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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 7498/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 7498/2023R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.1.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 GENNAIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 7498/2023 R.G.
promossa da
, nata a [...], il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa per procura dall'Avv. Daria Storia,
1 -attrice-
CONTRO
(GIÀ ) Controparte_1 Controparte_2
(nel prosieguo ) C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma CP_2 P.IVA_1
e per essa P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_3
Imprese di MI , in persona del suo Amministratore Delegato e Rappresentante P.IVA_2
legale rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Casella, in Catania, Viale Vittorio Veneto
131 95127
-convenuta-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1471/2023 (R.G. n. 6943/2022), con il quale le ha ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di € 15.005,34, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 576,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA;
Eccepiva: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA E INSUSSISTENZA DEL CREDITO ed in particolare eccepiva che, sebbene assumesse Controparte_1
di essere creditore nei propri confronti della superiore somma, in realtà, il ricorso per Decreto
Ingiuntivo e la documentazione a questo allegata sarebbe carente di chiarezza e dei riferimenti alle causali dei presunti crediti vantati dalla società di somministrazione nonchè alle relative somme richieste, risultando di assoluta incomprensione la modalità di determinazione del loro ammontare, ed in particolare, mancando di qualsivoglia riferimento al contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, risultando addirittura arduo comprendere se si tratti di fornitura di energia elettrica o di gas, stante la dicitura nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo “fornitura di energia elettrica/gas”.
Precisava, ancora, che nell' estratto conto, posto a fondamento del Decreto Ingiuntivo, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, non è indicato né il codice cliente né il numero di utenza e sono richiamate solo 3 fatture: la n. 877330351819846 del 06/02/2022, la n. 877330351819841 del
01/06/2022 e la n. 0877310010102342 del 14/01/21 e che, da un confronto tra quelle allegate al ricorso e l'estratto conto, emerge una discordanza tra le somme ivi indicate: in particolare, mentre
2 l'estratto conto indica l'importo di € 308,59 in relazione alla fattura n. 877330351819841 del
01/06/2022, la stessa fattura indica il differente importo di € 500,42 e reca la dicitura “Ci risultano non pagate le precedenti bollette per un totale di 1. 7281,05 euro, IVA compresa (vedi l'elenco dall'altra parte del foglio)” – elenco che non risulta presente - mentre la precedente fattura n.
877330351819846 del 06/02/2022 dell'importo di € 14.696,75 indica che “i tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”. Precisava, quindi, che alla stregua della documentazione allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo (ovvero l'estratto con autentica notarile delle scritture contabili), la società non solo non avesse assolto l'onere probatorio alla stessa Controparte_1
spettante ma che da tale documentazione non fosse possibile rinvenire in alcun modo la quantità di fornitura effettivamente erogata, attese le numerose incongruità, e l'assenza di riferimenti chiari e precisi alle causali del presunto credito, per cui le richieste ivi riportate appaiono abnormi e non giustificate.
Eccepiva, altresì, INSUSSISTENZA DEL CREDITO INTIMATO;
Precisava tal riguardo che, oltre a non avere prodotto il contratto di fornitura da lei sottoscritto, , con le due Controparte_1
fatture allegate al ricorso riferite alla fornitura di energia elettrica relativa all'abitazione sita in via
S. Nicolò 337, AN (CT) richiede importi palesemente abnormi e spropositati rispetto ai consumi medi di energia registrati e in ogni caso non corrispondenti alla somma indicata nel
Decreto Ingiuntivo. Rilevava, infatti, che sin dall'inizio della fornitura di energia elettrica per l'abitazione di via S. Nicolò 337, AN (CT), risalente a maggio 2021, la stessa ha provveduto a pagare gli importi indicati nelle fatture come dimostrato dalla documentazione che depositava in atti (bimestri novembre-dicembre 2021 di € 1.042,60, settembre-ottobre 2021 di
€703,26, luglio-agosto 2021 di €. 604,99, maggio-giugno 2021 di €322,13 e mese di maggio 2021 di €174,50) e che, pertanto, appare del tutto inverosimile un improvviso e così elevato aumento dei consumi e certamente plausibile, invece, la loro erroneità. Eccepiva, in particolare che, nonostante nella fattura fosse indicato che “i tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”, nel primo bimestre
2022 risultassero consumi per € 14.696,00, di cui € 12.411,25 per importo “riportato da bolletta precedente” quando invece tale bolletta non riportava assolutamente tale indicazione. Precisava, ancora, che durante la vigenza del rapporto ella non ha mai subito un distacco o comunque una riduzione della potenza della fornitura;
per cui la circostanza che la fattura del 06/02/2022 riporti la dicitura “i tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”, sottolinea il suo regolare adempimento.
Eccepiva, pertanto, un comportamento illegittimo da parte della società fornitrice, nella sua qualità di professionista, in violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. emettendo fatturazioni erronee ed esorbitanti, in ordine ai consumi
3 e agli importi, in primo luogo e ponendo in essere una pratica commerciale ingannevole, per l'inesattezza, incompletezza e non verità delle informazioni fornite.
Concludeva chiedendo: accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della
[...]
nei confronti della opponente;
per l'effetto, revocare e/o con Controparte_1
ogni forma annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1471/2023 (R.G. n. 6943/2022) emesso in data
14/03/2023, e notificato alla odierna opponente in data 11/05/2023; accertare e dichiarare la violazione da parte della ei principi di correttezza, Parte_2
buona fede e trasparenza, nonché la violazione della normativa stabilita dal codice del commercio, posta a tutela del consumatore. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Con comparsa di costituzione si costituiva e per Controparte_1
essa il quale concludeva chiedendo: IN VIA PRELIMINARE: Controparte_3
accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice della sig.
respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dallo stesso e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1471/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data
14.3.2023 e qui opposto per l'importo di € 15.005,34 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore della società della somma di € 15.005,34 in linea capitale Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione;
Chiamata la causa alla prima udienza il 19.04.2024, svoltasi a trattazione scritta, sciogliendo la riserva, veniva rigettata la chiesta provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, poiché entrambe le parti chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni, ritenendo dunque la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di prove istruttorie, veniva nominato CTU al fine di “ accertare se nell'arco temporale cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione sia stata effettuata correttamente la misurazione dei consumi oggetto di causa e se siano o meno corretti gli importi indicati nelle predette fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse” e la causa veniva rinviata per discussione e decisione All'udienza del 17 gennaio 2025, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
4 Preliminarmente, occorre rilevare che l'eccezione dell'inidoneità ad emettere decreto ingiuntivo sulla base della documentazione allegata al fascicolo monitorio, non è dirimente, per le seguenti ragioni:
In merito alla mancata produzione del contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti occorre rilevare che il contratto di somministrazione di energia elettrica non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo, in particolare, la forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem), e ben potendo esso perfezionarsi anche per facta concludentia, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni (v. Cass. 12417/2012, Cass. 7525/05,
Cass. 10249/98, Cass. 6511/79; v. altresì, in termini, Trib. Roma, 25 luglio 2018, in DeJure, Trib.
Cosenza, 17 maggio 2018, in DeJure, Trib. Sassari, 2 marzo 2018, in Leggi d'Italia, App. Catania,
13 settembre 2017, in DeJure, Trib. Roma, 31 maggio 2017, in DeJure, e App. Catania, 6 aprile
2017, in DeJure), e a tal fine può attribuirsi rilevanza, tra l'altro, al comportamento dell'utente consistito nella ricezione e fruizione della somministrazione (v. Cass. 3936/82, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 6 agosto 2019, in DeJure).
Dunque, in mancanza di qualsivoglia contestazione circa l'instaurazione di fatto del rapporto contrattuale e l'effettiva somministrazione dell'energia, le doglianze dell'opponente in merito alla mancata produzione documentale risultano del tutto inconferenti.
In merito alla valenza probatoria delle fatture poste a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto si rileva che se pur vero che la fattura non è documento idoneo, di per sé, a dare prova certa del rapporto sotteso alla sua emissione, essa di contro viene costantemente ritenuta prova sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Tale è stato il vaglio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, considerando che il ricorrente ha allegato anche le scritture contabili in estratto autenticato;
tale vaglio in questa sede va confermato, dovendosi riconoscere che al momento dell'emissione del Decreto Ingiuntivo, la parte richiedente ha allegato documenti idonei e sufficienti al vaglio sommario sotteso all'emanazione del decreto ingiuntivo. Va considerato, tuttavia, che le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, salva valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione.
Parte opponente ha affermato l'inesistenza della pretesa creditoria del Controparte_1
in quanto, ha contestato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo. Ebbene, sul piano del
[...]
riparto dell'onere della prova in relazione all'esatto adempimento della prestazione da parte del somministrante e della merce, occorre precisare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, pur formalmente attore, è in realtà il convenuto sostanziale della causa. Il
5 ricorrente, a sua volta attore sostanziale, resta soggetto all'onere di fornire la prova della pretesa. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non ha ad oggetto la mera regolarità del procedimento di emissione del decreto, ma la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza (cfr. Cass. 5573/1997) ha affermato il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Tantomeno costituisce prova il mero estratto contabile che riporta le fatture emesse. La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 5071/2009)
Or bene,
In merito all'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti il CTU ha accertato che : “Sono depositati nel fascicolo del contenzioso vari documenti relativi alla fornitura di energia elettrica contrattualizzata dalla Sig.ra anche in diverse località. Dall'esame dei suddetti Pt_1 documenti sono identificati i seguenti POD (punto di consegna dell'energia elettrica), con associato il numero cliente, la tipologia cliente e la località di fornitura” e precisamente:
POD N° cliente Tipologia cliente Località di fornitura
IT001E952111604 952111604 Domestico Via San Nicolò 377 AN (CT)
IT001E912088456 912088456 Domestico C.da Mondianorinazzi Motta Sant'Anastasia
(CT)
Lo stesso ha precisato, altresì, che “Sono presenti in atti le fatture oggetto del D.I. relative al POD dell'utenza in AN (fatt. n. 0877330351819846 del 03/03/2022 di € 14.696,75 e fatt. n.
0877330351819841 del 21/06/2022 di € 500,42, azionata per € 308,59) che riportano i dettagli degli importi addebitati. È altresì depositata la fattura n. 87745041012621A del 09/05/2018 relativa al POD dell'utenza in Motta Sant'Anastasia. Trattasi di fattura contenente il valore dell'energia ricalcolata a causa della rinvenuta manomissione del contatore dell'utenza di Motta
Sant'Anastasia”
6 Ha accertato, infine, “Esaminando le fatture oggetto del D.I., la fattura n. 0877330351819841 del
21/06/2022 di € 500,42 (azionata per il minore importo di € 308,59) rappresenta una fattura di conguaglio a “chiusura contratto”. La fattura n. 0877330351819846 del 03/03/2022 di € 14.696,75 rappresenta una fattura di riepilogo nella quale sono indicati i valori delle letture dei consumi al relativo POD nel periodo dal 03/12/2021 al 03/02/2022 nonché l'importo di € 12.411,25 riportato da precedente fattura relativa all'altro POD in Comune di Motta Sant'Anastasia.
Quest'ultimo importo proviene dall'emissione della fattura n. 87745041012621A del 09/05/2018 che riporta la ricostruzione di consumi di energia elettrica non registrati a causa di manomissione del contatore elettrico.
Infatti, in atti è depositato il fascicolo contenente un verbale di verifica da parte del Distributore dell'energia elettrica ( ) n. 523440000 del 09/03/2018 per prelievo irregolare di Controparte_4
energia elettrica mediante manomissione del contatore al fine di intervenire sui circuiti interni per
“registrare” un prelievo minore, quindi irregolare, di energia elettrica. Il contatore fu rimosso dal punto di prelievo in data 01/07/2016 e si presume, come da regolamento procedurale, che fu custodito all'interno di una busta sigillata che a sua volta fu aperta il 09/03/2018 per la verifica tecnica del contatore alla quale l'utente Sig.ra non assistette. Il Distributore Parte_1 effettuò pertanto la “ricostruzione” dei presunti consumi irregolari secondo le regole dettate dal
Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) - Allegato B alla delibera 568/2019/R/eel dell'Autorità
Regolatrice (ARERA), per cui fu emessa la fattura di rettifica n. 87745041012621A del 09/05/2018
a carico dell'intestatario dell'utenza ( ) per complessivi € 13.294,83, con la Parte_1
“ricostruzione” dei presunti consumi di energia elettrica dal 10/03/2013 al 30/06/2016 applicando la prescrizione oltre il quinto anno precedente la data di rinvenimento dei fatti del reato, che fu denunciato alla Stazione di Carabinieri di Motta Sant'Anastasia. Successivamente, l'importo
(insoluto) della suddetta ricostruzione fu addebitato sulla fattura 877330351819846 del 06/02/2022 oggetto del D.I., seppure relativa ad altro POD.
Lo stesso ha, poi, concluso affermando che:” sulla base delle considerazioni esposte e dell'esame della documentazione presente in atti e degli importi delle fatture oggetto del Decreto Ingiuntivo, questo CTU conferma la pretesa creditoria di parte opposta di € 15.005,34
(quindicimilacinque/34)”. Ritenuto di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni la deve essere Parte_3 condannata a corrispondere alla Società opposta la complessiva somma di €. 4.411,56.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7498/2023 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
difesa
Rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo n. n. 1471/2023 (R.G. n. 6943/2022), emesso dal Tribunale di Catania il 14.03.2023, oggetto della presente opposizione
Condanna al pagamento delle spese in favore del CTU per come liquidate con Controparte_5
separato Decreto
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 Controparte_1
che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.200,00 oltre spese generali IVA
[...]
e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 17.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 7498/2023R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 10.1.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 GENNAIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 7498/2023 R.G.
promossa da
, nata a [...], il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa per procura dall'Avv. Daria Storia,
1 -attrice-
CONTRO
(GIÀ ) Controparte_1 Controparte_2
(nel prosieguo ) C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma CP_2 P.IVA_1
e per essa P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_3
Imprese di MI , in persona del suo Amministratore Delegato e Rappresentante P.IVA_2
legale rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Casella, in Catania, Viale Vittorio Veneto
131 95127
-convenuta-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 281 sexies c.p.c. -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1471/2023 (R.G. n. 6943/2022), con il quale le ha ingiunto di Controparte_1 pagare la somma di € 15.005,34, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 576,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA;
Eccepiva: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA E INSUSSISTENZA DEL CREDITO ed in particolare eccepiva che, sebbene assumesse Controparte_1
di essere creditore nei propri confronti della superiore somma, in realtà, il ricorso per Decreto
Ingiuntivo e la documentazione a questo allegata sarebbe carente di chiarezza e dei riferimenti alle causali dei presunti crediti vantati dalla società di somministrazione nonchè alle relative somme richieste, risultando di assoluta incomprensione la modalità di determinazione del loro ammontare, ed in particolare, mancando di qualsivoglia riferimento al contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, risultando addirittura arduo comprendere se si tratti di fornitura di energia elettrica o di gas, stante la dicitura nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo “fornitura di energia elettrica/gas”.
Precisava, ancora, che nell' estratto conto, posto a fondamento del Decreto Ingiuntivo, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, non è indicato né il codice cliente né il numero di utenza e sono richiamate solo 3 fatture: la n. 877330351819846 del 06/02/2022, la n. 877330351819841 del
01/06/2022 e la n. 0877310010102342 del 14/01/21 e che, da un confronto tra quelle allegate al ricorso e l'estratto conto, emerge una discordanza tra le somme ivi indicate: in particolare, mentre
2 l'estratto conto indica l'importo di € 308,59 in relazione alla fattura n. 877330351819841 del
01/06/2022, la stessa fattura indica il differente importo di € 500,42 e reca la dicitura “Ci risultano non pagate le precedenti bollette per un totale di 1. 7281,05 euro, IVA compresa (vedi l'elenco dall'altra parte del foglio)” – elenco che non risulta presente - mentre la precedente fattura n.
877330351819846 del 06/02/2022 dell'importo di € 14.696,75 indica che “i tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”. Precisava, quindi, che alla stregua della documentazione allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo (ovvero l'estratto con autentica notarile delle scritture contabili), la società non solo non avesse assolto l'onere probatorio alla stessa Controparte_1
spettante ma che da tale documentazione non fosse possibile rinvenire in alcun modo la quantità di fornitura effettivamente erogata, attese le numerose incongruità, e l'assenza di riferimenti chiari e precisi alle causali del presunto credito, per cui le richieste ivi riportate appaiono abnormi e non giustificate.
Eccepiva, altresì, INSUSSISTENZA DEL CREDITO INTIMATO;
Precisava tal riguardo che, oltre a non avere prodotto il contratto di fornitura da lei sottoscritto, , con le due Controparte_1
fatture allegate al ricorso riferite alla fornitura di energia elettrica relativa all'abitazione sita in via
S. Nicolò 337, AN (CT) richiede importi palesemente abnormi e spropositati rispetto ai consumi medi di energia registrati e in ogni caso non corrispondenti alla somma indicata nel
Decreto Ingiuntivo. Rilevava, infatti, che sin dall'inizio della fornitura di energia elettrica per l'abitazione di via S. Nicolò 337, AN (CT), risalente a maggio 2021, la stessa ha provveduto a pagare gli importi indicati nelle fatture come dimostrato dalla documentazione che depositava in atti (bimestri novembre-dicembre 2021 di € 1.042,60, settembre-ottobre 2021 di
€703,26, luglio-agosto 2021 di €. 604,99, maggio-giugno 2021 di €322,13 e mese di maggio 2021 di €174,50) e che, pertanto, appare del tutto inverosimile un improvviso e così elevato aumento dei consumi e certamente plausibile, invece, la loro erroneità. Eccepiva, in particolare che, nonostante nella fattura fosse indicato che “i tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”, nel primo bimestre
2022 risultassero consumi per € 14.696,00, di cui € 12.411,25 per importo “riportato da bolletta precedente” quando invece tale bolletta non riportava assolutamente tale indicazione. Precisava, ancora, che durante la vigenza del rapporto ella non ha mai subito un distacco o comunque una riduzione della potenza della fornitura;
per cui la circostanza che la fattura del 06/02/2022 riporti la dicitura “i tuoi precedenti pagamenti risultano regolari”, sottolinea il suo regolare adempimento.
Eccepiva, pertanto, un comportamento illegittimo da parte della società fornitrice, nella sua qualità di professionista, in violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. emettendo fatturazioni erronee ed esorbitanti, in ordine ai consumi
3 e agli importi, in primo luogo e ponendo in essere una pratica commerciale ingannevole, per l'inesattezza, incompletezza e non verità delle informazioni fornite.
Concludeva chiedendo: accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della
[...]
nei confronti della opponente;
per l'effetto, revocare e/o con Controparte_1
ogni forma annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1471/2023 (R.G. n. 6943/2022) emesso in data
14/03/2023, e notificato alla odierna opponente in data 11/05/2023; accertare e dichiarare la violazione da parte della ei principi di correttezza, Parte_2
buona fede e trasparenza, nonché la violazione della normativa stabilita dal codice del commercio, posta a tutela del consumatore. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Con comparsa di costituzione si costituiva e per Controparte_1
essa il quale concludeva chiedendo: IN VIA PRELIMINARE: Controparte_3
accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è creditrice della sig.
respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dallo stesso e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1471/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data
14.3.2023 e qui opposto per l'importo di € 15.005,34 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore della società della somma di € 15.005,34 in linea capitale Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione;
Chiamata la causa alla prima udienza il 19.04.2024, svoltasi a trattazione scritta, sciogliendo la riserva, veniva rigettata la chiesta provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, poiché entrambe le parti chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni, ritenendo dunque la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di prove istruttorie, veniva nominato CTU al fine di “ accertare se nell'arco temporale cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione sia stata effettuata correttamente la misurazione dei consumi oggetto di causa e se siano o meno corretti gli importi indicati nelle predette fatture, tenuto conto dei consumi effettivi e dei tariffari applicabili secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, nonché dei versamenti già effettuati, con eventuale rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le stesse” e la causa veniva rinviata per discussione e decisione All'udienza del 17 gennaio 2025, la causa è stata discussa con il deposito delle predette note e viene decisa.
4 Preliminarmente, occorre rilevare che l'eccezione dell'inidoneità ad emettere decreto ingiuntivo sulla base della documentazione allegata al fascicolo monitorio, non è dirimente, per le seguenti ragioni:
In merito alla mancata produzione del contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti occorre rilevare che il contratto di somministrazione di energia elettrica non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo, in particolare, la forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem), e ben potendo esso perfezionarsi anche per facta concludentia, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni (v. Cass. 12417/2012, Cass. 7525/05,
Cass. 10249/98, Cass. 6511/79; v. altresì, in termini, Trib. Roma, 25 luglio 2018, in DeJure, Trib.
Cosenza, 17 maggio 2018, in DeJure, Trib. Sassari, 2 marzo 2018, in Leggi d'Italia, App. Catania,
13 settembre 2017, in DeJure, Trib. Roma, 31 maggio 2017, in DeJure, e App. Catania, 6 aprile
2017, in DeJure), e a tal fine può attribuirsi rilevanza, tra l'altro, al comportamento dell'utente consistito nella ricezione e fruizione della somministrazione (v. Cass. 3936/82, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 6 agosto 2019, in DeJure).
Dunque, in mancanza di qualsivoglia contestazione circa l'instaurazione di fatto del rapporto contrattuale e l'effettiva somministrazione dell'energia, le doglianze dell'opponente in merito alla mancata produzione documentale risultano del tutto inconferenti.
In merito alla valenza probatoria delle fatture poste a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto si rileva che se pur vero che la fattura non è documento idoneo, di per sé, a dare prova certa del rapporto sotteso alla sua emissione, essa di contro viene costantemente ritenuta prova sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo. Tale è stato il vaglio del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, considerando che il ricorrente ha allegato anche le scritture contabili in estratto autenticato;
tale vaglio in questa sede va confermato, dovendosi riconoscere che al momento dell'emissione del Decreto Ingiuntivo, la parte richiedente ha allegato documenti idonei e sufficienti al vaglio sommario sotteso all'emanazione del decreto ingiuntivo. Va considerato, tuttavia, che le semplici fatture possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, salva valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione.
Parte opponente ha affermato l'inesistenza della pretesa creditoria del Controparte_1
in quanto, ha contestato le fatture poste a base del decreto ingiuntivo. Ebbene, sul piano del
[...]
riparto dell'onere della prova in relazione all'esatto adempimento della prestazione da parte del somministrante e della merce, occorre precisare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, pur formalmente attore, è in realtà il convenuto sostanziale della causa. Il
5 ricorrente, a sua volta attore sostanziale, resta soggetto all'onere di fornire la prova della pretesa. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non ha ad oggetto la mera regolarità del procedimento di emissione del decreto, ma la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza (cfr. Cass. 5573/1997) ha affermato il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Tantomeno costituisce prova il mero estratto contabile che riporta le fatture emesse. La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 5071/2009)
Or bene,
In merito all'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti il CTU ha accertato che : “Sono depositati nel fascicolo del contenzioso vari documenti relativi alla fornitura di energia elettrica contrattualizzata dalla Sig.ra anche in diverse località. Dall'esame dei suddetti Pt_1 documenti sono identificati i seguenti POD (punto di consegna dell'energia elettrica), con associato il numero cliente, la tipologia cliente e la località di fornitura” e precisamente:
POD N° cliente Tipologia cliente Località di fornitura
IT001E952111604 952111604 Domestico Via San Nicolò 377 AN (CT)
IT001E912088456 912088456 Domestico C.da Mondianorinazzi Motta Sant'Anastasia
(CT)
Lo stesso ha precisato, altresì, che “Sono presenti in atti le fatture oggetto del D.I. relative al POD dell'utenza in AN (fatt. n. 0877330351819846 del 03/03/2022 di € 14.696,75 e fatt. n.
0877330351819841 del 21/06/2022 di € 500,42, azionata per € 308,59) che riportano i dettagli degli importi addebitati. È altresì depositata la fattura n. 87745041012621A del 09/05/2018 relativa al POD dell'utenza in Motta Sant'Anastasia. Trattasi di fattura contenente il valore dell'energia ricalcolata a causa della rinvenuta manomissione del contatore dell'utenza di Motta
Sant'Anastasia”
6 Ha accertato, infine, “Esaminando le fatture oggetto del D.I., la fattura n. 0877330351819841 del
21/06/2022 di € 500,42 (azionata per il minore importo di € 308,59) rappresenta una fattura di conguaglio a “chiusura contratto”. La fattura n. 0877330351819846 del 03/03/2022 di € 14.696,75 rappresenta una fattura di riepilogo nella quale sono indicati i valori delle letture dei consumi al relativo POD nel periodo dal 03/12/2021 al 03/02/2022 nonché l'importo di € 12.411,25 riportato da precedente fattura relativa all'altro POD in Comune di Motta Sant'Anastasia.
Quest'ultimo importo proviene dall'emissione della fattura n. 87745041012621A del 09/05/2018 che riporta la ricostruzione di consumi di energia elettrica non registrati a causa di manomissione del contatore elettrico.
Infatti, in atti è depositato il fascicolo contenente un verbale di verifica da parte del Distributore dell'energia elettrica ( ) n. 523440000 del 09/03/2018 per prelievo irregolare di Controparte_4
energia elettrica mediante manomissione del contatore al fine di intervenire sui circuiti interni per
“registrare” un prelievo minore, quindi irregolare, di energia elettrica. Il contatore fu rimosso dal punto di prelievo in data 01/07/2016 e si presume, come da regolamento procedurale, che fu custodito all'interno di una busta sigillata che a sua volta fu aperta il 09/03/2018 per la verifica tecnica del contatore alla quale l'utente Sig.ra non assistette. Il Distributore Parte_1 effettuò pertanto la “ricostruzione” dei presunti consumi irregolari secondo le regole dettate dal
Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) - Allegato B alla delibera 568/2019/R/eel dell'Autorità
Regolatrice (ARERA), per cui fu emessa la fattura di rettifica n. 87745041012621A del 09/05/2018
a carico dell'intestatario dell'utenza ( ) per complessivi € 13.294,83, con la Parte_1
“ricostruzione” dei presunti consumi di energia elettrica dal 10/03/2013 al 30/06/2016 applicando la prescrizione oltre il quinto anno precedente la data di rinvenimento dei fatti del reato, che fu denunciato alla Stazione di Carabinieri di Motta Sant'Anastasia. Successivamente, l'importo
(insoluto) della suddetta ricostruzione fu addebitato sulla fattura 877330351819846 del 06/02/2022 oggetto del D.I., seppure relativa ad altro POD.
Lo stesso ha, poi, concluso affermando che:” sulla base delle considerazioni esposte e dell'esame della documentazione presente in atti e degli importi delle fatture oggetto del Decreto Ingiuntivo, questo CTU conferma la pretesa creditoria di parte opposta di € 15.005,34
(quindicimilacinque/34)”. Ritenuto di condividere le conclusioni del CTU perché prive di vizi logici e conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni la deve essere Parte_3 condannata a corrispondere alla Società opposta la complessiva somma di €. 4.411,56.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 7498/2023 proposto da Parte_1
contro disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
difesa
Rigetta l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo n. n. 1471/2023 (R.G. n. 6943/2022), emesso dal Tribunale di Catania il 14.03.2023, oggetto della presente opposizione
Condanna al pagamento delle spese in favore del CTU per come liquidate con Controparte_5
separato Decreto
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 Controparte_1
che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.200,00 oltre spese generali IVA
[...]
e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 17.1.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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