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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 22/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22025/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te domiciliato in Napoli alla via Calata Capodichino 243 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Andrea Lanzilao e presso questi elettivamente domiciliato in Lecce alla via San Domenico Savio, 59
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del per la Campania pro tempore, rappresentato CP_2 Controparte_3
e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Golia presso la quale è domiciliato in Napoli in via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro. RESISTENTE OGGETTO: opposizione sollecito di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 02.10.2024, dall Controparte_1
Concessionaria della Provincia di Napoli, la notifica del sollecito di pagamento n. 071 2024 9040295075 000, per un importo complessivo di € 246.415,79, relativa a vari tributi;
che, in questa sede, intendeva agire solo ed esclusivamente in relazione alle cartelle esattoriali n. 071 2017 0058620054 000 presunta notifica del 28.09.2018 pari ad € 230,11 relativa a rate premio anno 2016-2017, n. 071 2017 0120797632 000 CP_2 presunta notifica del 21.02.2019 pari ad € 224,03 relativa a rate premio anno 2017, CP_2
n. 071 2021 00000989300 000 presunta notifica del 13.10.2022 pari ad € 265,26 relativa a rate premio anno 2019-2020, n. 071 2022 0019785383 000 presunta CP_2 notifica del 08.10.2023 pari ad € 248,45 relativa a rate premio anno 2020-2021, n. CP_2
071 2022 0091940649 000 presunta notifica del 08.05.2023 pari ad € 239,34 relativa a rate premio anno 2021-2022, n. 071 2022 0176140829 000 presunta notifica del CP_2
07.08.2023 pari ad € 229,10 relativa a rate premio anno 2022, n. 071 2024 CP_2
0037656414 000 presunta notifica del 07.03.2024 pari ad € 233,74 relativa a rate premio anno 2022-2023, per un importo totale di € 1.670,03. CP_2
Tanto premesso, lamentando l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 9-10, della legge n.335/1995, conveniva l e l dinanzi all'adito Tribunale al CP_2 Controparte_4 fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) In via preliminare, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del sollecito di pagamento quivi impugnato.
2) annullare le cartelle esattoriali sopra analiticamente indicati al punto B) e sottese al sollecito di pagamento quivi impugnato, stante l'avvenuta prescrizione nonché la mancata e/o non regolare notifica in ordine ai motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte.
3) Dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti di cui alla intimazione di pagamento nonché annullare le cartelle di pagamento in esse sottese e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti o annullare altresì le sanzioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna dell Controparte_5
alla loro immediata cancellazione”; il tutto con vittoria di spese di lite.
[...]
L si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_4 contestando il contenuto dell'avverso atto introduttivo perché totalmente destituito di fondamento in fatto e diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) Ritenere e dichiarare infondata, per le motivazioni espresse in narrativa, l'avversa domanda per come proposta nei confronti dell' e, Controparte_5 per l'effetto, rigettarla”; il tutto con vittoria di spese di lite. L si costituiva, a sua volta, in giudizio deducendo l'avvenuto sgravio di tutte le CP_2 cartelle esattoriali di cui è causa per effetto dell'avvenuta cessazione dell'attività aziendale fin dal 02.05.2002 e sottolineando, al riguardo, che non avendo, la ditta, adempiuto all'obbligo di presentazione della denuncia di cessazione nei termini stabiliti dalla legge ex art 12, comma 3, del T.U. (D.P.R. 1124/1965), aveva continuato a calcolare i premi assicurativi per i vari anni e, conseguentemente, ad iscrivere a ruolo l'importo del premio assicurativo. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite in quanto alcun comportamento lesivo è addebitabile all' ”. CP_6
All'odierna udienza il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rilevato che risulta pacifico tra le parti il sopravvenuto sgravio totale delle cartelle esattoriali oggetto di causa per cui va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed, infatti, dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell resistente si evince che “In merito, si rappresenta che gli importi ingiunti con CP_2 le seguenti cartelle di pagamento: 1. 071 2017 0058620054
2. 071 2017 0120797632
3. 071 2021 00000989300
4. 071 2022 0019785383
5. 071 2022 0091940649
6. 071 2022 0176140829
7. 071 2024 0037656414 sono state interamente discaricati in seguito alla cessazione dell'attività, effettuata d'ufficio, con decorrenza 02.05.2002, non avendo, il ricorrente, adempiuto all'obbligo di presentazione della denuncia di cessazione nei termini stabiliti dalla legge. Si ricorda, infatti, che l'art 12 comma 3 del T.U. (D.P.R. 1124/1965) così dispone:” I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' assicuratore le successive CP_6 modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio totale delle cartelle esattoriali di cui è causa determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi in cui venga meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale. In ossequio al suddetto principio, considerato che, a fronte della specifica deduzione mossa dall nel corpo della propria memoria di costituzione, il procuratore di parte CP_2 ricorrente nulla ha documentato in merito all'avvenuta tempestiva comunicazione ad esso, in ossequio del disposto di cui all'art. 12, comma 3, del T.U. (D.P.R. 1124/1965), della cessazione dell'attività aziendale, le spese processuali devono intendersi integralmente compensate tra le parti non essendo addebitabile all previdenziale CP_6 la tardività dello sgravio così come concretamente effettuato. Spese compensate nei confronti dell . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Così deciso in Napoli in data 03/10/2025
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 22/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22025/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
elett.te domiciliato in Napoli alla via Calata Capodichino 243 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Costanzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Andrea Lanzilao e presso questi elettivamente domiciliato in Lecce alla via San Domenico Savio, 59
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del per la Campania pro tempore, rappresentato CP_2 Controparte_3
e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Golia presso la quale è domiciliato in Napoli in via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro. RESISTENTE OGGETTO: opposizione sollecito di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 02.10.2024, dall Controparte_1
Concessionaria della Provincia di Napoli, la notifica del sollecito di pagamento n. 071 2024 9040295075 000, per un importo complessivo di € 246.415,79, relativa a vari tributi;
che, in questa sede, intendeva agire solo ed esclusivamente in relazione alle cartelle esattoriali n. 071 2017 0058620054 000 presunta notifica del 28.09.2018 pari ad € 230,11 relativa a rate premio anno 2016-2017, n. 071 2017 0120797632 000 CP_2 presunta notifica del 21.02.2019 pari ad € 224,03 relativa a rate premio anno 2017, CP_2
n. 071 2021 00000989300 000 presunta notifica del 13.10.2022 pari ad € 265,26 relativa a rate premio anno 2019-2020, n. 071 2022 0019785383 000 presunta CP_2 notifica del 08.10.2023 pari ad € 248,45 relativa a rate premio anno 2020-2021, n. CP_2
071 2022 0091940649 000 presunta notifica del 08.05.2023 pari ad € 239,34 relativa a rate premio anno 2021-2022, n. 071 2022 0176140829 000 presunta notifica del CP_2
07.08.2023 pari ad € 229,10 relativa a rate premio anno 2022, n. 071 2024 CP_2
0037656414 000 presunta notifica del 07.03.2024 pari ad € 233,74 relativa a rate premio anno 2022-2023, per un importo totale di € 1.670,03. CP_2
Tanto premesso, lamentando l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 9-10, della legge n.335/1995, conveniva l e l dinanzi all'adito Tribunale al CP_2 Controparte_4 fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“1) In via preliminare, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del sollecito di pagamento quivi impugnato.
2) annullare le cartelle esattoriali sopra analiticamente indicati al punto B) e sottese al sollecito di pagamento quivi impugnato, stante l'avvenuta prescrizione nonché la mancata e/o non regolare notifica in ordine ai motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte.
3) Dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti di cui alla intimazione di pagamento nonché annullare le cartelle di pagamento in esse sottese e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti o annullare altresì le sanzioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna dell Controparte_5
alla loro immediata cancellazione”; il tutto con vittoria di spese di lite.
[...]
L si costituiva in giudizio impugnando e Controparte_4 contestando il contenuto dell'avverso atto introduttivo perché totalmente destituito di fondamento in fatto e diritto. Concludeva, pertanto, chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“A) Ritenere e dichiarare infondata, per le motivazioni espresse in narrativa, l'avversa domanda per come proposta nei confronti dell' e, Controparte_5 per l'effetto, rigettarla”; il tutto con vittoria di spese di lite. L si costituiva, a sua volta, in giudizio deducendo l'avvenuto sgravio di tutte le CP_2 cartelle esattoriali di cui è causa per effetto dell'avvenuta cessazione dell'attività aziendale fin dal 02.05.2002 e sottolineando, al riguardo, che non avendo, la ditta, adempiuto all'obbligo di presentazione della denuncia di cessazione nei termini stabiliti dalla legge ex art 12, comma 3, del T.U. (D.P.R. 1124/1965), aveva continuato a calcolare i premi assicurativi per i vari anni e, conseguentemente, ad iscrivere a ruolo l'importo del premio assicurativo. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite in quanto alcun comportamento lesivo è addebitabile all' ”. CP_6
All'odierna udienza il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rilevato che risulta pacifico tra le parti il sopravvenuto sgravio totale delle cartelle esattoriali oggetto di causa per cui va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed, infatti, dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell resistente si evince che “In merito, si rappresenta che gli importi ingiunti con CP_2 le seguenti cartelle di pagamento: 1. 071 2017 0058620054
2. 071 2017 0120797632
3. 071 2021 00000989300
4. 071 2022 0019785383
5. 071 2022 0091940649
6. 071 2022 0176140829
7. 071 2024 0037656414 sono state interamente discaricati in seguito alla cessazione dell'attività, effettuata d'ufficio, con decorrenza 02.05.2002, non avendo, il ricorrente, adempiuto all'obbligo di presentazione della denuncia di cessazione nei termini stabiliti dalla legge. Si ricorda, infatti, che l'art 12 comma 3 del T.U. (D.P.R. 1124/1965) così dispone:” I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' assicuratore le successive CP_6 modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio totale delle cartelle esattoriali di cui è causa determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi in cui venga meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale. In ossequio al suddetto principio, considerato che, a fronte della specifica deduzione mossa dall nel corpo della propria memoria di costituzione, il procuratore di parte CP_2 ricorrente nulla ha documentato in merito all'avvenuta tempestiva comunicazione ad esso, in ossequio del disposto di cui all'art. 12, comma 3, del T.U. (D.P.R. 1124/1965), della cessazione dell'attività aziendale, le spese processuali devono intendersi integralmente compensate tra le parti non essendo addebitabile all previdenziale CP_6 la tardività dello sgravio così come concretamente effettuato. Spese compensate nei confronti dell . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Napoli in data 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Così deciso in Napoli in data 03/10/2025
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario