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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/08/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2990/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 14.1.2025, avente per oggetto la modifica delle condizioni di divorzio;
tra nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 Costa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
ricorrente e
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
resistente nonchè P.M. in sede interventore ex Lege
Conclusioni: per le parti costituite come da verbale d'udienza del 14.1.2025; visto del Pm del 21.11.2024;
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 17.6.2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio da di cui Parte_1 Controparte_1 alla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1092 del 29.6.2023. In particolare, a motivo della domanda, ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con nell'anno 2001 e che dall'unione Controparte_1 matrimoniale sono nati i figli , il 17.12.2005, e il 14.7.2014; Per_1 Per_2
- di aver previsto, in sede di domanda congiunta di divorzio, l'affidamento congiunto del figlio con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e ampio Per_2 diritto/dovere di visita per il padre, anche al fine di preservare il rapporto del minore con il LL maggiore , rimasto a vivere con il padre, ed un contributo paterno al Per_1 mantenimento del minore di € 300/mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie ed all'attribuzione dell'intero ammontare dell'assegno unico per i figli;
- di avere instaurato una relazione more uxorio con un nuovo compagno e di avere intenzione di trasferirsi a Roma ed ivi contrarre matrimonio;
ed ha chiesto – fermi gli accordi economici in essere – di autorizzare il trasferimento e la nuova collocazione del minore presso di sé in Roma, con facoltà per il padre di vedere il
1 figlio ogni volta lo voglia - previo avviso alla madre di almeno 48 ore prima, tramite sms o e-mail - e comunque ogni qualvolta lo stesso scenderà a Catanzaro assieme alla madre. Costituitosi in giudizio, si è opposto alla pretesa avversaria obiettando Controparte_1 che il trasferimento del genitore collocatario non appare determinato da “sostanziali, concrete, attuali e stabili ragioni ma da motivi personalissimi quali la presenza di un nuovo compagno e la prospettiva, allo stato solo ipotetica, di avere probabili maggiori opportunità lavorative”, e deducendo che esso sarebbe di chiaro nocumento per il piccolo
“costretto ad allontanarsi non solo dal padre ma anche dal LL maggiore, dai Per_2 nonni materni, dalla nonna paterna, dagli zii e dalle zie sia paterni che materne, oltre che da tutto l'ambiente sociale, scolastico e ludico” ed a andare a vivere in un'abitazione dove non disporrebbe di una propria cameretta, senza qualcuno che possa accudirlo nell'ipotesi in cui la mamma trovi un impiego lavorativo. All'udienza di prima comparizione del 16.10.2024, ascoltate liberamente, le parti hanno dichiarato l'una che “Il mio progetto di trasferimento prevede di andare ad abitare a Roma, quartiere San Bartolomeo, in una villetta a tre piani con un giardino, di proprietà del mio attuale compagno. Nelle vicinanze si trova una scuola media alla quale vorrei che si iscrivesse mio figlio a partire dall'anno prossimo. Ho fatto conoscere a i bambini Per_2 che abitano nelle vicinanze ed abbiamo anche preso un cane. Ribadisco, comunque, la disponibilità di un collocamento alternato per questo anno scolastico affinché si possa anche sperimentare l'andamento della coabitazione con il padre e, quindi, verificare quale sia la scelta più favorevole nell'interesse del minore. Ad ogni modo debbo precisare che mio figlio non ha un rapporto di frequentazione assidua con i familiari del ramo paterno. Incontra la nonna nei fine settimana che trascorre con il papà nei quali la nonna si trasferisce nell'abitazione del padre. Incontra gli altri familiari in occasione delle feste nelle quali è affidato al papà. E' molto legato al LL più ND che incontra tre, quattro volte a settimana quando questi passa a casa mia per un saluto oppure nei fine settimana che trascorre presso l'abitazione paterna dove vive anche ” e l'altro che Per_1
“Io sarei disposto a prendere con me già da stasera, comunque mi rendo disponibile Per_2 a valutare la proposta avanzata oggi dalla madre, ho bisogno solo di un breve lasso di tempo per organizzarmi”. All'udienza del 6.11.2025, i difensori delle parti hanno riferito il mancato raggiungimento di un accordo, auspicato anche dal giudice, circa la sperimentazione di un collocamento alternato – 15 giorni continuativi con il padre e 15 con la madre – funzionale a comprendere quale fosse la soluzione abitativa migliore per il minore a seguito del cambio di residenza della madre e, preso atto, è stata fissata nuova udienza per procedere, con l'assistenza di un ausiliare psicologo, all'ascolto del minore. A detta udienza, superato un iniziale imbarazzo, il minore è risultato aperto e assolutamente disponibile al colloquio, dichiarando: “Finora sono salito a Roma diversi fine settimana. Mamma mi dice che non tutti i weekend potremo scendere. Mio LL gioca nell'eccellenza, papà ha giocato fino a 15 anni. Mi trovo bene a Roma e mi sono fatto già qualche amichetto. Forse a Capodanno salirò a Roma anche se non sono sicuro perché ci sarà il compleanno di papà, nonna li fa il due, papà il tre mi pare. […] Quest'anno sono salito più volte a Roma, qui a Catanzaro ho abitato con mamma, passando i fine settimana uno con lei ed uno a casa di papà, dove c'è anche mio LL ND . Per_1 Quando sono da papà cucina nonna od andiamo direttamente da lei a cenare. […] Credo che mi mancheranno i miei compagni di scuola, ci penso. Mamma mi ha detto che vedrà, all'inizio del nuovo anno, se lei, noi ci troveremo bene e nel caso torneremo a lido. Io credo che mi troverò bene, c'ho già un cagnolino che mi aspetta, non vedo l'ora. Se potevo l'avrei portato qui. […] Credo che questo fine settimana saliamo a Roma con mamma ma scendiamo subito perché lunedì devo andare a scuola. Anche perché, quando
2 saliamo la stresso, posso stare massimo tre giorni e poi non resisto. D'estate facciamo la prova a stare a Roma, poi vediamo se mi trovo bene nella nuova scuola. L'anno prossimo cambierò scuola per andare alle medie […]”. Infine, all'udienza del 14.1.2025, fissata per consentire alle parti di valutare le dichiarazioni rese dal minore e raggiungere un'eventuale intesa, ciascuna di esse ha insistito nelle proprie richieste, la ricorrente precisando la volontà di far completare l'anno scolastico del figlio a Catanzaro prima di trasferirsi a Roma e chiedendo, sino a quel momento, una modifica temporanea del diritto di visita, ed il resistente prestando il proprio assenso a quanto richiesto. 2. Il ricorso deve essere accolto. In via preliminare giova osservare che, precisando la portata della normativa precedente contenuta all'art. 337-quinquies c.c., l'art. 473-bis.29 c.p.c. – introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 – ha subordinato la rivedibilità in ogni tempo dei provvedimenti concernenti i minori al sopravvenire di giusti motivi. Dunque, al pari della disciplina dei rapporti fra i coniugi, anche i provvedimenti relativi ai figli sono caratterizzati da una tendenziale stabilità (cd. giudicato rebus sic stantibus), potendo essere modificati solo per il sopravvenire di nuove circostanze tali da alterare, in modo significativo, la situazione di fatto esistente al momento della precedente decisione (nel senso della idoneità di detta pronuncia a coprire il dedotto e il deducibile v. Cass. n. 6639/2023, secondo cui “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”). In questo contesto fanno eccezione, tuttavia, i provvedimenti disciplinanti il regime di frequentazione padre-figlio che, “al pari di quelli che si pronunciano sulle modalità concrete di collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari sono privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono […] decisori né definitivi” (così Cass. n. 33609/2021, richiamata da Cass. n. 614/2022). Dunque, l'esigenza di uno dei genitori di trasferirsi in un'altra città costituisce circostanza che, a prescindere dal carattere di novità, consente di rivedere l'assetto stabilito in sede di divorzio consensuale. Ciò posto, va premesso che “In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore)” (così Cass., ordinanza n. 21054/2022, Rv. 665359 - 01). Sennonché, pur dettata da motivi personali, la scelta del genitore collocatario di trasferirsi in altra città non appare estemporanea ma risponde ad un (legittimo) progetto di vita
3 adeguatamente preparato anche con riguardo all'inserimento del figlio in un nuovo Per_2 contesto, sia dal punto di vista familiare che geografico. In tal senso, va evidenziata sia la decisione di far concludere al figlio il ciclo scolastico della scuola primaria a Catanzaro, rinviando di fatto di quasi un anno l'avvio della coabitazione con il nuovo compagno, sia la disponibilità offerta al resistente di sperimentare un periodo di collocamento alternato onde consentire al figlio – ed anche al padre – di determinarsi in modo più consapevole circa il cambiamento di vita conseguente al trasferimento in altra città. Di contro, la contrarietà manifestata dal resistente non è stata accompagnata da una condotta coerente con il preteso interesse del minore a non allontanarsi dal contesto di riferimento, non avendo il dato la disponibilità al collocamento alternato proposto CP_1 dalla controparte (opponendovi inizialmente l'illogica alternativa del “tutto o niente” e accettando, poi, di tenere con sé il figlio una settimana al mese) né, per come lamentato dalla intensificato la qualità del tempo trascorso con il figlio, spesso affidato alle Pt_1 cure della nonna paterna. Dunque, considerata anche la volontà espressa in occasione dell'audizione giudiziale, risulta maggiormente funzionale all'interesse del minore il trasferimento a Roma insieme alla madre, genitore con il quale appare avere il legame più forte e la cui vicinanza costituisce, allo stato, la risorsa più importante per la sua crescita. Naturalmente, alla nuova collocazione abitativa del minore consegue una rimodulazione dei diritti di visita del genitore non collocatario, nel senso che, fermo il diritto di sentirlo e vederlo liberamente sia a Roma che in occasione dei rientri della madre in Calabria, il padre concentrerà – come da dispositivo – il proprio diritto di visita in un fine settimana al mese, nelle festività e nelle ferie estive (al riguardo, in difetto di migliore accordo, in ciascuna circostanza, la madre si farà carico dei costi del viaggio di andata ed il padre di quelli di rientro del minore in Roma). 3. La natura del giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ivi comprese quelle del consulente tecnico d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1092 del 29.6.2023 nel senso di: a) conferma il collocamento del minore presso la madre e ne autorizzando Persona_3 il trasferimento, al seguito della stessa, in Roma;
b) dispone che il padre possa sentire e vedere il figlio liberamente, sia a Roma che in occasione dei rientri della madre in Calabria, e possa tenerlo presso di sé – salvo diverso accordo fra le parti – un fine settimana al mese, dal venerdì sera al lunedì mattina, con l'eccezione dei mesi di dicembre, luglio ed agosto, nonché dal 22 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, i giorni di Pasqua e del lunedì dell'angelo ad anni alterni, 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, da individuarsi di comune accordo entro il mese di maggio di ogni anno;
c) conferma, per il resto, le condizioni – anche economiche - di cui alla sentenza di divorzio;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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