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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
DR Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 4626/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BELOMETTI GIULIA Parte_1 C.F._1
e
ANDREA PE (C.F. ), con l'Avv. ROVETTA SILVIA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025)
“- pronunciare, con effetti costitutivi, la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. Parte_1
DR PE, il cui matrimonio è stato contratto a Brescia, il 12.6.2021 e trascritto agli atti del medesimo Comune al n. 86, parte I, anno 2021, omologando le condizioni di separazione infra riportate e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni e annotazioni;
- successivamente, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, pronunciare, con effetti costitutivi, lo scioglimento del matrimonio civile, contratto a Brescia, il 12.6.2021,
1 trascritto agli atti del medesimo Comune al n.86, parte I, anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile le dovute trascrizioni, con conferma delle seguenti condizioni
1) I coniugi, dando atto che il SI. PE ha già rilasciato la casa coniugale, vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la IA minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di fermo Per_1
restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti alla vita quotidiana della minore) e quelle assolutamente urgenti, verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale la stessa si troverà al momento collocata.
I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse della minore, al fine di garantirle un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse della minore, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la IA ogni volta che lo vorrà, tenuto Per_1
conto degli impegni della minore e dei genitori, che dovranno di volta in volta concordare, con congruo anticipo, gli incontri;
in ogni caso, la IA minore resterà presso il padre nella misura minima di seguito riportata:
- un giorno alla settimana, durante la settimana, dall'uscita di scuola, dove il padre andrà a prenderla, con pernottamento presso di lui, sino al giorno successivo quando il padre la ricondurrà a scuola;
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, dopo l'attività extrascolastica, sino alla mattina del lunedì successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
- in via alternata, nelle festività di Natale e di Capodanno, nonché della Pasqua e della Pasquetta ed ad anni alterni, a rotazione, anche nelle altre festività;
- durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la IA quindici giorni anche non Per_1
consecutivi, con previsione di trascorrere almeno una settimana consecutiva;
4) la casa coniugale di Brescia, Via Tofane n. 38 (e il relativo mobilio) viene temporaneamente e provvisoriamente assegnata alla SI.ra , quale genitore convivente con la Pt_1
IA fino al trasferimento nel nuovo immobile (punto 7) ovvero fino alla vendita della casa Per_1
coniugale qualora il nuovo immobile non fosse ancora reso disponibile.
2 Il SI. PE concede di sostenere integralmente tutte le spese, ordinarie e straordinarie, relative alla casa coniugale di via Tofane, accollandosi interamente tutte le utenze, l'imposta TARI, le spese condominiali e le somme relative a tutti gli emolumenti della collaboratrice domestica incaricata di occuparsi della casa (oltre a tutti gli esborsi, imposte e tasse che competono al proprietario dell'immobile);
5) il SI. PE si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento della IA a Per_1 corrispondere, direttamente alla SI.ra , la somma di € 500,00 al mese, entro il 10 di ogni Pt_1
mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ferme le obbligazioni assunte al precedente punto 4;
6) in ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della IA, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Brescia (doc. 10 - Protocollo d'Intesa Tribunale di Brescia), il cui contenuto si intende qui riportato integralmente, comprese le spese di abbigliamento e la mensa scolastica.
Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
Nel caso di spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento;
7) la SI.ra presta il proprio consenso alla vendita della casa coniugale e il SI. Pt_1
PE si obbliga ad accollarsi interamente le relative spese di agenzia e notarili e si impegna ad acquistare un altro immobile (in accordo e secondo le preferenze della SI.ra e del valore di Pt_1 non meno di € 200.000,00), che verrà a lui intestato con la possibilità di stabilirvi anche la residenza ai soli fini di consentirgli di avvalersi dei requisiti necessari al riconoscimento delle agevolazioni
“prima casa” e solo fino al compimento del termine quinquennale previsto dalla normativa in materia, senza tuttavia consegna delle chiavi di casa e con possibilità di avervi accesso solo previo consenso della SI.ra . Pt_1
A seguito dell'acquisto di tale predetta nuova abitazione da assegnare alla IG.ra , solo ed Pt_1
esclusivamente quale genitore affidatario della IA minore, madre e IA vi si trasferiranno a prescindere dall'effettiva vendita della casa di Via Tofane. Le spese di ordinaria amministrazione del nuovo immobile saranno a carico della SI.ra , mentre le spese di straordinaria Pt_1
amministrazione e quelle che competono esclusivamente al proprietario resteranno a carico del IG.
PE;
3 8) con il trasferimento della SInora e della IA nella nuova abitazione Pt_1 Per_1
di cui sopra, il SI. PE provvederà a corrispondere, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IA la somma mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della IA, oltre il
50% delle spese straordinarie, così come meglio specificato al punto 6;
9) laddove al momento della vendita della casa di Via Tofane, non fosse stato ancora acquistato il nuovo immobile da assegnare alla IG.ra o non fosse ancora reso disponibile ad Pt_1
abitarvi, il SI. PE si impegna a garantire a proprie spese una adeguata soluzione temporanea e a sostenere il relativo canone di locazione, sempre fermo il contributo al mantenimento della IA di cui al punto 8.
10) per quanto attiene all'eventuale diritto al percepimento delle somme riconosciute al nucleo famigliare a titolo di Assegno Unico, il SI. PE, sin da ora autorizza la madre, SI.ra , a Pt_1
percepirlo direttamente e personalmente nella misura del 100;
11) le parti dichiarano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'una dell'altra;
12) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi all'espatrio proprio e della IA Per_1
13) le parti, con la sottoscrizione del presente accordo infine danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, relativamente al rapporto personale e matrimoniale, fermi i rapporti obbligatori, di credito o ad altro titolo, insorti tra di loro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia in data 12.6.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 86, parte I, anno 2021.
Dall'unione è nata la IA il 22.7.2016. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n.390/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
4 presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Il
Collegio non ha ritenuto di dover disporre l'audizione della minore in ragione dell'intervenuto accordo fra le parti pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 13.2.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
DR Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 4626/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BELOMETTI GIULIA Parte_1 C.F._1
e
ANDREA PE (C.F. ), con l'Avv. ROVETTA SILVIA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 7.2.2025)
“- pronunciare, con effetti costitutivi, la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. Parte_1
DR PE, il cui matrimonio è stato contratto a Brescia, il 12.6.2021 e trascritto agli atti del medesimo Comune al n. 86, parte I, anno 2021, omologando le condizioni di separazione infra riportate e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni e annotazioni;
- successivamente, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, pronunciare, con effetti costitutivi, lo scioglimento del matrimonio civile, contratto a Brescia, il 12.6.2021,
1 trascritto agli atti del medesimo Comune al n.86, parte I, anno 2021, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile le dovute trascrizioni, con conferma delle seguenti condizioni
1) I coniugi, dando atto che il SI. PE ha già rilasciato la casa coniugale, vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) la IA minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di fermo Per_1
restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti alla vita quotidiana della minore) e quelle assolutamente urgenti, verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale la stessa si troverà al momento collocata.
I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse della minore, al fine di garantirle un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse della minore, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la IA ogni volta che lo vorrà, tenuto Per_1
conto degli impegni della minore e dei genitori, che dovranno di volta in volta concordare, con congruo anticipo, gli incontri;
in ogni caso, la IA minore resterà presso il padre nella misura minima di seguito riportata:
- un giorno alla settimana, durante la settimana, dall'uscita di scuola, dove il padre andrà a prenderla, con pernottamento presso di lui, sino al giorno successivo quando il padre la ricondurrà a scuola;
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio, dopo l'attività extrascolastica, sino alla mattina del lunedì successivo quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
- in via alternata, nelle festività di Natale e di Capodanno, nonché della Pasqua e della Pasquetta ed ad anni alterni, a rotazione, anche nelle altre festività;
- durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la IA quindici giorni anche non Per_1
consecutivi, con previsione di trascorrere almeno una settimana consecutiva;
4) la casa coniugale di Brescia, Via Tofane n. 38 (e il relativo mobilio) viene temporaneamente e provvisoriamente assegnata alla SI.ra , quale genitore convivente con la Pt_1
IA fino al trasferimento nel nuovo immobile (punto 7) ovvero fino alla vendita della casa Per_1
coniugale qualora il nuovo immobile non fosse ancora reso disponibile.
2 Il SI. PE concede di sostenere integralmente tutte le spese, ordinarie e straordinarie, relative alla casa coniugale di via Tofane, accollandosi interamente tutte le utenze, l'imposta TARI, le spese condominiali e le somme relative a tutti gli emolumenti della collaboratrice domestica incaricata di occuparsi della casa (oltre a tutti gli esborsi, imposte e tasse che competono al proprietario dell'immobile);
5) il SI. PE si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento della IA a Per_1 corrispondere, direttamente alla SI.ra , la somma di € 500,00 al mese, entro il 10 di ogni Pt_1
mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ferme le obbligazioni assunte al precedente punto 4;
6) in ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della IA, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Brescia (doc. 10 - Protocollo d'Intesa Tribunale di Brescia), il cui contenuto si intende qui riportato integralmente, comprese le spese di abbigliamento e la mensa scolastica.
Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta.
Nel caso di spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento;
7) la SI.ra presta il proprio consenso alla vendita della casa coniugale e il SI. Pt_1
PE si obbliga ad accollarsi interamente le relative spese di agenzia e notarili e si impegna ad acquistare un altro immobile (in accordo e secondo le preferenze della SI.ra e del valore di Pt_1 non meno di € 200.000,00), che verrà a lui intestato con la possibilità di stabilirvi anche la residenza ai soli fini di consentirgli di avvalersi dei requisiti necessari al riconoscimento delle agevolazioni
“prima casa” e solo fino al compimento del termine quinquennale previsto dalla normativa in materia, senza tuttavia consegna delle chiavi di casa e con possibilità di avervi accesso solo previo consenso della SI.ra . Pt_1
A seguito dell'acquisto di tale predetta nuova abitazione da assegnare alla IG.ra , solo ed Pt_1
esclusivamente quale genitore affidatario della IA minore, madre e IA vi si trasferiranno a prescindere dall'effettiva vendita della casa di Via Tofane. Le spese di ordinaria amministrazione del nuovo immobile saranno a carico della SI.ra , mentre le spese di straordinaria Pt_1
amministrazione e quelle che competono esclusivamente al proprietario resteranno a carico del IG.
PE;
3 8) con il trasferimento della SInora e della IA nella nuova abitazione Pt_1 Per_1
di cui sopra, il SI. PE provvederà a corrispondere, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IA la somma mensile di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della IA, oltre il
50% delle spese straordinarie, così come meglio specificato al punto 6;
9) laddove al momento della vendita della casa di Via Tofane, non fosse stato ancora acquistato il nuovo immobile da assegnare alla IG.ra o non fosse ancora reso disponibile ad Pt_1
abitarvi, il SI. PE si impegna a garantire a proprie spese una adeguata soluzione temporanea e a sostenere il relativo canone di locazione, sempre fermo il contributo al mantenimento della IA di cui al punto 8.
10) per quanto attiene all'eventuale diritto al percepimento delle somme riconosciute al nucleo famigliare a titolo di Assegno Unico, il SI. PE, sin da ora autorizza la madre, SI.ra , a Pt_1
percepirlo direttamente e personalmente nella misura del 100;
11) le parti dichiarano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'una dell'altra;
12) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi all'espatrio proprio e della IA Per_1
13) le parti, con la sottoscrizione del presente accordo infine danno atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, relativamente al rapporto personale e matrimoniale, fermi i rapporti obbligatori, di credito o ad altro titolo, insorti tra di loro.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia in data 12.6.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 86, parte I, anno 2021.
Dall'unione è nata la IA il 22.7.2016. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n.390/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
4 presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Il
Collegio non ha ritenuto di dover disporre l'audizione della minore in ragione dell'intervenuto accordo fra le parti pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 13.2.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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