Art. 12-ter. (( 1. All' articolo 14-bis del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 , dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a (favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.
4-ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'importo sulle donazioni.
4-quater. Il termine di cui al comma 4 e' spostato al 31 marzo 1995 ))
"4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a (favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.
4-ter. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'importo sulle donazioni.
4-quater. Il termine di cui al comma 4 e' spostato al 31 marzo 1995 ))