessandra Pesci Giudice
dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.7160/021 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv.to Rotelli Dube del foro di Parte_1
Venezia e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roncade (TV), come da mandato in calce al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv.to Monica Mocellin con Controparte_1
domicilio eletto presso lo studio della stessa in Padova come da mandato allegato alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Conclusioni del ricorrente:
in via principale di merito:
per tutti i motivi esposti in atti, accertata l'addebitabilità della separazione in capo a ed accertata la sua autosufficienza economica e capacità Controparte_1
lavorativa, tenuto altresì conto della situazione economica e patrimoniale dei coniugi,
per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto in favore di disposto con l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Treviso n. Controparte_1
14469/2022, con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione giudiziale;
in via subordinata di merito:
nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non revocare l'assegno di mantenimento provvisoriamente posto in favore di CP_1
con l'ordinanza presidenziale del Tribunale di Treviso n. 14469/2022,
[...]
modificarne il quantum nella misura minima ritenuta di giustizia con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione giudiziale;
in via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie non accolte con ordinanza del G.I. del 13.07.2023 ed in particolare le prove testimoniali sui capitoli 5,9,10,11,25 dedotti in memoria ex art. 183,
comma 6, n. c.p.c. del 25.05.2023, da intendersi qui integralmente ritrascritti e con i testi ivi indicati, nonché la prova contraria indiretta dedotta nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 3 c.p.c. del 14.06.2023;
disporre altresì ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come da istanze formulate in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 25.05.2023, ed allo stato non accolte, da intendersi qui integralmente richiamate.
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Conclusione della convenuta:
Il patrocinio della resistente, dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza dell'intestato Tribunale con sentenza n. 482/2023, precisa le conclusioni
2 nell'interesse di come in memoria difensiva e in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e che di seguito ribadisce:
Respinta ogni contraria istanza e domanda di addebito della separazione alla resistente, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1) accertare e dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi a
Parte_1
2) porre a carico di un assegno di separazione a favore della moglie Parte_1
pari a euro 1.500, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dalla domanda formulata con memoria 18 marzo 2022
3) spese diritti e onorari di causa interamente rifusi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
1.Separazione personale
La separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale del
24.3.2023, n.482.
Il giudizio è poi proseguito per le decisioni attinenti all'addebito, domanda dedotta da entrambe le parti e ai profili economici di mantenimento della moglie.
***
2.Domande di addebito
Con ricorso depositato in data 16.11.2021, , nato il [...], riferiva Parte_1
di aver contratto matrimonio civile in Venezia con nata il Controparte_1
15.8.1975, dalla cui unione non erano nati figli.
Riferiva il deducente che prima del matrimonio le parti avevano acquistato un immobile in San Biagio di Callata (TV), adibito a residenza familiare e che le rate del mutuo nonostante la cointestazione del finanziamento, erano state integralmente pagate dal ricorrente.
Che a seguito di investigazione privata del 26.8.2020 del 3.02.2021 e dell'8.4.2021, il ricorrente insospettito del comportamento improvvisamente “evitante” della moglie,
aveva appreso che la medesima aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con
3 certo medico della famiglia nel periodo in cui la convenuta Persona_1 CP_1
si era recata in Toscana per prestare assistenza al padre gravemente malato che poi decedeva il 27.5.2020.
Che tale relazione diveniva pubblica tanto che la resistente e il suo compagno venivano fotografati insieme alla di lei madre in occasione di una cena presso la Villa del e in altre occasioni documentate nella relazione investigativa. Per_1
Pertanto, acclarato il tradimento con conseguente violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e causa inequivocabile del venir meno dell'affectio coniugalis,
[...]
chiedeva l'addebito della separazione in capo alla convenuta. Parte_1
Si costituiva in sede presidenziale , che sostanzialmente non Controparte_1
negava la relazione extraconiugale, iniziata tuttavia nell'agosto del 2020, precisando,
come la stessa fosse maturata in un contesto di profonda crisi matrimoniale generata dai comportamenti progressivamente appresi ed elaborati dalla deducente, integranti violazione dei doveri coniugali come le relazioni intrattenute con altre donne o le particolari attenzioni che il marito, esercente la professione di avvocato, prestava alle sue collaboratrici, molte volte invitate a cene e ad aperitivi in assenza della moglie;
bigliettini sospetti rinvenuti all'inizio della relazione;
clienti femminili dello studio che non pagavano le prestazioni professionali;
frequenza assidua in studio, ove la convenuta,
iscritta all'ordine degli avvocati solo nel 2019 a causa dell'ostruzionismo del marito,
esercitava la professione, di certa con cui il ricorrente intratteneva una Persona_2
relazione divenuta pubblica fin dall'estate del 2020 che perdurava anche al momento della costituzione.
A ciò la convenuta aggiungeva una generale trascuratezza manifestata dal marito che ormai non condivideva più con lei il talamo nuziale e che anche in occasione del decesso del padre, non aveva manifestato nessuna vicinanza, presentandosi al funerale solo per poche ore e non partecipando alla tumulazione delle ceneri.
Quindi, riassumendo, la deducente individuava il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e quindi la causa della separazione, nella personalità del marito;
nel disaffezione dello stesso;
nel non averla fatta crescere professionalmente con l'intenzione di tenerla a propria disposizione senza dover retribuire un
4 collaboratore, nell'averla abbandonata in un momento di particolare dolore;
nell'aver sempre rivolto le sue attenzioni ad altre donne, evitando ogni contatto intimo e affettuoso;
nell'averla esposta al contatto con persone pericolose o comunque pregiudicate, e per “lei infrequentabili al di là delle esigenze lavorative”.
Per questo chiedeva che rigettata l'avversa domanda, l'addebito della separazione fosse imputato al marito.
Inoltre, evidenziata la disparità reddituale inter partes;
il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la circostanza che al momento del rilascio della casa coniugale, il si era impegnato a corrisponderle un assegno di €.1.500,00 fin da Pt_1
gennaio 2021, concludeva affinchè le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento di tale importo, considerato che dopo una breve collaborazione con lo studio legale Brunello di Treviso, la si era trasferita in Toscana al fine di seguire CP_1
il figlio nato da un precedente matrimonio e che aveva manifestato preoccupanti scelte di vita legate al problema della tossicodipendenza e la medesima era, all'attualità, priva di occupazione.
All'esito dell'udienza presidenziale venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Ritenuto che allo stato difetta la prova
che la separazione sia addebitabile alla signora ritenuto che la stessa abbia diritto ad CP_1
un assegno di mantenimento sia in considerazione dell'elevato tenore di vita, sia perché la
sua carriera e professionalità come avvocato sono state obiettivamente ostacolate se non
impedite dal lavoro prestato presso lo studio senza retribuzione per circa 9 anni;
Pt_1
- Quantifica in € 1.500 al mese l'assegno di mantenimento a favore della signora e CP_1
quindi dispone che l'avv. paghi tale assegno con decorrenza dal mese in cui la signora Pt_1
si è costituita (marzo 2022); assegno da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese”, provvedimenti avverso i quali interponeva reclamo il ricorrente e che la Corte d'Appello
confermava in toto, rimettendo la valutazione delle spese di lite per quella fase al giudice della separazione.
Pronunciata sentenza parziale sul vincolo, la causa veniva istruita a mezzo prova orale e all'udienza del 3.10.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione con modalità
5 cartolari, previa concessione dei termini ex art.190 cpc. e sulle conclusioni ut supra rassegnate.
***
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito del ricorrente vada respinta per le ragioni di cui appresso e che, di contro, debba trovare accoglimento quella dedotta dalla convenuta.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “In tema di
addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno
dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi
derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché,
integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a
ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (cfr. Cass.
civ.n.20866/2021”.
Ancora: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile
crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento
della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da
uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ.
n.40795/2021)”
Orbene, nel caso di specie dalle risultanze acquisite è emerso che:
a. ha intrattenuto una relazione extraconiugale con Controparte_1
a far data dall'agosto 2020, ciò emerge non solo dalle Persona_1
dichiarazioni rese avanti il Presidente, ma anche dai riscontri temporali, infatti, la medesima si recò in Toscana per assistere il padre gravemente ammalato nel maggio del 2020 e il medesimo è poi deceduto il 27.5 di quell'anno, quindi, è
poco credibile che in quel contesto la convenuta abbia avuto lo spirito e la predisposizione d'animo di iniziare una relazione sentimentale, il fatto che il
6 medesimo abbia, in allora, potuto frequentare l'abitazione della Per_1 CP_1
è plausibile sia, per le pregresse conoscenze tra le famiglie e Per_1 CP_1
sia perché chirurgo toracico presso l'ospedale di Firenze, Persona_1
aveva avuto in cura il padre della resistente.
Del resto, la relazione investigativa attesta che il primo “pedinamento” con congegno magnetico di geolocalizzazione, avveniva il 18.8.2020, mentre la deposizione della teste che colloca tale relazione a maggio Testimone_1
2020, non pare particolarmente attendibile, in quanto tale datazione non solo contrasta con le evidenze di cui sopra, ma sembra difficile ipotizzare che la teste, a distanza di tempo, possa ricordare in modo così specifico tale data,
mentre la registrazione contenuta nel file audio dimesso quale doc.15 e 16 parte ricorrente, non può essere utilizzata perché acquisita illecitamente quando l'avv.to il 22.7.2020 dopo essersi allontanato dallo studio dell'avv.to Pt_1
Gaudenzia Brunello, avanti alla quale i coniugi erano comparsi per trattare una separazione consensuale, aveva lasciato il proprio cellullare incustodito,
registrando il colloquio personale tra la moglie e il legale, così violando diritti costituzionalmente garantiti (cfr. Cass. civ. 8459/2020), condotta per la quale la ha presentato querela. CP_1
Di contro, tale incontro, non contestato nella sua obiettiva verificazione,
conferma, invece, come già all'epoca e prima della relazione extraconiugale intrattenuta dalla convenuta, il matrimonio fosse già irrimediabilmente compromesso, in tal senso va letto anche il doc.1 dimesso dalla convenuta che ricollega la definitiva crisi matrimoniale già in data 13.6.2020.
b. Si aggiunga che dalle prove acquisite e come appreso successivamente dalla convenuta, è emerso che l'avv.to durante il matrimonio aveva Pt_1
intrattenuto una relazione extra coniugale con altra donna, significativa la deposizione del teste coniuge separato consensualmente da Testimone_2
nel 2020, il quale ha precisato come da fine ottobre 2017 vi fosse Persona_2
una relazione sentimentale tra la predetta e l'odierno ricorrente, Per_2
comprovata da messaggi inequivoci intercorsi tra i due e dall'accesso frequente
7 della medesima presso lo studio del . Relazione che si è pubblicamente Pt_1
palesata nell'autunno del 2020.
Del resto, più o meno coevo datato 1.8.2020, è il whatsapp che la moglie riceveva per errore dal marito (cfr. 13 parte convenuta) che non è stato oggetto di specifica contestazione, se non in modo generico solo nella memoria di replica attorea.
c. Inoltre, a seguito del rientro a Treviso della in data 19.11.2020 il marito, CP_1
evidentemente a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, aveva cercato di riconquistarla (cfr. doc.14 parte convenuta) e in tal senso va letta anche la produzione fotografica dimessa dal ricorrente (cfr. doc.49-51 memoria attorea del 14.6.2023) in occasione del capodanno 2020-2021 e del week-end trascorso insieme dalla coppia.
E', tuttavia, provato come contestualmente il ricorrente continuasse a frequentare assiduamente social-media con contenuti decisamente non in linea con la seria volontà di ricostituire l'unione matrimoniale (cfr. doc.16 parte convenuta).
Ne consegue che a fronte di quanto emerso, l'addebito per la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio non può che essere imputato in capo al solo ricorrente.
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3.Assegno di mantenimento
La domanda di assegno di mantenimento dedotta dalla convenuta va accolta.
La disparità reddituale/patrimoniale è provata documentalmente, l'avv.to è noto Pt_1
professionista del Trevigiano, titolare di uno studio legale che annovera numerosi avvocati e collaboratori;
è comproprietario insieme alla convenuta di un immobile di pregio che attualmente abita e per il quale non risulta corrispondere un indennizzo di occupazione per la quota di spettanza della moglie, alla quale, invece, ha richiesto recentemente, in via giudiziale, la restituzione del mutuo pagato;
l'iscrizione di due ipoteche giudiziali per importi importanti a favore della e dell'Agenzia CP_2
delle Entrate, comprovano quale fosse il volume di affari gestito dallo studio legale
; inoltre, non può essere sottaciuto che quando la moglie nel gennaio 2021 Pt_1
8 lasciava la casa coniugale, il ricorrente si impegnava a corrisponderle un assegno mensile di €.1.500,00 che cercava di versare in parte qua in nero (cfr. doc.17 parte convenuta) e che poi ometteva di corrispondere integralmente anche dopo la statuizione prevista nei provvedimenti provvisori ed urgenti, obbligando la convenuta ad agire esecutivamente, tuttavia con esito negativo.
Di contro la iscritta all'albo degli avvocati dal 2019 (pare oggi essersi cancellata CP_1
per difficoltà a pagare la Forense, cfr. memoria di replica), ha sperimentato una CP_2
collaborazione con altro studio legale della provincia di Treviso poi interrotta per la necessità di raggiungere il figlio in Toscana per le sue problematiche, ha tentato di trovare colà una occupazione con esito negativo e l'eredità acquisita dal padre è stata impiegata per la ristrutturazione di un fatiscente appartamento ereditato congiuntamente alla madre (docc.21 e 22) e destinato ad abitazione propria e del figlio,
patrimonio mobiliare comunque destinato a scemare a fronte dell'inadempimento contributivo del marito.
Pertanto, tenuto conto dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,
desumibile anche in via presuntiva dai riscontri documentali acquisiti e proseguito dal marito anche dopo l'instaurazione della causa (cfr. doc.28 parte convenuta); la durata effettiva del matrimonio di circa 8 anni;
la circostanza che la risulta aver CP_1
collaborato con lo studio dal 2010 fino al 2020, ottenendo un riscontro Pt_1
economico solo dal 2019 (cfr. deposizione della teste ma anche del teste Tes_3
attoreo dipendente dello studio e addetto alla parte Testimone_4 Pt_1
amministrativa e agli incassi dello studio il quale ha dichiarato “…i profili patrimoniali
relativi all'attività lavorativa dell'avv. sono sempre stati curati direttamente dall'avv. CP_1
mentre ero a conoscenza dei compensi elargiti agli altri avvocati dello studio), sono Pt_1
tutti elementi che valutati complessivamente inducono a ritenere sussistenti i presupposti per confermate a favore di l'assegno di mantenimento Controparte_1
già stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermati anche in sede di reclamo.
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4.Spese di lite
9 Le spese di lite anche riferite alla fase del reclamo, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da DM. 55/2014, valore medio, scaglione indeterminabile complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1.Rilevato che è stata pronunciata sentenza parziale sul vincolo in data del 24.3.2023
n.482, in accoglimento della domanda dedotta dalla convenuta, addebita la separazione in capo al ricorrente.
2.Rigetta la domanda di addebito dedotta dal medesimo ricorrente.
3.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione alla medesima dell'assegno mensile di €.1.500,00, con decorrenza da marzo 2022, rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.10 di ogni mese.
4.Condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio e della fase del reclamo, che liquida nella somma complessiva di
€.12.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.02.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
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