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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4018/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 29 novembre 2021
da in persona del Curatore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Danilo Galletti, del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Tamborlini ed Elisabetta
Monteleone, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 67 legge fallimentare.
Conclusioni
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1
avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa:
Nel merito in via principale: - dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati da in favore dello Parte_1 [...]
[...
[...] nei sei mesi antecedenti al deposito della domanda Controparte_2
concordataria, pari a complessivi € 39.012,61, ovvero al maggiore o minore importo dovesse risultare all'esito del presente giudizio e per l'effetto condannare lo a corrispondere al Controparte_2
l'importo di € 39.012,61, ovvero il maggiore o Parte_1
minore importo dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva”;
per “Respingere l'azione revocatoria proposta Controparte_1
[... dalla nei confronti dello Parte_1 Controparte_1
mancandone tutti i presupposti per le ragioni sopra evidenziate”. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio avanti l'intestato Tribunale plurimi soggetti svolgendo un'azione di responsabilità nei confronti dei professionisti che avevano coadiuvato ed assistito la società nell'ambito della procedura Pt_1
concordataria antecedente la dichiarazione di fallimento, nonché svolgendo un'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67 l.f., anche nei confronti di
[...]
con richiesta di condanna dell'importo di € 39.012,61. Controparte_1
A fondamento di tale ultima domanda dopo avere Parte_1
fatto presente di avere depositato, in data 22 dicembre 2017, una domanda di concordato preventivo cosiddetto in bianco, ha dedotto che, in data 20 aprile
2017, aveva conferito a l'incarico di consulenza ed Controparte_1
assistenza per la “riorganizzazione del ed in Parte_2
particolare per porre in essere un'operazione di scissione, un'operazione di
2 conferimento delle quote della società scissa e beneficiarie della holding,
nonché per predisporre perizie di stima e connessi e conseguenti atti prodromici e necessari per effettuare tali operazioni;
ha dedotto, inoltre, che nel periodo compreso tra il 3 maggio 2017 ed il 13 dicembre 2017
[...]
aveva ricevuto dalla società pagamenti per Controparte_1 Pt_1
complessivi € 44.948,24 al lordo dell'Iva e della ritenuta d'acconto.
La curatela ha argomentato che, con la sola eccezione del pagamento del 3
maggio 2017, tutti i pagamenti erano stati effettuati nei sei mesi precedenti al deposito della domanda di concordato preventivo e che, pertanto, rientravano nel cosiddetto periodo sospetto ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f.; ha argomentato, inoltre, come tali pagamenti fossero stati eseguiti in un momento in cui la situazione di crisi irreversibile in cui versava la società era Pt_1
ormai acclarata, avuto riguardo anche alla qualifica professionale di
[...]
Controparte_1
La curatela ha, quindi, chiesto la declaratoria di inefficacia di tutti i pagamenti intervenuti nel cosiddetto periodo sospetto per l'importo complessivo di €
39.012,61.
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto Controparte_1
della domanda di revocatoria.
Il convenuto ha dedotto che i pagamenti in contestazione rientrano nell'ambito delle esenzioni previste dallo stesso art. 67 l.f., essendo riconducibili all'esercizio dell'attività d'impresa; in particolare ha illustrato che l'attività di consulenza mirava ad analizzare il “ramo ingrosso” ed “ramo al dettaglio” al fine di valutare eventuali agevolazioni fiscali;
il convenuto ha dedotto, altresì,
che i pagamenti sono stati effettuati in maniera difforme rispetto a quanto indicato nell'accordo, ma sono stati accettati dallo Studio che ha continuato a dare esecuzione al proprio incarico professionale;
il convenuto ha dedotto,
3 inoltre, che manca il presupposto della scientia decotionis, evidenziando di avere analizzato i documenti della società nell'aprile 2017, laddove Pt_1
il fallimento fu dichiarato circa due anni più tardi, nel marzo 2019.
1.3 Intervenuta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., nei confronti di tutti gli altri convenuti, la causa è proseguita tra
[...]
e essa è stata istruita Parte_1 Controparte_1
documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 9 gennaio 2025.
La domanda attorea va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Il presente giudizio trae origine dall'iniziativa giudiziale intrapresa dalla curatela del che, per quanto ancora interessa, ha Parte_1
ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f. nei confronti di
[...]
Controparte_1
Pacifico e documentalmente provato (doc. 26 attoreo) che, ad aprile 2017, la società , allora in bonis, conferì allo Pt_1 Controparte_1
l'incarico di “riorganizzare il gruppo e pacifico e documentalmente Pt_1
provato (doc. 23 attoreo) che, nel periodo tra il 28 giugno 2017 ed il 13
dicembre 2017, ricevette il pagamento di Controparte_1
complessivi € 39.012,61, bisogna stabilire se ricorrano i presupposti di cui al citato art. 67, comma 2, l.f..
Come noto, la norma da ultimo citata enuncia due presupposti per l'esperimento della cosiddetta revocatoria fallimentare: uno oggettivo,
riguardante il compimento di atti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ed uno soggettivo, riguardante la conoscenza, in capo all'accipiens,
dello stato di insolvenza, il cui onere probatorio spetta al curatore.
4 2.2 Il primo dei presupposti è indubbiamente sussistente, giacché, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 2, l.f. il semestre retroagisce alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.
Essendo stata la domanda di concordato preventivo depositata in data 22
dicembre 2017, essendo stati i pagamenti de quibus eseguiti dal 28 giugno
2017 al 13 dicembre 2017 ed essendo la dichiarazione di fallimento conseguente alla dichiarata inammissibilità della domanda di concordato preventivo, risulta integrato il presupposto oggettivo di cui all'art. 67, comma 2,
l.f. in esame.
2.3 A parere di questo Giudice, il quadro probatorio offerto dalla curatela è
idoneo a comprovare anche il presupposto della cosiddetta scientia
decotionis, la cui prova, per costante giurisprudenza, può essere fornita anche mediante presunzioni (per tutte Cass. 22.4.2024 n. 10780; 26.1.2024 n. 114;
17.5.2023 n. 13445) avuto anche riguardo alla natura professionale dell'accipiens ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare (per tutte cit.
Cass. n. 114/2024 e 13445/2023).
Ebbene, l'incarico di assistenza e consulenza conferito a Controparte_1
per la “riorganizzazione del gruppo ”, con la previsione di
[...] Pt_1
porre in essere un'operazione di scissione con relative perizie di stima (cfr. cit.
26), non può che avere comportato, nel diligente espletamento dell'incarico, la disamina di plurimi documenti tra cui, per quanto qui in particolare rileva, i bilanci di esercizio degli anni precedenti ed uno stato patrimoniale aggiornato ai primi mesi del 2017 con i relativi dettagli contabili. Sempre nell'ottica di un diligente espletamento dell'incarico professionale con le finalità di cui sopra, la disamina compiuta dal detto Studio professionale non può essersi limitata al recepimento acritico dei dati riportati, dovendosi, al contrario, ritenere che sia stata estesa ad una verifica di attendibilità dei dati stessi partendo da una
5 accurata analisi della base informativa fino ad arrivare alla considerazione dei potenziali fattori di rischio per poi giungere ad una sintesi di affidabilità o meno dei dati riportati nei documenti che rappresentano la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società.
Ma se così è, non può non avere constato che la Controparte_1
società allora in bonis aveva registrato perdite negli esercizi 2014 e 2016;
aveva aggravato la propria esposizione nei confronti del sistema bancario;
era ricorsa ad un finanziamento improprio mediante rateazione dei debiti tributari scaduti (notevolmente aumentati in circa quattro anni); aveva progressivamente ridotto il fatturato anche all'esito dell'interruzione del rapporto commerciale con il principale cliente (cfr. domanda di CP_3
concordato in bianco - doc. 37 pag. 5) ed aveva appurato che nella Nota
integrativa al Bilancio 2016 si dava atto della necessità di ottenere finanziamenti dagli istituti bancari per poter assicurare la continuità aziendale
(doc. 27). E non è seriamente contestabile che tutti questi elementi complessivamente considerati siano indice di una situazione di insolvenza.
Dovendosi, pertanto, ritenere che in ragione della Controparte_1
sua qualifica professionale e dell'oggetto dell'incarico, non possa non avere effettivamente percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione in cui versava la società , deve ritenersi integrato anche il presupposto Pt_1
oggettivo di cui all'art. 67, comma 2, l.f..
2.4 Tali conclusioni non vengono inficiate dalla considerazione delle ipotesi di esclusione dell'esperimento dell'azione revocatoria tra cui, per quanto qui interessa, la previsione di cui all'art. 67, comma 3 lett. a), l.f. ai sensi del quale non sono revocabili i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
6 A parte la considerazione che siffatta norma opera in relazione all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale al fine di favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi (per tutte Cass. 22.1.2024 n.
30127) e pur aderendo agli assunti della parte convenuta secondo cui
“l'attività d'impresa” non va circoscritta al solo perimetro dell'oggetto sociale,
dovendosi ricomprendere anche le attività connesse e strumentali necessarie a conseguirlo, mette conto osservare che la finalità dell'esenzione in questione è, appunto, di preservare la continuità dell'attività d'impresa anche grazie al consolidamento delle negoziazioni che, per tipologia e tempistiche,
sono oggettivamente inidonee a far sorgere il dubbio sulla solvibilità del debitore.
Ora, non può sfuggire che l'attività professionale conferita a Controparte_1
non è ragionevolmente riconducibile alla previsione normativa di cui
[...]
sopra, essendosi trattato di un incarico volto alla “riorganizzazione del gruppo
” e, come tale, di carattere “straordinario”, cosicché non solo non Pt_1
può essere sussunto nell'ipotesi dei “pagamenti di beni e servizi” nel senso di cui alla norma in esame, ma non è nemmeno possibile stabilire quali siano i
“termini d'uso” di pagamento come, invece, avviene per le abituali forniture di merci o prestazioni di servizi continuativi.
La domanda attorea va, dunque accolta con conseguente condanna di
[...]
al pagamento dell'importo di € 39.012,61, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nei valori medi delle fasi di studio ed introduttiva e minimi nelle fasi istruttoria e decisionale, essendo stata la causa istruita solo documentalmente ed
7 essendosi la fase decisionale limitata alla ripetizione di quanto già in precedenza dedotto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 4018/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarati inefficaci i pagamenti effettuati da a nei sei mesi Parte_1 Controparte_1
antecedenti al deposito della domanda di concordato preventivo, condanna a pagare a l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 39.012,61, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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