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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
VERBALE UDIENZA
Il giorno 03/04/2025, ore 11:45, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 950/2022 R.G.A.C.,
visto il provvedimento del 06/01/2025 con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa e considerato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alle parti è stato assegnato il termine perentorio entro la data odierna per il deposito di note;
viste le note scritte depositate nei termini dall'Avv. LO GIUDICE DAVIDE per l'attore nelle quali ha insistito in quanto dedotto ed eccepito nel precedente verbale e nelle note autorizzate depositate, ha contestato, voce per voce, quanto eccepito ed esposto da parte avversa, ed ha insistito per la nomina di CTU contabile e/o per l'accoglimento delle domande attore;
viste le note scritte depositate nei termini dall'Avv. MALAVASI MANUELA per parte convenuta, nelle quali ha ribadito la totale genericità (oltreché infondatezza e l'inammissibilità) dell'azione avversaria per tutte le ragioni esposte in atti;
ha ribadito le considerazioni già spese con riferimento al disconoscimento avversario delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento;
ha insistito nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento del debito residuo del Finanziamento e concluso come da note conclusive del 13 dicembre 2024, chiedendo che il procedimento venga definito con integrale rigetto delle avverse domande. Infine, ha dichiarato che, ai fini della pratica forense, le note di trattazione scritta sono state redatte con l'ausilio dei
Dott. e del Foro di Milano. Parte_1 Testimone_1
IL G.O.P.
Si ritira in camera di conSIlio.
Dopo la camera di conSIlio, alle ore 15:45, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 950/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Lo Giudice
( , giusta procura in calce all'atto di Email_1 citazione e delibera di ammissione al patrocinio a carico dell'Erario del COA di
Palermo 23/12/2021 prot. 35681
ATTORE
E
(C.F./P.I. ) con sede legale in Milano, Viale Fulvio Controparte_1 P.IVA_1
Testi n. 280, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuela Malavasi ( e Roberto Email_2
Perrone ( giusta procura allegata alla comparsa Email_3
di costituzione
CONVENUTA
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._2
residente in [...] - lettera: I, Palermo (PA)
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Terza Sezione Civile
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: condanna pagamento somme
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda proposta dal SI. nei confronti della società Controparte_3
Controparte_1
➢ accoglie la domanda riconvenzionale della società convenuta e condanna, in solido, i SI.ri e al pagamento, in favore della Parte_2 CP_2 società convenuta, della somma di € 27.447,12, oltre successivi interessi di mora convenzionali, da calcolarsi sulla sola quota capitale, dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (28 agosto 2020) sino al soddisfo;
➢ condanna, in solido, i SI.ri e , al pagamento Parte_2 CP_2 delle spese di lite, in favore della società convenuta, che vanno liquidate in €
3.809,00, oltre spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 16/01/2022, il SI. Parte_2
ha convenuto in giudizio esponendo di avere stipulato con la Controparte_1
predetta società, in data 03/10/2009, un contratto di prestito personale n.016553738-2 con il quale, a fronte di un importo erogato di € 40.000,00 e finanziato di € 45.327,15, si
è obbligato a restituire la somma di € 87.192,00 in 180 rate mensili di € 484,40 di cui €
250,00 per spese istruttorie/commissioni; € 4.083,15 per Assicurazione Vita-Infortuni;
994,00 per Servizio Assicurativo aggiuntivo ed € 41.864,85 per interessi, pattuendo un
TAN fisso del 9,91%, un TAEG del 10,48% e un tasso di mora del 1,5% mensile o il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto oltre ad altre spese per imposta di bollo, rid, invio comunicazioni, eventuali solleciti postali o telefonici, eventuali interventi domiciliari e decadenza dal beneficio del termine.
L'attore ha esposto di avere pagato n. 124 rate del detto finanziamento ed ha sostenuto che la società convenuta avrebbe applicato un tasso d'interesse non
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corrispondente a quello realmente indicato nel contratto, un interesse di mora superiore al tasso soglia di usura prevista nel periodo di riferimento, commissioni e spese illegittime e non dovute nonché un sistema di ammortamento (c.d. alla francese) maggiormente oneroso rispetto ad altri astrattamente utilizzabili oltreché illecito per avere applicato l'interesse composto;
sicché ha eccepito la nullità delle clausole che hanno determinato il tasso di interesse in quanto superiore al tasso soglia antiusura, quelle che hanno stabilito le somme per spese, commissioni, competenze e ritardo nei pagamenti;
ha dedotto la vessatorietà di dette clausole per violazione del codice del consumo e chiesto di accertare l'esatto dare-avere tra le parti.
Si è costituita in giudizio rilevando che il contratto di Controparte_1
finanziamento oggetto di causa è stato sottoscritto anche dalla SI.ra , in CP_2
qualità di coobbligata, e ha precisato di formulare domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento del saldo debitore derivante dal finanziamento (anche nei confronti della coobbligata) e ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamarla in causa;
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato esperimento della procedura di mediazione atteso che l'oggetto della causa riguardava la materia bancaria/finanziaria chiedendo, comunque, termine per avviare tale procedura in relazione alla domanda riconvenzionale;
ha eccepito, altresì, la parziale prescrizione decennale della restituzione delle somme richieste e, nel merito, ha rilevato la manifesta genericità della domanda avversa in quanto l'attore non ha specificato in che termini e modi sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia (peraltro indicato erroneamente)
e quali voci di costo sarebbero state escluse dal calcolo del tasso di interesse di mora applicato, non ha indicato le ragioni dell'illegittimità degli altri oneri previsti in contratto e del piano di ammortamento alla francese;
ha chiesto il rigetto delle domande attrici perché infondate;
ha dedotto la legittimità delle condizioni contrattuali con l'applicazione del tasso di interesse corrispettivo e moratorio al di sotto del tasso soglia di usura precisando di avere analiticamente descritto e rappresentato nel contratto e nel foglio informativo tutte le voci di costo;
infine, ha avanzato domanda riconvenzionale nei confronti dei SI.ri e , di condanna, in solido tra Parte_2 CP_2 loro, al pagamento della somma di € 27.447,12, oltre successivi interessi di mora
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convenzionali dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (28 agosto 2020) sino al soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale, ovvero della maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Con le note scritte del 11/05/2022 per l'udienza del 19/05/2025, l'attore ha dichiarato di disconoscere sia le sottoscrizioni a lui riferibili apposte nel contratto di finanziamento sia la copia dell'estratto conto, documenti allegati dalla società convenuta.
Con provvedimento del 19/05/2022 è stata autorizzata la chiamata in causa della SI.ra e concesso termine per l'esperimento della procedura di mediazione CP_2
obbligatoria.
Con le note scritte del 13/12/2022 per l'udienza del 15/12/2022, la CP_1
ha contestato il menzionato disconoscimento in quanto tardivo, generico e
[...]
contraddittorio.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., l'attore ha eccepito l'inefficacia del contratto allegato dalla società convenuta per essere sprovvisto della sottoscrizione della finanziaria ed ha sostenuto che non gli sarebbe stata consegnata la copia del contratto;
ha eccepito la vessatorietà delle clausole che hanno previsto rinunce ai diritti, determinato gli interessi moratori e penali, hanno limitato la facoltà di recesso, di proporre eccezioni e previsto il pagamento di somme elevate in caso di ritardo nel pagamento in quanto poste in violazione delle norme poste a tutela del consumatore;
ha eccepito il superamento del tasso soglia usura dell'interesse corrispettivo non essendo stati conteggiati i costi assicurativi ed ha ribadito che il tasso di interesse (TAEG) indicato nel contratto non corrispondeva a quello reale.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c., la società opposta, dopo avere ribadito l'inammissibilità del disconoscimento del menzionato disconoscimento, in subordine, ha chiesto disporsi la verificazione delle firme apposte sul contratto da disporsi sull'originale cartaceo del documento, che si è riservato di depositare, previa autorizzazione ex art. 217 c.p.c., nella cassaforte della cancelleria ed ha indicato le scritture di comparazione.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 3 c.p.c., la si è Controparte_1 opposta alle contestazioni mosse dall'attore nella memoria n. 2 in quanto tardive.
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Con ordinanza del 20/03/2023, a seguito dello scambio delle memorie istruttorie, il disconoscimento operato dall'attore è stato ritenuto inammissibile poiché generico e contraddittorio ed è stato ritenuto superfluo disporre la CTU contabile dallo stesso richiesta.
Espletata l'istruzione probatoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 31/01/2025 e, successivamente, rinviata, per la medesima attività, all'udienza del 03/04/2025.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della SI.ra che, CP_2
ritualmente citata con atto di chiamata in causa notificato in data 08/08/2022, non si è costituita in giudizio.
Procedimento di mediazione
Sempre in via preliminare, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale incontro del
14/09/2022).
Disconoscimento delle sottoscrizioni nel contratto di finanziamento e della copia dell'estratto conto
Ancora in via preliminare, va confermata l'ordinanza del 20/03/2023 con la quale è stata ritenuta priva di pregio l'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nel contratto di finanziamento e della copia dell'estratto conto, documenti prodotti dalla società convenuta.
Rilevato che, nelle note conclusive, l'attore ha insistito in tale eccezione, va ribadito ed osservato ulteriormente, in punto di diritto, che il presupposto logico del potere conferito alla parte in causa, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata prodotta dalla controparte o la sottoscrizione ivi apposta e di porre, quindi, a carico di quest'ultima l'onere di provare, in sede di verificazione, l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, è quello che si tratti, in ogni caso, di scrittura o sottoscrizione che non sia già stata riconosciuta, in qualsiasi modo ed anche tacitamente, dalla parte stessa contro cui sia fatta valere.
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Il disconoscimento, invero, è di per sé incompatibile con ogni precedente riconoscimento, anche tacito, tanto che l'art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c. ne preclude la possibilità (proprio perché considera implicito il riconoscimento) nell'ipotesi in cui la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta non l'abbia disconosciuta (o non abbia dichiarato di non conoscerla) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, non essendo ammissibile l'assenza di una reazione immediata ad opera di colui che, avendo preso visione (o essendo stato, comunque, in grado di prendere direttamente visione) della scrittura che gli si attribuisca, ritenga erronea l'attribuzione.
Infatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità e copiosa giurisprudenza di merito, “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (cfr. Cass. 27/09/2017 n. 22460).
“La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta neppure a proporre l'istanza di verificazione” (cfr. Cass. 28/06/2012 n. 10849; Cass. 17/09/2004 n. 18748).
In simile contesto, a fronte dell'istanza di verificazione presentata, non è richiesta la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di specifiche prove per una pronuncia al riguardo.
Nel caso in esame, l'attore non ha mai formalizzato, al di fuori del presente giudizio, alcuna contestazione sull'autenticità delle proprie sottoscrizioni sul contratto di finanziamento.
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Inoltre, va osservato che l'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto appare in contraddizione con altri elementi probatori presenti nel giudizio e, in particolare, con il fatto che l'attore non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, le condizioni ivi stabilite e l'avvenuta percezione delle somme finanziate e, in ogni caso, tale disconoscimento appare sostanzialmente smentito dalla circostanza che il contratto è stato parzialmente eseguito con il pagamento di ben n. 124 rate rispetto a quelle previste dal piano di ammortamento, come risulta dall'estratto conto afferente il contratto in questione (cfr. doc. 2 fascicolo società convenuta).
Peraltro, lo stesso attore ha dichiarato di avere pagato le menzionate rate a pag. 4 dell'atto di citazione e si è avvalso, nel chiedere l'accoglimento della propria domanda, della copia dello stesso contratto, di cui disconosce le sottoscrizioni, contenente le medesime condizioni.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha espresso il principio secondo cui “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (cfr. Trib. Salerno
15/07/2022 n. 2603; Trib. Benevento, ordinanza 11/01/2018; Trib. Lecce 14.06.2017 n.
2482; Trib. Nola, 07/06/2015; Trib. Taranto sez. II, 14.09.2015; Trib. Matera,
15/04/2015).
Ciò posto, in ordine al disconoscimento della copia dell'estratto conto, va evidenziato che questo non è stato fatto in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti e degli elementi attestanti la non corrispondenza tra quanto riportato nella copia e quanto contenuto nell'originale.
In proposito, è orientamento consolidato quello che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. Cass.
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13/05/2021 n. 12794; Cass. 08/05/2023 n.12081; Cass. 30/06/2021 n. 18439; Cass.
30/10/2018 n.27633; Cass. 17/02/2015 n.3122; Cass. 03/04/2014 n. 7775).
Nella fattispecie, l'attore, pur individuando in modo specifico il documento che ha inteso disconoscere, non ha indicato in modo altrettanto chiaro il contenuto del documento o la parte di esso che ha voluto disconoscere.
Pertanto, l'assenza di un formale disconoscimento impedisce che nasca a carico della parte che si avvale di quella scrittura l'onere di chiederne la verificazione, con conseguente utilizzabilità del documento ai fini probatori (cfr. Cass. 08/08/2024 n.
22452).
Ritenuto quanto sopra, il disconoscimento effettuato dall'opponente deve ritenersi inammissibile.
Eccezione nullità contratto per mancanza della firma della società finanziatrice
Va rigettata l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma, sollevata dall'attore, stante la mancata sottoscrizione dell'Istituto finanziatore e l'omessa consegna di copia della documentazione contrattuale al cliente.
In proposito, va osservato che, come precisato dalla Corte di Cassazione “Il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. Cass.
30/06/2023 n. 18590; Cass. 02/04/2021 n. 9196; Cass. 21/06/2018 n. 16362; Cass.
29/11/2018 n. 30885 e Cass. 04/02/2019 n. 3199).
In definitiva, anche in assenza della sottoscrizione della deve, comunque, Pt_3
ritenersi integrato il requisito della forma scritta del contratto in quanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta realizza un valido equipollente della sottoscrizione mancante ed esprime la volontà di avvalersi della dichiarazione negoziale sottoscritta dal cliente.
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Nella specie, l'attore, per il contratto in esame, ha reso espressa dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta anche dalla coobbligata, SI.ra , di aver CP_2
ricevuto copia completa della documentazione contrattuale, comprensiva anche del documento di sintesi: “Dichiaro di avere preso visione delle condizioni generali riportate a tergo che accetto integralmente senza riserva alcuna. Dichiaro altresì di aver contestualmente: ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte;
ritirata l'informativa relativa ai sistemi di informazione creditizia;
ritirato l'avviso e il foglio informativo (Guida alla trasparenza) …”.
Eccezione nullità clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori
L'attore ha eccepito, del tutto genericamente, le ragioni per cui il tasso reale del finanziamento risulterebbe differente da quello pattuito e se tale contestazione ha ad oggetto il TAN oppure il TAEG del rapporto;
ha eccepito in modo generico l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi, compensativi e moratori, atteso che non ha specificato e non ha indicato, nemmeno approssimatamene, eventuali poste non corrette e l'entità delle somme esatte, non ha precisato in che termini sarebbe avvenuto il calcolo di interessi ultra legali né che l'eventuale inclusione del costo dell'assicurazione, non facoltativa, avrebbe determinato il superamento del tasso soglia usura e, in ogni caso, non ha offerto documentazione sul punto.
In particolare, va osservato che laddove si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96 è onere del cliente, che deduca l'applicazione da parte della banca di tassi extralegali, di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e dimostrare le ragioni della presunta illegittimità dovendo non solo individuare i trimestri di riferimento e specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare la misura, i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia che, nella specie, non è stato neanche indicato.
In proposito, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di
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consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr.
Cass. sez. Un. 18/09/2020 n. 19597; Cass. 28/09/2023 n. 27545; Tribunale Perugia, sez.
II, 28/02/2022, n. 290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n. 560; Tribunale Ivrea,
7/09/2021, n. 836; Corte di Appello L'Aquila, 20/07/2021, n. 1146).
E, invero, in difetto di precise e fondate indicazioni in ordine ai profili che vizierebbero il calcolo degli interessi ex adverso effettuato non è stato possibile attivare un serio percorso valutativo stante il carattere esplorativo della CTU.
Eccezione di illegittima capitalizzazione interessi e anatocismo
Appare priva di consistenza anche l'eccezione relativa alla (presunta) illegittimità del meccanismo di capitalizzazione degli interessi a debito (il cd. anatocismo) praticato dalla società finanziatrice.
La società convenuta ha dedotto di essersi basata su un piano di ammortamento c.d.
“alla francese” che prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata in cui la quota di interessi risulta essere decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale e che tale meccanismo non produce una capitalizzazione di interessi, poiché gli stessi vengono calcolati sulla quota di capitale decrescente e non sugli interessi pregressi.
La giurisprudenza, ormai pressocché unanime, reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale
(nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto più bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194
c.c. (cfr. Trib. Roma 08/11/2018 n. 21528; Trib. Torino, 13/06/2018, n. 3001; Trib.
Bologna 06/03/2018 n. 20222; Trib. Milano 09/11/2017; Trib. Monza, 19/06/2017 n.
1911; Trib. Pordenone 01/04/2016 e Trib. Siena 17/07/2014).
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Detto ciò, va ribadito che il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Di recente anche le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato la legittimità del piano di ammortamento alla francese, statuendo che "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
«alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (cfr. Cass. Sezioni Unite 20/05/2024, n. 15130).
In ogni caso, va osservato che chi invoca l'illegittimità di addebiti ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico, gli elementi costitutivi delle contestazioni sollevate e non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui l'ente finanziatore avrebbe applicato interessi anatocistici); la parte deve indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata nonché le poste colpite dall'anatocismo.
In conclusione, le istanze dell'opponente non sono state supportate da una consulenza di parte, dunque, la genericità della contestazione, sfornita di idoneo supporto probatorio, ha conseguentemente precluso l'ammissione di una consulenza tecnica che, ove ammessa, avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto genericamente ha assunto essere stato violato.
Clausole vessatorie
Nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma
2, lett. "f" e 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 e, in particolare, tale disciplina è applicabile nei contratti di finanziamento in cui il soggetto che riceve la somma in prestito riveste la qualifica di consumatore.
Nel diritto nazionale, la citata normativa è stata dapprima prevista nel Titolo II, Capo
XIV-bis, del Libro IV del codice civile, agli artt. 1469-bis/1469-sexies, come introdotti dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art 25 di attuazione della direttiva 93/13/CEE,
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concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. L'art. 1469-bis, comma 3, n. 6, prevedeva - testo del tutto coincidente con la corrispondente norma, attualmente vigente, di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) del codice del consumo - la nullità delle clausole volte ad "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nel caso in esame, l'attore ha eccepito, alquanto genericamente, la vessatorietà delle condizioni contrattuali in relazione ad alcune clausole relative agli interessi ed alle spese accessorie del finanziamento nonché alla clausola penale per ritardato inadempimento.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 1341 c.c. dispone che “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l' esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
La predetta disposizione regola, dunque, due tipi di clausole.
Il primo comma subordina l'efficacia delle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente nei contratti standard, alla effettiva conoscenza delle medesime da parte dell'aderente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero alla conoscibilità delle stesse secondo l'ordinaria diligenza. Ciò che rileva ai fini della conoscibilità è che la diligenza sia ordinaria, giacché solo in tal caso le condizioni generali di contratto hanno efficacia, in quanto solo in tale ipotesi può ravvisarsi responsabilità in capo all'aderente, che avrebbe potuto conoscerle mediante l'impiego di
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quel grado di diligenza che è legittimo attendersi dall'uomo medio, in relazione a quel determinato tipo di contratto.
Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui le suddette clausole rivestano carattere vessatorio, disponendo che le stesse, al fine di essere vincolanti nei confronti dell'aderente, debbano essere specificamente approvate per iscritto, sì da richiamare l'attenzione del contraente debole sulla particolare gravosità dell'obbligo assunto.
L'eccezione è priva di pregio e va rigettata.
Deve, invero, osservarsi come, dalla lettura del testo contrattuale e dalle condizioni particolari e generali dello stesso, emerge che tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria sono perfettamente identificabili e le condizioni contrattuali sono state sottoposte all'attenzione del richiedente e della coobbligata i quali, per l'effetto, le hanno regolarmente sottoscritte ed accettate, anche ai sensi degli artt. 1341
c.c.; specificatamente hanno sottoscritto le clausole di cui all'art. 22 (Mancato, inesatto o ritardato pagamento) e all'art. 24 (Oneri e spese).
In proposito, va osservato che si considera rispettato il dettato dell'art. 1341 c.c., secondo comma, nel caso in cui le clausole vessatorie redatte unilateralmente all'interno di un contratto, sebbene siano state approvate in blocco con altre clausole, anche non vessatorie, sono state poste in maniera tale da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro SInificato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione.
Sul punto la S.C. ha statuito che “Nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (cfr. Cass.
09.07.2018 n. 17939; Cass. 12.10.2016 n. 20606; Cass. 11.11.2015 n. 22984 e Cass.
24.02.2014 n. 4404).
Per quanto riguarda le altre contestazioni, devono ritenersi generiche in quanto l'attore neppure individua le clausole oggetto delle proprie doglianze e, comunque, non appare
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sussistere alcuna clausola del contratto che preveda la rinuncia dell'attore ai propri diritti ovvero dei limiti alla facoltà di recesso.
Nella fattispecie, le eSIenze di specificità imposte dall'art. 1341 c.c. devono ritenersi soddisfatte, atteso che le clausole sono state sottoposte all'approvazione specifica per iscritto mediante il rinvio al loro numero d'ordine con preciso, seppur sintetico, richiamo al loro contenuto.
Domanda riconvenzionale
La società convenuta ha avanzato domanda di condanna dei SI.ri Parte_2
e , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 27.447,12, oltre CP_2
successivi interessi di mora convenzionali dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (28 agosto 2020) sino al soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale.
È opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass.
12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n.
13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Orbene, nel caso di specie, la società convenuta ha prodotto il contratto di prestito personale n. 016553738-2 sottoscritto dall'attore, unitamente alla SI.ra , CP_2
quale coobbligata, con il quale, a fronte di un importo erogato di € 40.000,00 e finanziato di € 45.327,15, l'attore si è obbligato a restituire la somma di € 87.192,00 in
180 rate mensili di € 484,40 con TAN pari al 9,91% -TAEG pari al 10,48% e tasso mora pari al 1,5% mensile, indicante tutte le spese dettagliatamente indicate;
ha allegato, altresì, le Condizioni Generali del contratto, il piano di ammortamento, l'estratto conto contenente la registrazione di tutte le rate di cui al piano di rimborso con l'esatta indicazione di quelle corrisposte, di quelle scadute e rimaste impagate e del capitale a scadere e la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine(cfr. docc. 1 – 2 –
3 – 6 - 7).
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In definitiva, il menzionato contratto può ben ritenersi autosufficiente in termini di esplicitazione delle condizioni economiche del finanziamento in quanto evidenzia, in modo chiaro e determinato, le condizioni economiche applicate;
infatti, sono indicati l'importo finanziato, il tasso di interesse corrispettivo e di mora applicati, la durata del finanziamento e la periodicità delle rate.
Orbene, come costantemente affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, per la prova del credito risulta sufficiente la copia del contratto contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass. 02/01/2023 n. 21; Cass. 29/11/2018 n.
30944; Cass. 22/04/2010 n. 9541; Cass. 6/07/2001 n. 9209).
“Nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, il credito della banca deve ritenersi sufficientemente provato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine” (cfr. Trib. Frosinone 28/08/2019 n. 858).
In conclusione, nel presente giudizio il credito deve ritenersi sufficientemente provato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, del piano di ammortamento e della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Pertanto, la società convenuta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante relativamente alla domanda riconvenzionale.
Conseguentemente, il SI. e la SI.ra vanno Parte_2 CP_2
condannati, in solido, al pagamento, in favore della della somma di Controparte_1
€ 27.447,12, oltre successivi interessi di mora convenzionali dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (28 agosto 2020) sino al soddisfo, da calcolarsi sulla sola quota capitale.
Spese di lite
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Per ciò che concerne le spese di lite, in base al principio della soccombenza, l'attore e la SI. , in solido, vanno condannati al pagamento delle stesse in favore CP_2
della società convenuta.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ.
13/01/2015 n. 373 e Cass. 15.10.2014 n. 21871).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 tenuto conto che il valore della causa si attesta nei minimi dello scaglione di riferimento e che la causa è stata istruita solo documentalmente.
Così deciso in Palermo, 03 aprile 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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