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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO LI UI LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 12/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1 erede della defunta con l'avvocato Alessandro Graziani nel Persona_1 cui studio in Roma Piazza Buenos Aires 14 è elettivamente domiciliato, nonché (C.F. ) in proprio e quale Parte_2 C.F._2 erede della defunta e (C.F. Persona_1 Parte_3
con l'avvocato Leonardo Ricci nel cui studio in C.F._3 Viterbo Via della Ferrovia 40 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA , nella qualità Controparte_1 P.IVA_1 di procuratrice generale di (C.F. e P.IVA Controparte_2
), con gli avvocati Renato Sardi e Carola Chinappi nel cui P.IVA_2 studio in Roma, Via Carlo Felice n. 6 è elettivamente domiciliata;
pag. 1 di 20 PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 433 pubblicata il 7/4/2020 del Tribunale di Viterbo.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La
[...]
adiva il Tribunale di Viterbo per ottenere, previo Controparte_3 accertamento della quota di legittima spettante al suo debitore,
[...]
in ordine all'eredità del padre, e previo Pt_1 Persona_2 accertamento della sua qualità di chiamato all'eredità, la revoca della dichiarazione di rinunzia all'azione di riduzione da questi effettuata ex art. 2901 c.c. e, previo accertamento della lesività delle disposizioni contenute nel testamento pubblicato il 23.12.2010, la riduzione ex art. 2900 c.c. delle suddette disposizioni nella parte in cui ledevano la quota di legittima spettante a , con conseguente individuazione dei beni mobili Parte_1
o immobili facenti parte della quota di legittima allo stesso spettante e condanna delle controparti alle restituzioni e/o pagamenti che sarebbero risultati dovuti in corso di causa con assegnazione degli stessi ex art. 2900 c.c. direttamente in favore di essa attrice. In alternativa e previo accertamento della qualità di chiamato all'eredità in capo a Parte_1 chiedeva dichiararsi la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della rinuncia alla azione di riduzione e previa surroga ex art. 2900 c.c. nella stessa la riduzione delle disposizioni testamentarie con assegnazione ad essa attrice della quota dei beni spettante al debitore e ove ritenuto necessario con autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 524 c.c. A fondamento della domanda allegava: di essere creditrice di
[...] di oltre € 1.806.873,02 quale importo portato dal decreto ingiuntivo Pt_1 n. 60/2011 pronunciato dal tribunale di Aosta il 9.2.2011 per oltre € 862.000, nonché dal decreto ingiuntivo n. 347/2011 emesso dallo stesso ufficio giudiziario il 2.8.2011 per oltre € 783.000; che in data 29.10.2010 decedeva il sig. nato a [...] il [...], Persona_2 padre del debitore;
che risultava pertanto essere un Parte_1 chiamato all'eredità; che da visure effettuate da essa attrice nel giugno 2011 non risultava pubblicato alcun testamento né alcuna accettazione da parte del debitore sicché in data 28.7.2011 depositava dinnanzi al tribunale di Viterbo ricorso per la fissazione di un termine ex artt. 481 c.c. e 749
pag. 2 di 20 c.p.c.; che in tale giudizio il sig. si costitutiva producendo il Parte_1 testamento redatto dal padre e chiedendo il rigetto della domanda;
che con tale atto, sottoscritto personalmente dal sig. lo stesso si Parte_1 qualificava quale pretermesso non potendo essere ritenuto chiamato all'eredità in quanto non istituito erede nel testamento;
che con tale ultimo atto il de cuius aveva disposto dei suoi beni in totale spregio e lesione dei diritti spettanti ai legittimari, moglie e figli, tra cui il debitore
[...] al quale veniva concesso soltanto l'uso gratuito ma non i frutti di Pt_1 tutti gli immobili del compendio sito a Graffignano;
che la massa ereditaria aveva l'importante valore economico, così come calcolato nella perizia di parte, di ben € 3.109.000; che il sig. morendo lasciava quali Persona_2 legittimari la moglie, e i due figli e il debitore, Persona_1 Parte_2 sicché la quota a questi spettante ex art. 542 c.c. era pari ad Parte_1 ¼ dell'intero patrimonio, e cioè ad € 777.250; che quella invece riservatagli per testamento e pari al solo diritto di uso era di appena € 378.000; che essa attrice intendeva ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie in modo che fosse assicurato al sig. il rispetto Parte_1 della quota a lui spettante quale legittimario affinché essa attrice potesse soddisfarsi sulla stessa;
che in sede di pubblicazione del testamento
[...] rinunciava espressamente all'esercizio dell'azione di riduzione e, Pt_1 tuttavia, contravvenendo a tale dichiarazione successivamente sosteneva di non essere chiamato all'eredità per non essere stato menzionato nel testamento;
che tale atto di ultima volontà nulla diceva in ordine alle attribuzioni effettuate e, tuttavia, andava interpretato nel senso della istituzioni di tutti i soggetti indicati quali eredi;
che la dichiarazione di rinunzia all'azione di riduzione effettuata al momento della pubblicazione del testamento da parte di contrastava con la dichiarazione Parte_1 effettuata nel corso del giudizio ex art. 481 c.c. in quanto laddove lo stesso non fosse stato chiamato all'eredità non avrebbe potuto validamente rinunziare all'azione di riduzione;
che qualora nelle disposizioni testamentarie fosse stata ravvisabile l'istituzione di erede in capo a tutti coloro che avevano ottenuto qualcosa, e quindi anche del sig.
[...]
essa banca aveva il diritto di surrogarsi ex art. 2900 c.c. nella Pt_1 posizione del debitore per esercitare l'azione di riduzione;
che qualora invece il non poteva considerarsi chiamato all'eredità la Pt_1 dichiarazione di rinuncia alla azione di riduzione sera nulla in quanto riservata al solo chiamato all'eredità, sicché ad essa attrice sarebbe spettato l'esercizio della sola azione surrogatoria con richiesta di contemporanea pronuncia di inefficacia dell'atto di rinunzia del debitore all'azione di riduzione;
che anche qualora tale rinunzia era da considerarsi legittima la stessa costituiva comunque un atto a titolo gratuito con cui il sig. avvantaggiava gli altri eredi in danno dei suoi creditori Parte_1
e quindi impugnabile ex art. 2901 c.c.; che a tale azione ove ritenuta necessaria si affiancava quindi la conseguente domanda di riduzione;
che pag. 3 di 20 in ogni caso laddove ritenuto necessario essa attrice proponeva comunque azione ex art. 524 c.c. Nella resistenza dei sig.ri e Parte_2 Parte_3 Per_1
da un parte, e del sig. dall'altra, la causa istruita a
[...] Parte_1 mezzo prova per testi e CTU, e intervenuta la cessionaria della banca, veniva quindi riservata in decisione all'udienza del 18.9.2019 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così provveduto: 1) dà atto dell'intervento della Guber Bank s.p.a., quale procuratrice generale della cessionaria del credito, 2) dichiara la nullità del Controparte_4 testamento pubblico redatto da e pubblicato il 23.12.2010 Persona_2 limitatamente al legato disposto in favore di 3) in Parte_1 accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. dichiara l'inefficacia nei confronti della , e per essa della Controparte_3 cessionaria, della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità di 4) in Parte_1 Persona_2 accoglimento della domanda ex art. 2900 c.c. dichiara la
[...]
, e per essa la cessionaria, surrogata nell'azione di Controparte_3 riduzione per lesione di legittima spettante al debitore 5) Parte_1 accerta che è legittimario pretermesso di per Parte_1 Persona_2 la quota di ¼ del suo patrimonio;
6) accerta che è stata lesa per intero la quota di ¼ allo stesso spettante e pertanto riduce entro tale limite le disposizioni testamentarie in favore di e Persona_1 Parte_2
7) condanna a corrispondere a Parte_3 Parte_2 [...] e per esso, in ragione della surrogatoria esercitata, alla Pt_1 [...]
la somma di € 48691,37, oltre interessi a Controparte_3 decorrere dalla domanda;
8) condanna a corrispondere a Persona_1 e per esso, in ragione della surrogatoria esercitata dalla Parte_1
la somma di € 39.506,48; 9) Controparte_3 assegna a e per esso, in ragione della surrogatoria Parte_1 esercitata, alla , i beni siti a Controparte_3 Graffignano, identificati in catasto al foglio n. 15, particelle nn. 705, 706, 707, 708, 709, 70, 711, 712, 713, 714, 715, 716 e 717 del valore complessivo di € 22.416,03; 10) condanna e per esso la Parte_1
a corrispondere, a titolo di Controparte_3 conguaglio, in favore di in ragione della riduzione di cui al Parte_3 precedente punto n. 9), la somma di € 682,48; 11) condanna i convenuti, solidalmente, in favore della , alla Controparte_3 refusione delle spese di lite che liquida complessivamente nella misura di € 17.474, di cui € 1.474 per spese esenti ed € 16.000 per compensi, oltre accessori di legge;
12) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in via solidale. 13) compensa le spese di lite tra l'interventore volontario e i convenuti.”.
pag. 4 di 20 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda è fondata nei limiti che seguono. Premesso che non è contestato dalle parti che il sig. Persona_2 decedendo lasciava quali legittimari la moglie, e i due figli, Persona_1 e il primo aspetto problematico della vicenda è Pt_2 Parte_1 rappresentato dalla corretta interpretazione del testamento pubblico redatto dal de cuius. In tale atto pubblicato il 23.12.2010 così esponeva le Persona_2 sue ultime volontà “- dispongo che tutti gli immobili di mia proprietà siti nel comune di Viterbo vadano in proprietà a mio figlio - Parte_2 dispongo che tutti gli immobili di mia proprietà siti nel comune di Graffignano vadano in proprietà a mia nipote che, per il Parte_3 maggior valore degli immobili dovrà: - corrispondere in favore di mio figlio la somma di Euro 158.000 anche ratealmente entro sette Parte_2 anni dalla mia morte;
- corrispondere in favore di mia moglie Persona_1 la somma di Euro 158.000 anche ratealmente entro sette anni dalla mia morte;
- consentire in favore di mio figlio invece, l'uso Parte_1 gratuito (ma non i frutti) se a lui necessario, per se e per le sue aziende o attività, di tutti gli immobili del compendio del Comune di Graffignano vita natural durante;
- dispongo che il saldo attivo del mio conto corrente numero 3208 tenuto presso la filiale di Grotte S. Controparte_5 Stefano presente al momento della mia morte vada a mia moglie Per_1
; - dispongo che a mio figlio spettino tutte le
[...] Parte_1 decisioni, nessuna esclusa, per la gestione del loculo cimiteriale di famiglia da me realizzato nel cimitero di Grotte S. Stefano”. Nell'interpretazione del testamento non può che ricercarsi l'effettiva volontà del testatore che va compiuta secondo le stesse regole dettate dalla legge per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio propria del testamento. Chiaramente, l'interpretazione dello stesso è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della concreta volontà del testatore da individuarsi, al di là della mera dichiarazione, sulla base del significato specifico da quest'ultimo attribuito alle espressioni usate e tenendo conto, in caso di incertezza, del complesso delle disposizioni in rapporto alla sensibilità, alla cultura, all'ambiente di vita e alla situazione familiare del testatore (cfr. Cass. n. 1079/2005). In ordine a tale attività soccorre poi l'art. 588 c.c. il quale pone la distinzione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, ricollegando alle prime l'acquisto della qualità di erede e alle seconde quella di legatario. Precisamente, la disposizione testamentaria è a titolo universale quando ha per oggetto l'universalità dei beni del de cuius o una parte indeterminata di essi considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario;
è invece a titolo particolare quando ha per oggetto diritti determinati, specificamente individuati, avulsi dal complesso unitario pag. 5 di 20 dell'eredità, ancorché ne rappresentino una parte cospicua (cfr. Cass. n. 1717/1981). Di fronte alla attribuzione di beni determinati occorre, quindi, stabilire quale sia stata l'intenzione del testatore, e cioè se conferire gli stessi come beni determinati e singoli, nel qual caso si avrà successione a titolo particolare o legato, ovvero lasciarli quale quota del suo patrimonio ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede. Indicativa della volontà del testatore di attribuire una quota del patrimonio ereditario potrà essere, ad esempio, l'assegnazione di una classe o di un gruppo di beni (cfr. Cass. n. 6516/1986) ovvero il lascito generico di tutti i beni residui dei quali il testatore non abbia disposto a titolo particolare (cfr. Cass. n. 2556/1989) o ancora il riferimento del testatore alla quota di legittima spettante all'istituito (cfr. Cass. n. 1866/2007). Laddove poi il de cuius abbia attribuito l'usufrutto sull'intero patrimonio ereditario o su una parte di esso si ritiene che tale disposizione non conferisca al beneficiario la qualità di erede poiché egli non succede nell'universum ius del de cuius (cfr. Cass. n. 986/1979). Nella concreta fattispecie da un lato, attribuiva ai vari Persona_2 beneficiari gruppi di cespiti ben individuati e, dall'altro, disponeva in favore del figlio il diritto di uso di parte di essi, sicché alla Parte_1 luce dei principi sopra richiamati può affermarsi che in realtà il debitore acquistava la sola qualità di legatario. A questo punto si pone l'ulteriore problema -potendosi escludere in mancanza di qualsiasi riferimento da parte del testatore, che si sia trattato di un legato in conto di legittima- della verifica della validità di tale disposizione. Se è vero che in relazione agli atti di ultima volontà trova applicazione il principio del favor testamenti è pur vero che nella concreta fattispecie il testatore nell'attribuire al figlio un diritto d'uso Parte_1 assai “limitato” e praticamente incommerciabile, ha in realtà sostanzialmente voluto escludere lo stesso dalla eredità. Si legge nella scheda testamentaria che il de cuius lascia al debitore
“l'uso gratuito (ma non i frutti) se a lui necessario, per se e per le sue aziende o attività, di tutti gli immobili del compendio del Comune di Graffignano vita natural durante”. La tipicità dei diritti reali è tradizionalmente ritenuta uno dei principi cardine del nostro ordinamento sicché mentre le parti sono libere di concludere nella loro autonomia negoziale, qualsiasi tipo di contratto con qualsiasi contenuto, non sono invece libere di costituire nuovi diritti reali, diversi da quelli espressamente disciplinati dal codice civile. Sotto tale profilo il diritto previsto dall'art. 1021 c.c. si estrinseca nella facoltà di servirsi della cosa e, se fruttifera, di raccogliere i frutti, sebbene limitatamente ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia, da valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
pag. 6 di 20 Nella concreta fattispecie l'eliminazione della facoltà di apprendere i frutti, l'esclusione dei bisogni della famiglia, nonché la costituzione in uso di beni che in parte non sono utilizzabili realmente se non attraverso la consumazione dei frutti, essendo alcuni meri terreni, sono elementi tali da poter affermare che la disposizione così come effettuata in realtà svuota il contenuto del diritto di cui all'art. 1021 c.c. della essenza sua propria, dando cioè vita ad un diritto reale atipico come tale vietato. Per altro verso essendo il sig. legittimario l'art. 549 Parte_1 c.c. pone il divieto per il testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, con la conseguenza che anche laddove si volesse ritenere che il legato sia stato effettuato in conto di legittima, la disposizione sarebbe comunque inefficace in quanto gravata da un peso e cioè dal divieto dei frutti. Se allora il legato può considerarsi nullo chiaramente può riconoscersi in capo a la qualità di legittimario pretermesso. Parte_1 Se è invero corretto, come sostenuto dai convenuti, che la rinunzia all'azione di riduzione, effettuata da in sede di pubblicazione Parte_1 del testamento, non si sostanzia in una rinunzia all'eredità, essendo le due fattispecie distinte sul piano strutturale e funzionale e in rapporto di successione logica, tuttavia, il creditore gode dello strumento offerto dall'art. 557 c.c. il quale riconosce la legittimazione ad esercitare l'azione di riduzione non solo ai legittimari ma anche agli aventi causa. In relazione alla concreta identificazione dei soggetti facenti parte della categoria degli “aventi causa” di cui a tale norma può sicuramente esservi incluso il creditore personale del legittimario leso o pretermesso, quale legittimato “indiretto”, titolare di un interesse patrimoniale tutelabile con l'azione di surrogazione ex art. 2900 c.c. Sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta statuendo l'ammissibilità, in via diretta, da parte del creditore del legittimario leso o pretermesso, dell'azione surrogatoria ex art 2900 c.c. attraverso la proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie (cfr. Cass. n. 16623/2019). Si legge nella motivazione della sentenza sopra richiamata che
“dalla ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di pag. 7 di 20 esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori”. Né sotto tale profilo può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata dai convenuti che dichiara l'inammissibilità dell'azione revocatoria a fronte della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario che non ha rinunciato al legato in sostituzione di legittima (Cass. n. 4005 del 2013), essendo invero ben diversa la fattispecie oggetto di causa ove, in realtà, è un legittimario totalmente Parte_1 pretermesso in quanto nulla ha ricevuto attraverso le disposizioni testamentarie. Se dunque il creditore può esercitare direttamente l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., così come fatto dalla
[...]
la domanda è fondata. Controparte_3 Ai sensi dell'art. 542 c.c. ai figli che concorrono con il coniuge è riservata complessivamente la metà del patrimonio sicché al sig.
[...]
il quale concorre con il fratello e la madre Pt_1 Pt_2 Persona_1 spetta ¼ dell'asse ereditario, e avendo il de cuius completamente escluso lo stesso da qualsiasi attribuzione patrimoniale il testamento dallo stesso redatto non può che essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 554 c.c. A questo punto è fondamentale ricostruire il patrimonio del sig. al fine di determinare il valore della quota spettante a Persona_2 [...]
Pt_1
Tale asse ereditario è costituito dai seguenti beni:
1. piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 715 (2940 mq.);
2. piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 716 (460 mq.);
3. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 717 (440 mq.);
4. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 705 (1710 mq.);
5. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 706 (120 mq.);
6. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCEU al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 1 (C/2);
7. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCEU al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 2 (A/2);
8. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.E.U. al foglio 16, particella n. 144 (D/7);
9. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.E.U. al foglio 16, particella n. 150 (C/2); 10. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 16, particella n.151 (C/2); 11. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 798 (6310 mq.); 12. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 799 (910
pag. 8 di 20 mq.); 13. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 368 (12251 mq.); 14. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 31, particella n. 281 (A/4); 15. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio n. 31, particella n. 409 (410 mq.); 16. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio n. 31, particella n. 410 (1340 mq.); 17. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 707 (2960 mq.); 18. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 708 (214 mq.); 19. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n.
15, particella n. 709 (2650 mq.); 20. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 710 (270 mq.); 21. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 711 (50 mq.); 22. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 304 (68870 mq.); 23. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 305 (190 mq.); 24. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 306 (90 mq.); 25. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 162 (2550 mq.); 26. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 8 (13950 mq.); 27. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 712 (2600 mq.); 28. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 713 (310 mq.); 29. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 714 (270 mq.); 30. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n.
16, particella n. 132 (4980 mq.); 31. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio 16, particella n. 110 (15 mq.); 32. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 112 (20 mq.); 33. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 142 (1154 mq.); 34. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 145 (66 mq.); 35. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 148 (40 mq.); 36. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 144 (9037 mq.); 37. Piena proprietà per l'intero dell'immobile pag. 9 di 20 sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio 31, particella n. 281 (1700 mq.); 38. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio n. 31, particella n. 287 (grotta); 39. Conto corrente banca € 71,69. Il CTU, geometra dopo aver descritto tutti i cespiti Persona_3 ereditari ha operato la relativa stima, non oggetto di specifica contestazione da alcuno, prendendo come riferimento, per i terreni, i Valori Agricoli Medi della Provincia di Viterbo dell'anno 2010, quale data di decesso del de cuius. In relazione ai terreni siti nel comune di Graffignano, di qualità catastale seminativo, e che data la loro collocazione possono considerarsi un unico fondo (foglio n. 16, particelle nn. 110, 112, 132, 142, 145, 148 e foglio n. 10 particelle nn. 304, 305 e 306) lo stesso li ha stimati complessivamente in € 76.179,25. Per ciò che concerne poi i terreni siti nel comune di Graffignano di qualità catastale seminativo irriguo e che data la loro posizione possono considerarsi come un unico terreno (foglio n. 15, particelle nn. 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 e 717) il CTU gli ha attribuito il valore complessivo di € 22.416,03. I terreni siti nel comune di Graffignano di qualità catastale seminativo arborato e di cui al foglio n. 15, particelle 798 e 799 e che data la loro posizione possono essere considerati un unico fondo, sono stati valutati in complessivi € 8230,80. Il terreno sito nel comune di Graffignano, di qualità catastale seminativo e identificato in catasto al foglio n. 15, particella n. 162, della superficie complessiva di 2550 mq è stato stimato in € 2.575,50 (Seminativo
= 10100,00 €/ha Valore = 2550 mq x 10100,00 €/ha). Il terreno sito nel Comune di Graffignano di qualità catastale seminativo, identificato in catasto al foglio n. 15, particella 368, della Superficie totale di 12251 mq. è stato stimato in € 12.373,51 ( Seminativo = 10100,00 €/ha; Valore = 12251 mq x 10100,00). Il terreno sito nel Comune di Graffignano di qualità catastale pascolo cespugliato, identificato al foglio n. 10, particella n. 8, della superficie totale di 13950 mq ha un valore di € 6975 (Pascolo cespugliato = 5000,00 €/ha; Valore = 13950 mq x 5000,00 €/ha). Il terreno sito nel comune di Viterbo, di qualità uliveto, identificato in catasto al foglio n. 31, particella n. 409, della superficie totale di 410 mq. ha un valore di € 580,15 (Uliveto = 14150,00 €/ha; Valore = 410 mq x 14150,00 €/ha).
Il terreno sito nel Comune di Viterbo di qualità seminativo, identificato in catasto al foglio n. 31, particella n. 410 della superficie totale di 1340 mq ha un valore di € 1353,40 (Seminativo = 10100,00 €/ha; Valore
= 1340 mq x 10100,00 €/ha). In relazione ai fabbricati il CTU li ha stimati facendo riferimento alle valutazioni commerciali con i valori dell'anno 2010, tenendo conto pag. 10 di 20 dello stato di conservazione e manutenzione, sia interno che esterno, e della qualità degli impianti tecnologici. Quindi il magazzino sito nel comune di Graffignano, identificato in catasto al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 1, della superficie totale di 200 mq ha un valore di€ 70.000 (Magazzino = 350,00 €/mq; Valore = 200 mq x 350,00). L'appartamento sito nel comune di Graffignano, identificato al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 2, della superficie totale di 110 mq ha un valore di € 66.000 (Appartamento = 600,00 €/mq; Valore = 110 mq x 600,00 €/mq). Il locale tecnico sito nel comune di Graffignano e identificato al catasto al foglio n. 16, particella n. 144, della superficie totale di 40 mq. ha un valore di € 6.000 (Locale tecnico = 150,00 €/mq; Valore = 40 mq x 150,00 €/mq).
Il capannone agricolo sito nel comune di Graffignano e identificato al catasto al foglio n. 16, particella 150, della superficie totale di 380 mq. è stato stimato in € 57.000 (locale tecnico = 150,00 €/mq; Valore = 380 mq x 150,00 €/mq). Il capannone agricolo sito nel comune di Graffignano e identificato in catasto al foglio n. 16, particella n. 151, della superficie totale di 505 mq. è stato valutato in € 75.750 (Locale tecnico = 150,00 €/mq; Valore = 505 mq x 150,00 €/mq).
Infine l'appartamento sito nel comune di Viterbo, identificato in catasto al foglio 31, particella n. 281, della superficie totale di 58 mq è stato stimato in € 34.800 (Appartamento = 600,00 €/mq; Valore = 58 mq x 600,00 €/mq). Il valore totale dell'asse ereditario è pari ad € 440.305,33 e considerando che la quota di legittima spettante a è pari ad Parte_1 ¼ il relativo valore è di € 110.076,33. Ai sensi dell'art. 558 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Nella concreta fattispecie il de cuius attribuiva beni esattamente individuati al figlio il quale, in quanto legittimario concorre Parte_2 a sua volta sul patrimonio nella misura di ¼, e alla nipote Parte_3 attribuendo al primo tutti gli immobili siti nel comune di Viterbo per il valore complessivo di € 36.733,55 e alla seconda tutti quelli siti a Graffignano per il valore complessivo di € 403.500,09. Tuttavia gravava quest'ultima del pagamento in favore dello zio e della nonna, moglie del de cuius, la quale CP_6 Persona_1 pertanto ha diritto a sua volta ad una quota pari ad ¼ del patrimonio, della somma di € 158.000 in favore di ciascuno di essi.
Ne consegue che a sono attribuiti beni e crediti per Parte_2 un valore complessivo di € 194.733,55, ad è attribuito un Persona_1
pag. 11 di 20 credito di € 158.000 e infine a residuano beni per un valore Parte_3 di € 87.500,09. In ragione del disposto degli artt. 558 e 560 c.c. ciascuno dei legatari dovrà restituire in favore di e/o crediti in Parte_4 misura proporzionale con le limitazioni di cui all'art. 560 commi 3 e 4, c.c., fino ad integrare la quota di € 110.076,33 spettante al legittimario pretermesso.
Ognuno dei legatari deve allora reintegrare la quota spettante a conferendo allo stesso beni per un valore pari al 25,004% di Parte_1 quelli ricevuti per cui deve reintegrare la quota del fratello Parte_2 per € 48691,37, per € 39506,48 e infine la figlia per l € Persona_1 21.878,61.
Considerato che
ha ricevuto beni immobili per € Parte_2 36.733,55 e un credito per € 158.000 va condannato a corrispondere al fratello l'importo di € 48.691,37. Analogamente la quale ha ereditato solo un credito va Persona_1 condannata a restituire l'importo di € 39.506,48, mentre va Parte_3 condannata a restituire, in ragione del loro valore, i terreni siti nel comune di Graffignano, identificati in catasto al foglio 15, particelle nn. 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716 e 717 del valore complessivo di
€ 22.416,03 con diritto al conguaglio per € 682,48. Le spese di lite ivi comprese quelle di ctu seguono la soccombenza e sono liquidate (considerando il valore dell'asse ereditario) ex dm 55 del 2014 come in dispositivo.”
§ 3. – Ha proposto appello in proprio e quale erede Parte_1 della defunta nonché in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta e rassegnando le seguenti Persona_1 Parte_3 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in composizione collegiale del 7 aprile 2020 n. 433 (2948/2013 R.G.; Rep. 693): A. Dichiarare l'improcedibilità delle domande per difetto di preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. B. Comunque, dichiarare inammissibili e improcedibili e in ogni caso respingere le domande tutte proposte dalla attrice. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
Ha resistito nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: - Rigettare, perché del tutto infondato, l'appello proposto da in proprio e quale erede della defunta Parte_1 convenuta nonché da in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta convenuta e da avverso la Persona_1 Parte_3 Sentenza n. 433/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo pubblicata in pag. 12 di 20 data 7/04/2020 per le motivazioni esposte in narrativa, e qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata, anche nei confronti della - Con vittoria di spese” Parte_5
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...] non costituitasi pure regolarmente Controparte_3 citata.
§ 5. – L'appello proposto da in proprio e quale erede Parte_1 della defunta nonché in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta e contiene otto motivi. Persona_1 Parte_3
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Violazione dell'art. 101, comma 1 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante si duole della nullità della sentenza che, in violazione del contraddittorio, avrebbe rilevato d'ufficio la nullità della clausola testamentaria nella parte in cui legava a favore di Parte_1 l'uso del compendio immobiliare in Graffignano, senza che la questione fosse stata sollevata o discussa dalle parti, omettendo di concedere alle stesse parti il termine di legge per interloquire.
Il motivo è infondato.
E' vero che la nullità della clausola testamentaria nella parte in cui legava a favore di l'uso del compendio immobiliare in Parte_1 Graffignano è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale, senza tuttavia violazione del contraddittorio, che è apprezzabile soltanto quando tale violazione determini in via riflessa l'ingiustizia della decisione. Il Tribunale ha, infatti, desunto da fatti pacifici, quali la sostanziale inservibilità di fondi agricoli trasmessi senza il diritto di ricavarne frutti, l'atipicità del diritto reale attribuito e la conseguente nullità della disposizione, né tali circostanze poste a fondamento della decisione risultano essere contestate nella formulazione del presente motivo, a riprova della sostanziale irrilevanza del contraddittorio la cui violazione è pure qui lamentata. In ogni caso, seppure la decisione fosse in qua parte nulla, tale nullità si convertirebbe in motivo di impugnazione, per il noto principio pag. 13 di 20 contemplato dal primo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., con sostanziale devoluzione della questione a questa Corte, la quale non può che prendere atto che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pronunciata nullità non sono controversi.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nonché, comunque, degli artt. 112 e 276, comma 2 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante si duole dell'omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione, insistendo sull'eccezione anche in ipotesi di reiezione implicita che la Corte volesse ravvisare nella trattazione da parte del primo giudice delle questioni di merito incompatibili con l'improcedibilità.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha obliterato la questione ritenendola obiettivamente superata dalla produzione da parte della attrice dell'istanza di CP_3 mediazione presso l'organismo di mediazione Concilia del 13/02/2014, con allegato verbale di primo incontro chiusosi con esito negativo per assenza ingiustificata di , regolarmente convocato, nonché di ulteriori Parte_1 due procedimenti di media-conciliazione, rispettivamente da parte di
[...] (procedimento M/147/2016 dell'Organismo di Conciliazione della Pt_2 Camera di Commercio di Viterbo, con primo incontro fissato per il giorno 30/05/2016) e di (procedimento M/148/2016 Parte_3 dell'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo, con primo incontro fissato per il giorno 30/05/2016) tutti conclusi con esito negativo.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 1021, comma 1 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la concessione nel testamento a dell'uso Parte_1 gratuito dei terreni in Graffignano, con l'espresso divieto di poterne ricavare i frutti, svuota il contenuto del diritto di cui all'art. 1021 c.c. della essenza sua propria, data dalla facoltà di raccogliere frutti commisurati ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia, dando vita ad un diritto reale atipico come tale vietato. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che la previsione normativa della possibilità di ricavare frutti correlati ai bisogni della famiglia ammetterebbe un diritto reale d'uso, ugualmente tipico, che non comprenda la raccolta dei frutti.
Il motivo è infondato.
pag. 14 di 20 Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la costituzione del diritto reale tipico dell'art. 1021 c.c. non può prescindere dalla facoltà di raccogliere i frutti delimitati ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia (Cass. 17320/2015), sicchè l'espresso divieto di tale raccolta colloca il diritto concesso al di fuori del perimetro del diritto reale tipico. Ed invero, secondo la Corte di legittimità il diritto d'uso, quale diritto reale disciplinato dall'art. 1021 c.c. e segg., attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare (Cass. n. 7811 del 2006, Cass. n. 2502 del 1963). Ne consegue che l'ampiezza di tale potere, a parte il peculiare limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all'uso della cosa ma al percepimento dei frutti, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene (arg. ex art. 981 c.c., dettato per l'usufrutto ma applicabile anche al diritto d'uso, in forza del rinvio di cui all'art. 977 c.c.), per contro, in ragione del richiamato principio di tipicità, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo (Cass. 17320/2015). Vero è che il diritto reale tipico d'uso ex art. 1021 c.c. deprivato della facoltà di raccogliere i frutti è ipotizzabile soltanto per beni che non siano fruttiferi, mentre se riguarda beni fruttiferi non potrà dirsi tipico. In altre parole, il testatore non poteva attribuire in proprietà alla nipote i terreni fruttiferi, e contemporaneamente costituire Parte_3 su di essi iura in re aliena a beneficio del padre , dati dall'uso Parte_1 amputato della facoltà di raccogliere i frutti, perché in questo modo avrebbe dato vita ad un diritto reale atipico come tale vietato, donde la nullità della disposizione testamentaria. In ogni caso, seppure la disposizione testamentaria non fosse nulla, il Tribunale ha fondato l'accertamento della qualità di legittimario pretermesso di , anche su una seconda ratio decidendi, Parte_1 neppure oggetto di impugnazione, vale a dire l'inefficacia della medesima disposizione, in quanto il legato in conto di legittima è gravato da un peso, quale è il divieto dei frutti, in palese violazione dell'art. 549 c.c.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 1419, comma 1 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la nullità della disposizione testamentaria con cui è stato concesso a l'uso gratuito, ma non i frutti, dei terreni in Graffignano, Parte_1 trascurando che ai sensi dell'art. 1419, comma 1 c.c. la nullità colpirebbe la sola clausola del divieto di raccogliere i frutti, ma non l'intera disposizione,
pag. 15 di 20 dal momento che l'esclusione dalla percezione dei frutti non sarebbe ad essa essenziale.
Il motivo è infondato.
L'inciso “ma non i frutti” non è una clausola della costituzione del diritto d'uso gratuito concesso dal testatore su beni altrui, ma disegna il contenuto proprio di tale costituzione, per quanto visto, snaturandola. Vero è che la nullità parziale riguarda il testamento e colpisce una sua parte, in quanto si risolve nell'attribuzione a di diritti Parte_1 reali inesistenti, che mancano del contenuto minimo previsto dalla legge. L'indagine sull'effettiva volontà del testatore non può prescindere dalla sostanziale ripartizione del suo patrimonio immobiliare tra il figlio e la figlia del figlio mentre la riserva d'uso, ma non di Pt_2 Pt_1 usufrutto, a questi concessa sui beni attribuiti alla nipote, rivela semmai l'intenzione di non conferire a diritti aggredibili dai suoi creditori. Pt_1 In tale contesto, l'uso ex art. 1021 c.c. senza percepibilità dei frutti corrisponde all'esatta volontà del testatore, smentendo che tale mancanza sarebbe inessenziale nell'economia della programmazione dell'atto di ultima volontà di Persona_2
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 590 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante contesta che il Tribunale avesse potuto rilevare d'ufficio la nullità della disposizione testamentaria istitutiva del diritto d'uso in favore di , dal momento che questi aveva Parte_1 prestato acquiescenza al testamento del padre e rinunciato a far valere l'azione di riduzione. Diversamente argomentando, ne risulterebbe compromessa la circolazione dei beni e la certezza dei rapporti, esposti anche a distanza di anni al rilievo officioso in contesti processuali insuscettibili di ragionevole previsione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha argomentato che il creditore di possa Parte_1 esercitare in surrogazione, direttamente e senza autorizzazione in nome e luogo del rinunciante, l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie spettante al proprio debitore, nella qualità di avente causa del legittimario pretermesso. La qualità di legittimario pretermesso di è fatta Parte_1 discendere dal Tribunale non soltanto dalla nullità, pure rilevata d'ufficio, della disposizione testamentaria istitutiva del diritto d'uso, ma anche, con una seconda ratio decidendi, neppure oggetto di impugnazione, dalla inefficacia della medesima disposizione, in quanto il legato in conto di legittima è gravato da un peso, quale è il divieto dei frutti, in palese violazione dell'art. 549 c.p.c..
pag. 16 di 20 Tanto basterebbe a togliere rilevanza alla questione se possa dichiararsi d'ufficio la nullità della disposizione testamentaria istitutiva del legato in favore di , dopo che questi aveva prestato Parte_1 acquiescenza al testamento del padre e rinunciato a far valere l'azione di riduzione, dal momento che, pur senza tale declaratoria di nullità, egli continuerebbe ad essere un legittimario pretermesso ai fini dell'esercizio diretto da parte del suo creditore dell'azione surrogatoria di riduzione delle altre disposizioni testamentarie lesive. In ogni caso, nessuna norma si frappone alla rilevabilità d'ufficio della nullità di un testamento o di una sua disposizione, tutte le volte che il debitore di un creditore legittimato all'azione surrogatoria diretta abbia prestato acquiescenza ovvero abbia rinunciato ad esercitare l'azione di riduzione. Il creditore è portatore di un interesse contrapposto a quello del debitore che rinuncia all'azione che incrementerebbe il proprio patrimonio sanando disposizioni nulle, agisce quale suo avente causa, e non può incontrare limitazioni, neppure normativamente previste, ai normali poteri del giudice in un contesto di invalidità di atti. Vero è che non possono stralciarsi le normali regole sulla rilevabilità di atti nulli, in ragione della pur commendevole tutela della circolazione dei beni o della certezza dei rapporti, la quale sarà presidiata dalla prescrivibilità dell'azione di riduzione ovvero dalle limitazioni normativamente previste all'esercizio della azione surrogatoria.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 556 c.c.. – Erronea ricostruzione del fatto.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore di e Persona_1 Parte_2 proporzionalmente alla lesione di ¼ della quota di legittima Parte_3 spettante a , senza tuttavia procedere alla riunione fittizia tra Parte_1 relictum e donatum, omettendo di considerare quanto avesse Persona_2 dato, a titolo di liberalità, al figlio con dirette dazioni di denaro o Pt_1 attraverso l'estinzione di debiti contratti da verso terzi o, ancora, Pt_1 fornendogli a titolo gratuito materie prime e rimettendogli debiti derivanti dalla precedente concessione di prestiti, e cioè trascurando che le attribuzioni in vita avrebbero sopravanzato la quota di legittima di Parte_1
[...]
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha proceduto alla riunione fittizia con il donatum perché non c'è evidenza di donazioni del padre a beneficio del figlio. Invero, nella totale mancanza di atti pubblici di donazione ovvero di donazioni indirette desumibili da scritture, le liberalità che pag. 17 di 20 sopravanzerebbero la quota di legittima riservata a , vengono Parte_1 riferite a dichiarazioni di testi. E' noto che il teste non possa normalmente riferire in ordine alla stipulazione di contratti, e la donazione è un contratto, per di più formale. In ogni caso, le dichiarazioni richiamate dall'appellante, in buona parte de relato, evocano generici rapporti, privi di qualsiasi riferimento ad importi o alla causa delle dazioni, pur in mancanza di riscontri in scritture contabili, mentre i favori nel costituire e sostenere l'impresa di calcestruzzi del figlio sarebbero andati a beneficio delle sue società (i testi parlano della società Inerti Tevere, né è contestato che l'impresa di Parte_1 svolgesse l'attività in forme societarie), e cioè a beneficio di soggetti terzi, del tutto estranei alle vicende successorie per cui è causa.
§ 5.7 – Il settimo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 2901, comma 1 c.c..”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della Banca creditrice della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità paterna, nonostante la giurisprudenza Parte_1 abbia stabilito che in tali casi la revocatoria sarebbe inammissibile tutte le volte che non ci sia stata rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non depauperandosi il patrimonio del debitore. Il Tribunale aveva superato l'obiezione assumendo che il caso fosse diverso perché era Parte_1 legittimario totalmente pretermesso per non aver ricevuto nulla con il testamento. Secondo l'appellante la circostanza che la disposizione testamentaria a beneficio di non fosse nulla per le ragioni Parte_1 articolate nei motivi che precedono avrebbe travolto il presupposto indicato dal Tribunale per negare l'inammissibilità della revocatoria.
Il motivo è infondato.
Il rigetto dei motivi che precedono conferma che la disposizione testamentaria a beneficio di è nulla, con l'effetto che Parte_1 permane il presupposto indicato dal Tribunale per negare l'inammissibilità della revocatoria della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità paterna. Parte_1
§ 5.8 – L'ottavo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 2901, comma 1 c.c.. - Erronea ricostruzione del fatto”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della Banca creditrice della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità paterna, nonostante mancasse Parte_1 l'evento di danno proprio dell'actio pauliana per avere lo stesso CTU
pag. 18 di 20 accertato che la disposizione in suo favore soddisfacesse la quota di legittima di sua spettanza.
Il motivo è infondato.
L'evento di danno che fonda l'actio pauliana è dato dalla nullità del legato in favore del legittimario , che lo rende totalmente Parte_1 pretermesso, con conseguente pregiudizio per i creditori, dato dalla sua rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima. A nulla rileva che, se la disposizione testamentaria fosse valida ed efficace, il suo valore economico, stimato dal CTU in sede di integrazione di perizia, oltretutto sul presupposto di una equiparazione all'attribuzione di usufrutto, eguaglierebbe la quota di legittima a lui riservata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore dell'asse ereditario, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e quale erede della defunta nonché Pt_1 Persona_1 [...]
in proprio e quale erede della defunta e Pt_2 Persona_1 [...] nei confronti di nella qualità di Pt_3 Controparte_1 procuratrice generale di nella contumacia di Controparte_2 [...]
contro la sentenza n. 433 Controparte_3 pubblicata il 7/4/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna in proprio e quale erede della defunta Parte_1
nonché in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta e tutti in solido tra Persona_1 Parte_3 loro, al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...] nella qualità di procuratrice generale di CP_1 liquidate in complessivi € 17.252,00, di Controparte_2 cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione, € 6.164,00 per pag. 19 di 20 la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025.
L'estensore Il presidente
CO LI UI LO EL IZ
pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO LI UI LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 12/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1 erede della defunta con l'avvocato Alessandro Graziani nel Persona_1 cui studio in Roma Piazza Buenos Aires 14 è elettivamente domiciliato, nonché (C.F. ) in proprio e quale Parte_2 C.F._2 erede della defunta e (C.F. Persona_1 Parte_3
con l'avvocato Leonardo Ricci nel cui studio in C.F._3 Viterbo Via della Ferrovia 40 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA , nella qualità Controparte_1 P.IVA_1 di procuratrice generale di (C.F. e P.IVA Controparte_2
), con gli avvocati Renato Sardi e Carola Chinappi nel cui P.IVA_2 studio in Roma, Via Carlo Felice n. 6 è elettivamente domiciliata;
pag. 1 di 20 PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 433 pubblicata il 7/4/2020 del Tribunale di Viterbo.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La
[...]
adiva il Tribunale di Viterbo per ottenere, previo Controparte_3 accertamento della quota di legittima spettante al suo debitore,
[...]
in ordine all'eredità del padre, e previo Pt_1 Persona_2 accertamento della sua qualità di chiamato all'eredità, la revoca della dichiarazione di rinunzia all'azione di riduzione da questi effettuata ex art. 2901 c.c. e, previo accertamento della lesività delle disposizioni contenute nel testamento pubblicato il 23.12.2010, la riduzione ex art. 2900 c.c. delle suddette disposizioni nella parte in cui ledevano la quota di legittima spettante a , con conseguente individuazione dei beni mobili Parte_1
o immobili facenti parte della quota di legittima allo stesso spettante e condanna delle controparti alle restituzioni e/o pagamenti che sarebbero risultati dovuti in corso di causa con assegnazione degli stessi ex art. 2900 c.c. direttamente in favore di essa attrice. In alternativa e previo accertamento della qualità di chiamato all'eredità in capo a Parte_1 chiedeva dichiararsi la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della rinuncia alla azione di riduzione e previa surroga ex art. 2900 c.c. nella stessa la riduzione delle disposizioni testamentarie con assegnazione ad essa attrice della quota dei beni spettante al debitore e ove ritenuto necessario con autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 524 c.c. A fondamento della domanda allegava: di essere creditrice di
[...] di oltre € 1.806.873,02 quale importo portato dal decreto ingiuntivo Pt_1 n. 60/2011 pronunciato dal tribunale di Aosta il 9.2.2011 per oltre € 862.000, nonché dal decreto ingiuntivo n. 347/2011 emesso dallo stesso ufficio giudiziario il 2.8.2011 per oltre € 783.000; che in data 29.10.2010 decedeva il sig. nato a [...] il [...], Persona_2 padre del debitore;
che risultava pertanto essere un Parte_1 chiamato all'eredità; che da visure effettuate da essa attrice nel giugno 2011 non risultava pubblicato alcun testamento né alcuna accettazione da parte del debitore sicché in data 28.7.2011 depositava dinnanzi al tribunale di Viterbo ricorso per la fissazione di un termine ex artt. 481 c.c. e 749
pag. 2 di 20 c.p.c.; che in tale giudizio il sig. si costitutiva producendo il Parte_1 testamento redatto dal padre e chiedendo il rigetto della domanda;
che con tale atto, sottoscritto personalmente dal sig. lo stesso si Parte_1 qualificava quale pretermesso non potendo essere ritenuto chiamato all'eredità in quanto non istituito erede nel testamento;
che con tale ultimo atto il de cuius aveva disposto dei suoi beni in totale spregio e lesione dei diritti spettanti ai legittimari, moglie e figli, tra cui il debitore
[...] al quale veniva concesso soltanto l'uso gratuito ma non i frutti di Pt_1 tutti gli immobili del compendio sito a Graffignano;
che la massa ereditaria aveva l'importante valore economico, così come calcolato nella perizia di parte, di ben € 3.109.000; che il sig. morendo lasciava quali Persona_2 legittimari la moglie, e i due figli e il debitore, Persona_1 Parte_2 sicché la quota a questi spettante ex art. 542 c.c. era pari ad Parte_1 ¼ dell'intero patrimonio, e cioè ad € 777.250; che quella invece riservatagli per testamento e pari al solo diritto di uso era di appena € 378.000; che essa attrice intendeva ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie in modo che fosse assicurato al sig. il rispetto Parte_1 della quota a lui spettante quale legittimario affinché essa attrice potesse soddisfarsi sulla stessa;
che in sede di pubblicazione del testamento
[...] rinunciava espressamente all'esercizio dell'azione di riduzione e, Pt_1 tuttavia, contravvenendo a tale dichiarazione successivamente sosteneva di non essere chiamato all'eredità per non essere stato menzionato nel testamento;
che tale atto di ultima volontà nulla diceva in ordine alle attribuzioni effettuate e, tuttavia, andava interpretato nel senso della istituzioni di tutti i soggetti indicati quali eredi;
che la dichiarazione di rinunzia all'azione di riduzione effettuata al momento della pubblicazione del testamento da parte di contrastava con la dichiarazione Parte_1 effettuata nel corso del giudizio ex art. 481 c.c. in quanto laddove lo stesso non fosse stato chiamato all'eredità non avrebbe potuto validamente rinunziare all'azione di riduzione;
che qualora nelle disposizioni testamentarie fosse stata ravvisabile l'istituzione di erede in capo a tutti coloro che avevano ottenuto qualcosa, e quindi anche del sig.
[...]
essa banca aveva il diritto di surrogarsi ex art. 2900 c.c. nella Pt_1 posizione del debitore per esercitare l'azione di riduzione;
che qualora invece il non poteva considerarsi chiamato all'eredità la Pt_1 dichiarazione di rinuncia alla azione di riduzione sera nulla in quanto riservata al solo chiamato all'eredità, sicché ad essa attrice sarebbe spettato l'esercizio della sola azione surrogatoria con richiesta di contemporanea pronuncia di inefficacia dell'atto di rinunzia del debitore all'azione di riduzione;
che anche qualora tale rinunzia era da considerarsi legittima la stessa costituiva comunque un atto a titolo gratuito con cui il sig. avvantaggiava gli altri eredi in danno dei suoi creditori Parte_1
e quindi impugnabile ex art. 2901 c.c.; che a tale azione ove ritenuta necessaria si affiancava quindi la conseguente domanda di riduzione;
che pag. 3 di 20 in ogni caso laddove ritenuto necessario essa attrice proponeva comunque azione ex art. 524 c.c. Nella resistenza dei sig.ri e Parte_2 Parte_3 Per_1
da un parte, e del sig. dall'altra, la causa istruita a
[...] Parte_1 mezzo prova per testi e CTU, e intervenuta la cessionaria della banca, veniva quindi riservata in decisione all'udienza del 18.9.2019 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così provveduto: 1) dà atto dell'intervento della Guber Bank s.p.a., quale procuratrice generale della cessionaria del credito, 2) dichiara la nullità del Controparte_4 testamento pubblico redatto da e pubblicato il 23.12.2010 Persona_2 limitatamente al legato disposto in favore di 3) in Parte_1 accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. dichiara l'inefficacia nei confronti della , e per essa della Controparte_3 cessionaria, della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità di 4) in Parte_1 Persona_2 accoglimento della domanda ex art. 2900 c.c. dichiara la
[...]
, e per essa la cessionaria, surrogata nell'azione di Controparte_3 riduzione per lesione di legittima spettante al debitore 5) Parte_1 accerta che è legittimario pretermesso di per Parte_1 Persona_2 la quota di ¼ del suo patrimonio;
6) accerta che è stata lesa per intero la quota di ¼ allo stesso spettante e pertanto riduce entro tale limite le disposizioni testamentarie in favore di e Persona_1 Parte_2
7) condanna a corrispondere a Parte_3 Parte_2 [...] e per esso, in ragione della surrogatoria esercitata, alla Pt_1 [...]
la somma di € 48691,37, oltre interessi a Controparte_3 decorrere dalla domanda;
8) condanna a corrispondere a Persona_1 e per esso, in ragione della surrogatoria esercitata dalla Parte_1
la somma di € 39.506,48; 9) Controparte_3 assegna a e per esso, in ragione della surrogatoria Parte_1 esercitata, alla , i beni siti a Controparte_3 Graffignano, identificati in catasto al foglio n. 15, particelle nn. 705, 706, 707, 708, 709, 70, 711, 712, 713, 714, 715, 716 e 717 del valore complessivo di € 22.416,03; 10) condanna e per esso la Parte_1
a corrispondere, a titolo di Controparte_3 conguaglio, in favore di in ragione della riduzione di cui al Parte_3 precedente punto n. 9), la somma di € 682,48; 11) condanna i convenuti, solidalmente, in favore della , alla Controparte_3 refusione delle spese di lite che liquida complessivamente nella misura di € 17.474, di cui € 1.474 per spese esenti ed € 16.000 per compensi, oltre accessori di legge;
12) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in via solidale. 13) compensa le spese di lite tra l'interventore volontario e i convenuti.”.
pag. 4 di 20 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda è fondata nei limiti che seguono. Premesso che non è contestato dalle parti che il sig. Persona_2 decedendo lasciava quali legittimari la moglie, e i due figli, Persona_1 e il primo aspetto problematico della vicenda è Pt_2 Parte_1 rappresentato dalla corretta interpretazione del testamento pubblico redatto dal de cuius. In tale atto pubblicato il 23.12.2010 così esponeva le Persona_2 sue ultime volontà “- dispongo che tutti gli immobili di mia proprietà siti nel comune di Viterbo vadano in proprietà a mio figlio - Parte_2 dispongo che tutti gli immobili di mia proprietà siti nel comune di Graffignano vadano in proprietà a mia nipote che, per il Parte_3 maggior valore degli immobili dovrà: - corrispondere in favore di mio figlio la somma di Euro 158.000 anche ratealmente entro sette Parte_2 anni dalla mia morte;
- corrispondere in favore di mia moglie Persona_1 la somma di Euro 158.000 anche ratealmente entro sette anni dalla mia morte;
- consentire in favore di mio figlio invece, l'uso Parte_1 gratuito (ma non i frutti) se a lui necessario, per se e per le sue aziende o attività, di tutti gli immobili del compendio del Comune di Graffignano vita natural durante;
- dispongo che il saldo attivo del mio conto corrente numero 3208 tenuto presso la filiale di Grotte S. Controparte_5 Stefano presente al momento della mia morte vada a mia moglie Per_1
; - dispongo che a mio figlio spettino tutte le
[...] Parte_1 decisioni, nessuna esclusa, per la gestione del loculo cimiteriale di famiglia da me realizzato nel cimitero di Grotte S. Stefano”. Nell'interpretazione del testamento non può che ricercarsi l'effettiva volontà del testatore che va compiuta secondo le stesse regole dettate dalla legge per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio propria del testamento. Chiaramente, l'interpretazione dello stesso è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della concreta volontà del testatore da individuarsi, al di là della mera dichiarazione, sulla base del significato specifico da quest'ultimo attribuito alle espressioni usate e tenendo conto, in caso di incertezza, del complesso delle disposizioni in rapporto alla sensibilità, alla cultura, all'ambiente di vita e alla situazione familiare del testatore (cfr. Cass. n. 1079/2005). In ordine a tale attività soccorre poi l'art. 588 c.c. il quale pone la distinzione tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, ricollegando alle prime l'acquisto della qualità di erede e alle seconde quella di legatario. Precisamente, la disposizione testamentaria è a titolo universale quando ha per oggetto l'universalità dei beni del de cuius o una parte indeterminata di essi considerata in funzione di quota dell'intero patrimonio ereditario;
è invece a titolo particolare quando ha per oggetto diritti determinati, specificamente individuati, avulsi dal complesso unitario pag. 5 di 20 dell'eredità, ancorché ne rappresentino una parte cospicua (cfr. Cass. n. 1717/1981). Di fronte alla attribuzione di beni determinati occorre, quindi, stabilire quale sia stata l'intenzione del testatore, e cioè se conferire gli stessi come beni determinati e singoli, nel qual caso si avrà successione a titolo particolare o legato, ovvero lasciarli quale quota del suo patrimonio ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede. Indicativa della volontà del testatore di attribuire una quota del patrimonio ereditario potrà essere, ad esempio, l'assegnazione di una classe o di un gruppo di beni (cfr. Cass. n. 6516/1986) ovvero il lascito generico di tutti i beni residui dei quali il testatore non abbia disposto a titolo particolare (cfr. Cass. n. 2556/1989) o ancora il riferimento del testatore alla quota di legittima spettante all'istituito (cfr. Cass. n. 1866/2007). Laddove poi il de cuius abbia attribuito l'usufrutto sull'intero patrimonio ereditario o su una parte di esso si ritiene che tale disposizione non conferisca al beneficiario la qualità di erede poiché egli non succede nell'universum ius del de cuius (cfr. Cass. n. 986/1979). Nella concreta fattispecie da un lato, attribuiva ai vari Persona_2 beneficiari gruppi di cespiti ben individuati e, dall'altro, disponeva in favore del figlio il diritto di uso di parte di essi, sicché alla Parte_1 luce dei principi sopra richiamati può affermarsi che in realtà il debitore acquistava la sola qualità di legatario. A questo punto si pone l'ulteriore problema -potendosi escludere in mancanza di qualsiasi riferimento da parte del testatore, che si sia trattato di un legato in conto di legittima- della verifica della validità di tale disposizione. Se è vero che in relazione agli atti di ultima volontà trova applicazione il principio del favor testamenti è pur vero che nella concreta fattispecie il testatore nell'attribuire al figlio un diritto d'uso Parte_1 assai “limitato” e praticamente incommerciabile, ha in realtà sostanzialmente voluto escludere lo stesso dalla eredità. Si legge nella scheda testamentaria che il de cuius lascia al debitore
“l'uso gratuito (ma non i frutti) se a lui necessario, per se e per le sue aziende o attività, di tutti gli immobili del compendio del Comune di Graffignano vita natural durante”. La tipicità dei diritti reali è tradizionalmente ritenuta uno dei principi cardine del nostro ordinamento sicché mentre le parti sono libere di concludere nella loro autonomia negoziale, qualsiasi tipo di contratto con qualsiasi contenuto, non sono invece libere di costituire nuovi diritti reali, diversi da quelli espressamente disciplinati dal codice civile. Sotto tale profilo il diritto previsto dall'art. 1021 c.c. si estrinseca nella facoltà di servirsi della cosa e, se fruttifera, di raccogliere i frutti, sebbene limitatamente ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia, da valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
pag. 6 di 20 Nella concreta fattispecie l'eliminazione della facoltà di apprendere i frutti, l'esclusione dei bisogni della famiglia, nonché la costituzione in uso di beni che in parte non sono utilizzabili realmente se non attraverso la consumazione dei frutti, essendo alcuni meri terreni, sono elementi tali da poter affermare che la disposizione così come effettuata in realtà svuota il contenuto del diritto di cui all'art. 1021 c.c. della essenza sua propria, dando cioè vita ad un diritto reale atipico come tale vietato. Per altro verso essendo il sig. legittimario l'art. 549 Parte_1 c.c. pone il divieto per il testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, con la conseguenza che anche laddove si volesse ritenere che il legato sia stato effettuato in conto di legittima, la disposizione sarebbe comunque inefficace in quanto gravata da un peso e cioè dal divieto dei frutti. Se allora il legato può considerarsi nullo chiaramente può riconoscersi in capo a la qualità di legittimario pretermesso. Parte_1 Se è invero corretto, come sostenuto dai convenuti, che la rinunzia all'azione di riduzione, effettuata da in sede di pubblicazione Parte_1 del testamento, non si sostanzia in una rinunzia all'eredità, essendo le due fattispecie distinte sul piano strutturale e funzionale e in rapporto di successione logica, tuttavia, il creditore gode dello strumento offerto dall'art. 557 c.c. il quale riconosce la legittimazione ad esercitare l'azione di riduzione non solo ai legittimari ma anche agli aventi causa. In relazione alla concreta identificazione dei soggetti facenti parte della categoria degli “aventi causa” di cui a tale norma può sicuramente esservi incluso il creditore personale del legittimario leso o pretermesso, quale legittimato “indiretto”, titolare di un interesse patrimoniale tutelabile con l'azione di surrogazione ex art. 2900 c.c. Sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta statuendo l'ammissibilità, in via diretta, da parte del creditore del legittimario leso o pretermesso, dell'azione surrogatoria ex art 2900 c.c. attraverso la proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie (cfr. Cass. n. 16623/2019). Si legge nella motivazione della sentenza sopra richiamata che
“dalla ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore;
infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di pag. 7 di 20 esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori”. Né sotto tale profilo può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata dai convenuti che dichiara l'inammissibilità dell'azione revocatoria a fronte della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario che non ha rinunciato al legato in sostituzione di legittima (Cass. n. 4005 del 2013), essendo invero ben diversa la fattispecie oggetto di causa ove, in realtà, è un legittimario totalmente Parte_1 pretermesso in quanto nulla ha ricevuto attraverso le disposizioni testamentarie. Se dunque il creditore può esercitare direttamente l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., così come fatto dalla
[...]
la domanda è fondata. Controparte_3 Ai sensi dell'art. 542 c.c. ai figli che concorrono con il coniuge è riservata complessivamente la metà del patrimonio sicché al sig.
[...]
il quale concorre con il fratello e la madre Pt_1 Pt_2 Persona_1 spetta ¼ dell'asse ereditario, e avendo il de cuius completamente escluso lo stesso da qualsiasi attribuzione patrimoniale il testamento dallo stesso redatto non può che essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 554 c.c. A questo punto è fondamentale ricostruire il patrimonio del sig. al fine di determinare il valore della quota spettante a Persona_2 [...]
Pt_1
Tale asse ereditario è costituito dai seguenti beni:
1. piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 715 (2940 mq.);
2. piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 716 (460 mq.);
3. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 717 (440 mq.);
4. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 705 (1710 mq.);
5. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCT al foglio n. 15, particella n. 706 (120 mq.);
6. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCEU al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 1 (C/2);
7. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al NCEU al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 2 (A/2);
8. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.E.U. al foglio 16, particella n. 144 (D/7);
9. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.E.U. al foglio 16, particella n. 150 (C/2); 10. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 16, particella n.151 (C/2); 11. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 798 (6310 mq.); 12. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 799 (910
pag. 8 di 20 mq.); 13. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 368 (12251 mq.); 14. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.E.U. al foglio n. 31, particella n. 281 (A/4); 15. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio n. 31, particella n. 409 (410 mq.); 16. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio n. 31, particella n. 410 (1340 mq.); 17. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 707 (2960 mq.); 18. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 708 (214 mq.); 19. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n.
15, particella n. 709 (2650 mq.); 20. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 710 (270 mq.); 21. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 711 (50 mq.); 22. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 304 (68870 mq.); 23. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 305 (190 mq.); 24. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 306 (90 mq.); 25. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 162 (2550 mq.); 26. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 10, particella n. 8 (13950 mq.); 27. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 712 (2600 mq.); 28. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 713 (310 mq.); 29. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 15, particella n. 714 (270 mq.); 30. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n.
16, particella n. 132 (4980 mq.); 31. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio 16, particella n. 110 (15 mq.); 32. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 112 (20 mq.); 33. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 142 (1154 mq.); 34. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 145 (66 mq.); 35. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 148 (40 mq.); 36. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Graffignano, identificato al N.C.T. al foglio n. 16, particella n. 144 (9037 mq.); 37. Piena proprietà per l'intero dell'immobile pag. 9 di 20 sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio 31, particella n. 281 (1700 mq.); 38. Piena proprietà per l'intero dell'immobile sito a Viterbo, identificato al N.C.T. al foglio n. 31, particella n. 287 (grotta); 39. Conto corrente banca € 71,69. Il CTU, geometra dopo aver descritto tutti i cespiti Persona_3 ereditari ha operato la relativa stima, non oggetto di specifica contestazione da alcuno, prendendo come riferimento, per i terreni, i Valori Agricoli Medi della Provincia di Viterbo dell'anno 2010, quale data di decesso del de cuius. In relazione ai terreni siti nel comune di Graffignano, di qualità catastale seminativo, e che data la loro collocazione possono considerarsi un unico fondo (foglio n. 16, particelle nn. 110, 112, 132, 142, 145, 148 e foglio n. 10 particelle nn. 304, 305 e 306) lo stesso li ha stimati complessivamente in € 76.179,25. Per ciò che concerne poi i terreni siti nel comune di Graffignano di qualità catastale seminativo irriguo e che data la loro posizione possono considerarsi come un unico terreno (foglio n. 15, particelle nn. 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 e 717) il CTU gli ha attribuito il valore complessivo di € 22.416,03. I terreni siti nel comune di Graffignano di qualità catastale seminativo arborato e di cui al foglio n. 15, particelle 798 e 799 e che data la loro posizione possono essere considerati un unico fondo, sono stati valutati in complessivi € 8230,80. Il terreno sito nel comune di Graffignano, di qualità catastale seminativo e identificato in catasto al foglio n. 15, particella n. 162, della superficie complessiva di 2550 mq è stato stimato in € 2.575,50 (Seminativo
= 10100,00 €/ha Valore = 2550 mq x 10100,00 €/ha). Il terreno sito nel Comune di Graffignano di qualità catastale seminativo, identificato in catasto al foglio n. 15, particella 368, della Superficie totale di 12251 mq. è stato stimato in € 12.373,51 ( Seminativo = 10100,00 €/ha; Valore = 12251 mq x 10100,00). Il terreno sito nel Comune di Graffignano di qualità catastale pascolo cespugliato, identificato al foglio n. 10, particella n. 8, della superficie totale di 13950 mq ha un valore di € 6975 (Pascolo cespugliato = 5000,00 €/ha; Valore = 13950 mq x 5000,00 €/ha). Il terreno sito nel comune di Viterbo, di qualità uliveto, identificato in catasto al foglio n. 31, particella n. 409, della superficie totale di 410 mq. ha un valore di € 580,15 (Uliveto = 14150,00 €/ha; Valore = 410 mq x 14150,00 €/ha).
Il terreno sito nel Comune di Viterbo di qualità seminativo, identificato in catasto al foglio n. 31, particella n. 410 della superficie totale di 1340 mq ha un valore di € 1353,40 (Seminativo = 10100,00 €/ha; Valore
= 1340 mq x 10100,00 €/ha). In relazione ai fabbricati il CTU li ha stimati facendo riferimento alle valutazioni commerciali con i valori dell'anno 2010, tenendo conto pag. 10 di 20 dello stato di conservazione e manutenzione, sia interno che esterno, e della qualità degli impianti tecnologici. Quindi il magazzino sito nel comune di Graffignano, identificato in catasto al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 1, della superficie totale di 200 mq ha un valore di€ 70.000 (Magazzino = 350,00 €/mq; Valore = 200 mq x 350,00). L'appartamento sito nel comune di Graffignano, identificato al foglio n. 16, particella n. 45, sub. 2, della superficie totale di 110 mq ha un valore di € 66.000 (Appartamento = 600,00 €/mq; Valore = 110 mq x 600,00 €/mq). Il locale tecnico sito nel comune di Graffignano e identificato al catasto al foglio n. 16, particella n. 144, della superficie totale di 40 mq. ha un valore di € 6.000 (Locale tecnico = 150,00 €/mq; Valore = 40 mq x 150,00 €/mq).
Il capannone agricolo sito nel comune di Graffignano e identificato al catasto al foglio n. 16, particella 150, della superficie totale di 380 mq. è stato stimato in € 57.000 (locale tecnico = 150,00 €/mq; Valore = 380 mq x 150,00 €/mq). Il capannone agricolo sito nel comune di Graffignano e identificato in catasto al foglio n. 16, particella n. 151, della superficie totale di 505 mq. è stato valutato in € 75.750 (Locale tecnico = 150,00 €/mq; Valore = 505 mq x 150,00 €/mq).
Infine l'appartamento sito nel comune di Viterbo, identificato in catasto al foglio 31, particella n. 281, della superficie totale di 58 mq è stato stimato in € 34.800 (Appartamento = 600,00 €/mq; Valore = 58 mq x 600,00 €/mq). Il valore totale dell'asse ereditario è pari ad € 440.305,33 e considerando che la quota di legittima spettante a è pari ad Parte_1 ¼ il relativo valore è di € 110.076,33. Ai sensi dell'art. 558 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Nella concreta fattispecie il de cuius attribuiva beni esattamente individuati al figlio il quale, in quanto legittimario concorre Parte_2 a sua volta sul patrimonio nella misura di ¼, e alla nipote Parte_3 attribuendo al primo tutti gli immobili siti nel comune di Viterbo per il valore complessivo di € 36.733,55 e alla seconda tutti quelli siti a Graffignano per il valore complessivo di € 403.500,09. Tuttavia gravava quest'ultima del pagamento in favore dello zio e della nonna, moglie del de cuius, la quale CP_6 Persona_1 pertanto ha diritto a sua volta ad una quota pari ad ¼ del patrimonio, della somma di € 158.000 in favore di ciascuno di essi.
Ne consegue che a sono attribuiti beni e crediti per Parte_2 un valore complessivo di € 194.733,55, ad è attribuito un Persona_1
pag. 11 di 20 credito di € 158.000 e infine a residuano beni per un valore Parte_3 di € 87.500,09. In ragione del disposto degli artt. 558 e 560 c.c. ciascuno dei legatari dovrà restituire in favore di e/o crediti in Parte_4 misura proporzionale con le limitazioni di cui all'art. 560 commi 3 e 4, c.c., fino ad integrare la quota di € 110.076,33 spettante al legittimario pretermesso.
Ognuno dei legatari deve allora reintegrare la quota spettante a conferendo allo stesso beni per un valore pari al 25,004% di Parte_1 quelli ricevuti per cui deve reintegrare la quota del fratello Parte_2 per € 48691,37, per € 39506,48 e infine la figlia per l € Persona_1 21.878,61.
Considerato che
ha ricevuto beni immobili per € Parte_2 36.733,55 e un credito per € 158.000 va condannato a corrispondere al fratello l'importo di € 48.691,37. Analogamente la quale ha ereditato solo un credito va Persona_1 condannata a restituire l'importo di € 39.506,48, mentre va Parte_3 condannata a restituire, in ragione del loro valore, i terreni siti nel comune di Graffignano, identificati in catasto al foglio 15, particelle nn. 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716 e 717 del valore complessivo di
€ 22.416,03 con diritto al conguaglio per € 682,48. Le spese di lite ivi comprese quelle di ctu seguono la soccombenza e sono liquidate (considerando il valore dell'asse ereditario) ex dm 55 del 2014 come in dispositivo.”
§ 3. – Ha proposto appello in proprio e quale erede Parte_1 della defunta nonché in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta e rassegnando le seguenti Persona_1 Parte_3 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in composizione collegiale del 7 aprile 2020 n. 433 (2948/2013 R.G.; Rep. 693): A. Dichiarare l'improcedibilità delle domande per difetto di preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. B. Comunque, dichiarare inammissibili e improcedibili e in ogni caso respingere le domande tutte proposte dalla attrice. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
Ha resistito nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: - Rigettare, perché del tutto infondato, l'appello proposto da in proprio e quale erede della defunta Parte_1 convenuta nonché da in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta convenuta e da avverso la Persona_1 Parte_3 Sentenza n. 433/2020 pronunciata dal Tribunale di Viterbo pubblicata in pag. 12 di 20 data 7/04/2020 per le motivazioni esposte in narrativa, e qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata, anche nei confronti della - Con vittoria di spese” Parte_5
La causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...] non costituitasi pure regolarmente Controparte_3 citata.
§ 5. – L'appello proposto da in proprio e quale erede Parte_1 della defunta nonché in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta e contiene otto motivi. Persona_1 Parte_3
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Violazione dell'art. 101, comma 1 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante si duole della nullità della sentenza che, in violazione del contraddittorio, avrebbe rilevato d'ufficio la nullità della clausola testamentaria nella parte in cui legava a favore di Parte_1 l'uso del compendio immobiliare in Graffignano, senza che la questione fosse stata sollevata o discussa dalle parti, omettendo di concedere alle stesse parti il termine di legge per interloquire.
Il motivo è infondato.
E' vero che la nullità della clausola testamentaria nella parte in cui legava a favore di l'uso del compendio immobiliare in Parte_1 Graffignano è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale, senza tuttavia violazione del contraddittorio, che è apprezzabile soltanto quando tale violazione determini in via riflessa l'ingiustizia della decisione. Il Tribunale ha, infatti, desunto da fatti pacifici, quali la sostanziale inservibilità di fondi agricoli trasmessi senza il diritto di ricavarne frutti, l'atipicità del diritto reale attribuito e la conseguente nullità della disposizione, né tali circostanze poste a fondamento della decisione risultano essere contestate nella formulazione del presente motivo, a riprova della sostanziale irrilevanza del contraddittorio la cui violazione è pure qui lamentata. In ogni caso, seppure la decisione fosse in qua parte nulla, tale nullità si convertirebbe in motivo di impugnazione, per il noto principio pag. 13 di 20 contemplato dal primo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., con sostanziale devoluzione della questione a questa Corte, la quale non può che prendere atto che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pronunciata nullità non sono controversi.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nonché, comunque, degli artt. 112 e 276, comma 2 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante si duole dell'omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione, insistendo sull'eccezione anche in ipotesi di reiezione implicita che la Corte volesse ravvisare nella trattazione da parte del primo giudice delle questioni di merito incompatibili con l'improcedibilità.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha obliterato la questione ritenendola obiettivamente superata dalla produzione da parte della attrice dell'istanza di CP_3 mediazione presso l'organismo di mediazione Concilia del 13/02/2014, con allegato verbale di primo incontro chiusosi con esito negativo per assenza ingiustificata di , regolarmente convocato, nonché di ulteriori Parte_1 due procedimenti di media-conciliazione, rispettivamente da parte di
[...] (procedimento M/147/2016 dell'Organismo di Conciliazione della Pt_2 Camera di Commercio di Viterbo, con primo incontro fissato per il giorno 30/05/2016) e di (procedimento M/148/2016 Parte_3 dell'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo, con primo incontro fissato per il giorno 30/05/2016) tutti conclusi con esito negativo.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 1021, comma 1 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la concessione nel testamento a dell'uso Parte_1 gratuito dei terreni in Graffignano, con l'espresso divieto di poterne ricavare i frutti, svuota il contenuto del diritto di cui all'art. 1021 c.c. della essenza sua propria, data dalla facoltà di raccogliere frutti commisurati ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia, dando vita ad un diritto reale atipico come tale vietato. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che la previsione normativa della possibilità di ricavare frutti correlati ai bisogni della famiglia ammetterebbe un diritto reale d'uso, ugualmente tipico, che non comprenda la raccolta dei frutti.
Il motivo è infondato.
pag. 14 di 20 Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la costituzione del diritto reale tipico dell'art. 1021 c.c. non può prescindere dalla facoltà di raccogliere i frutti delimitati ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia (Cass. 17320/2015), sicchè l'espresso divieto di tale raccolta colloca il diritto concesso al di fuori del perimetro del diritto reale tipico. Ed invero, secondo la Corte di legittimità il diritto d'uso, quale diritto reale disciplinato dall'art. 1021 c.c. e segg., attribuisce al suo titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, diritto che, nel suo concreto esercizio, non può non implicare il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare (Cass. n. 7811 del 2006, Cass. n. 2502 del 1963). Ne consegue che l'ampiezza di tale potere, a parte il peculiare limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all'uso della cosa ma al percepimento dei frutti, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene (arg. ex art. 981 c.c., dettato per l'usufrutto ma applicabile anche al diritto d'uso, in forza del rinvio di cui all'art. 977 c.c.), per contro, in ragione del richiamato principio di tipicità, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo (Cass. 17320/2015). Vero è che il diritto reale tipico d'uso ex art. 1021 c.c. deprivato della facoltà di raccogliere i frutti è ipotizzabile soltanto per beni che non siano fruttiferi, mentre se riguarda beni fruttiferi non potrà dirsi tipico. In altre parole, il testatore non poteva attribuire in proprietà alla nipote i terreni fruttiferi, e contemporaneamente costituire Parte_3 su di essi iura in re aliena a beneficio del padre , dati dall'uso Parte_1 amputato della facoltà di raccogliere i frutti, perché in questo modo avrebbe dato vita ad un diritto reale atipico come tale vietato, donde la nullità della disposizione testamentaria. In ogni caso, seppure la disposizione testamentaria non fosse nulla, il Tribunale ha fondato l'accertamento della qualità di legittimario pretermesso di , anche su una seconda ratio decidendi, Parte_1 neppure oggetto di impugnazione, vale a dire l'inefficacia della medesima disposizione, in quanto il legato in conto di legittima è gravato da un peso, quale è il divieto dei frutti, in palese violazione dell'art. 549 c.c.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 1419, comma 1 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la nullità della disposizione testamentaria con cui è stato concesso a l'uso gratuito, ma non i frutti, dei terreni in Graffignano, Parte_1 trascurando che ai sensi dell'art. 1419, comma 1 c.c. la nullità colpirebbe la sola clausola del divieto di raccogliere i frutti, ma non l'intera disposizione,
pag. 15 di 20 dal momento che l'esclusione dalla percezione dei frutti non sarebbe ad essa essenziale.
Il motivo è infondato.
L'inciso “ma non i frutti” non è una clausola della costituzione del diritto d'uso gratuito concesso dal testatore su beni altrui, ma disegna il contenuto proprio di tale costituzione, per quanto visto, snaturandola. Vero è che la nullità parziale riguarda il testamento e colpisce una sua parte, in quanto si risolve nell'attribuzione a di diritti Parte_1 reali inesistenti, che mancano del contenuto minimo previsto dalla legge. L'indagine sull'effettiva volontà del testatore non può prescindere dalla sostanziale ripartizione del suo patrimonio immobiliare tra il figlio e la figlia del figlio mentre la riserva d'uso, ma non di Pt_2 Pt_1 usufrutto, a questi concessa sui beni attribuiti alla nipote, rivela semmai l'intenzione di non conferire a diritti aggredibili dai suoi creditori. Pt_1 In tale contesto, l'uso ex art. 1021 c.c. senza percepibilità dei frutti corrisponde all'esatta volontà del testatore, smentendo che tale mancanza sarebbe inessenziale nell'economia della programmazione dell'atto di ultima volontà di Persona_2
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 590 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante contesta che il Tribunale avesse potuto rilevare d'ufficio la nullità della disposizione testamentaria istitutiva del diritto d'uso in favore di , dal momento che questi aveva Parte_1 prestato acquiescenza al testamento del padre e rinunciato a far valere l'azione di riduzione. Diversamente argomentando, ne risulterebbe compromessa la circolazione dei beni e la certezza dei rapporti, esposti anche a distanza di anni al rilievo officioso in contesti processuali insuscettibili di ragionevole previsione.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha argomentato che il creditore di possa Parte_1 esercitare in surrogazione, direttamente e senza autorizzazione in nome e luogo del rinunciante, l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie spettante al proprio debitore, nella qualità di avente causa del legittimario pretermesso. La qualità di legittimario pretermesso di è fatta Parte_1 discendere dal Tribunale non soltanto dalla nullità, pure rilevata d'ufficio, della disposizione testamentaria istitutiva del diritto d'uso, ma anche, con una seconda ratio decidendi, neppure oggetto di impugnazione, dalla inefficacia della medesima disposizione, in quanto il legato in conto di legittima è gravato da un peso, quale è il divieto dei frutti, in palese violazione dell'art. 549 c.p.c..
pag. 16 di 20 Tanto basterebbe a togliere rilevanza alla questione se possa dichiararsi d'ufficio la nullità della disposizione testamentaria istitutiva del legato in favore di , dopo che questi aveva prestato Parte_1 acquiescenza al testamento del padre e rinunciato a far valere l'azione di riduzione, dal momento che, pur senza tale declaratoria di nullità, egli continuerebbe ad essere un legittimario pretermesso ai fini dell'esercizio diretto da parte del suo creditore dell'azione surrogatoria di riduzione delle altre disposizioni testamentarie lesive. In ogni caso, nessuna norma si frappone alla rilevabilità d'ufficio della nullità di un testamento o di una sua disposizione, tutte le volte che il debitore di un creditore legittimato all'azione surrogatoria diretta abbia prestato acquiescenza ovvero abbia rinunciato ad esercitare l'azione di riduzione. Il creditore è portatore di un interesse contrapposto a quello del debitore che rinuncia all'azione che incrementerebbe il proprio patrimonio sanando disposizioni nulle, agisce quale suo avente causa, e non può incontrare limitazioni, neppure normativamente previste, ai normali poteri del giudice in un contesto di invalidità di atti. Vero è che non possono stralciarsi le normali regole sulla rilevabilità di atti nulli, in ragione della pur commendevole tutela della circolazione dei beni o della certezza dei rapporti, la quale sarà presidiata dalla prescrivibilità dell'azione di riduzione ovvero dalle limitazioni normativamente previste all'esercizio della azione surrogatoria.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 556 c.c.. – Erronea ricostruzione del fatto.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore di e Persona_1 Parte_2 proporzionalmente alla lesione di ¼ della quota di legittima Parte_3 spettante a , senza tuttavia procedere alla riunione fittizia tra Parte_1 relictum e donatum, omettendo di considerare quanto avesse Persona_2 dato, a titolo di liberalità, al figlio con dirette dazioni di denaro o Pt_1 attraverso l'estinzione di debiti contratti da verso terzi o, ancora, Pt_1 fornendogli a titolo gratuito materie prime e rimettendogli debiti derivanti dalla precedente concessione di prestiti, e cioè trascurando che le attribuzioni in vita avrebbero sopravanzato la quota di legittima di Parte_1
[...]
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha proceduto alla riunione fittizia con il donatum perché non c'è evidenza di donazioni del padre a beneficio del figlio. Invero, nella totale mancanza di atti pubblici di donazione ovvero di donazioni indirette desumibili da scritture, le liberalità che pag. 17 di 20 sopravanzerebbero la quota di legittima riservata a , vengono Parte_1 riferite a dichiarazioni di testi. E' noto che il teste non possa normalmente riferire in ordine alla stipulazione di contratti, e la donazione è un contratto, per di più formale. In ogni caso, le dichiarazioni richiamate dall'appellante, in buona parte de relato, evocano generici rapporti, privi di qualsiasi riferimento ad importi o alla causa delle dazioni, pur in mancanza di riscontri in scritture contabili, mentre i favori nel costituire e sostenere l'impresa di calcestruzzi del figlio sarebbero andati a beneficio delle sue società (i testi parlano della società Inerti Tevere, né è contestato che l'impresa di Parte_1 svolgesse l'attività in forme societarie), e cioè a beneficio di soggetti terzi, del tutto estranei alle vicende successorie per cui è causa.
§ 5.7 – Il settimo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 2901, comma 1 c.c..”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della Banca creditrice della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità paterna, nonostante la giurisprudenza Parte_1 abbia stabilito che in tali casi la revocatoria sarebbe inammissibile tutte le volte che non ci sia stata rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non depauperandosi il patrimonio del debitore. Il Tribunale aveva superato l'obiezione assumendo che il caso fosse diverso perché era Parte_1 legittimario totalmente pretermesso per non aver ricevuto nulla con il testamento. Secondo l'appellante la circostanza che la disposizione testamentaria a beneficio di non fosse nulla per le ragioni Parte_1 articolate nei motivi che precedono avrebbe travolto il presupposto indicato dal Tribunale per negare l'inammissibilità della revocatoria.
Il motivo è infondato.
Il rigetto dei motivi che precedono conferma che la disposizione testamentaria a beneficio di è nulla, con l'effetto che Parte_1 permane il presupposto indicato dal Tribunale per negare l'inammissibilità della revocatoria della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità paterna. Parte_1
§ 5.8 – L'ottavo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 2901, comma 1 c.c.. - Erronea ricostruzione del fatto”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della Banca creditrice della rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima effettuata da in relazione all'eredità paterna, nonostante mancasse Parte_1 l'evento di danno proprio dell'actio pauliana per avere lo stesso CTU
pag. 18 di 20 accertato che la disposizione in suo favore soddisfacesse la quota di legittima di sua spettanza.
Il motivo è infondato.
L'evento di danno che fonda l'actio pauliana è dato dalla nullità del legato in favore del legittimario , che lo rende totalmente Parte_1 pretermesso, con conseguente pregiudizio per i creditori, dato dalla sua rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima. A nulla rileva che, se la disposizione testamentaria fosse valida ed efficace, il suo valore economico, stimato dal CTU in sede di integrazione di perizia, oltretutto sul presupposto di una equiparazione all'attribuzione di usufrutto, eguaglierebbe la quota di legittima a lui riservata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore dell'asse ereditario, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in proprio e quale erede della defunta nonché Pt_1 Persona_1 [...]
in proprio e quale erede della defunta e Pt_2 Persona_1 [...] nei confronti di nella qualità di Pt_3 Controparte_1 procuratrice generale di nella contumacia di Controparte_2 [...]
contro la sentenza n. 433 Controparte_3 pubblicata il 7/4/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna in proprio e quale erede della defunta Parte_1
nonché in proprio e quale erede Persona_1 Parte_2 della defunta e tutti in solido tra Persona_1 Parte_3 loro, al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...] nella qualità di procuratrice generale di CP_1 liquidate in complessivi € 17.252,00, di Controparte_2 cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione, € 6.164,00 per pag. 19 di 20 la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025.
L'estensore Il presidente
CO LI UI LO EL IZ
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