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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2963/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2963/2022 R.G.,
avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”
promossa da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Tiziana Di Modica, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE contro
, C.F. , nata ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
MA RR, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
All'udienza del 2.10.2025 il Giudice poneva la causa in decisione per l'emissione della sentenza di estinzione del procedimento, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.6.2022 conveniva Parte_1 in giudizio proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in Controparte_1 data 30.5.2022, con il quale quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 5.342,18 da lui dovuta per mensilità arretrate e non corrisposte a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio e per le spese legali stabilite nella sentenza n. 1805/2021 emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 17.9.2021.
A fondamento della domanda introduttiva, l'opponente rappresentava che - a partire dal mese di ottobre 2021 - in accordo con controparte, aveva corrisposto in modo dilazionato le somme sopra indicate.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava i motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese processuali.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 28.3.2023, tenutasi in modalità a trattazione scritta, le parti davano atto che erano in corso delle trattative per la bonaria composizione della controversia.
All'udienza del 23.9.2025 le parti non depositavano note ex art 127 ter c.p.c. e, pertanto, il giudice rinviava la causa ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. non essendo comparso nessuno.
All'udienza del 2.10.2025 nessuno compariva e il giudice poneva la causa in decisione per l'emissione del provvedimento definitorio.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata con sentenza l'estinzione del procedimento ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., avendo le parti dimostrato la mancanza di interesse alla sua prosecuzione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Cristina Maria Caruso, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2963/2022 R.G., visti gli articoli 181 309 c.p.c.:
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2963/2022 R.G.,
avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”
promossa da:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Tiziana Di Modica, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE contro
, C.F. , nata ad [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
MA RR, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
All'udienza del 2.10.2025 il Giudice poneva la causa in decisione per l'emissione della sentenza di estinzione del procedimento, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.6.2022 conveniva Parte_1 in giudizio proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in Controparte_1 data 30.5.2022, con il quale quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 5.342,18 da lui dovuta per mensilità arretrate e non corrisposte a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio e per le spese legali stabilite nella sentenza n. 1805/2021 emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 17.9.2021.
A fondamento della domanda introduttiva, l'opponente rappresentava che - a partire dal mese di ottobre 2021 - in accordo con controparte, aveva corrisposto in modo dilazionato le somme sopra indicate.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava i motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese processuali.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 28.3.2023, tenutasi in modalità a trattazione scritta, le parti davano atto che erano in corso delle trattative per la bonaria composizione della controversia.
All'udienza del 23.9.2025 le parti non depositavano note ex art 127 ter c.p.c. e, pertanto, il giudice rinviava la causa ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. non essendo comparso nessuno.
All'udienza del 2.10.2025 nessuno compariva e il giudice poneva la causa in decisione per l'emissione del provvedimento definitorio.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata con sentenza l'estinzione del procedimento ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., avendo le parti dimostrato la mancanza di interesse alla sua prosecuzione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Cristina Maria Caruso, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2963/2022 R.G., visti gli articoli 181 309 c.p.c.:
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Siracusa, il 2.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3