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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4508/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA COTTINI
ricorrente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. LUIGI PARENTI Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e ss., ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento di € 10.841,00, oltre interessi dal Controparte_1
dovuto al saldo, deducendo in sintesi quanto segue:
pagina 1 di 8 di essere titolare della Carta Rdc n. emessa dalla NumeroDiCarta_1
convenuta (v. doc. 1 ric., di seguito anche solo la “Carta”), sulla quale dall'ottobre del 2019 riceveva l'accredito mensile del Reddito di Cittadinanza
(di seguito anche solo “Rdc”;
che nel novembre del 2019 l' sospendeva l'erogazione della misura di CP_2
sostegno a favore del ricorrente in quanto era in corso l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria del suo diritto a ricevere tale prestazione, poiché lo stesso, al momento della presentazione della domanda, aveva omesso di dichiarare di essere comproprietario di un immobile ereditato;
che, esperite le opportune indagini, i Carabinieri del Comando di Grumello del Monte accertavano che, anche se avesse dichiarato la predetta proprietà, il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto a ricevere il Reddito di
Cittadinanza;
che, pertanto, in data 26/2/2020 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo disponeva l'archiviazione del procedimento a carico del ricorrente, a seguito della richiesta del P.M. (v. doc. 2 ric.);
che, conseguentemente, dal 15/4/2021 l' ricominciava ad accreditare il CP_2
Reddito di Cittadinanza sulla summenzionata Carta;
che, tuttavia, la Carta non è mai stata riattivata e ancora si trova “in stato di blocco per disposizione dell'autorità giudiziaria” (v. doc. 3 ric.);
che il ricorrente si trovava così nell'impossibilità di utilizzare le somme accreditate, pari a € 10.841,00 (v. doc. 4 ric.);
che in data 20/12/2023, a mezzo del proprio legale, il ricorrente inviava a la prima pec di contestazione (v. doc. 5 ric.), alla quale la convenuta CP_1
rispondeva che il ricorrente medesimo avrebbe dovuto rivolgersi all' (v. CP_2
doc. 6 ric.);
pagina 2 di 8 che il ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, si rivolgeva allora all'istituto previdenziale, dal quale in data 21/2/2024 riceveva una e-mail indicante, per quel che qui rileva, che la Carta non risultava disattivata, che tutte le somme erano state accreditate e rendicontate da , che CP_3
non risultava nessun blocco e che l' aveva dunque correttamente CP_2
completato tutto l'iter, non residuando adempimenti di sua competenza (v. doc. 7 ric.);
che tale comunicazione veniva prontamente inoltrata alla convenuta (v. doc. 8 ric.), in data 10/4/2024 veniva inviato un sollecito (v. doc. 9 ric.) e successivamente veniva presentato un ulteriore reclamo (v. doc. 10 ric.), che tuttavia rimanevano privi di riscontro;
che la convenuta nemmeno partecipava al procedimento di mediazione instaurato dal ricorrente (v. doc. 12 ric.);
che l'illegittima mancata riattivazione della Carta da parte della convenuta privava il ricorrente di una misura di sostentamento destinata, per sua stessa natura, a chi versa in condizioni di grave difficoltà economica e non era più in grado di pagare il canone mensile all' verso la quale accumulava un CP_4
debito pari a € 7.452,52.
La convenuta si è tardivamente costituita, eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e l'assenza di una responsabilità alla stessa ascrivibile.
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di coltivare trattative volte alla definizione bonaria della controversia (avendo parte ricorrente anche accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza dell'11/12/2024), le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 30/4/2025.
La causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
pagina 3 di 8 * * *
1. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova effettuare un breve inquadramento preliminare della disciplina normativa del Reddito di Cittadinanza con specifico riferimento all'affidamento a del servizio di emissione e gestione della c.d. Carta Rdc, ai sensi dell'art. CP_1
81, comma 35, lett. b) del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla
L. n. 133/2008.
In particolare, a mente dell'art. 5 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 – ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame – il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni di legge (comma 3): tale CP_2
beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc, la cui emissione avviene in esecuzione al servizio affidato ai sensi del sopra richiamato art. 81, comma 35, lett. b) del D.L. n. 112/2008 (comma 6).
Il successivo art. 7 disciplina inoltre le ipotesi di revoca del beneficio e conseguente disattivazione della Carta RdC, sempre disposte dall' in ipotesi CP_2
di condanna per la commissione dei reati di false attestazioni o dichiarazioni, ovvero utilizzo di documenti falsi per ottenere indebitamente il beneficio
(comma 1), omessa comunicazione di variazioni del reddito o del patrimonio rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (comma 2) o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
3. Ciò posto, si evidenzia che il ricorrente ha documentalmente provato:
i) le seguenti attestazioni della Direzione Regionale Lombardia dell' CP_2
veicolate a mezzo e-mail in data 21/2/2024 da un funzionario della
Direzione dell'Agenzia di Grumello del Monte: “(…) attualmente non risulta
pagina 4 di 8 la disattivazione della carta e ha ricevuto regolarmente ed ha anche CP_3
rendicontato con esito positivo tutti i flussi relativi alle mensilità della domanda Rdc in argomento e non risulta nessun blocco. Come non abbiamo altri adempimenti in CP_2
quanto tutto l'iter è corretto e regolare e tutte le informazioni relative alla gestione della
Carta Rdc sono di competenza di (v. doc. 7 ric.); Controparte_5
ii) l'estratto conto della Carta di cui è titolare, dal quale risulta l'accredito da parte dell' a suo favore della somma complessiva di € 10.841,00 (v. CP_2
doc. 4 ric.), tuttavia inutilizzabile stante il blocco della Carta.
Devesi rilevare che la convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione in relazione alle risultanze dei due documenti da ultimo richiamati e che, con particolare riferimento all'avvenuto accredito della somma anzidetta da parte dell'ente previdenziale, il ricorrente ha anche dimostrato la permanenza della stessa sulla Carta – ormai scaduta – a lui intestata, sia a mezzo di produzione documentale ammissibile in quanto sopravvenuta (v. estratto conto del
10/12/2024 versato in atti sub doc. n. 18 ric., con deposito telematico autorizzato dell'11/12/2024), sia attraverso le dichiarazioni rese dal suo patrono all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, sul punto non fatte oggetto di rilievi critici dalla difesa di controparte (cfr. verbale di udienza del
30/4/2025).
Risulta, pertanto, priva di pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva (rectius, carenza di titolarità del rapporto: v. Cass. S.U. n. 2951/2016), peraltro richiamando condizioni generali di contratto neppure allegate, posto che detta parte si è limitata a documentare la circostanza –pacifica – di avere ricevuto dall' la richiesta di blocco della Carta CP_2
in data 12/2/2020 (v. doc. 3 conv.), ovvero antecedentemente all'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente.
pagina 5 di 8 In altri termini, se è vero che ogni determinazione in merito all'erogazione e alla revoca del Rdc risulta ex lege rimessa all' e che la convenuta agisce quale CP_2
mero prestatore di servizi (v. § 2 che precede), tuttavia quest'ultima non ha specificato quale tipo di autorizzazione “ufficiale” da parte dell'istituto previdenziale – ulteriore e diversa rispetto alle puntuali indicazioni contenute nell'e-mail sub doc. 7 ric. sopra richiamata – fosse necessaria ai fini di procedere allo sblocco della Carta, né l'addentellato normativo sulla base del quale la stessa si reputi autorizzata – allo stato – a trattenere le somme che l' ha indicato CP_2
essere state regolarmente erogate a favore del ricorrente (e che risultano effettivamente accreditate a partire dal 15/4/2021, ossia successivamente all'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente: v. docc. 4 e 18 ric.).
Si ribadisce inoltre che, nel caso che occupa, non sussistevano i presupposti per la concessione dei termini ex art. 281-duodecies, IV comma c.p.c. (come già indicato nell'ordinanza del 17/3/2025, che all'uopo si richiama).
Nemmeno la convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153, II comma c.p.c., né ha mai formulato istanza per essere autorizzata alla produzione di documentazione sopravvenuta, e le allegazioni della stessa circa l'essersi diligentemente adoperata per ottenere dall' una formale autorizzazione allo CP_2
sblocco della Carta, che però non sarebbe mai pervenuta, sono rimaste indimostrate.
Sicché, in definitiva, la convenuta non ha provato circostanze impeditive e/o ostative rispetto alle esplicite indicazioni rese dall' nell'e-mail sub doc. 7 ric., CP_2
attestanti l'insussistenza della permanenza di un blocco e/o di una disattivazione della Carta oggetto di causa.
pagina 6 di 8 4. In conclusione dunque, alla luce di quanto innanzi esposto, la convenuta deve essere condannata al pagamento a favore del ricorrente della somma di €
10.841,00, oltre interessi (così come richiesti: v. pag. 3 del ricorso) al tasso legale dai singoli accrediti al saldo effettivo.
5. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono ricorrenti le altre ipotesi previste nell'art. 92, II comma c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite, operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata, con distrazione a favore dell'avv. Francesca Cottini, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma di €
10.841,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesca Cottini dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pagina 7 di 8 Bergamo, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4508/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA COTTINI
ricorrente nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. LUIGI PARENTI Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30/4/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e ss., ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento di € 10.841,00, oltre interessi dal Controparte_1
dovuto al saldo, deducendo in sintesi quanto segue:
pagina 1 di 8 di essere titolare della Carta Rdc n. emessa dalla NumeroDiCarta_1
convenuta (v. doc. 1 ric., di seguito anche solo la “Carta”), sulla quale dall'ottobre del 2019 riceveva l'accredito mensile del Reddito di Cittadinanza
(di seguito anche solo “Rdc”;
che nel novembre del 2019 l' sospendeva l'erogazione della misura di CP_2
sostegno a favore del ricorrente in quanto era in corso l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria del suo diritto a ricevere tale prestazione, poiché lo stesso, al momento della presentazione della domanda, aveva omesso di dichiarare di essere comproprietario di un immobile ereditato;
che, esperite le opportune indagini, i Carabinieri del Comando di Grumello del Monte accertavano che, anche se avesse dichiarato la predetta proprietà, il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto a ricevere il Reddito di
Cittadinanza;
che, pertanto, in data 26/2/2020 il G.I.P. del Tribunale di Bergamo disponeva l'archiviazione del procedimento a carico del ricorrente, a seguito della richiesta del P.M. (v. doc. 2 ric.);
che, conseguentemente, dal 15/4/2021 l' ricominciava ad accreditare il CP_2
Reddito di Cittadinanza sulla summenzionata Carta;
che, tuttavia, la Carta non è mai stata riattivata e ancora si trova “in stato di blocco per disposizione dell'autorità giudiziaria” (v. doc. 3 ric.);
che il ricorrente si trovava così nell'impossibilità di utilizzare le somme accreditate, pari a € 10.841,00 (v. doc. 4 ric.);
che in data 20/12/2023, a mezzo del proprio legale, il ricorrente inviava a la prima pec di contestazione (v. doc. 5 ric.), alla quale la convenuta CP_1
rispondeva che il ricorrente medesimo avrebbe dovuto rivolgersi all' (v. CP_2
doc. 6 ric.);
pagina 2 di 8 che il ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, si rivolgeva allora all'istituto previdenziale, dal quale in data 21/2/2024 riceveva una e-mail indicante, per quel che qui rileva, che la Carta non risultava disattivata, che tutte le somme erano state accreditate e rendicontate da , che CP_3
non risultava nessun blocco e che l' aveva dunque correttamente CP_2
completato tutto l'iter, non residuando adempimenti di sua competenza (v. doc. 7 ric.);
che tale comunicazione veniva prontamente inoltrata alla convenuta (v. doc. 8 ric.), in data 10/4/2024 veniva inviato un sollecito (v. doc. 9 ric.) e successivamente veniva presentato un ulteriore reclamo (v. doc. 10 ric.), che tuttavia rimanevano privi di riscontro;
che la convenuta nemmeno partecipava al procedimento di mediazione instaurato dal ricorrente (v. doc. 12 ric.);
che l'illegittima mancata riattivazione della Carta da parte della convenuta privava il ricorrente di una misura di sostentamento destinata, per sua stessa natura, a chi versa in condizioni di grave difficoltà economica e non era più in grado di pagare il canone mensile all' verso la quale accumulava un CP_4
debito pari a € 7.452,52.
La convenuta si è tardivamente costituita, eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e l'assenza di una responsabilità alla stessa ascrivibile.
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di coltivare trattative volte alla definizione bonaria della controversia (avendo parte ricorrente anche accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza dell'11/12/2024), le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa all'udienza del 30/4/2025.
La causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
pagina 3 di 8 * * *
1. La domanda formulata dal ricorrente è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova effettuare un breve inquadramento preliminare della disciplina normativa del Reddito di Cittadinanza con specifico riferimento all'affidamento a del servizio di emissione e gestione della c.d. Carta Rdc, ai sensi dell'art. CP_1
81, comma 35, lett. b) del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla
L. n. 133/2008.
In particolare, a mente dell'art. 5 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019 – ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame – il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni di legge (comma 3): tale CP_2
beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc, la cui emissione avviene in esecuzione al servizio affidato ai sensi del sopra richiamato art. 81, comma 35, lett. b) del D.L. n. 112/2008 (comma 6).
Il successivo art. 7 disciplina inoltre le ipotesi di revoca del beneficio e conseguente disattivazione della Carta RdC, sempre disposte dall' in ipotesi CP_2
di condanna per la commissione dei reati di false attestazioni o dichiarazioni, ovvero utilizzo di documenti falsi per ottenere indebitamente il beneficio
(comma 1), omessa comunicazione di variazioni del reddito o del patrimonio rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (comma 2) o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
3. Ciò posto, si evidenzia che il ricorrente ha documentalmente provato:
i) le seguenti attestazioni della Direzione Regionale Lombardia dell' CP_2
veicolate a mezzo e-mail in data 21/2/2024 da un funzionario della
Direzione dell'Agenzia di Grumello del Monte: “(…) attualmente non risulta
pagina 4 di 8 la disattivazione della carta e ha ricevuto regolarmente ed ha anche CP_3
rendicontato con esito positivo tutti i flussi relativi alle mensilità della domanda Rdc in argomento e non risulta nessun blocco. Come non abbiamo altri adempimenti in CP_2
quanto tutto l'iter è corretto e regolare e tutte le informazioni relative alla gestione della
Carta Rdc sono di competenza di (v. doc. 7 ric.); Controparte_5
ii) l'estratto conto della Carta di cui è titolare, dal quale risulta l'accredito da parte dell' a suo favore della somma complessiva di € 10.841,00 (v. CP_2
doc. 4 ric.), tuttavia inutilizzabile stante il blocco della Carta.
Devesi rilevare che la convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione in relazione alle risultanze dei due documenti da ultimo richiamati e che, con particolare riferimento all'avvenuto accredito della somma anzidetta da parte dell'ente previdenziale, il ricorrente ha anche dimostrato la permanenza della stessa sulla Carta – ormai scaduta – a lui intestata, sia a mezzo di produzione documentale ammissibile in quanto sopravvenuta (v. estratto conto del
10/12/2024 versato in atti sub doc. n. 18 ric., con deposito telematico autorizzato dell'11/12/2024), sia attraverso le dichiarazioni rese dal suo patrono all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, sul punto non fatte oggetto di rilievi critici dalla difesa di controparte (cfr. verbale di udienza del
30/4/2025).
Risulta, pertanto, priva di pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva (rectius, carenza di titolarità del rapporto: v. Cass. S.U. n. 2951/2016), peraltro richiamando condizioni generali di contratto neppure allegate, posto che detta parte si è limitata a documentare la circostanza –pacifica – di avere ricevuto dall' la richiesta di blocco della Carta CP_2
in data 12/2/2020 (v. doc. 3 conv.), ovvero antecedentemente all'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente.
pagina 5 di 8 In altri termini, se è vero che ogni determinazione in merito all'erogazione e alla revoca del Rdc risulta ex lege rimessa all' e che la convenuta agisce quale CP_2
mero prestatore di servizi (v. § 2 che precede), tuttavia quest'ultima non ha specificato quale tipo di autorizzazione “ufficiale” da parte dell'istituto previdenziale – ulteriore e diversa rispetto alle puntuali indicazioni contenute nell'e-mail sub doc. 7 ric. sopra richiamata – fosse necessaria ai fini di procedere allo sblocco della Carta, né l'addentellato normativo sulla base del quale la stessa si reputi autorizzata – allo stato – a trattenere le somme che l' ha indicato CP_2
essere state regolarmente erogate a favore del ricorrente (e che risultano effettivamente accreditate a partire dal 15/4/2021, ossia successivamente all'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente: v. docc. 4 e 18 ric.).
Si ribadisce inoltre che, nel caso che occupa, non sussistevano i presupposti per la concessione dei termini ex art. 281-duodecies, IV comma c.p.c. (come già indicato nell'ordinanza del 17/3/2025, che all'uopo si richiama).
Nemmeno la convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 153, II comma c.p.c., né ha mai formulato istanza per essere autorizzata alla produzione di documentazione sopravvenuta, e le allegazioni della stessa circa l'essersi diligentemente adoperata per ottenere dall' una formale autorizzazione allo CP_2
sblocco della Carta, che però non sarebbe mai pervenuta, sono rimaste indimostrate.
Sicché, in definitiva, la convenuta non ha provato circostanze impeditive e/o ostative rispetto alle esplicite indicazioni rese dall' nell'e-mail sub doc. 7 ric., CP_2
attestanti l'insussistenza della permanenza di un blocco e/o di una disattivazione della Carta oggetto di causa.
pagina 6 di 8 4. In conclusione dunque, alla luce di quanto innanzi esposto, la convenuta deve essere condannata al pagamento a favore del ricorrente della somma di €
10.841,00, oltre interessi (così come richiesti: v. pag. 3 del ricorso) al tasso legale dai singoli accrediti al saldo effettivo.
5. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né si ritengono ricorrenti le altre ipotesi previste nell'art. 92, II comma c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite, operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata, con distrazione a favore dell'avv. Francesca Cottini, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma di €
10.841,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Francesca Cottini dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
pagina 7 di 8 Bergamo, 7 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 8 di 8