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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel.- est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1615/2021
TRA
(P.IVA n. ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., , con sede legale in Bonea (BN), alla via Matine, n. 7, Parte_2
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. Carlo Iannace
(C.F. n. ), presso il cui studio in Benevento, al viale Principe di Napoli, n. C.F._1
140, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla CP_2
comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Pierpaolo Taddeo (C.F. n.
), con il quale elegge domicilio in Napoli, presso il prof. avv. Ernesto CodiceFiscale_2
Cesaro, alla Riviera di Chiaia n.180;
Appellata
pagina 1 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, II Sezione Civile, n. 376/2021, emessa in data 7.2.2021, depositata in data 22.2.2021 e notificata in data 3.3.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 8/2015, emesso dal Tribunale di Benevento in data 30.12.2014 e notificato in data 7.1.2015, era ingiunto alla (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1 anche solo ) di pagare in favore della (d'ora innanzi, per brevità, anche Parte_1 Controparte_1
solo ), la somma di € 594.715,08, a titolo di corrispettivo a fronte dell'esecuzione di CP_1
prestazioni di beni e servizi di varia natura (ossia, vendita di automezzi;
concessione di locali uso ufficio attrezzato in Bonea, via Campolongo;
attività di elaborazione ed archiviazione dei dati amministrativo-contabili; concessione uso area attrezzata e ricovero automezzi sempre in Bonea, via Campolongo;
noleggio autogru), eseguite dalla in favore della dal 2008 al CP_1 Parte_1
2013, come risultante dalle fatture allegate al ricorso monitorio e dall'estratto, pur allegato al ricorso, dei registri Iva della società creditrice, oltre interessi ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, nonché spese di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 29.5.2015, la , la quale, premesso di essere Parte_1
venuta conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti soltanto in data 19.5.2019, a causa dell'impossibilità oggettiva del legale rappresentante della società ingiunta di accedere alla sede legale della stessa, presso cui era stato notificato, in data 7.1.2015, il decreto ingiuntivo, eccepiva l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da , CP_1
deducendo che:
-le parti avevano regolamentato l'estinzione dei crediti reciprocamente vantati con accordo perfezionatosi in data 19.12.2013, a seguito dell'accettazione di essa opponente della proposta effettuata, in data 22.11.2013, dalla , che prevedeva che la avrebbe estinto il CP_1 Parte_1
credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, in parte, mediante il pagamento di una somma di denaro e, in parte, mediante cessione, dall'1.1.2014 al 30.6.2016, di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa della;
CP_1
- essa opponente, in ottemperanza a quanto pattuito, oltre a corrispondere le somme in denaro,
pagina 2 di 13 aveva prontamente consegnato all'opposta i beni mobili dovuti, da allora sempre utilizzati dall'opposta;
- viceversa, la non aveva adempiuto agli obblighi assunti con la predetta scrittura privata CP_1
e, pertanto, era proprio l'opposta ad essere gravemente inadempiente, e, dunque, debitrice della somma di euro 200.000,00, in applicazione della penale di cui all'art. 8 della scrittura privata.
Tanto dedotto, la società opponente concludeva chiedendo:
“A) in via preliminare: stante la sussistenza dei gravi motivi esposti ai capi I e II del presente atto, ordinare la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.08/15 del 30.12.2014 del Tribunale di
Benevento ai sensi dell'art.649 c.p.c.;
B) nel merito: previo accertamento della sussistenza della causa di “forza maggiore” per la causale di cui in narrativa e della sussistenza dei presupposti di cui all'art.650 c.p.c., in accoglimento della esperita opposizione tardiva, sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sub I e II;
C) in via riconvenzionale:
-condannare la al pagamento della prevista penale di euro 200.000 in applicazione CP_1 dell'art.8) di cui sopra, con interessi dalla data della domanda;
-condannare inoltre la a risarcire la dei danni, subiti e CP_1 Parte_1
subendi, in conseguenza della violazione degli accordi contrattuali di cui al capo II), con interessi dalla data della domanda al soddisfo;
-condannare, infine, la al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 Parte_1 Parte_1 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi anche ai sensi del comma
[...]
3° stessa norma;
in ogni caso vittoria di spese di giudizio oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 6 novembre 2015, la , che, ai fini che rilevano in questa sede, eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, perché ingiustificatamente tardiva, atteso che il decreto ingiuntivo opposto era stato regolarmente notificato presso la sede legale della società opponente, nelle mani di , dipendente della predetta società con mansioni di impiegato Persona_1
amministrativo, nonché socio della stessa al 50%, il quale, d'altro canto, con mail dell'8.1.2015,
pagina 3 di 13 prontamente ne aveva dato comunicazione ad;
nel merito, negava l'intervenuta Parte_2
estinzione del credito;
disconosceva la scrittura privata prodotta in copia dall'opponente, eccependone la non conformità all'originale, oltre che la falsità, come provato dal fatto che di essa non vi era traccia nelle scritture contabili, e la non riferibilità alla;
evidenziava, inoltre, CP_1
che la predetta scrittura privata recava la firma di , nella duplice veste di amministratore Parte_2
unico e rappresentante legale sia della società opponente che della società opposta, e prevedeva condizioni estremamente vantaggiose per la ed evidentemente pregiudizievoli per la Parte_1
; pertanto, a fronte dell'evidente conflitto d'interessi esistente tra il legale rappresentante, CP_1
, e la società rappresentata, , in assenza di autorizzazione alla stipula da parte Parte_2 CP_1
dei soci ed attesa l'antieconomicità dell'accordo per la rappresentata , il contratto era da CP_1
ritenersi invalido, ex art. 1394 c.c.
Tanto dedotto, la società opposta concludeva chiedendo:
“1) rigettare l'avversa richiesta di sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, previa revoca del provvedimento reso di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo de quo n.8/15;
2) rigettare l'atto di opposizione e il ricorso per la sospensiva con tutte le relative richieste anche riconvenzionali ed eccezioni, perché in primo luogo inammissibili e improcedibili oltre che, sempre, infondate, con ogni conseguente statuizione di legge, previa declaratoria, per tutto quanto motivato nella narrativa della presente comparsa, di invalidità, nullità e annullamento del presunto contratto intervenuto tra le parti costituito dalla proposta del 22.11.13 e accettazione della CP_1
opponente del 19.12.13 ;
3)confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme tutte dovute, come indicate e richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo, per la causale ivi spiegata oltre a quella specificata nella narrativa del presente atto;
4)condannare l'opponente per l'incauta e temeraria azione, a tutto quanto previsto ex art. 96 cpc e al pagamento delle spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio”.
Il Tribunale, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
rigettata l'istanza cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, ex artt. 671 e 669 quater c.p.c., proposta dall'opposta; concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che consisteva nell'espletamento della prova testimoniale), decideva la causa con sentenza n. 376/2021, emessa in data 7.2.2021 e pagina 4 di 13 pubblicata in data 22.2.2021, con cui rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, dopo aver premesso di decidere sulla base del principio della ragione più liquida, rigettava l'opposizione perché riteneva annullabile, ex art. 1394 c.c., il contratto perfezionatosi in data 19.12.2013 tra le parti ed invocato dalla società opponente al fine di eccepire l'estinzione del credito di di cui al decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In particolare, la decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi argomentativi:
- il contratto tra le due società, invocato dall'opponente a sostegno delle proprie difese, sarebbe stato concluso (anche in tal caso in forza del criterio della ragione più liquida, il primo giudice riteneva superfluo esaminare le questioni dell'autenticità e dell'epoca effettiva del negozio) attraverso una dichiarazione (datata 22 novembre 2013) inviata per corrispondenza dalla
[...]
sottoscritta da , quale amministratore unico e rappresentante legale della CP_1 Parte_2
predetta società, ed una successiva dichiarazione (datata 19 dicembre 2013), trasmessa per corrispondenza da , sottoscritta anch'essa da , quale amministratore unico Parte_1 Parte_2
e rappresentante legale di;
Parte_1
- il contratto così stipulato tra le due società era stato concluso da , legale rappresentante Parte_2
della società (ma anche di ) in conflitto di interessi con la società CP_1 Parte_1 rappresentata , ai sensi dell'art. 1394 c.c., e, dunque, era annullabile;
CP_1
- il conflitto era sicuramente conosciuto o riconoscibile dalla terza, , essendo Parte_1 Pt_2
amministratore unico e rappresentante legale sia della società che della società
[...] CP_1
; Parte_1
- l'esistenza del conflitto di interessi in concreto emergeva dai seguenti elementi: la predetta scrittura privata stabiliva che la , creditrice nei confronti di della somma di CP_1 Parte_1
€ 619.438,43 e debitrice nei confronti della medesima della minor somma di € Parte_1
109.662,59, avrebbe dovuto versare per intero l'importo da essa dovuto alla , mentre Parte_1 quest'ultima, ad estinzione del suo debito di € 619.438,43, avrebbe dovuto versare solo una somma di denaro pari al 5% del predetto debito – ossia, circa €. 31.000,00 – nonchè cedere alla
, per la durata di due anni e mezzo, due macchinari da lavoro (autogru da 90 e 135 t. di CP_1
marca ad essa appartenenti;
era, inoltre prevista, nell'ipotesi d'inadempimento della CP_3 sola , l'applicazione di una penale dell'importo di €. 200.000,00; CP_1
pagina 5 di 13 - le condizioni contrattuali proposte dalla alla e da quest'ultima accettate CP_1 Parte_1
erano, dunque, evidentemente svantaggiose per la stessa , perché, da un lato, essa CP_1
acconsentiva a pagare quasi centodiecimila euro a , che era debitrice nei suoi Parte_1
confronti di circa seicentoventimila euro e che, invece, s'impegnava a versare circa trentunomila euro;
dall'altro, rinunciava a circa seicentomila euro per ottenere, per trenta mesi, macchinari che essa stessa, pochi anni prima, aveva venduto o noleggiato a ad un prezzo Parte_1
notevolmente inferiore;
Sulla base di tali passaggi motivazionali, il primo giudice, ritenuto annullabile, ex art. 1394 c.c., il contratto concluso dalle parti ed invocato dalla società opponente a fondamento della sua eccezione estintiva, rigettava l'opposizione, compresa la domanda riconvenzionale della società opponente volta ad ottenere la condanna della società opposta al pagamento della somma di euro Parte_1
200.000,00, a titolo di penale, come previsto nel medesimo contratto.
Il giudice di primo grado affermava, inoltre, che il rigetto dell'opposizione doveva essere “totale”, in quanto, pur avendo la società opponente documentato di aver pagato alla società opposta, mediante bonifico, la somma di € 31.818,43, la società opponente, debitrice, benchè fosse suo onere, non aveva provato la riferibilità del pagamento effettuato al credito azionato in via monitoria, atteso che l'ammontare della somma pagata dall'opponente non coincideva Parte_1
esattamente con l'ammontare della somma da essa dovuta in forza dell'accordo intercorso tra le parti;
il bonifico non conteneva, nella causale, alcun riferimento all'adempimento dell'accordo; le fatture indicate nella scrittura privata non coincidevano del tutto con quelle elencate nella scrittura privata.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 376/2021, depositata in data 22.2.2021 e notificata in data
3.3.2021, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec in data 2.4.2021 alla con cui ha chiesto, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di:
“1) in accoglimento dell'esperita opposizione tardiva, sentir revocare il d.i. opposto per i motivi sopra esposti e per quelli contenuti nelle difese della scrivente nei due gradi di giudizio;
2) In via riconvenzionale condannare la al pagamento della prevista penale di euro Parte_3
200.000 in applicazione dell'art. 8) di cui sopra, con interessi dalla data della domanda;
pagina 6 di 13 3) Condannare la al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza della Pt_3 violazione degli accordi contrattuali di cui al capo II dell'atto di citazione in opposizione con interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
4) In via di eccezione riconvenzionale e laddove confermata la sentenza di primo grado in ordine all'annullamento del contratto sottoscritto dall'amministratore : accertare e dichiarare Parte_2
l'estinzione totale e/o parziale del presunto credito vantato dalla per tutti i motivi Parte_3
innanzi esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) condannare la parte soccombente alla refusione del doppio grado delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 1.10.2021, si è costituita in giudizio la , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., nonché CP_1
l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dei motivi di impugnazione nn. 4 e 5, perché introducenti domande ed eccezioni nuove;
nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 2.10.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
C.1 Con il primo ed il secondo motivo di appello, esaminabili congiuntamente, perché connessi,
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva Parte_1
ritenuto annullabile il contratto stipulato tra essa appellante e la perché concluso dal CP_1
legale rappresentante, , in conflitto d'interessi con la rappresentata, , e tanto Parte_2 CP_1
senza verificare uno svantaggio concreto derivante dal contratto alla e pur non avendo CP_1
l'opposta, odierna appellata, provato né la sproporzione tra le prestazioni pattuite, né il pregiudizio subito dalla ed il corrispondente vantaggio conseguito da essa appellante, né la CP_1
coincidenza tra il vantaggio conseguito dal terzo, , ed il vantaggio ottenuto Parte_1
dall'amministratore, . Parte_2
I motivi di appello, prima ancora che infondati, sono inammissibili, in quanto non si confrontano e, dunque, non confutano i passaggi motivazionali sulla base dei quali il primo giudice riteneva sussistente il conflitto di interessi, di cui all'art. 1394 c.c., con conseguente annullabilità del contratto.
In particolare, il primo giudice riteneva che il contratto - sottoscritto da , nella duplice Parte_2
pagina 7 di 13 qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della e della - fosse Parte_1 CP_1
altamente pregiudizievole nei riguardi della società sulla base dei seguenti elementi: CP_1
- con il contratto in esame l'odierna appellata, , si obbligava a pagare a CP_1 Parte_1
l'intero debito nei suoi confronti, pari a quasi € 109.662,59, mentre , pur essendo Parte_1
debitrice nei confronti di della maggior somma di circa € 619.438,43, si impegnava a CP_1
versare a solo il 5% della predetta somma, pari circa € 31.000,00; , poi, ad CP_1 CP_1
estinzione della restante parte del credito da essa vantato, acconsentiva ad ottenere, per trenta mesi, la cessione, da parte di , di due autogru, una delle quali era stata venduta a Parte_1 Parte_1
proprio da , al prezzo di euro 84.000,00, prezzo, tra l'altro, mai pagato da , CP_1 Parte_1
atteso che la fattura n.1000109 del 2.7.2009 (avente ad oggetto proprio il corrispettivo della predetta autogru) era compresa tra quelle azionate in via monitoria da;
CP_1
- pur ritenendo utilizzabile la perizia di parte, prodotta in primo grado dall'opponente, odierna appellante, con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con i preventivi di spesa ad essa allegati, rilasciati da varie imprese operanti nel settore, indicanti il corrispettivo di noleggio delle due autogru, nonostante l'opponente non avesse esposto le relative difese entro il termine ex art. 183, co. 6, n.
1. c.p.c., detta perizia non valeva ad elidere la sproporzione emergente dal contratto tra le prestazioni a carico delle parti, in quanto, assumendo che l'autogru venduta da a CP_1
al prezzo di € 84.000,00 fosse quella di minor tonnellaggio (circostanza non chiarita), Parte_1
secondo il preventivo redatto dalla società La ed allegato alla perizia di Controparte_4
parte opponente, una macchina simile alla predetta autogru sarebbe stata concessa in noleggio al canone di € 8.000,00 mensili, e, quindi, per trenta mesi, al canone complessivo di € 240.000,00; pertanto, risultava incomprensibile come la potesse trovare conveniente rinunciare a CP_1
quasi € 600.000,00 per ottenere in concessione d'uso per trenta mesi due macchinari, che essa stessa, pochi anni prima, aveva venduto o noleggiato a a condizioni tali che il Parte_1
successivo noleggio appariva enormemente costoso in suo stesso danno.
Il primo giudice, quindi, solo all'esito di un'analisi comparativa delle condizioni e delle prestazioni contrattuali pattuite, non contestate dalle parti, e delle conseguenze pratiche da esse derivanti alle due società contraenti, aveva ritenuto sussistente il pregiudizio concreto derivante dal contratto alla società . CP_1
Le suindicate argomentazioni del primo giudice, che lo portavano a ritenere l'annullabilità del pagina 8 di 13 contratto invocato dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1394 c.c., non sono state specificamente confutate dalla società appellante, la quale ha solo genericamente dedotto che l'originario trasferimento dei macchinari da a (poi concessi in uso da a CP_1 Parte_1 Parte_1 CP_1
si inseriva nell'ambito di un progetto di gestione imprenditoriale ed aziendale del Gruppo ZO
[...]
(di cui facevano parte entrambe le società in causa), volto a concentrare il settore “trasporti” in capo alla , ma siffatte allegazioni, in disparte ogni considerazione sulla mancanza di riscontro Parte_1
probatorio, non valgono in ogni caso a neutralizzare gli elementi specifici valorizzati dal primo giudice al fine di ritenere esistente un concreto pregiudizio derivante dal contratto in esame ai danni di . CP_1
E' appena il caso di osservare che il primo giudice, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante con il secondo motivo di appello, non ha ribaltato l'onere della prova su essa appellante, opponente in primo grado, pretendendo che fosse essa a provare l'inesistenza del conflitto di interessi, di cui all'art. 1394 c.c., ma il primo giudice evidenziava semplicemente che, in presenza di elementi e circostanze da cui emergeva che il contratto era fortemente svantaggioso per la , CP_1
non aveva offerto alcun chiarimento che potesse far ritenere il contratto equilibrato nei Parte_1
riguardi di entrambe le società.
Non colgono nel segno neanche le ulteriori doglianze dell'appellante, secondo cui il giudice avrebbe dovuto tener conto dell'effettiva esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto e del conseguente vantaggio derivante all'appellata, che aveva beneficiato delle prestazioni eseguite da in suo favore, atteso che l'adempimento del contratto concluso in conflitto di interessi Parte_1
dal rappresentante con il rappresentato, ex art. 1394 c.c., non potrebbe di certo far venire meno il conflitto di interessi e, quindi, escludere l'annullabilità del contratto.
C.3 Con il terzo motivo di appello, ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte Parte_1
in cui il giudice aveva affermato che, pur avendo essa appellante, opponente in primo grado, documentato di aver eseguito in favore dell'odierna appellata, opposta in primo grado, un pagamento, a mezzo bonifico, dell'importo di € 31.818,43, non aveva fornito la prova della riferibilità del predetto pagamento all'estinzione del credito azionato in via monitoria, atteso che non vi era coincidenza tra la somma corrisposta a mezzo bonifico, pari a € 31.818,43, e la somma dovuta in forza della scrittura privata del 19.12.2013, pari a € 30.971,92 (ossia, il 5% di
619.438,43); il bonifico non conteneva, nella causale, alcun riferimento all'adempimento pagina 9 di 13 dell'accordo intercorso tra le parti;
non vi era coincidenza tra le fatture azionate in via monitoria
(tredici, sino al 5 agosto 2013, più una successiva) e le fatture indicate nella scrittura private (18,
l'ultima risalente ad agosto 2013).
Di contro, l'appellante ha dedotto che:
- l'importo di € 31.818,43, da essa appellante corrisposto, a mezzo bonifico, in favore dell'appellata corrispondeva esattamente all'importo dovuto in forza delle fatture n. 248 del 31.7.2009; n. 249 del
31.7.2009, n. 357 del 31.12.2009, n. 959 del 31.12.2010, tutte contenute nella scrittura “di compensazione” sottoscritta dall'amministratore ; Parte_2
- la predetta somma di € 31.818,43 era maggiore alla somma dovuta da essa appellante in forza della scrittura “di compensazione” (ossia al 5% di 619.438,43 ═ 30.971,92) e ciò dimostrava l'avvenuto adempimento da parte di essa appellante e, dunque, l'estinzione del credito vantato dall'appellata;
- in ogni caso, avendo essa appellante, quale debitrice, provato il pagamento della somma dovuta in adempimento della scrittura privata a mezzo bonifico, gravava sull'appellata, quale creditrice – e non su essa appellante, quale debitrice, come erroneamente affermato dal primo giudice – l'onere di provare l'imputabilità di quel pagamento ad altro debito.
Il terzo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Vero è che, come dedotto da parte appellante, principio consolidato è quello secondo cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito (dunque, a mezzo contanti o a mezzo bonifico), spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare non solo il titolo del suo diritto, ma anche l'esistenza del debito diverso e la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione (cass. civ., ordinanza n. 21512 del
2019).
Tale principio, però, nel caso in esame non viene in rilievo, in quanto l'appellante, nell'atto di appello, si è doluta del fatto che il primo giudice non aveva verificato che “l'importo bonificato in favore dell'opposta e documentato in atti (già all'atto di iscrizione a ruolo dell'opposizione) pari ad euro 31.818,43 corrisponda esattamente al pagamento dell'importo contenuto nelle fatture n.
248 del 31.7.2009; n. 249 del 31.7.2009, n. 357 del 31.12.2009, n. 959 del 31.12.2010, tutte contenute nella scrittura di compensazione sottoscritta dall'amministratore ”, indicando, Parte_2
in tal modo, la stessa appellante analiticamente le fatture a cui il pagamento da essa effettuato, a pagina 10 di 13 mezzo bonifico, era imputabile.
Orbene, le fatture indicate dall'appellante nell'atto di appello (ossia, le fatture n. 248 del 31.7.2009;
n. 249 del 31.7.2009, n. 357 del 31.12.2009, n. 959 del 31.12.2010) non risultano tra quelle analiticamente indicate nel ricorso monitorio proposto da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pertanto, è la stessa appellante ad escludere la riferibilità del pagamento, da essa effettuato a mezzo bonifico, alle fatture azionate in via monitoria da . CP_1
C4. C5. Con il quarto ed il quinto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che il primo giudice, pur ritenuta l'invalidità del contratto perfezionatosi in data 19.12.2013, ai sensi dell'art. 1394 c.c., avrebbe dovuto tener conto, in ogni caso, del valore dell'intervenuta consegna delle attrezzature da parte di , procedendo alla relativa valorizzazione, in quanto l'annullamento Controparte_5
del contratto non aveva fatto venir meno gli effetti già prodottisi tra le parti, e, quindi, avrebbe dovuto verificare se le prestazioni corrisposte da essa appellante avevano comportato l'estinzione, in tutto o in parte, del credito dedotto in via monitoria dall'odierna appellata.
Inoltre - ha dedotto l'appellante - il contratto doveva ritenersi convalidato tacitamente dalla CP_1
la quale non aveva proceduto alla riconsegna dei due macchinari a . A fronte della
[...] Parte_1
convalida tacita del contratto, il giudice avrebbe dovuto ritenere interamente soddisfatte le reciproche ragioni creditorie, con estinzione della pretesa creditoria della . CP_1
Pertanto, in via di eccezione riconvenzionale, l'appellante ha chiesto disporsi la revoca totale del decreto ingiuntivo opposto, o quanto meno parziale, decurtando dalla somma ingiunta il beneficio conseguito dalla , pari al valore delle controprestazioni eseguite in suo favore da CP_1
ed eccepite da quest'ultima in compensazione rispetto al credito azionato in via Parte_1
monitoria da . CP_1
Il quarto motivo ed il quinto motivo di appello sono inammissibili, per violazione dell'art. 345 c.p.c.
Ed invero, essi introducono eccezioni riconvenzionali - quali quella di convalida del contratto annullabile;
di restituzione all'appellante del valore delle prestazioni (di concessione in godimento delle due gru) da essa eseguite in favore dell'appellata in forza del contratto, poi, annullato, e di compensazione del credito dell'appellante, avente ad oggetto una somma di danaro pari al valore delle suddette prestazioni, con il controcredito vantato dall'appellata e di cui al decreto ingiuntivo opposto in primo grado – nuove, e, quindi, inammissibili, ex art. 345 c.p.c., perché non proposte dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, a fronte dell'eccezione di annullabilità del pagina 11 di 13 contratto, ex art. 1394 c.c., proposta dall'opposta, odierna appellata, nella comparsa di risposta depositata in primo grado.
Da tutto quanto precede consegue il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata in primo grado dall'odierna appellante, questione che non era esaminata dal primo giudice, che dichiarava di decidere la causa sulla base del principio della ragione più liquida, e che è stata riproposta dall'appellata nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio dopo aver contestato la fondatezza dei motivi di appello.
D. Infine, deve essere rigettata la domanda formulata dall'appellata di condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., in quanto l'appellata non ha dedotto e provato, pur gravando su di essa il relativo onere, la concreta ed effettiva esistenza di un danno determinato dal comportamento processuale della controparte (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080).
Né ricorrono nei confronti dell'odierna appellante soccombente i presupposti della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n. 9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., non configurando la proposizione dell'appello un abuso dello strumento processuale.
E. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di € 594.715,08,
(pari all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, del quale l'appellante chiede la revoca, in riforma della sentenza appellata, rimanendo soccombente), applicando i valori minimi per la fase di
“trattazione-istruttoria”, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
pagina 12 di 13 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, n. 376/2021, emessa in data 7.2.2021, depositata in data 22.2.2021, notificata in data 3.3.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 22.333,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al
15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Rigetta la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 26.2.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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