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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
COSTANZA TETI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13914/2025
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Cecatiello
e
(c.f ), con l'avv. Ermelinda Zanotti e l'avv. Cristiana CP_1 C.F._2
Taiola con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Dichiarare, in applicazione a quanto disposto dalla legge dello Stato della Colombia, lo scioglimento del matrimonio contratto in Cali – Valle del Cauca (Colombia), in data 01.04.2024 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AG (Atto n.46, p.II, s.C.), ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto integrale di matrimonio ed ordinandone l'annotazione anche a margine dell'atto di matrimonio italiano ove il matrimonio è stato trascritto;
1 2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento
o ad altro titolo e/o per qualsiasi altra ragione, neppure restitutoria e/o risarcitoria.
3) La legge Colombiana, di cui le parti chiedono l'applicazione, non è di pregiudizio per le parti né contraria all'ordine pubblico italiano”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 01/04/2024 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di AG (BS) (atto n. 46, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 17/07/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
COSTANZA TETI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13914/2025
V.G. instaurato da
(c.f , con l'avv. Armando Parte_1 C.F._1
Cecatiello
e
(c.f ), con l'avv. Ermelinda Zanotti e l'avv. Cristiana CP_1 C.F._2
Taiola con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Dichiarare, in applicazione a quanto disposto dalla legge dello Stato della Colombia, lo scioglimento del matrimonio contratto in Cali – Valle del Cauca (Colombia), in data 01.04.2024 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AG (Atto n.46, p.II, s.C.), ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto integrale di matrimonio ed ordinandone l'annotazione anche a margine dell'atto di matrimonio italiano ove il matrimonio è stato trascritto;
1 2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento
o ad altro titolo e/o per qualsiasi altra ragione, neppure restitutoria e/o risarcitoria.
3) La legge Colombiana, di cui le parti chiedono l'applicazione, non è di pregiudizio per le parti né contraria all'ordine pubblico italiano”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 01/04/2024 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di AG (BS) (atto n. 46, parte II, serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 17/07/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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