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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 73/2025 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carbone
e da nato a [...] il [...] CF Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carbone C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 26.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2025 i sigg.ri e Parte_1 [...]
premesso di aver instaurato una convivenza more uxorio nell'anno 2018 Pt_2
interrottasi a febbraio 2024 essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della vita di coppia, dalla cui unione nasceva in Napoli il 30.11.2019 una figlia riconosciuta da entrambi, chiedevano di disciplinare Persona_1
l'affidamento della minore e le modalità dei rapporti con ciascun genitore.
Esaminati gli accordi, ritenuto necessario acquisire chiarimenti in merito al contenuto dell'accordo inerente al mancato consenso del padre al rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio, rimetteva la causa sul ruolo assegnando il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 31.3.2025 per il richiamato incombente.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il 31.3.2025 le parti si riportavano al ricorso congiunto insistendo per l'accoglimento della domanda, precisando che il mancato consenso al rilascio dei passaporti non è subordinato ad una conflittualità esistente tra le stesse, ma indicativo di un atteggiamento premuroso da parte del padre, attesa la tenera età della minore.
La proc.ra veniva trattata pertanto in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo come formulato e precisato dalle parti, da intendersi ivi ripetuto e trascritto, non emergendo conflitti sulla regolamentazione della minore, ritenuto congruo e conforme alla legge, nel pieno interesse della stessa.
In merito al regime di affido della minore, non emergono agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse del minore in misura adeguatamente partecipata, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso di con collocazione prevalente Per_1
2 presso l'abitazione della madre sita in Piazzolla di Nola alla via Enrico De Nicola
n.74 e diritto di visita paterno alle modalità indicate in ricorso.
Quanto al contributo al mantenimento della minore , il Tribunale prende Per_1
atto che le parti convengono nella determinazione dello stesso in euro 200,00 mensili da porsi a carico del sig. oltre il 50% delle spese straordinarie. Questo Pt_2
tribunale prende altresì atto che le parti convengono a che l'assegno unico per la minore sia percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
Il pieno accordo delle parti giustifica altresì l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre in Piazzolla di Nola alla Via Enrico De Nicola n. 74 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto;
- determina in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. da versarsi alla sig.ra entro il Per_1 Pt_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 31.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 73/2025 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carbone
e da nato a [...] il [...] CF Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carbone C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 26.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.1.2025 i sigg.ri e Parte_1 [...]
premesso di aver instaurato una convivenza more uxorio nell'anno 2018 Pt_2
interrottasi a febbraio 2024 essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della vita di coppia, dalla cui unione nasceva in Napoli il 30.11.2019 una figlia riconosciuta da entrambi, chiedevano di disciplinare Persona_1
l'affidamento della minore e le modalità dei rapporti con ciascun genitore.
Esaminati gli accordi, ritenuto necessario acquisire chiarimenti in merito al contenuto dell'accordo inerente al mancato consenso del padre al rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio, rimetteva la causa sul ruolo assegnando il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 31.3.2025 per il richiamato incombente.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il 31.3.2025 le parti si riportavano al ricorso congiunto insistendo per l'accoglimento della domanda, precisando che il mancato consenso al rilascio dei passaporti non è subordinato ad una conflittualità esistente tra le stesse, ma indicativo di un atteggiamento premuroso da parte del padre, attesa la tenera età della minore.
La proc.ra veniva trattata pertanto in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo come formulato e precisato dalle parti, da intendersi ivi ripetuto e trascritto, non emergendo conflitti sulla regolamentazione della minore, ritenuto congruo e conforme alla legge, nel pieno interesse della stessa.
In merito al regime di affido della minore, non emergono agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse del minore in misura adeguatamente partecipata, ragion per cui è attuabile l'affido condiviso di con collocazione prevalente Per_1
2 presso l'abitazione della madre sita in Piazzolla di Nola alla via Enrico De Nicola
n.74 e diritto di visita paterno alle modalità indicate in ricorso.
Quanto al contributo al mantenimento della minore , il Tribunale prende Per_1
atto che le parti convengono nella determinazione dello stesso in euro 200,00 mensili da porsi a carico del sig. oltre il 50% delle spese straordinarie. Questo Pt_2
tribunale prende altresì atto che le parti convengono a che l'assegno unico per la minore sia percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
Il pieno accordo delle parti giustifica altresì l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente Per_1
presso la madre in Piazzolla di Nola alla Via Enrico De Nicola n. 74 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto;
- determina in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. da versarsi alla sig.ra entro il Per_1 Pt_2 Parte_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 31.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
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