TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/10/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 400/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 400/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.03.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Spoleto (PG), Via Santa Cecilia n. 9,
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Spoleto (PG), Loc. San Paolo di Beroide n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Pimpinicchio ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Loc. San Giovanni di Baiano, Via K. Marx n. 19, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 22.05.2011 (atto n. 11, parte II, Serie A, anno 2011);
con il figlio: , nato in data [...], minore;
Per_1
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“I) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
II) L'abitazione coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità della moglie, Sig.ra Parte_1 che continuerà a risiedervi insieme al figlio . Il Sig. ha già spostato la propria Per_1 Parte_2 residenza altrove, precisamente in Spoleto, loc. San Paolo di Beroide n. 19;
III) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio comune Per_1 della potestà parentale e viene collocato prevalentemente presso la madre.
Il figlio potrà vedere il padre ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di entrambi, ed in ogni caso, in ipotesi di disaccordo tra le parti, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo punto IV.
Resta salva la facoltà delle parti di derogare consensualmente alla turnazione individuata.
IV) Avuto riguardo all'età di , che ha quasi 14 anni, ed agli impegni scolastici, ricreativi e Per_1 sportivi dello stesso, le parti stabiliscono che il ragazzo vedrà il padre almeno due pomeriggi infrasettimanali a sua scelta, con rientro presso la casa materna entro le ore 22.
Il figlio trascorrerà inoltre con ciascun genitore un week-end ogni quindici giorni, pernottamento del sabato compreso, con rientro presso la casa materna alle ore 22 della domenica.
Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi;
Per_1 al fine di evitare sovrapposizioni e problemi organizzativi, i genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro i periodi di vacanza che intendono trascorrere con il figlio.
I coniugi alterneranno di anno in anno i periodi di permanenza con il figlio durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo da trascorrere entrambi alcuni giorni consecutivi con lo stesso;
le festività del 25 aprile, 01 maggio e 02 giugno saranno trascorse ad anni alterni da Per_1 con l'uno o l'altro genitore.
V) A titolo di contributo al mantenimento per il figlio, il Sig. corrisponderà entro il Parte_2 giorno 27 di ogni mese alla Sig.ra la somma complessiva di €. 350,00 mensili a far Parte_1 data dal mese di marzo 2025. Le detrazioni fiscali per saranno di spettanza di ciascuna parte Per_1 nella misura del 50%.
pagina 2 di 5 I genitori provvederanno altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio;
dette spese, conformemente a quanto previsto dal protocollo d'Intesa del Tribunale di
Perugia, dovranno intendersi in via esemplificativa e non esaustiva: ù
1) Spese scolastiche e formative senza preventiva concertazione: acquisto libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante o in ipotesi di insufficienze risultanti dal registro di classe e fino al recupero delle stesse, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo.
2) Spese Scolastiche e formative con preventiva concertazione:
Rette ed iscrizioni a scuole paritarie o università private, corsi formativi anche all'estero, corsi di lingua, corsi di specializzazione, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose.
3) Spese educative, ricreative e sportive senza preventiva concertazione: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
4) Spese educative, ricreative, sportive con preventiva concertazione: spese per attività sportive, teatrali e musicali, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dai figli, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche (bollo, assicurazione), spese di manutenzione e riparazione. Spese per eventi significativi per la vita dei figli, spese per l'eventuale animale affezionato. Spese di custodia, baby-sitter ove non già previste dall'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole.
5) Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: analisi ed esami diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche qualora non coperti dal SSN, acquisti di farmaci particolari e per terapie prolungate
,visite ed interventi dentistici e oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza.
6) Spese mediche e sanitarie con preventiva concertazione: visite ed interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate.
(Cfr. parametri del Protocollo di Intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente sottoscritto dal Tribunale di Perugia 25.05.2016).
Gli importi per le spese straordinarie eventualmente anticipati da ciascuno dei genitori dovranno essere rimborsati dall'altro entro e non oltre i 7 giorni successivi alla relativa richiesta, purché corredata da idonea documentazione fiscale. pagina 3 di 5 Le detrazioni per saranno anch'esse di spettanza di ciascun genitore nella misura del 50%. Per_1
VI) Per espresso accordo delle parti, l'assegno unico per il figlio sarà di spettanza di entrambi i genitori al 50%; lo stesso sarà richiesto integralmente dal Sig. che ne corrisponderà poi alla Pt_2
Sig.ra il 50% entro il giorno 27 di ogni mese, a far data dal mese di marzo 2025, a Parte_1 mezzo bonifico bancario su c/c alla stessa intestato.
VII) Nessun contributo al mantenimento sarà dovuto tra i coniugi, essendo attualmente entrambi economicamente autosufficienti”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
5.03.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 22.05.2011 (atto n. 11, parte II, Serie A, anno
2011);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
LA EI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 400/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.03.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Spoleto (PG), Via Santa Cecilia n. 9,
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Spoleto (PG), Loc. San Paolo di Beroide n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Pimpinicchio ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), Loc. San Giovanni di Baiano, Via K. Marx n. 19, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 22.05.2011 (atto n. 11, parte II, Serie A, anno 2011);
con il figlio: , nato in data [...], minore;
Per_1
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“I) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
II) L'abitazione coniugale resterà nell'esclusiva disponibilità della moglie, Sig.ra Parte_1 che continuerà a risiedervi insieme al figlio . Il Sig. ha già spostato la propria Per_1 Parte_2 residenza altrove, precisamente in Spoleto, loc. San Paolo di Beroide n. 19;
III) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio comune Per_1 della potestà parentale e viene collocato prevalentemente presso la madre.
Il figlio potrà vedere il padre ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di entrambi, ed in ogni caso, in ipotesi di disaccordo tra le parti, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo punto IV.
Resta salva la facoltà delle parti di derogare consensualmente alla turnazione individuata.
IV) Avuto riguardo all'età di , che ha quasi 14 anni, ed agli impegni scolastici, ricreativi e Per_1 sportivi dello stesso, le parti stabiliscono che il ragazzo vedrà il padre almeno due pomeriggi infrasettimanali a sua scelta, con rientro presso la casa materna entro le ore 22.
Il figlio trascorrerà inoltre con ciascun genitore un week-end ogni quindici giorni, pernottamento del sabato compreso, con rientro presso la casa materna alle ore 22 della domenica.
Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi;
Per_1 al fine di evitare sovrapposizioni e problemi organizzativi, i genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro i periodi di vacanza che intendono trascorrere con il figlio.
I coniugi alterneranno di anno in anno i periodi di permanenza con il figlio durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo da trascorrere entrambi alcuni giorni consecutivi con lo stesso;
le festività del 25 aprile, 01 maggio e 02 giugno saranno trascorse ad anni alterni da Per_1 con l'uno o l'altro genitore.
V) A titolo di contributo al mantenimento per il figlio, il Sig. corrisponderà entro il Parte_2 giorno 27 di ogni mese alla Sig.ra la somma complessiva di €. 350,00 mensili a far Parte_1 data dal mese di marzo 2025. Le detrazioni fiscali per saranno di spettanza di ciascuna parte Per_1 nella misura del 50%.
pagina 2 di 5 I genitori provvederanno altresì a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio;
dette spese, conformemente a quanto previsto dal protocollo d'Intesa del Tribunale di
Perugia, dovranno intendersi in via esemplificativa e non esaustiva: ù
1) Spese scolastiche e formative senza preventiva concertazione: acquisto libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante o in ipotesi di insufficienze risultanti dal registro di classe e fino al recupero delle stesse, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo.
2) Spese Scolastiche e formative con preventiva concertazione:
Rette ed iscrizioni a scuole paritarie o università private, corsi formativi anche all'estero, corsi di lingua, corsi di specializzazione, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose.
3) Spese educative, ricreative e sportive senza preventiva concertazione: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
4) Spese educative, ricreative, sportive con preventiva concertazione: spese per attività sportive, teatrali e musicali, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dai figli, scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche (bollo, assicurazione), spese di manutenzione e riparazione. Spese per eventi significativi per la vita dei figli, spese per l'eventuale animale affezionato. Spese di custodia, baby-sitter ove non già previste dall'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole.
5) Spese mediche e sanitarie senza preventiva concertazione: analisi ed esami diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche qualora non coperti dal SSN, acquisti di farmaci particolari e per terapie prolungate
,visite ed interventi dentistici e oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza.
6) Spese mediche e sanitarie con preventiva concertazione: visite ed interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate.
(Cfr. parametri del Protocollo di Intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente sottoscritto dal Tribunale di Perugia 25.05.2016).
Gli importi per le spese straordinarie eventualmente anticipati da ciascuno dei genitori dovranno essere rimborsati dall'altro entro e non oltre i 7 giorni successivi alla relativa richiesta, purché corredata da idonea documentazione fiscale. pagina 3 di 5 Le detrazioni per saranno anch'esse di spettanza di ciascun genitore nella misura del 50%. Per_1
VI) Per espresso accordo delle parti, l'assegno unico per il figlio sarà di spettanza di entrambi i genitori al 50%; lo stesso sarà richiesto integralmente dal Sig. che ne corrisponderà poi alla Pt_2
Sig.ra il 50% entro il giorno 27 di ogni mese, a far data dal mese di marzo 2025, a Parte_1 mezzo bonifico bancario su c/c alla stessa intestato.
VII) Nessun contributo al mantenimento sarà dovuto tra i coniugi, essendo attualmente entrambi economicamente autosufficienti”.
All'udienza del 8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
5.03.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 contratto matrimonio in Spoleto (PG) in data 22.05.2011 (atto n. 11, parte II, Serie A, anno
2011);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 15.10.2025
Il Presidente est.
LA EI
pagina 5 di 5