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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1625/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2020 depositato il 15/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca N. 31 96010 Portopalo Di Capo Passero SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2407/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 26/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 650185 I.C.I. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1250401 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13503651 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 a r.l. ha proposto appello contro il Comune di Portopalo di Capo Passero per la parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
n.2407/2019, pronunciata sul ricorso avverso tre separati avvisi di accertamento emessi in materia di ICI, rispettivamente in relazione all'anno 2007 (per € 9.444,00), all'anno 2008 (per € 10.948,00) ed all'anno 2009
(per € 649,00).
La ricorrente formulava due motivi d'impugnazione: 1) Violazione dell'art.1, comma 2, e dell'art.3, comma
1, del D.Lgs. n.504/1992, stante l'assenza della sua soggettività passiva;
2) Violazione dell'art.11, comma
3, del D.Lgs. n.504/1992, stante il mancato riconoscimento della decurtazione, o esenzione, per l'abitazione principale.
Il Comune di Portopalo di Capo Passero non si costituiva in giudizio.
La C.T.P. di Siracusa ha:
- esaminato soltanto il primo motivo, ritenendolo fondato;
- accolto il ricorso;
- compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato: “Invero, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n.22570/2004, ha stabilito che l'ICI è dovuta dai soci delle cooperative edilizie dal momento in cui i medesimi entrano in possesso dell'immobile e non dall'assegnazione definitiva con cui ne viene acquisita la proprietà.
Il presupposto, quindi, è il possesso dell'immobile e il socio assegnatario di alloggio, anche provvisorio, è tenuto al pagamento dell'imposta. Ne consegue, pertanto, la mancanza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente cooperativa. Restando assorbito ogni altro ulteriore profilo della questione e tenuto conto dell'interpretazione della norma, si ritiene equo compensare le spese del giudizio”.
L'appellante ha censurato tale pronuncia limitatamente al regime delle spese ed ha chiesto che:
- le stesse seguano la soccombenza;
- la controparte sia condannata anche al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio;
- sia disposta la distrazione delle spese dei due gradi del giudizio in favore del suo difensore, Dottore Commercialista Difensore_1, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere percepito compensi.
Il Comune di Portopalo di Capo Passero non si è costituito neppure nel secondo grado del giudizio.
La società Ricorrente_1 a r.l. ha documentato la rituale instaurazione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello alla controparte, effettuata mediante p.e.
c. il 15/01/2020 al seguente indirizzo istituzionale: Email_2 La controversia è stata trattata il 23/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte osserva che già sotto il vigore della formulazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art.15 - anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015 n.156, art.
9 - ai fini della compensazione delle spese il giudice tributario era tenuto ex art.92 c.p.c., a indicare, ove non sussistesse soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa, senza limitarsi a far riferimento alla natura o al modesto valore della controversia (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2018, n.25594); per cui, una motivazione incentrata sulla "peculiarità della fattispecie" era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, ove incentrate
(come nella specie) sulla infondatezza della pretesa di una delle parti (Cass., Sez. VI, 11 novembre 2019,
n.29125).
Più incisivamente, il testo del D.Lgs. n.546 del 1992, art.15, comma 2, vigente ratione temporis, ha previsto la compensazione delle spese solo in caso di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate", richiedendosi l'espressa indicazione di ragioni attinenti a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., Sez. VI, 29 aprile 2020, n.8272; Cass., Sez. VI, 24 marzo 2020, n.7489), nè essendo sufficiente l'utilizzo di una formula generica. Il tutto nel rispetto di quanto statuito da Corte Cost.,
19 aprile 2018, n.77 che, armonizzando la disciplina di diritto speciale in oggetto a quella di cui all'art.92 c.
p.c., comma 2, ha previsto l'esercizio del potere di compensazione anche qualora sussistano e vengano enunciate altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass., Sez. V, 10 maggio 2019, n.12487).
Nel caso in esame la C.T.P di Siracusa non ha fatto buon governo di tali principi, essendosi limitata ad affermare “tenuto conto dell'interpretazione della norma, si ritiene equo compensare le spese del giudizio”.
Tale statuizione è errata, sia perché la compensazione delle spese non può essere disposta per mere ragioni di equità, sia perché la controversia è stata decisa in base ad un'interpretazione della norma conforme ad una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nell'anno 2004, cioè otto anni prima dell'emissione dei tre avvisi di accertamento in contestazione.
Pertanto, non sussistendo alcuna grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, il regolamento delle stesse deve essere effettuato in base al principio della soccombenza e, pertanto, in favore della ricorrente che nel giudizio di primo grado è risultata totalmente vincitrice.
Ciò premesso, la Corte osserva che con l'ordinanza n.9266/2023 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale:
“I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti”.
Ebbene, tenuto conto del valore della controversia (pari ad € 21.041,00) e dei parametri previsti dalla tabella n.23 (giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale) allegata al D.M. n.55/2014, le spese del giudizio di primo grado si liquidano, per l'attività difensiva effettivamente svolta, in complessivi € 1.100,00 a titolo di compensi (€ 700,00 per la fase di studio ed € 400,00 per la fase introduttiva), oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (Contributo Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, Dott. Difensore_1.
Seguono la soccombenza anche le spese del secondo grado del giudizio e - tenuto conto del valore della controversia (costituito esclusivamente dalla spese processuali del primo grado del giudizio) e della tabella n.24 (giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale) allegata al D.M. n.55/2014 - si liquidano, per l'attività difensiva effettivamente svolta, in complessivi € 570,00 (€ 320,00 per la fase di studio ed € 250,00 per la fase introduttiva) a titolo di compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%)
e gli accessori di legge (Contributo Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, Dott.
Difensore_1.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.2407/2019, appellata dalla Ricorrente_1 a r.l. , condanna il Comune di Portopalo di Capo Passero al pagamento, in favore della Ricorrente_1 a r.l., delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (Contributo Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente,
Dott. Difensore_1.
Conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Condanna il Comune di Portopalo di Capo Passero, al pagamento, in favore della Ricorrente_1
a r.l., delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 570,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (Contributo
Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, Dott. Difensore_1.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
RN MA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2020 depositato il 15/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portopalo Di Capo Passero - Via Lucio Tasca N. 31 96010 Portopalo Di Capo Passero SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2407/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 26/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 650185 I.C.I. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1250401 I.C.I. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13503651 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 a r.l. ha proposto appello contro il Comune di Portopalo di Capo Passero per la parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
n.2407/2019, pronunciata sul ricorso avverso tre separati avvisi di accertamento emessi in materia di ICI, rispettivamente in relazione all'anno 2007 (per € 9.444,00), all'anno 2008 (per € 10.948,00) ed all'anno 2009
(per € 649,00).
La ricorrente formulava due motivi d'impugnazione: 1) Violazione dell'art.1, comma 2, e dell'art.3, comma
1, del D.Lgs. n.504/1992, stante l'assenza della sua soggettività passiva;
2) Violazione dell'art.11, comma
3, del D.Lgs. n.504/1992, stante il mancato riconoscimento della decurtazione, o esenzione, per l'abitazione principale.
Il Comune di Portopalo di Capo Passero non si costituiva in giudizio.
La C.T.P. di Siracusa ha:
- esaminato soltanto il primo motivo, ritenendolo fondato;
- accolto il ricorso;
- compensato le spese.
Il giudice di primo grado ha osservato: “Invero, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n.22570/2004, ha stabilito che l'ICI è dovuta dai soci delle cooperative edilizie dal momento in cui i medesimi entrano in possesso dell'immobile e non dall'assegnazione definitiva con cui ne viene acquisita la proprietà.
Il presupposto, quindi, è il possesso dell'immobile e il socio assegnatario di alloggio, anche provvisorio, è tenuto al pagamento dell'imposta. Ne consegue, pertanto, la mancanza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente cooperativa. Restando assorbito ogni altro ulteriore profilo della questione e tenuto conto dell'interpretazione della norma, si ritiene equo compensare le spese del giudizio”.
L'appellante ha censurato tale pronuncia limitatamente al regime delle spese ed ha chiesto che:
- le stesse seguano la soccombenza;
- la controparte sia condannata anche al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio;
- sia disposta la distrazione delle spese dei due gradi del giudizio in favore del suo difensore, Dottore Commercialista Difensore_1, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere percepito compensi.
Il Comune di Portopalo di Capo Passero non si è costituito neppure nel secondo grado del giudizio.
La società Ricorrente_1 a r.l. ha documentato la rituale instaurazione del contraddittorio processuale nel secondo grado del giudizio depositando la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna attestanti il perfezionamento della notifica dell'appello alla controparte, effettuata mediante p.e.
c. il 15/01/2020 al seguente indirizzo istituzionale: Email_2 La controversia è stata trattata il 23/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte osserva che già sotto il vigore della formulazione del D.Lgs. n.546 del 1992, art.15 - anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015 n.156, art.
9 - ai fini della compensazione delle spese il giudice tributario era tenuto ex art.92 c.p.c., a indicare, ove non sussistesse soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa, senza limitarsi a far riferimento alla natura o al modesto valore della controversia (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2018, n.25594); per cui, una motivazione incentrata sulla "peculiarità della fattispecie" era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, ove incentrate
(come nella specie) sulla infondatezza della pretesa di una delle parti (Cass., Sez. VI, 11 novembre 2019,
n.29125).
Più incisivamente, il testo del D.Lgs. n.546 del 1992, art.15, comma 2, vigente ratione temporis, ha previsto la compensazione delle spese solo in caso di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate", richiedendosi l'espressa indicazione di ragioni attinenti a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., Sez. VI, 29 aprile 2020, n.8272; Cass., Sez. VI, 24 marzo 2020, n.7489), nè essendo sufficiente l'utilizzo di una formula generica. Il tutto nel rispetto di quanto statuito da Corte Cost.,
19 aprile 2018, n.77 che, armonizzando la disciplina di diritto speciale in oggetto a quella di cui all'art.92 c.
p.c., comma 2, ha previsto l'esercizio del potere di compensazione anche qualora sussistano e vengano enunciate altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass., Sez. V, 10 maggio 2019, n.12487).
Nel caso in esame la C.T.P di Siracusa non ha fatto buon governo di tali principi, essendosi limitata ad affermare “tenuto conto dell'interpretazione della norma, si ritiene equo compensare le spese del giudizio”.
Tale statuizione è errata, sia perché la compensazione delle spese non può essere disposta per mere ragioni di equità, sia perché la controversia è stata decisa in base ad un'interpretazione della norma conforme ad una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nell'anno 2004, cioè otto anni prima dell'emissione dei tre avvisi di accertamento in contestazione.
Pertanto, non sussistendo alcuna grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, il regolamento delle stesse deve essere effettuato in base al principio della soccombenza e, pertanto, in favore della ricorrente che nel giudizio di primo grado è risultata totalmente vincitrice.
Ciò premesso, la Corte osserva che con l'ordinanza n.9266/2023 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale:
“I compensi del dottore commercialista abilitato ad esercitare il patrocinio legale innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria devono essere liquidati in considerazione dell'attività concretamente svolta, pertanto applicandosi le tariffe relative agli avvocati, e non quelle previste per i dottori commercialisti”.
Ebbene, tenuto conto del valore della controversia (pari ad € 21.041,00) e dei parametri previsti dalla tabella n.23 (giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale) allegata al D.M. n.55/2014, le spese del giudizio di primo grado si liquidano, per l'attività difensiva effettivamente svolta, in complessivi € 1.100,00 a titolo di compensi (€ 700,00 per la fase di studio ed € 400,00 per la fase introduttiva), oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (Contributo Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, Dott. Difensore_1.
Seguono la soccombenza anche le spese del secondo grado del giudizio e - tenuto conto del valore della controversia (costituito esclusivamente dalla spese processuali del primo grado del giudizio) e della tabella n.24 (giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale) allegata al D.M. n.55/2014 - si liquidano, per l'attività difensiva effettivamente svolta, in complessivi € 570,00 (€ 320,00 per la fase di studio ed € 250,00 per la fase introduttiva) a titolo di compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%)
e gli accessori di legge (Contributo Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, Dott.
Difensore_1.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n.2407/2019, appellata dalla Ricorrente_1 a r.l. , condanna il Comune di Portopalo di Capo Passero al pagamento, in favore della Ricorrente_1 a r.l., delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (Contributo Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente,
Dott. Difensore_1.
Conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Condanna il Comune di Portopalo di Capo Passero, al pagamento, in favore della Ricorrente_1
a r.l., delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 570,00 a titolo di compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese (nella misura del 15%) e gli accessori di legge (Contributo
Previdenziale ed IVA) se dovuti, con il rimborso dell'importo pagato a titolo di contributo unificato;
il tutto con distrazione a favore del difensore antistatario della ricorrente, Dott. Difensore_1.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
RN MA