Decreto cautelare 28 marzo 2025
Sentenza breve 15 maggio 2025
Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Decreto cautelare 18 luglio 2025
Decreto decisorio 7 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9154 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09154/2025REG.PROV.COLL.
N. 03944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3944 del 2025, proposto da AS IT, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di Castel San Giorgio, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
l’Azienda sanitaria locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Verderosa e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliai in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di SS AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Gioia e Luca Maccauro, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno e di NI NA ZZ, in qualità di erede di TA SE non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 877 del 15 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale di Salerno, del Ministero dell’interno, del Comune di Castel San Giorgio e di SS AR;
visto l’appello incidentale proposto da SS AR;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025, il consigliere CE DA e uditi per le parti l’avvocato Alfonso Esposito, l’avvocato Dario Gioia e, per delega dell’avvocato Giorgio Chirico, l’avvocato Giovanni Corbyons;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalle seguenti determinazioni del commissario ad acta , nominato dal prefetto di Salerno:
a) diniego prot. n. 8618 del 25 marzo 2025 della domanda di condono (pratica n. 82) del 9 dicembre 2004, presentata da AS IT ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) il provvedimento di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alle opere ad oggetto di ordinanza di demolizione del Comune di Castel San Giorgio n. 115/2018 (forno e alcune pensiline);
c) il provvedimento di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001, con riferimento alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione del Comune di Castel San Giorgio n. 6/2007 (il piazzale);
d) il provvedimento prot. n. 8753/2025 del 26 marzo 2025 di divieto immediato, nei confronti di AS IT, di prosecuzione dell’attività di autocarrozzeria e di chiusura del locale, con sede in Castel San Giorgio, via Luigi Guerrasio, n. 143, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
e) il provvedimento di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018, notificato a AS IT in data 27 settembre 2024.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) AS IT, esercente un’attività artigianale di carrozzeria e un’attività commerciale di vendita di autoveicoli usati, nell’immobile di sua proprietà, ubicato in Castel San Giorgio, via Luigi Guerrasio, n. 143, composto da tre piani e realizzato a seguito di concessione edilizia comunale n. 5 del 2 aprile 1998, effettuò, mediante dichiarazione di inizio attività prot. 914 del 16 gennaio 2006, un cambio di destinazione dell’intero piano terra, individuando un’area destinata ad attività commerciale e la restante parte ad attività di carrozzeria;
b) successivamente l’interessato presentò all’amministrazione comunale la segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 6262 del 1° marzo 2019 per la sanatoria di opere edilizie consistenti nella realizzazione di una partizione interna e nell’installazione di una struttura metallica, con piano di calpestio in quota, per agevolare il deposito dei materiali alle quote più alte degli scaffali;
c) a seguito dell’accoglimento, con sentenza della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3142 del 29 dicembre 2023 (poi passata in giudicato a seguito di rigetto dell’appello con sentenza di questa sezione n. 4370 del 16 maggio 2024), del ricorso di primo grado n. 1005 del 2023 proposto da SS AR e TA SE (poi deceduta), proprietari di immobili confinanti con quello di AS IT, contro il silenzio inadempimento dell’amministrazione sulla sua richiesta di esercizio delle misure repressive e sanzionatorie degli illeciti edilizi posti in essere da AS IT, il commissario ad acta nominato dal T.a.r. (in concreto un funzionario delegato dal Prefetto di Salerno), ha emesso i provvedimenti indicati al paragrafo 1.
3. AS IT ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo per la Campania, sezione staccata di Salerno:
a) il ricorso n. 1912 del 2024 avverso il provvedimento di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza demolitoria n. 115/2018;
b) il ricorso n. 512 del 2025 contro il divieto di prosecuzione dell’attività di autocarrozzeria e il diniego sull’istanza di condono;
c) un reclamo all’interno del giudizio instaurato con il ricorso n. 1005 del 2023 avverso il silenzio inadempimento, definito con sentenza di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del terzo di repressione degli abusi realizzati sulla confinante proprietà, con il quale ha censurato tutti gli atti commissariali indicati al paragrafo 1, compresi quelli già impugnati in via autonoma con i ricorsi numeri 1912 del 2024 e 512 del 2025.
4. Il Comune di Castel San Giorgio e il controinteressato SS AR si sono costituiti in resistenza nei giudizi 1912 del 2024 e 512 del 2025.
4.1. In particolare, l’amministrazione comunale ha dedotto: l’assenza dei presupposti di cui all’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001; la legittimità del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze demolitorie, avente natura meramente dichiarativa, nel cui contesto la mancata indicazione dell’area oggetto di acquisizione a titolo originario non integrerebbe un vizio invalidante, essendo asseritamente sanabile con il successivo atto formale di acquisizione; la legittimità del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’esercizio dell’attività di autocarrozzeria, di cui ha evidenziato il carattere plurimotivato; la competenza del commissario ad acta ad adottare il diniego sull’istanza di condono, comunque legittimo sul piano sostanziale in presenza di un vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta.
4.2. Il controinteressato ha eccepito: l’inammissibilità dei due ricorsi per violazione dell’art. 114, comma 6, del codice del processo amministrativo; il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al ricorso avverso il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 122/1992 di divieto della prosecuzione dell’attività e di chiusura del locale; la mancata formazione del silenzio assenso sulle segnalazioni certificata di inizio attività in sanatoria presentate quando l’effetto acquisitivo in favore del Comune si era ormai già verificato e comunque l’inapplicabilità dell’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001; la natura dichiarativa del provvedimento vincolato di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 115/2018, a fronte di effetto acquisitivo già verificatosi automaticamente e, inoltre, con successiva memoria ha dedotto la tardività delle relative censure svolte dal ricorrente; la legittimità sostanziale del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di autocarrozzeria.
4.3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e l’Azienda sanitaria locale di Salerno si sono costituiti nei ricorsi di primo grado.
5. Con l’impugnata sentenza in forma semplificata n. 877 del 15 maggio 2025, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, ha: riunito i due ricorsi e il reclamo; dichiarato inammissibili i ricorsi numeri 1912 del 2024 e 512 del 2025; accolto in parte il reclamo e, per l’effetto, annullato il provvedimento di diniego sull’istanza di condono prot n. 16481 del 9 dicembre 2004 e il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380/2001 in relazione alle opere oggetto di ordinanza di demolizione n. 6/2007; compensato tra le parti gli onorari e le spese di lite.
6. Con ricorso ritualmente notificato in data 16 maggio 2025 e depositato in pari data, AS IT ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi e formulato altresì istanze di tutela cautelare monocratica e collegiale, la prima rigettata e la seconda poi rinunciata.
7. Il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Salerno si sono costituiti in giudizio.
8. Il Comune di Castel San Giorgio si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame.
9. SS AR si è costituito, resistendo all’appello principale, e successivamente ha proposto appello incidentale ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 16 giugno 2025 e 1° luglio 2025), articolando tre motivi.
10. NI NA ZZ, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, pur ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.
11. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti appellanti hanno depositato memorie e memorie di replica, con cui hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
11.1. In particolare, AS IT, tra l’altro, ha eccepito, in memoria, « il venir meno in capo all’appellante incidentale, come fatto sopravvenuto, dell’interesse ad agire e della legittimazione ad instaurare l’avversato appello incidentale », in quanto « Il controinteressato non risulta più titolato a proporre alcuna impugnativa atteso che il lotto limitrofo alla proprietà dell’appellante, come da decisione del Consiglio di Stato sentenza n. 4437/2025, è stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale » e ha comunque chiesto il rigetto dell’impugnativa proposta da SS AR.
Poi, in memoria di replica, sempre tu tale aspetto ha eccepito « il venir meno dell’interesse (ex art. 100 c.p.c.) della parte controinteressata (AR SS), stante il perfezionamento procedimentale dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, per inottemperanza all’ordinanza demolitoria 416/2020, di cui era gravata la proprietà della stessa che a sua volta legittimava la posizione a stare in giudizio, come da decreto 16/2025, assunto dall’amministrazione comunale, pubblicato all’albo pretorio in data 29.08.2025, che si deposita, avendo l’amministrazione acquisito l’area confinante del controinteressato ».
11.2. L’appellante incidentale, tra l’altro, ha specificato, in memoria, che « La vicenda controversa ha ad oggetto la sentenza con la quale il T.A.R. Campania – Salerno ha (parzialmente) respinto il reclamo proposto dall’appellante avverso i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta in esecuzione della sentenza T.A.R. Campania – Salerno n. 3142/2023. Ne consegue che il thema decidendum ed il perimetro del presente giudizio di appello è costituito e limitato alle sole censure articolate dall’appellante con detto reclamo. Sicché, risulta precluso qualsivoglia tentativo di ampliare tale perimetro con l’introduzione di censure mai articolate nell’atto introduttivo », che l’appello principale è inammissibile per difetto di specifiche censure avverso la sentenza gravata e per difetto d’interesse non contestando tutti i capi e le rationes decidendi della sentenza di primo grado, che l’impugnazione principale sarebbe « improcedibile/inammissibile » per acquiescenza ai provvedimenti impugnati, avendo AS IT « in esecuzione alla statuizione contenuta nella sentenza n. 877/2025 , (…) in data 19.05.2025 (…) depositato apposita c.i.l.a. ai fini della demolizione delle opere abusive contestato con l’ordinanza di demolizione n. 115/2018 (non ottemperata nei termini) ».
Poi, in memoria di replica, ha esplicitato che « L’appello incidentale è subordinato all’esame dell’appello principale. Con la conseguenza che la reiezione dell’appello principale determinerebbe l’improcedibilità dell’impugnativa proposta in via incidentale ».
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 settembre 2025, nel corso della quale il difensore di AS IT ha dichiarato che vi è la sopravvenuta carenza di interesse in relazioni al primo motivo n. 1 dell’appello principale.
13. In limine litis , il collegio ritiene di dover prescindere dalla valutazione della prova dell’effettiva e rituale notificazione dell’appello principale agli eredi di TA SE, la quale è stata parte del giudizio di primo grado sul medesimo versante di SS AR, in quanto, in ogni caso, la presente statuizione non può impingere in modo sfavorevole sugli eredi di SE, siccome, come si vedrà, conducente a un esito meno favorevole per l’appellante principale.
13.1. In via pregiudiziale, vanno respinte tutte le reciproche deduzioni sulla mancanza di legittimazione e sui difetti d’interesse ad agire, in quanto, da un lato, dalle condotte dell’appellante principale successive alla sentenza di primo grado, si evince in modo inequivocabile una sicura volontà di prestare acquiescenza, frutto di azioni incompatibili con la volontà di coltivare il gravame e, dall’altro, la circostanza che il bene sia stato acquisito al patrimonio comunale (e recentemente sia stato adottato dal Comune anche un formale atto ricognitivo) non impinge sull’interesse dell’appellante principale a travolgere retroattivamente gli effetti dell’acquisizione e simmetricamente sull’interesse simmetrico dell’appellante incidentale a evitare tale esito, anche tramite contestazioni della sentenza impugnata potenzialmente pregiudiziali rispetto ai motivi dell’impugnativa principale o, quanto meno, idonee a sterilizzarli parzialmente.
13.2. Sempre pregiudizialmente, si evidenzia che la dichiarazione di SS AR di subordinare lo scrutinio dell’appello incidentale al solo eventuale accoglimento dell’appello principale (evidentemente effettuata al fine di non incorrere in una temuta declaratoria di difetto di interesse) non vincola il collegio, il quale può, in ogni caso, graduare l’ordine di analisi dei motivi secondo la loro naturale progressione logica e in base alla loro portata potenzialmente pregiudiziale, salve le consentite ipotesi di alterazione di tale percorso in presenza di motivi maggiormente liquidi e immediatamente decisivi per ragioni di economia processuale. Si tratta, invero, di graduare motivi e non domande, le quali, invece, sono nella disponibilità delle parti, anche sotto l’aspetto della loro consequenzialità.
Tanto premesso, per esigenze di coerenza logica, si analizzerà prima l’appello incidentale e poi il principale.
13.3. Ancora in via pregiudiziale, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per genericità, essendo sufficientemente perimetrato il thema decidendum .
13.4. Infine, sempre in via pregiudiziale, va dato atto della parziale improcedibilità dell’appello principale per dichiarata sopravvenuta carenza alla coltivazione del primo motivo relativo alla contestazione del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 10 della legge n. 122/1992.
14. L’appello incidentale è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
15. Con il primo motivo – esteso da pagina 9 a pagina 13 del proprio gravame – l’appellante incidentale ha lamentato « ERROR IN PROCEDENDO - ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 112 e 114 C.P.A.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) ».
16. Il motivo è fondato.
16.1. Al riguardo va premesso che la sentenza impugnata ha « innanzitutto rilevato come i ricorsi nn.r.g. 1912/2024 e 512/2025, proposti avverso i provvedimenti commissariali di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018, di divieto di prosecuzione dell’attività di autocarrozzeria e di diniego di condono, siano inammissibili. Va precisato, tuttavia, che le censure avanzate avverso tali ultimi provvedimenti con il reclamo proposto sul ricorso n.r.g. 1005/2023, possono comunque essere esaminate da questo giudicante, unitamente agli ulteriori provvedimenti commissariali in quella sede gravati. In relazione all’eccezione di inammissibilità per tardività del reclamo avverso l’atto di accertamento dell’inottemperanza, ritiene il Collegio superfluo prendere specificamente posizione atteso che parte reclamante ha espressamente dichiarato in atti il ricorso afferente al provvedimento di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018 come valevole anche quale incidente di esecuzione (v. memoria depositata in data 9 maggio 2025), di talché gli effetti dell’impugnazione proposta in via autonoma sono comunque a questi fini fatti salvi »
16.2. Posto che avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018, notificato in data 27 settembre 2024 a AS IT, questi ha proposto il ricorso di primo grado n. 1912 del 2024 con rito ordinario e atteso che tale ricorso è stato dichiarato inammissibile dal T.a.r. con un capo di sentenza non specificamente impugnato e, pertanto, coperto da giudicato, sicché la predetta inammissibilità non è più contestabile, è conseguentemente accertato in via definitiva che l’interessato avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di accertamento della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione con il rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo, il che è in concreto avvenuto con il reclamo proposto nel giudizio di primo grado n. 1005/2023.
Cionondimeno, il segmento di reclamo attinente alla contestazione del provvedimento di accertamento della mancata esecuzione della demolizione è tardivo, poiché alla data di notifica del reclamo (4 aprile 2025) era oramai ampiamente decorso il termine decadenziale di 60 giorni per impugnare il provvedimento del commissario ad acta (notificato il 27 settembre 2024)
Il T.a.r. ha considerato tempestivo il reclamo in parte qua soltanto perché lo ha riqualificato (ragionevolmente sulla base dell’epigrafe anfibia dell’atto di parte) come incidente di esecuzione.
Siffatto approdo valutativo, censurato dall’appellante incidentale, non è condivisibile.
L’incidente di esecuzione, invero, è uno strumento processuale (previsto dall’art. 112, comma 5, c.p.a.) funzionale al conseguimento di chiarimenti e precisazioni su punti della statuizione giurisdizionale oppure sulle sue concrete modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, cosicché con tale incidente non si possono far valere motivi di doglianza diretti a modificare il contenuto sostanziale della pronuncia del giudice amministrativo.
Sul punto questo Consiglio, con costante orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, ha affermato che la « richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto ad ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione, ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese; la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di chiarimenti, ex art. 112 comma 5, c.p.a., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato - utilizzabile quanto vi sia una situazione di incertezza da dirimente che impedisce la sollecita esecuzione del diritto esecutivo - e non un'azione o una domanda in senso tecnico (cfr. Cons. Stato sez, IV, 17 settembre 2014 n. 4722); ne discende che lo strumento in esame non può trasformarsi in un veicolo per investire il giudice dell'esecuzione di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del decisum , nell’ambito del rapporto tra le parti e amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 gennaio 2017 n. 262) » (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2021, n. 1945).
In definitiva, si evidenzia che: a) l’impugnazione con rito ordinario del provvedimento è inammissibile poiché andava proposta con il reclamo di cui all’art. 114 c.p.a. (statuizione del T.a.r. non contestabile); b) l’interessato ha sì proposto reclamo, ma, in relazione al provvedimento commissariale de quo , oltre il termine decadenziale di 60 giorni; c) tale tardività non può essere sterilizzata qualificando il reclamo come incidente di esecuzione, che è rimedio processuale ben diverso e non utilizzabile nel caso di specie; d) conseguentemente il reclamo è inammissibile, siccome tardivo (e non irricevibile, non trattandosi di un ricorso instaurante un processo); e) i contenuti del ricorso n. 1912/2024 proposto in via autonoma avverso il provvedimento commissariale di accertamento della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018 non sono traslabili nell’alveo del reclamo, che è inammissibile; f) pertanto le censure avverso il suddetto provvedimento commissariale non sono in alcun modo scrutinabili, né nel contesto del ricorso autonomo n. 1912/2024 (dichiarato inammissibile dal T.a.r.), né tramite il reclamo, anch’esso inammissibile, né attraverso l’utilizzo di una riqualificazione del reclamo in un incidente di esecuzione, non ricorrendone minimamente i presupposti.
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza gravata, il reclamo va dichiarato inammissibile in relazione all’impugnazione del provvedimento di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018, notificato a AS IT in data 27 settembre 2024.
Tale provvedimento è stato comunque reputato legittimo nel merito dal T.a.r., però la sua contestazione era radicalmente inammissibile, con conseguente riforma in parte qua della sentenza di primo grado.
16.3. L’accoglimento del primo motivo dell’impugnazione incidentale, a cui consegue il pieno accoglimento della domanda svolta dell’appellante incidentale, determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
17. In relazione alla parte non improcedibile (secondo, terzo e quarto motivo), l’appello principale è per la restante parte infondato e deve essere respinto.
18. Tramite il secondo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 17 a pagina 20 del gravame – l’appellante, in relazione al provvedimento di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza n. 115/2018, ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – CONTRADDITTORIETÀ (SVIAMENTO) – OMESSA MOTIVAZIONE DECISORIA SULL’ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ORD. 115/2018 - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 36BIS) ».
19. Siffatta doglianza è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto è stato accolto l’appello incidentale, cosicché il reclamo proposto in primo grado avverso il provvedimento commissariale di accertamento della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione è inammissibile e conseguentemente il predetto provvedimento è ormai intangibile. L’appellante principale, invero, non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’ipotetico accoglimento del motivo, con cui si è contestato il rigetto nel merito del reclamo, che, tuttavia, è stato accertato essere pregiudizialmente inammissibile.
19.1. Ad ogni modo, per completezza e ad abundantiam , si rileva che il motivo è comunque infondato.
Non è condivisibile la tesi dell’appellante principale secondo cui « La presentazione dell’istanza ex art. 36bis del TUE (…) elide l’inottemperanza all’ordinanza demolitoria 115/2018 », giacché, a fronte di segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria non può formarsi alcun assenso tacito, giacché in tale ipotesi il procedimento può reputarsi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell’amministrazione competente (cfr. Cons. Stato sez. II, 20 febbraio 2023, n. 1708). Peraltro nel caso di specie la segnalazione è promanata da un soggetto non più legittimato, privo del diritto dominicale, stante la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione 115/2018, acclarata dal commissario ad acta
20. Mediante la terza doglianza – estesa da pagina 21 a pagina 24 del gravame – l’interessato, con riguardo al provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’inottemperanza dell’ordinanza n. 115/2018, ha dedotto « ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – OMESSA MOTIVAZIONE DECISORIA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 31 COMMA 4BIS D.P.R. N. 380/01) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 14 DELLA LEGGE 689/1981 IN UNO ALL’ART. 18 CONNESSO CON L’ART. 28) - VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI FISSATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 9.12.2019, PROT. N. 391 DEL 30.12.2019 ».
21. Tale motivo è infondato.
Del tutto correttamente il T.a.r. ha acclarato la legittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria (con riferimento all’inottemperanza dell’ordinanza n. 115/2018).
Sull’ an va sottolineato che la sanzione va emessa necessariamente, essendo una conseguenza automatica dell’omessa esecuzione all’ordine di demolizione entro il termine imposto.
Circa il quantum , non si rinvengono perspicue indicazioni in merito all’erroneità del calcolo e alla mancata applicazione del regolamento comunale (non essendo peraltro provato lo svolgimento di attività di recupero ambientale che potrebbe incidere favorevolmente sul quantum sanzionatorio), mentre la quantificazione si palesa congrua, anche perché, in via assorbente, l’area su cui è stato commesso l’abuso è assoggettata a un vincolo cimiteriale, con conseguente innalzamento della sanzione alla misura massima.
Non è condivisibile la tesi dell’appellante principale secondo cui il vincolo cimiteriale non sarebbe applicabile a impianti tecnologici, in quanto l’art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ha carattere generale e vieta l’edificazione di qualsivoglia nuovo manufatto nella fascia di rispetto.
Alcuna rilevanza ha, infine, ha mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale, trattandosi dell’esercizio di potere sanzionatorio, totalmente e strettamente vincolato, basato su una piattaforma fattuale cristallizzata dal giudicato amministrativo.
22. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 24 a pagina 26 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO ED ERROR IN PROCEDENDO – SULL’APPLICAZIONE DELLO IUS SUPERVENIENS COSTITUITO DALLA DISCIPLINA “SALVA CASA” (ART. 1, COMMA 1, LETT. H, DEL D.L. N. 69/2024, CONV. IN L. N. 105/2024) », in relazione « alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della SCIA 0049586/14.06.2024, afferente alla ordinanza demolitoria 115/2018 (tettoia), nonché alla declaratoria di inammissibilità e improcedibilità per la SCIA 0068360/08.08.2024, afferente al piazzale (per quanto di ragione ed in via incidentale, stante l’intervenuto annullamento operato in sentenza) ».
23. La censura è improcedibile per le medesime ragioni espresse al paragrafo 19, essendo non più contestabile, né modificabile, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale.
23.1. Soltanto per completezza, si evidenzia anche la sua infondatezza, poiché l’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito in legge 24 luglio 2024, n. 105, di modifica dell’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001 va recisamente esclusa, in quanto non può non trovare applicazione la disciplina vigente al momento della definizione della vicenda fattuale e amministrativa (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2771; sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7653).
24. In conclusione, l’appello incidentale deve essere accolto, e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile il reclamo proposto nel giudizio di primo grado n. 1005 del 2023 nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018, notificato a AS IT in data 27 settembre 2024, in relazione alla struttura sita in Castel San Giorgio, via Luigi Guerrasio, n. 143; l’appello principale deve essere in parte dichiarato improcedibile in relazione al primo motivo, al secondo e al quarto motivo e deve essere respinto in relazione al terzo; restano ferme tutte le altre statuizioni della sentenza di primo grado, che deve essere per tali parti confermata, salva la regolazione delle spese processuali che va rivalutata per entrambi i gradi di giudizio.
25. La notevole peculiarità della vicenda, tanto in fatto quanto nella sua evoluzione processuale, nonché il complessivo esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti degli onorari e delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3944 del 2025, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il reclamo proposto nel giudizio di primo grado n. 1005 del 2023 nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 115/2018, notificato a AS IT in data 27 settembre 2024, in relazione alla struttura sita in Castel San Giorgio, via Luigi Guerrasio, n. 143; dichiara l’appello principale improcedibile in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo e lo respinge in relazione al terzo.
Compensa tra le parti gli onorari e le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
ER NZ, Presidente
CE DA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE DA | ER NZ |
IL SEGRETARIO