Articolo 3 della Legge 21 novembre 1989, n. 379
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 dicembre 1989
Art. 3. 1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilita' scientifica e culturale. Con le modalita' fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.
2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attivita' svolta e, dopo l'approvazione del comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione e' altresi' trasmessa al Parlamento.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1989