Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1625
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Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Assenza soggettività passiva ICI

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che la cooperativa non avesse la legittimazione passiva al pagamento dell'ICI, in base a un'interpretazione della Cassazione secondo cui l'imposta è dovuta dai soci dal momento del possesso dell'immobile e non dall'assegnazione.

  • Altro
    Mancato riconoscimento decurtazione/esenzione per abitazione principale

    Il giudice di primo grado ha ritenuto assorbito questo motivo dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Regolamento spese processuali

    La Corte ha ritenuto errata la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado, in quanto non motivata da gravi ed eccezionali ragioni, e ha condannato il Comune al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidate secondo i parametri di legge.

  • Accolto
    Regolamento spese processuali

    La Corte ha condannato il Comune al pagamento delle spese del secondo grado in favore della ricorrente, liquidate secondo i parametri di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1625
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1625
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo